CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 02498/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.129/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi 12, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso La SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA n. 2938/2016 depositata il 16/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con tre distinte istanze tutte in data 14 gennaio 2014, il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva rettifica e chiedeva rideterminazione delle imposte dovute sulle sue dichiarazioni rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010. Nello specifico, esponeva di aver errato nella compilazione dei modelli fiscali, avendo esposto come redditi imponibili le rendite catastali di due fabbricati rurali ad uso strumentale, donde minore era l’imposta e quindi non doveva onorare la pretesa del Fisco, di cui alle comunicazioni di irregolarità e successive cartelle sugli anni 2008 e 2009, mentre per il 2010 gli era pervenuta la comunicazione di irregolarità che stava onorando a rate. L'Agenzia delle entrate rigettava l’istanza motivando sulla tardività, essendo la richiesta di rettifica a favore del contribuente pervenuta oltre l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da emendare. Tale diniego era avversato dal contribuente avanti il giudie di prossimità che ne apprezzava le ragioni, argomentando che l’errore fosse emendabile, pena il dovere di pagare oltre il dovuto ed oltre la propria capacità contributiva. Sull’appello erariale, il collegio di secondo grado confermava la sentenza di primo grado, argomentando sul carattere non tassativo dell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 che non contempla il rigetto dell’istanza di rettifica e richiamando orientamento di questa Suprema Corte di legittimità ove sarebbe sempre ammessa la correzione della dichiarazione dei redditi. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, agitando quattro motivi di ricorso, mentre la parte contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Vengono proposti quattro motivi di ricorso. 1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’art. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza protestando l’inammissibilità del ricorso introduttivo perché diretto contro un atto non impugnabile, quale la comunicazione di inammissibilità delle istanze di rettifica delle dichiarazioni fiscali presentate per violazione del termine decadenziale. 1.1. Il motivo non può essere accolto. Ed infatti, fin dall’arresto a Sezioni unite n. 8279/2008, questa Suprema Corte di legittimità ha statuito sul carattere non esaustivo dell’elencazione di atti impugnabili contenuta nell’art. 19 di cui al d.lgs. n. 546/1992, dovendosi guardare piuttosto alla lesività immediata dell’atto amministrativo che si intende avversare. In altri termini, qualsiasi manifestazione di volontà dell’amministrazione erariale che contenga una pretesa impositiva, positiva o negativa, intesa cioè come maggior imposta o diniego di rimborso, può essere impugnata congiuntamente al primo atto o provvedimento in cui sia contenuta e che pervenga nella sfera di conoscenza del destinatario contribuente interessato. 1.2. Nello specifico, è stato affermato che in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'avviso bonario di mora relativo al contributo di sostentamento dell'AGCM, poiché non iscritto nell'elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e privo dei caratteri dell'intimazione formale, pur essendo impugnabile, non doveva esserlo a pena di inammissibilità, sicché era in facoltà della contribuente ricorrere direttamente avverso la successiva cartella di pagamento) (cfr. Cass. T., n. 15941/2025). Il motivo, pertanto, non può essere accolto. 2. Con il secondo motivo si prospetta doglianza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma ottavo bis, del d.P.R. n. 322/1998, nella sostanza lamentando che sia stata consentita la rettifica della dichiarazione oltre il termine previsto da tale norma. Il motivo è fondato ed assorbente. Ed infatti, è ormai ius receptum la distinzione fra rettifica della dichiarazione a favore del contribuente o a favore del Fisco. 2.1. In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria (così Cass. S.U. n. 13378/2016, conformi Sez. V, n. 11507/2018; n. 27583/2018; n. 30796/2018). 2.2. Ciò posto, il contribuente avrebbe dovuto avversare le cartelle di pagamento emesse ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, opponendosi alla maggior pretesa, ovvero proporre istanza di rimborso, purché nei termini di quarantotto mesi dall’effettivo versamento. Ne consegue che l’istanza di rettifica legittimamente non poteva essere accolta dall’Ufficio, perché palesemente tardiva, oltre il triennio dalla presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi interessata. Di tali principi ha fatto malgoverno la sentenza impugnata, donde il motivo è fondato. 3. Con il terzo motivo si profila censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 112 del medesimo codice di rito, lamentando ultrapetizione sul capo di sentenza ove la CTR ha individuato quale vizio dell’agire amministrativo l’omesso rilievo da parte dell’Ufficio dell’errore del contribuente nella determinazione degli imponibili. In altri termini, il collegio di secondo grado avrebbe motivato su una doglianza mai sollevata dal contribuente, ovvero il dovere dell’Agenzia di procedere d’ufficio alla riliquidazione dell’imposta dovuta, in base agli atti catastali in suo possesso, da dove rilevare che gli immobili de quibuserano rurali ed avevano natura di beni strumentali. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento di quello che precede. 4. Con il quarto motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione dell’art. 36 bis, secondo comma, del d.P.R. n. 600/1973, per insussistenza di un dovere di rettifica, in capo all’Amministrazione finanziaria, della dichiarazione errata del contribuente, in base agli atti in suo possesso. Anche tale motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo, in ordine alla tardività della rettifica della dichiarazione a favore del contribuente. 5. In definitiva il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal secondo motivo e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del momento di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e , decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della parte contribuente. In ragione del momento di consolidamento dell’orientamento giurisprudenz