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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:133
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61989J0201 - IT Avis juridique important | 61989J0201 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 22 MARZO 1990. - JEAN-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E ALTRI. - [OSCURATO:PERSONA]: COUR D'[OSCURATO:PERSONA] - FRANCIA. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - COMPETENZA DELLA CORTE. - CAUSA C-201/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01183 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1 . [OSCURATO:PERSONA] e immunità delle Comunità europee - Ricorso per danni in relazione ad un atto compiuto nei locali del Parlamento europeo - Ricorso che non ricade necessariamente nella giurisdizione della Corte - Esclusione ( Trattato CEE, artt . 178 e 183; protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, art . 1 ) 2 .

Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Atto imputabile alla Comunità - Atto compiuto da un gruppo politico del Parlamento europeo ( Trattato CEE, art . 178 )

[OSCURATO:PERSONA]

1 .

Né l' art . 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee né alcuna altra norma del diritto comunitario possono essere interpretate nel senso che la Corte sia competente a conoscere di un' azione per responsabilità extracontrattuale seplicemente per il fatto che l' atto censurato sia stato compiuto nei locali del Parlamento europeo . 2 .

Non sorge responsabilità extracontrattuale delle Comunità in seguito alla diffusione, ad opera di un gruppo politico ai sensi dell' art . 26 del regolamento del Parlamento europeo, di una pubblicazione reputata diffamatoria .

Infatti nessuna disposizione del predetto regolamento autorizza un gruppo politico ad agire in nome del Parlamento nei confronti delle altre istituzioni o di terzi e nessuna norma di diritto comunitario prevede che gli atti di un gruppo politico possano essere imputati al Parlamento europeo in quanto istituzione della Comunità . [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-201/89, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla cour d' appel di [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad essa pendente fra Jean-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] national, e

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] socialiste belge,

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] socialiste,

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] socialista democratico italiano, [OSCURATO:PERSONA] socialista italiano, [OSCURATO:PERSONA] ouvrier socialiste luxembourgeois,

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull' interpretazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, LA CORTE ( sesta sezione ), composta dai signori C.N .

Kakouris, presidente di sezione, T .

Koopmans, G.F .

Mancini, T.F . [OSCURATO:PERSONA] e M .

Díez de Velasco, giudici, avvocato generale : F.G .

Jacobs cancelliere : D .

Louterman, amministratore principale viste le osservazioni scritte e le risposte scritte ai quesiti posti dalla Corte presentate : - per i ricorrenti della causa principale, dagli avv.ti J.P .

Claudon e W . de Saint-Just, del foro di Parigi, - per i convenuti della causa principale, dall' avv .

Y .

Baudelot, del foro di Parigi, - per la Commissione, dal sig .

H . van Lier, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, - per il Parlamento europeo, dal sig . [OSCURATO:PERSONA], in qualità d' agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del Parlamento europeo, rappresentato dal sig .

J .

Campinos, in qualità d' agente, degli attori, dei convenuti e della Commissione all' udienza dell' 11 gennaio 1990, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 febbraio 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 2 giugno 1989, pervenuta alla Corte il successivo giorno 26, la cour d' appel di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' ordinamento comunitario per quel che riguarda la giurisdizione rispettivamente di questa Corte e del giudice nazionale . 2 La questione è sorta nell' ambito di un' azione promossa dal sig .

Jean-[OSCURATO:PERSONA] e dal partito politico "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti delle persone, delle società e dei partiti politici ritenuti responsabili della redazione, traduzione, edizione, stampa e diffusione di un opuscolo vertente sulla crescita del razzismo e del fascismo in Europa .

Tale opuscolo, realizzato su iniziativa del gruppo socialista del Parlamento europeo a seguito dell' adozione da parte del Parlamento stesso di una dichiarazione di condanna del razzismo e della xenofobia, è stato diffuso in varie lingue nei locali di detta istituzione a Strasburgo . 3 Gli attori, ritenendo che l' opuscolo di cui trattasi contenesse affermazioni diffamatorie nei loro confronti, convenivano dinanzi al tribunal de grande instance di Strasburgo ai fini del risarcimento del danno i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di autori del testo dell' opuscolo, il signor [OSCURATO:PERSONA], in quanto presidente del gruppo socialista del Parlamento europeo, le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano eseguito la stampa degli opuscoli, con sede rispettivamente, nella RF di Germania ed in Belgio, nonché i vari partiti socialisti europei appartenenti al gruppo socialista . 4 Il tribunal di Strasburgo dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda diretta contro l' [OSCURATO:PERSONA], rilevando che questi aveva agito nell' ambito delle proprie funzioni di deputato del Parlamento europeo e godeva, pertanto, dell' immunità di cui all' art . 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ( in prosieguo : il "protocollo ").

