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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42364/2024

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REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - diffidato dal Magistrato di sorveglianza per avere tenuto un comportamento [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente ignora che l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod. proc. pen. e comunque l'esistenza di una causa d'incompatibilità non può essere dedotta come motivo di nullità del provvedimento decisorio a assume carattere non decisorio, naturalmente destinata ad essere sostituita dal provvedimento definitivo che compete al Tribunale.

Il giudizio che si svolge de plano, dunque, non si pone come un grado precedente di decisione rispetto a quello che si apre innanzi al Tribunale di sorveglianza e, soprattutto, ha un oggetto diverso, dovendo il primo giudice decidere sulla "sospensione" e il secondo sulla revoca o sulla prosecuzione della misura (la questione è stata ritenuta manifestamente infondata già da: Cass.13/10/2000, Castagno; Cass. 15/11/2007 Bersi, Rv 238425).

Il provvedimento del magistrato di sorveglianza ha, poi, carattere meramente propedeutico all'investitura dell'organo collegiale.

D'altra parte, è già stata egualmente ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 111 della Cost. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione, ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen. , del giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o fasi diverse del processo, mentre nella specie il giudizio di opposizione non ha caratteristiche siffatte (Sez. 1, n. 30638 del 14/2/2017, Lombardo, Rv 270959). aveva commesso la violazione più grave - la frequentazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
  REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -   diffidato dal Magistrato di sorveglianza per avere tenuto un comportamento   [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente ignora che l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod. proc. pen. e comunque l'esistenza di una causa d'incompatibilità non può essere dedotta come motivo di nullità del provvedimento decisorio a   assume carattere non decisorio, naturalmente destinata ad essere sostituita dal provvedimento definitivo che compete al Tribunale. Il giudizio che si svolge de plano, dunque, non si pone come un grado precedente di decisione rispetto a quello che si apre innanzi al Tribunale di sorveglianza e, soprattutto, ha un oggetto diverso, dovendo il primo giudice decidere sulla "sospensione" e il secondo sulla revoca o sulla prosecuzione della misura (la questione è stata ritenuta manifestamente infondata già da: Cass.13/10/2000, Castagno; Cass. 15/11/2007 Bersi, Rv 238425). Il provvedimento del magistrato di sorveglianza ha, poi, carattere meramente propedeutico all'investitura dell'organo collegiale. D'altra parte, è già stata egualmente ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 111 della Cost. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione, ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen. , del giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto le ipotesi di incompatibilità presuppongono che le valutazioni di merito, per assumere valore pregiudicante, appartengano a gradi o fasi diverse del processo, mentre nella specie il giudizio di opposizione non ha caratteristiche siffatte (Sez. 1, n. 30638 del 14/2/2017, Lombardo, Rv 270959).  aveva commesso la violazione più grave - la frequentazi
Sentenza Cassazione n. 42364/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris