CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 40693/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., in persona dell'amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro in data 3/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 3/02/2023, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., in persona dell'amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Tribunale di Catanzaro in data 12/07/2021 con cui era stata respinta l'istanza di ammissione al controllo giudiziario presentata ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo il Collegio, infatti, doveva escludersi l'occasionalità dell'infiltrazione, atteso che: a) la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era sottoposta alla direzione e ai poteri decisionali di [OSCURATO:PERSONA] e del figlio Armando, rispettivamente suocero e marito della Martello; b) erano stati acclarati, in numerosi procedimenti giudiziari, stabili legami di costoro con «pericolose organizzazioni criminali mafiose operanti in territorio calabrese»; c) a dispetto del ruolo formale di amministratrice della Martello, la società era stata, storicamente, di fatto amministrata da esponenti della famiglia Mazzei, facendo parte di una galassia imprenditoriale riferibile, in particolare, a [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a confisca di prevenzione il 29/01/2018 e alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; d) prima della Martello, la Terina aveva avuto come amministratore unico un altro genero di Mazzei, [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura interdittiva per i delitti di cui agli artt. 356, comma 1 e 416-bis.1 cod. pen., revocata per le dimissioni di Furgiuele dalla carica all'interno della Terina. Dunque, secondo la Corte territoriale il rigetto dell'istanza non sarebbe affatto dovuto alla mera relazione familiare tra la Martello e il portatore di pericolosità qualificata, [OSCURATO:PERSONA]: tema questo più volte ripreso nel provvedimento impugnato perché centrale nell'atto di appello, come nell'odierno ricorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto decreto per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 34- bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., nonché la mancanza e mera apparenza della motivazione del decreto. La Corte di appello avrebbe fondato la sua valutazione circa la probabilità di un tentativo di infiltrazione sulla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] derivante dal suo risalente rapporto con le cosche mafiose del territorio; circostanza di fatto asseritamente smentita da provvedimenti passati in giudicato, quali il decreto n. 162/2022 della Corte di appello di Catanzaro, che avrebbe circoscritto la pericolosità di Mazzei agli anni compresi tra il 2001 e il 2003. Né emergerebbero, al di là del mero rapporto di affinità, concreti elementi dai quali inferire una qualche forma di cointeressenza economica tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che consenta di ipotizzare che dietro lo schermo formale costituito dalla nomina di un amministratore estraneo a contesti criminali vi sia il rischlio concreto di una infiltrazione da parte dell'organizzazione mafiosa. In definitiva, non sarebbe stato dimostrato il perdurante rapporto di condizionamento della gestione aziendale da parte di un'organizzazione mafiosa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esistenza delle condizioni per l'ammissione al controllo giudiziario. Sia il provvedimento interdittivo, sia il decreto impugnato si fonderebbero esclusivamente sul dato della relazione parentale tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti destinatari di varie interdittive, dal figlio Armando, alla nuora, [OSCURATO:PERSONA], alla nipote, [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, in disparte il fatto che Mazzei è estraneo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non avendo mai ricoperto alcun ruolo o incarico della società ricorrente, il giudizio di pericolosità nei suoi confronti si fonderebbe su fatti ormai risalenti e del tutto superati dalle valutazioni del giudice penale, insuscettibili di essere messe in discussione, dai quali emergerebbe che costui, unitamente al figlio Armando, avrebbe assunto, in diversi procedimenti penali, la qualità di persona offesa, rendendo dichiarazioni accusatorie nei confronti di diversi componenti di spicco di consorterie criminali, tanto che, nei suoi confronti, sarebbe stata disposta, con decreto del Tribunale di Catanzaro in data 5/02/2014, la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Ancora, il ricorso evidenzia che l'istituto avrebbe la finalità di consentire all'impresa, a seguito di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di adottare un percorso «emendativo ricorrendo all'applicazione del controllo giudiziario su domanda»; ciò che