Il tribunal respingeva, poi, le domande nei confronti degli altri convenuti, rilevando che, ai sensi dell' ordinamento francese, la loro responsabilità era subordinata rispetto a quella dell' editore responsabile che, nella specie, era perfettamente noto, essendo, cioè, il gruppo socialista del Parlamento europeo .

Questi non era tuttavia provvisto, secondo l' ordinamento francese, di personalità giuridica . 5 La cour d' appel di [OSCURATO:PERSONA], adita in appello, analizzava, in particolare, la tesi degli appellati, [OSCURATO:PERSONA] e altri, secondo cui solo la Corte di giustizia sarebbe competente a conoscere dell' azione, la quale rappresenterebbe un' azione per responsabilità extracontrattuale ex art . 215, secondo comma, del trattato CEE .

A tal riguardo gli appellati hanno dedotto due argomenti .

Innanzitutto, gli opuscoli sarebbero stati diffusi soltanto nei locali del Parlamento europeo, ragion per cui l' asserita diffamazione non sarebbe stata commessa su territorio francese .

In secondo luogo, le azioni di responsabilità nei confronti delle istituzioni comunitarie e dei loro agenti rientrerebbero esclusivamente nella giurisdizione della Corte di giustizia . 6 Alla luce di tali argomenti, la cour d' appel ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale : "Se la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a conoscere dei fatti sopra illustrati dal momento che sono stati commessi nei locali del Parlamento europeo a Strasburgo ".

Dalla sentenza di rinvio si evince che per "fatti sopra illustrati" debba intendersi la diffusione di una pubblicazione che si asserisce essere diffamatoria . 7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del procedimento nonché per una sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte e delle risposte del Parlamento ai quesiti postigli dalla medesima, si fa rinvio alla relazione d' udienza .

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte . 8 Dall' esame del fascicolo emerge, come esattamente rilevato dalle parti della causa principale e dalla Commissione, che il giudice nazionale ha posto, in realtà, due differenti questioni .

In primo luogo, se, ai sensi degli artt . 178 e 183 del trattato, la Corte sia l' unico giudice competente a conoscere di un' azione per responsabilità extracontrattuale derivante da una pubblicazione diffamatoria nei locali del Parlamento europeo .

In secondo luogo, se il Parlamento europeo possa essere ritenuto responsabile della diffusione di una pubblicazione operata da un gruppo politico ad esso appartenente . 9 Per quanto attiene alla prima questione, le parti [OSCURATO:PERSONA] e altri, appellati nella causa principale, hanno invocato l' art . 1 del protocollo, relativo all' inviolabilità dei locali e degli edifici della Comunità, a sostegno della tesi che i giudici nazionali sarebbero del tutto incompetenti a conoscere dei fatti commessi all' interno di tali locali ed edifici, i quali rientrerebbero nella giurisdizione esclusiva della Corte di giustizia . 10 Tale tesi non può essere accolta .

L' art . 1 del protocollo riguarda, come risulta dal suo stesso tenore, l' immunità dei locali e degli edifici nonché degli altri beni della Comunità nei confronti di provvedimenti coercitivi .

Detta disposizione non attiene alla ripartizione delle competenze tra la Corte e i giudici nazionali in materia di responsabilità extracontrattuale . 11 Nessuna altra norma di diritto comunitario attribuisce, peraltro, alla giurisdizione della Corte di giustizia le azioni per responsabilità extracontrattuale che non siano promosse contro le Comunità o le sue istituzioni, anche qualora tali azioni censurino la diffusione di una pubblicazione diffamatoria nei locali di una di tali istituzioni . 12 Per quanto riguarda il secondo problema, relativo all' eventuale responsabilità del Parlamento europeo per le azioni compiute da un gruppo politico, si deve, innanzitutto, ricordare che, ai sensi dell' art . 26 del regolamento del Parlamento europeo, i deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche .

