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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18871/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 10/3/2022 visti gli atti, i provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la relazione scritta dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 10/3/2022, in parziale conferma della sentenza del Tribunale di Sciacca, per quanto qui di interesse, ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di cui agli 624 e 625 n. 7 cod. pen., perché, quale intestataria del contratto di fornitura, al fine di trarne profitto, si impossessava di una quantità imprecisata di energia elettrica, commettendo il fatto su cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità ossia sulla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica.

2. Il ricorrente propone ricorso per cassazione articolando tre motivi

2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. contestando la configurabilità della suddetta aggravante in quanto «l'allaccio abusivo aveva avuto ad oggetto cavi esistenti all'interno di una proprietà privata e destinati a servire una singola utenza».

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il vizio di motivazione e l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale per essere stato violato il principio di cui all'art. 192 cod. proc. pen. in quanto la condanna dell'imputata è stata pronunziata sulla sola considerazione che la stessa era intestataria del contratto di fornitura.

2.3. Con il terzo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale per non essere stata disposta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. L' errore della legge penale dedotto con il primo motivo di ricorso non è ravvisabile nella sentenza impugnata.

Ed invero, la Corte d'appello ha fatto buon uso dei principi espressi da questa Corte di legittimità e a cui il collegio intende dare continuità, secondo cui la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 , comma primo, n. 7, cod. pen. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 257773) e l'aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio.

E' allora irrilevante che la sottrazione avvenga mediante un allacciamento abusivamente effettuato ai terminali della rete elettrica collocati in una proprietà privata, poiché ciò che rileva nella fattispecie contestata non è l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì, per l'appunto, la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta. (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543).

4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

La motivazione della Corte d'appello, conforme in parte qua a quella di primo grado a cui si salda per formare un unico percorso argomentativo a cui occorre rifarsi per valutare la sussistenza del dedotto vizio della motivazione, è immune da censure riscontrabili da questa Corte di legittimità.

La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cessazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108).

Ciò posto deve rilevarsi che la Corte d'appello, coerentemente con i principi affermati da questa Corte, secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione anche se realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01), ha ritenuto provato il reato a carico della ricorrente sulla base di elementi di fatto univoci e la cui lettura non può dare adito a dubbi logici.

Evidenzia coerentemente la Corte che essendo la ricorrente, intestataria formale dell'utenza e non pagando le bollette, ma fruendo ugualmente dell'energia, non poteva non essere consapevole dell' abusiva sottrazione mediante "cavi volanti" ben visibili.

Non rileva, peraltro, che la ricorrente sia stata materialmente o moralmente partecipe della condotta di posizione dell'allaccio abusivo in quanto, come sottolineato nella sentenza di primo grado, ai fini della prova della sussistenza del reato a carico della predetta non occorre che l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione sia stato materialmente compiuto dalla stessa, essendo sufficiente l'uso consapevole dell'allaccio abusivo.

4. E' inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'appello ritenuto di non dover concedere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante.

Ed invero, omette la ricorrente di confrontarsi con il principio secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'articolo 133 cod. pen., per cui ha ritenuto di non doverle concedere.

Nella specie, la Corte d'appello, dopo avere sottolineato il mancato assolvimento dell'onere da parte dell'appellante di indicare le ragioni su cui fondare un giudizio di prevalenza, ha vieppiù stigmatizzato la concreta gravità del fatto e il giudizio negativo sulla personalità dell'imputata gravata da precedenti.

Tanto basta per ritenere la motivazione esente da vizi.

4. Alla luce di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma , ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 10/3/2022 visti gli atti, i provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la relazione scritta dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 10/3/2022, in parziale conferma della sentenza del Tribunale di Sciacca, per quanto qui di interesse, ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di cui agli 624 e 625 n. 7 cod. pen., perché, quale intestataria del contratto di fornitura, al fine di trarne profitto, si impossessava di una quantità imprecisata di energia elettrica, commettendo il fatto su cosa destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità ossia sulla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica. 2. Il ricorrente propone ricorso per cassazione articolando tre motivi 2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. contestando la configurabilità della suddetta aggravante in quanto «l'allaccio abusivo aveva avuto ad oggetto cavi esistenti all'interno di una proprietà privata e destinati a servire una singola utenza». 2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il vizio di motivazione e l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale per essere stato violato il principio di cui all'art. 192 cod. proc. pen. in quanto la condanna dell'imputata è stata pronunziata sulla sola considerazione che la stessa era intestataria del contratto di fornitura. 2.3. Con il terzo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale per non essere stata disposta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L' errore della legge penale dedotto con il primo motivo di ricorso non è ravvisabile nella sentenza impugnata. Ed invero, la Corte d'appello ha fatto buon uso dei principi espressi da questa Corte di legittimità e a cui il collegio intende dare continuità, secondo cui la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625 , comma primo, n. 7, cod. pen. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 257773) e l'aggravante sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio. E' allora irrilevante che la sottrazione avvenga mediante un allacciamento abusivamente effettuato ai terminali della rete elettrica collocati in una proprietà privata, poiché ciò che rileva nella fattispecie contestata non è l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì, per l'appunto, la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta. (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543). 4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La motivazione della Corte d'appello, conforme in parte qua a quella di primo grado a cui si salda per formare un unico percorso argomentativo a cui occorre rifarsi per valutare la sussistenza del dedotto vizio della motivazione, è immune da censure riscontrabili da questa Corte di legittimità. La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cessazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108). Ciò posto deve rilevarsi che la Corte d'appello, coerentemente con i principi affermati da questa Corte, secondo cui risponde del reato di furto di energia elettrica colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione anche se realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01), ha ritenuto provato il reato a carico della ricorrente sulla base di elementi di fatto univoci e la cui lettura non può dare adito a dubbi logici. Evidenzia coerentemente la Corte che essendo la ricorrente, intestataria formale dell'utenza e non pagando le bollette, ma fruendo ugualmente dell'energia, non poteva non essere consapevole dell' abusiva sottrazione mediante "cavi volanti" ben visibili. Non rileva, peraltro, che la ricorrente sia stata materialmente o moralmente partecipe della condotta di posizione dell'allaccio abusivo in quanto, come sottolineato nella sentenza di primo grado, ai fini della prova della sussistenza del reato a carico della predetta non occorre che l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione sia stato materialmente compiuto dalla stessa, essendo sufficiente l'uso consapevole dell'allaccio abusivo. 4. E' inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'appello ritenuto di non dover concedere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante. Ed invero, omette la ricorrente di confrontarsi con il principio secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'articolo 133 cod. pen., per cui ha ritenuto di non doverle concedere. Nella specie, la Corte d'appello, dopo avere sottolineato il mancato assolvimento dell'onere da parte dell'appellante di indicare le ragioni su cui fondare un giudizio di prevalenza, ha vieppiù stigmatizzato la concreta gravità del fatto e il giudizio negativo sulla personalità dell'imputata gravata da precedenti. Tanto basta per ritenere la motivazione esente da vizi. 4. Alla luce di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma , ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremil
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