dovrebbe escludersi quando ricorra una condizione di agevolazione perdurante dell'impresa a vantaggio di realtà mafiose, tale da rendere negativa la prognosi di «riallineamento» aziendale a condizioni operative di legalità, ancorché sotto i controlli e le sollecitazioni che il giudice delegato può rivolgere nel guidare l'impresa infiltrata. Viceversa, quando la realtà aziendale disponga della potenzialità di affrancarsi dal condizionamento mafioso seguendo l'iter che la misura alternativa comporta, il giudice non potrebbe che accedere alla richiesta del controllo. Nel caso di specie un siffatto accertamento non sarebbe stato compiuto, sicché la motivazione sarebbe assente in relazione a un profilo essenziale della fattispecie delineata dall'art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011. 3. In data 30/07/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Preliminarmente giova evidenziare che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte di appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, c:omma 3, e 27 del medesimo decreto (così Sez. 5, n. 34856 del 6/11/2020, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 279982 - 01). 2.1. Sempre in premessa, deve essere evidenziato che la misura tutoria dell'ammissione al controllo giudiziario su istanza della parte privata, prevista dall'art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, ha come duplice presupposto l'accertamento della natura «occasionale» della infiltrazione mafiosa e la prognosi favorevole in ordine al possibile riallineamento dell'azienda nel circuito imprenditoriale sano, in base alla valutazione, in concreto e non vincolata da alcun automatismo, del giudice della prevenzione (Sez. 2, n. 22083 del 20/05/2021, Rv. 281450 - 01; Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280851 - 01). 2.2. Dunque, la verifica demandata al tribunale competente in tema di misure di prevenzione si snoda lungo due direttrici. La prima concerne il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione, portatori di pericolosità qualificata per riconosciuta appartenenza o contiguità ad associazioni di stampo mafioso. La seconda riguarda, invece, la prognosi della concreta possibilità dell'impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni che il giudice delegato può rivolgere nel guidare l'impresa infiltrata (si veda, in tal senso, Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, iJep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 280851 - 01): possibilità che deve essere esclusa nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Gandolfi, Rv. 280906 - 01; Sez. 1, n. 31831 del 22/04/2021, non massimata). Tale verifica, peraltro, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo in parola (Sez. U, n. 46898 del 26/109/2019, Ricchiuto, in motivazione; Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 280341 - 01). Inoltre, la possibilità di affrancamento dal condizionamento mafioso deve esteriorizzarsi in comportamenti aziendali concreti, in prospettive di risanamento, in decisioni di cessazione di rapporti con persone o società collegate compromesse con l'ambiente mafioso o raggiunte a loro volta da interdittive. E al fine di accertare l'esistenza di circostanze indicative dell'influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell'impresa, non può farsi riferimento unicamente alle relazioni parentali tra soci o gestori dell'impresa raggiunta da interdittiva antimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità (Sez. 1, n. 10578 del 9/11/2022, dep. 2023, Edil P&[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & C., Rv. 284243 - 01).3. Tanto osservato, ritiene il Collegio che provvedimento impugnato sia affetto da motivazione apparente quanto alla individuazione del presupposto dello stabile condizionamento mafioso dell'attività di impresa. Ciò per due ordini di ragioni. 3.1. Sotto un primo profilo, la Corte di merito omette di confrontarsi con quanto è riportato nel decreto n. 162 del 6/04/2022, ritualmente prodotto dall'odierna ricorrente, con il quale la stessa Corte di appello di Catanzaro ha revocato il decreto di confisca di prevenzione adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del 29/01/2018, e su cui si impernia, in larga misura, la valutazione del decreto impugnato. In tale provvedimento, la Corte ha circoscritto la pericolosità sociale di Mazzei agli anni compresi tra il 2001 e il 2003, ai quali risale il tentativo di estorsione aggravato dal metodo mafioso ai danni dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per il quale Mazzei ha riportato condanna divenuta irrevocabile nel 2017. Lo stesso provvedimento lo ha, però, assolto dall'accusa di concorso esterno nel dan Mancuso di Limbadi; assoluzione che era già stata pronunciata anche rispetto ad addebiti associativi concernenti le cosche Pesce-Bellocco, Piromalli-Molè, Mancuso (v. la sentenza del Tribunale di Palmi in data 28/06/2016). Nel frangente è stato segnalato, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] era stato vittima dei clan Iannazzo e Cerra, come accertato da talune decisioni che sono state assunte anche con il contributo dello stesso Mazzei e dei suoi familiari, a partire da una denuncia del 2006 cui ha fatto seguito una successiva collaborazione con la giustizia del 2009. Ciò è stato evidenziato dallo stesso decreto in data 5/02/2014, che ha disposto la revoca della misura di prevenzione personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] proprio in virtù dei comportamenti collaborativi assunti da quest'ultimo e dal figlio Armando a partire dal 2006. Infine, una volta ridefinito il periodo di pericolosità di Mazzei, il provvedimento di revoca della confisca ha evidenziato come alcuni beni e aziende oggetto dell'originaria ablazione potessero essere stati acquistati con risorse lecite o fossero stati, in altri casi, acquisiti in epoca non correlata temporalmente con le manifestazioni di pericolosità. Tale complesso di circostanze non appare essere stato valutato dalla Corte di appello che pure sviluppa un passaggio ;argomentativo inteso a sostenere l'incompatibilità della misura del controllo giudiziario volontario con la soggezione sistematica e omertosa dell'imprenditore a pressioni estorsive, peraltro dispiegatesi, per quanto risulta dai procedimenti "Chimera" e "Andromeda", tra il 2003 e il 2009, e dunque in epoca anteriore alla stessa costituzione della Terina. 3.2. Sotto altro aspetto, il decreto manca di una effettiva motivazione sul controllo che sarebbe stato esercitato da [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., non essendo stati indicati elementi concreti idonei a indicare quale influenza egli avrebbe esercitato sulla attività economica. Invero, il provvedimento di primo grado accenna alla sottoposizione dell'impresa in questione a un provvedimento \TÒ' di sequestro preventivo penale, annullato dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data 21/07/2020, senza però richiamare né le ragioni poste a fondamento del provvedimento applicativo, né quelle che hanno portato al suo annullamento. Né varrebbe opinare, come parrebbe cogliersi dal provvedimento impugnato, che la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., in epoca successiva alla revoca della misura di prevenzione personale, sia avvenuta «con il consueto modus operandi», essendo evidente la mera petizione di principio che ricorre con l'affermare che la stessa costituzione dell'impresa ne proverebbe la contaminazione. 3.3. Non va, del resto, sottaciuto, come puntualmente rilevato dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, che questa stessa Sezione, con la sentenza n. 15156 del 2023, relativa alla M&M Servizi S.r.I., altra impresa ritenuta riconducibile alla «galassia Mazzei», ha ritenuto che: a) affermare che colei che risultava formalmente amministratrice della società (ovvero una nipote di [OSCURATO:PERSONA]) non fosse in realtà tale in considerazione del mero dato di una «ipotizzata riproposizione di un modus agendi constatato in occasione di una precedente procedura di prevenzione» configura «un esempio di fallacia per generalizzazione, incompatibile con l'obbligo di verifica in concreto delle situazioni di fatto rilevanti per un qualsiasi giudizio»; b) il provvedimento di rigetto dell'istanza di controllo giudiziario volontario non ha tenuto in conto del decreto di revoca della misura di prevenzione personale con la quale si era ritenuta nel 2014 cessata la condizione soggettiva di pericolosità sociale dello stesso Mazzei; c) il provvedimento ha violato il principio per il quale il condizionamento stabile dell'attività di impresa, in caso di familiari non conviventi ritenuti portatori di pericolosità, non può essere affidato alla presunzione semplice derivante dalla contiguità familiare, posto che «in tema di ricostruzione di un fatto, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti». Orbene, non può non rilevarsi come tali osservazioni valgano a fortiori nel caso in esame, tenuto conto della revoca del decreto di confisca di prevenzione del 29/01/2018 nelle more intervenuta, la quale, peraltro, non era conosciuta dalla Corte territoriale che si era occupata del caso M&M. 4. Dunque, il provvedimento impugnato, non confrontandosi con alcune allegazioni difensive potenzialmente decisive, ha omesso di svolgere il necessario controllo sugli elementi di fatto posti a fondamento dell'informativa prefettizia specificamente attribuito al giudice della prevenzione, chiamato a verificare proprio l'esistenza e la qualità della relazione tra l'impresa e l'associazione 6 \ra mafiosa. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e che il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA]