CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 17.11.2021 la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura della custodia cautelare patita in carcere dal 9 luglio 2010 al 10 luglio 2012 ed in regime di arresti domiciliari dall'Il luglio 2012 al 17 luglio 2013, in esecuzione dell'ordinanza n. 412/2010 emessa dal Gip del Tribunale di Napoli il 18 giugno 2010 in relazione al reato di tentata estorsione pluriaggravata ai danni di vari imprenditori operanti in Afragola (contestato il 22 maggio 2008), misura che veniva successivamente sostituita dal 17 luglio 2013 con quella dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Quanto al merito, con sentenza in data 9 marzo 2016, irrevocabile il 6 novembre 2016, il Tribunale di Napoli ha assolto il Caiazzo dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. La Corte di merito, richiamati i principi disciplinanti la materia de qua e dopo un'ampia analisi della sentenza assolutoria, ha ritenuto che il ricorrente abbia dato causa con il comportamento serbato all'adozione della misura inducendo in errore l'autorità giudiziaria circa la realizzazione del reato. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo. Con detta censura deduce la nullità dell'ordinanza ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per violazione o erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. per aver ritenuto che il Caiazzo, nell'avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio effettuato il giorno dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, abbia contribuito con colpa grave a trarre in inganno il giudice. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è fondato.Occorre premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 , dep. 2017, Rv. 268952). Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili. Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato, il giudice della riparazione, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione". Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Deve anche aggiungersi che a seguito della modifica dell'art. 314 cod.proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4 lett. b) d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188 l'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod.proc.pen. da parte dell'imputato non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione. 2. Venendo al caso in esame, occorre premettere che la vicenda processuale che fa da sfondo al presente procedimento, collocata temporalmente nel periodo aprile-giugno 2008, riguarda diversi episodi di estorsione, tentata o consumata, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], titolare del distributore di carburante Agip ubicato nella piazza Castello di Afragola, [OSCURATO:PERSONA] e brio Antonio della società Costruire s.r.I., consistiti nell'ostentare i nomi dei personaggi di vertice del sodalizio camorristico noto come clan Moccia, in particolare affermando di essere venuto a nome di [OSCURATO:PERSONA], al fine di costringere i predetti ad inserire altri soggetti nella gestione del distributore di carburante in costruzione all'interno del centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA] di Napoli" di Afragola, tentativo fallito perché il Crispino si era rivolto ad esponenti della criminalità organizzata. La Corte territoriale, al fine di valutare se la condotta del prevenuto avesse avuto un ruolo sinergico rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura restrittiva, ha considerato in particolare le risultanze delle intercettazioni telefoniche in data 24.5.2008 da cui emerge che il Caiazzo viene nominato più volte dal Crispino come Cesarino, titolare del bar attiguo al costruendo distributore di carburanti. Inoltre è Caiazzo colui che si reca dal Crispino per chiedere scusa e manifestare la propria intenzione di recedere dal progetto di gestione del distributore di carburante cui si era manifestato interessato. A riguardo ha ritenuto che "le circostanze accertate, coordinate in una sintesi logica ed organica erano tali da giustificare il convincimento che il Caiazzo non avesse agito spontaneamente e che il suo intervento nella vicenda.., era idoneo ad essere percepito all'esterno come una sua complicità o contiguità con gli autori delle intimidazioni". A ritenere integrata la condizione ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo ha inoltre valorizzato il silenzio tenuto dal Caiazzo nel corso dell'interrogatorio di garanzia assumendo che in quel momento l'indagato era in grado di rappresentare al giudice elementi utili e giustificativi di valutazione. Ciò premesso, va in primis rilevato che, ove la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra nei compiti della Corte di cassazione effettuare la "prova di resistenza" volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, Rv. 283557). Ciò sulla base del c.d. criterio di resistenza, che impone di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito. Trattasi di operazione logica che consiste nella figurata esclusione dell'argomentazione logica viziata che sostiene il provvedimento, tendente a verificare se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione dell'elemento escluso per la presenza di altre prove o argomentazioni ritenute sufficienti a giustificare il medesimo convincimento (Sez. 5 n. 569 del 18/11/2003, Rv. 226972; sez. 6 n. 10094 del 22/2/2005, Rv. 231832). Nel caso di specie, pur applicando tale principio, e quindi prescindendo dalla valutazione del silenzio serbato dall'indagato, nell'iter argomentativo sviluppato nell'ordinanza impugnata a sostegno del rigetto dell'istanza non risultano sufficientemente evidenziati gli elementi, sia processuali che extra processuali, integranti la condotta ostativa del prevenuto, non solo con riguardo al momento dell'adozione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare ma anche con riguardo alla fase successiva. A concretare, invero, la condotta ostativa da parte dell'istante viene menzionato unicamente il generico interesse manifestato dal Caiazzo per la gestione del costruendo impianto e la circostanza di essersi presentato al Crispino chiedendogli scusa e rappresentando la sua intenzione di recedere dall'affare, senza idoneo confronto con i fatti accertati nel giudizio di cognizione, pure richiamati nel provvedimento impugnato. In particolare la Corte territoriale non si é confrontata con la circostanza, rrevuccitilme accertata nella pronuncia irrevocabile di assoluzione, che "..il Crispino ha confermato di conoscere il Caiazzo negando però di avere mai avuto richieste di natura estorsiva dal medesimo". Ed inoltre che "..se da un lato é possibile affermare che [OSCURATO:PERSONA] é sicuramente la persona che si é recata dal Crispino per chiedere scusa, recedendo dall'affare perché non sapeva della sua cointeressenza nella gestione... non altrettanto certa é la sua identificazione nella persona che si sarebbe recata dal Rea spendendo il nome di [OSCURATO:PERSONA] e rivendicando per tale via la gestione dell'impianto". 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'appello di Napoli. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impu