Tali gruppi si costituiscono previa trasmissione al presidente del Parlamento di una dichiarazione contenente la denominazione del gruppo, la firma dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza . 13 Il regolamento del Parlamento europeo attribuisce ai gruppi politici determinati poteri ai fini della preparazione delle decisioni e delle posizioni da adottare, ad esempio, quello di presentare una mozione di censura ( art . 30 ) o quello di richiedere la discussione ( artt . da 32 a 35 ).

Gli stessi poteri sono attribuiti ad un numero minimo di deputati, che varia a seconda dei casi . 14 Nessuna disposizione del regolamento del Parlamento europeo autorizza, invece, un gruppo politico ad agire in nome del Parlamento nei confronti di altre istituzioni o di terzi .

Nessuna norma di diritto comunitario prevede che gli atti di un gruppo politico possano essere imputati al Parlamento europeo in quanto istituzione delle Comunità . 15 Ne consegue che la diffusione, da parte di un gruppo politico, di una pubblicazione reputata diffamatoria non fa sorgere la responsabilità extracontrattuale delle Comunità . 16 La questione sollevata va, pertanto, risolta dichiarando che gli artt . 178 e 183 del trattato CEE e 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità devono essere interpretati nel senso che : a ) La Corte non è competente a conoscere di un' azione per responsabilità extracontrattuale semplicemente per il fatto che l' atto censurato sia stato compiuto nei locali del Parlamento europeo; b ) non sorge responsabilità extracontrattuale delle Comunità in seguito alla diffusione, ad opera di un gruppo politico ai sensi dell' art . 26 del regolamento del Parlamento europeo, di una pubblicazione reputata diffamatoria .

Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] spese 17 Le spese sostenute dal Parlamento europeo e dalla Commissione delle Comunità europee non possono dar luogo a rifusione .

Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta, quindi, pronunciarsi sulle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( sesta sezione ), pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla cour d' appel di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 2 giugno 1989, dichiara : Gli artt . 178 e 183 del trattato CEE e 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità devono essere interpretati nel senso che : a ) La Corte non è competente a conoscere di un' azione per responsabilità extracontrattuale semplicemente per il fatto che l' atto censurato sia stato compiuto nei locali del Parlamento europeo; b ) non sorge responsabilità extracontrattuale delle Comunità in seguito alla diffusione, ad opera di un gruppo politico ai sensi dell' art . 26 del regolamento del Parlamento europeo, di una pubblicazione reputata diffamatoria .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989J0201 - IT Avis juridique important | 61989J0201 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 22 MARZO 1990. - JEAN-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E ALTRI. - [OSCURATO:PERSONA]: COUR D'[OSCURATO:PERSONA] - FRANCIA. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - COMPETENZA DELLA CORTE. - CAUSA C-201/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01183 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1 . [OSCURATO:PERSONA] e immunità delle Comunità europee - Ricorso per danni in relazione ad un atto compiuto nei locali del Parlamento europeo - Ricorso che non ricade necessariamente nella giurisdizione della Corte - Esclusione ( Trattato CEE, artt . 178 e 183; protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, art . 1 ) 2 . Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Atto imputabile alla Comunità - Atto compiuto da un gruppo politico del Parlamento europeo ( Trattato CEE, art . 178 ) [OSCURATO:PERSONA] 1 . Né l' art . 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee né alcuna altra norma del diritto comunitario possono essere interpretate nel senso che la Corte sia competente a conoscere di un' azione per responsabilità extracontrattuale seplicemente per il fatto che l' atto censurato sia stato compiuto nei locali del Parlamento europeo . 2 . Non sorge responsabilità extracontrattuale delle Comunità in seguito alla diffusione, ad opera di un gruppo politico ai sensi dell' art . 26 del regolamento del Parlamento europeo, di una pubblicazione reputata diffamatoria . Infatti nessuna disposizione del predetto regolamento autorizza un gruppo politico ad agire in nome del Parlamento nei confronti delle altre istituzioni o di terzi e nessuna norma di diritto comunitario prevede che gli atti di un gruppo politico possano essere imputati al Parlamento europeo in quanto istituzione della Comunità . [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-201/89, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla cour d' appel di [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad essa pendente fra Jean-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] national, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] socialiste belge, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] socialiste, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] socialista democratico italiano, [OSCURATO:PERSONA] socialista italiano, [OSCURATO:PERSONA] ouvrier socialiste luxembourgeois, [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, LA CORTE ( sesta sezione ), composta dai signori C.N . Kakouris, presidente di sezione, T . Koopmans, G.F . Mancini, T.F . [OSCURATO:PERSONA] e M . Díez de Velasco, giudici, avvocato generale : F.G . Jacobs cancelliere : D . Louterman, amministratore principale viste le osservazioni scritte e le risposte scritte ai quesiti posti dalla Corte presentate : - per i ricorrenti della causa principale, dagli avv.ti J.P . Claudon e W . de Saint-Just, del foro di Parigi, - per i convenuti della causa principale, dall' avv . Y . Baudelot, del foro di Parigi, - per la Commissione, dal sig . H . van Lier, membro del suo servizio giuridico, in qualità d' agente, - per il Parlamento europeo, dal sig . [OSCURATO:PERSONA], in qualità d' agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del Parlamento europeo, rappresentato dal sig . J . Campinos, in qualità d' agente, degli attori, dei convenuti e della Commissione all' udienza dell' 11 gennaio 1990, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 8 febbraio 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 2 giugno 1989, pervenuta alla Corte il successivo giorno 26, la cour d' appel di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' ordinamento comunitario per quel che riguarda la giurisdizione rispettivamente di questa Corte e del giudice nazionale . 2 La questione è sorta nell' ambito di un' azione promossa dal sig . Jean-[OSCURATO:PERSONA] e dal partito politico "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti delle persone, delle società e dei partiti politici ritenuti responsabili della redazione, traduzione, edizione, stampa e diffusione di un opuscolo vertente sulla crescita del razzismo e del fascismo in Europa . Tale opuscolo, realizzato su iniziativa del gruppo socialista del Parlamento europeo a seguito dell' adozione da parte del Parlamento stesso di una dichiarazione di condanna del razzismo e della xenofobia, è stato diffuso in varie lingue nei locali di detta istituzione a Strasburgo . 3 Gli attori, ritenendo che l' opuscolo di cui trattasi contenesse affermazioni diffamatorie nei loro confronti, convenivano dinanzi al tribunal de grande instance di Strasburgo ai fini del risarcimento del danno i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di autori del testo dell' opuscolo, il signor [OSCURATO:PERSONA], in quanto presidente del gruppo socialista del Parlamento europeo, le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano eseguito la stampa degli opuscoli, con sede rispettivamente, nella RF di Germania ed in Belgio, nonché i vari partiti socialisti europei appartenenti al gruppo socialista . 4 Il tribunal di Strasburgo dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda diretta contro l' [OSCURATO:PERSONA], rilevando che questi aveva agito nell' ambito delle proprie funzioni di deputato del Parlamento europeo e godeva, pertanto, dell' immunità di cui all' art . 10 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ( in prosieguo : il "protocollo "). Il tribunal respingeva, poi, le domande nei confronti degli altri convenuti, rilevando che, ai sensi dell' ordinamento francese, la loro responsabilità era subordinata rispetto a quella dell' editore responsabile che, nella specie, era perfettamente noto, essendo, cioè, il gruppo socialista del Parlamento europeo . Questi non era tuttavia provvisto, secondo l' ordinamento francese, di personalità giuridica . 