CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 agosto 1998
Cassazione n. 19710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 11/10/2000 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2) e, per il solo [OSCURATO:PERSONA], 99, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'esclusione dell'attenuante della speciale tenuità del danno - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 1-2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte escluso l'attenuante in esame sulla base della condotta predatoria di considerevole portata, tenuto anche conto dei danni che non si sono limitati alla porta di ingresso ma anche all'attrezzatura presente nella scuola; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla recidiva riconosciuta - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 2) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Considerato che il terzo motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 119/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MiN 2.9 G '126 [OSCURATO:PERSONA].3 2