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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 dicembre 2020

Cassazione n. 27148/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 29195/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: notifica accertamento al socio di s.n.c. – decadenza potere acc.to - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 587/03/20 depositata in data 30/12/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente e i soci partecipanti ricorrevano avverso l’avviso di accertamento a ciascuno notificato per iva 2005; - la CTP accoglieva il ricorso; - tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affi dato a un solo motivo; i contribuenti, soci e società [OSCURATO:SOCIETA]. sonorimasti qui intimati; Considerato che: - il solo motivo dedotto si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.149 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2267 e 2304 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non provata la tempestiva notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], socio della società contribuente, e quindi tardiva l’azione di recupero dell’Amministrazione; - il motivo è fondato; - si evince dalla documentazione diligentemente trascritta in ricorso per cassazione ai fini del rispetto del principio della c.d.

“autosufficienza” dei motivi di ricorso di fronte a questa Corte di Legittimità, come l’atto impugnato sia stato ricevuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in data 29.12.2010: tale data risulta annotata in corrispondenza della sottoscrizione apposta dallo stesso sull’avviso di ricezione; - per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017) la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della l. n. 890 del 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna sia la data di essa e l'identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.

Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione, nonché l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte; - la CTR, quindi, doveva ritenere tempestiva stante la prova di cui si è appena detto la notifica in parola in forza della ricezione dell’atto in data 29.12.2010, giorno anteriore alla scadenza del termine, non rilevando la data di spedizione stante tale anteriorità della consegna rispetto al venir meno del termine; nondimeno, come osservato in ricorso, questa stessa Corte ha già chiarito come (si veda in argomento Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 13248 del 25/05/2017) alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti glieffetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito; - ne deriva che l’azione di accertamento, resa manifesta con la notifica operata in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA], è stata quindi tempestiva anche nei confronti degli altri soggetti coobbligati; - pertanto, sia nel ritenere intempestiva la notifica dell’atto impugnato sia nel ritenere inefficace detta notifica nei confronti dei coobbligati, la CTR ha commesso effettivamente l’errore di diritto censurato; - la sentenza quindi, in accoglimento del ricorso, è cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione che statuir

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 29195/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: notifica accertamento al socio di s.n.c. – decadenza potere acc.to - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 587/03/20 depositata in data 30/12/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente e i soci partecipanti ricorrevano avverso l’avviso di accertamento a ciascuno notificato per iva 2005; - la CTP accoglieva il ricorso; - tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affi dato a un solo motivo; i contribuenti, soci e società [OSCURATO:SOCIETA]. sonorimasti qui intimati; Considerato che: - il solo motivo dedotto si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.149 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2267 e 2304 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non provata la tempestiva notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], socio della società contribuente, e quindi tardiva l’azione di recupero dell’Amministrazione; - il motivo è fondato; - si evince dalla documentazione diligentemente trascritta in ricorso per cassazione ai fini del rispetto del principio della c.d. “autosufficienza” dei motivi di ricorso di fronte a questa Corte di Legittimità, come l’atto impugnato sia stato ricevuto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in data 29.12.2010: tale data risulta annotata in corrispondenza della sottoscrizione apposta dallo stesso sull’avviso di ricezione; - per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017) la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della l. n. 890 del 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna sia la data di essa e l'identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione, nonché l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte; - la CTR, quindi, doveva ritenere tempestiva stante la prova di cui si è appena detto la notifica in parola in forza della ricezione dell’atto in data 29.12.2010, giorno anteriore alla scadenza del termine, non rilevando la data di spedizione stante tale anteriorità della consegna rispetto al venir meno del termine; nondimeno, come osservato in ricorso, questa stessa Corte ha già chiarito come (si veda in argomento Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 13248 del 25/05/2017) alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti glieffetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito; - ne deriva che l’azione di accertamento, resa manifesta con la notifica operata in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA], è stata quindi tempestiva anche nei confronti degli altri soggetti coobbligati; - pertanto, sia nel ritenere intempestiva la notifica dell’atto impugnato sia nel ritenere inefficace detta notifica nei confronti dei coobbligati, la CTR ha commesso effettivamente l’errore di diritto censurato; - la sentenza quindi, in accoglimento del ricorso, è cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione che statuir
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