5 La cour d' appel di [OSCURATO:PERSONA], adita in appello, analizzava, in particolare, la tesi degli appellati, [OSCURATO:PERSONA] e altri, secondo cui solo la Corte di giustizia sarebbe competente a conoscere dell' azione, la quale rappresenterebbe un' azione per responsabilità extracontrattuale ex art . 215, secondo comma, del trattato CEE . A tal riguardo gli appellati hanno dedotto due argomenti . Innanzitutto, gli opuscoli sarebbero stati diffusi soltanto nei locali del Parlamento europeo, ragion per cui l' asserita diffamazione non sarebbe stata commessa su territorio francese . In secondo luogo, le azioni di responsabilità nei confronti delle istituzioni comunitarie e dei loro agenti rientrerebbero esclusivamente nella giurisdizione della Corte di giustizia . 6 Alla luce di tali argomenti, la cour d' appel ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale : "Se la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a conoscere dei fatti sopra illustrati dal momento che sono stati commessi nei locali del Parlamento europeo a Strasburgo ". Dalla sentenza di rinvio si evince che per "fatti sopra illustrati" debba intendersi la diffusione di una pubblicazione che si asserisce essere diffamatoria . 7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del procedimento nonché per una sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte e delle risposte del Parlamento ai quesiti postigli dalla medesima, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte . 8 Dall' esame del fascicolo emerge, come esattamente rilevato dalle parti della causa principale e dalla Commissione, che il giudice nazionale ha posto, in realtà, due differenti questioni . In primo luogo, se, ai sensi degli artt . 178 e 183 del trattato, la Corte sia l' unico giudice competente a conoscere di un' azione per responsabilità extracontrattuale derivante da una pubblicazione diffamatoria nei locali del Parlamento europeo . In secondo luogo, se il Parlamento europeo possa essere ritenuto responsabile della diffusione di una pubblicazione operata da un gruppo politico ad esso appartenente . 9 Per quanto attiene alla prima questione, le parti [OSCURATO:PERSONA] e altri, appellati nella causa principale, hanno invocato l' art . 1 del protocollo, relativo all' inviolabilità dei locali e degli edifici della Comunità, a sostegno della tesi che i giudici nazionali sarebbero del tutto incompetenti a conoscere dei fatti commessi all' interno di tali locali ed edifici, i quali rientrerebbero nella giurisdizione esclusiva della Corte di giustizia . 10 Tale tesi non può essere accolta . L' art . 1 del protocollo riguarda, come risulta dal suo stesso tenore, l' immunità dei locali e degli edifici nonché degli altri beni della Comunità nei confronti di provvedimenti coercitivi . Detta disposizione non attiene alla ripartizione delle competenze tra la Corte e i giudici nazionali in materia di responsabilità extracontrattuale . 11 Nessuna altra norma di diritto comunitario attribuisce, peraltro, alla giurisdizione della Corte di giustizia le azioni per responsabilità extracontrattuale che non siano promosse contro le Comunità o le sue istituzioni, anche qualora tali azioni censurino la diffusione di una pubblicazione diffamatoria nei locali di una di tali istituzioni . 12 Per quanto riguarda il secondo problema, relativo all' eventuale responsabilità del Parlamento europeo per le azioni compiute da un gruppo politico, si deve, innanzitutto, ricordare che, ai sensi dell' art . 26 del regolamento del Parlamento europeo, i deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche . Tali gruppi si costituiscono previa trasmissione al presidente del Parlamento di una dichiarazione contenente la denominazione del gruppo, la firma dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza . 13 Il regolamento del Parlamento europeo attribuisce ai gruppi politici determinati poteri ai fini della preparazione delle decisioni e delle posizioni da adottare, ad esempio, quello di presentare una mozione di censura ( art . 30 ) o quello di richiedere la discussione ( artt . da 32 a 35 ). Gli stessi poteri sono attribuiti ad un numero minimo di deputati, che varia a seconda dei casi . 14 Nessuna disposizione del regolamento del Parlamento europeo autorizza, invece, un gruppo politico ad agire in nome del Parlamento nei confronti di altre istituzioni o di terzi . Nessuna norma di diritto comunitario prevede che gli atti di un gruppo politico possano essere imputati al Parlamento europeo in quanto istituzione delle Comunità . 15 Ne consegue che la diffusione, da parte di un gruppo politico, di una pubblicazione reputata diffamatoria non fa sorgere la responsabilità extracontrattuale delle Comunità . 16 La questione sollevata va, pertanto, risolta dichiarando che gli artt . 178 e 183 del trattato CEE e 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità devono essere interpretati nel senso che : a ) La Corte non è competente a conoscere di un' azione per responsabilità extracontrattuale semplicemente per il fatto che l' atto censurato sia stato compiuto nei locali del Parlamento europeo; b ) non sorge responsabilità extracontrattuale delle Comunità in seguito alla diffusione, ad opera di un gruppo politico ai sensi dell' art . 26 del regolamento del Parlamento europeo, di una pubblicazione reputata diffamatoria . Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] spese 17 Le spese sostenute dal Parlamento europeo e dalla Commissione delle Comunità europee non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta, quindi, pronunciarsi sulle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( sesta sezione ), pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla cour d' appel di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 2 giugno 1989, dichiara : Gli artt . 178 e 183 del trattato CEE e 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità devono essere interpretati nel senso che : a ) La Corte non è competente a conoscere di un' azione per responsabilità extracontrattuale semplicemente per il fatto che l' atto censurato sia stato compiuto nei locali del Parlamento europeo; b ) non sorge responsabilità extracontrattuale delle Comunità in seguito alla diffusione, ad opera di un gruppo politico ai sensi dell' art . 26 del regolamento del Parlamento europeo, di una pubblicazione reputata diffamatoria .
Sentenza Corte di giustizia UE/1990 — Fons Iuris — Fons Iuris