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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 1981

Cassazione n. 30460/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9/4/1981 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9/4/1981 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/6/1976 avverso l'ordinanza del 8/3/2022 del Tribunale di L'A quila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 ottobre 2021 il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di Antonello, Danilo e [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione delle pene (pari ad anni uno di arresto ed euro 40.000,00 di ammenda ciascuno) loro inflitte con sentenza del 8/10/2014 del Tribunale di L'Aquila, divenuta irrevocabile per [OSCURATO:PERSONA] il 18/12/2014 e per Antonello e [OSCURATO:PERSONA] il 17/3/2016.

Nel disattendere la richiesta dei condannati il Tribunale aveva evidenziato che il termine di prescrizione delle pene di cui all'art. 172 cod. pen., di cui i gli istanti avevano prospettato l'integrale decorso, aveva, in realtà, iniziato a decorrere solamente dal 11/10/2021, data nella quale era divenuta irrevocabile l'ordinanza con la quale il medesimo Tribunale aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena; prima di tale data, infatti, il pubblico ministero non avrebbe potuto procedere all'esecuzione delle pene, in quanto i condannati, con istanza del 13/9/2016, avevano chiesto la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive, alla cui esecuzione era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che della confisca dei terreni sui quali tali opere insistevano, in attesa della definizione del procedimento amministrativo di sanatoria; l'ordinanza con la quale, il 3/11/2016, il Tribunale aveva respinto tale istanza, era stata annullata dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 36063 del 2017, con la quale era stato disposto un nuovo esame della richiesta, all'esito del quale il Tribunale, in accoglimento dell'istanza della difesa, con ordinanza del 20/10/2017 aveva sospeso l'esecuzione dell'ordine di demolizione; da tale data e fino al 17/6/2021, data della nuova udienza del procedimento di esecuzione, i condannati non avevano insistito per la definizione dell'incidente di esecuzione e anzi, con memoria del 13/9/2021, avevano insistito per la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione; la richiesta di revoca di tale era, infine, stata respinta con ordinanza del 11/10/2021, con la quale era anche stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, cosicché solamente da tale data era divenuta eseguibile la pena e aveva iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione della pena.

Avverso tale ordinanza i condannati hanno proposto opposizione, ai sensi dell'art. 677, comma 4, cod. proc. pen., respinta dal Tribunale di L'Aquila con ordinanza del 8 marzo 2022, nella quale è stato ribadito che il termine di prescrizione delle pene aveva iniziato a decorrere dal 11/10/2021, o, in alternativa, sei mesi dopo la data di irrevocabilità dell'ordinanza del 21- 25/9/2021, con la quale lo stesso Tribunale aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.2.

Avverso tale ultima ordinanza i condannati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Hanno premesso, in punto di fatto, al fine di meglio illustrare le proprie doglianze, che: - con sentenza del 8 ottobre 2014 erano stati condannati dal Tribunale di L'Aquila alle pene di un anno di arresto e 40.000,00 euro di ammenda ciascuno in relazione ai reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva di cui agli artt. 29, 30 e 44 d.P.R. 380/2001, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla demolizione del manufatto abusivo entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza; - tale sentenza era divenuta irrevocabile il 22/11/2014 per [OSCURATO:PERSONA] e il 17/3/2016 per Antonello e [OSCURATO:PERSONA]; - con istanza del 14/9/2016 era stata chiesta la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna e anche la revoca della confisca disposta con la medesima sentenza, in considerazione della pendenza di procedimento amministrativo di sanatoria delle opere abusive; - con ordinanza del 20/10/2017 il Tribunale di L'Aquila, a seguito del nuovo giudizio disposto da questa Corte con la sentenza n. 36063 del 2017, aveva sospeso l'esecuzione dell'ordine di demolizione e della confisca in attesa della definizione del procedimento amministrativo di sanatoria; - il 13/1/2020 il Comune di Barisciano, nel cui territorio si trovano le opere abusive, aveva comunicato al Tribunale di L'Aquila di non aver accolto la richiesta di rilascio di permesso di costruire in sanatoria relativo alle opere in questione; - il Tribunale di L'Aquila aveva quindi fissato l'udienza del 13/7/2021, allo scopo di verificare l'avvenuta esecuzione della demolizione delle opere abusive ed eventualmente, in caso negativo, revocare il beneficio della sospensione condizionale; - con ordinanza del 25 settembre 2021 il Tribunale di L'Aquila aveva respinto la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, revocando il proprio precedente provvedimento del 20/10/2017 di sospensione dell'ordine di demolizione, e aveva anche revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza cui tale beneficio era stato subordinato; - tale ordinanza era stata impugnata con ricorso per cassazione, denunciando la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 163 e 165 cod. pen., quanto alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, e anche l'erronea applicazione degli artt. 172, comma 5, e 173 cod. pen., a causa del mancato rilievo della estinzione per prescrizione delle pene;- oltre al ricorso per cassazione i condannati avevano chiesto al Tribunale di L'Aquila, con istanza del 8/10/2021, di dichiarare l'estinzione della pena per decorso del tempo, ai sensi delle medesime disposizioni (e cioè gli artt. 172, comma 5, e 173 cod. pen.), in quanto il termine di prescrizione delle pene doveva farsi decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, essendo stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena proprio in conseguenza della mancata esecuzione della demolizione nei sei mesi successivi al suddetto passaggio in giudicato; - tale richiesta era, però, stata disattesa dal giudice dell'esecuzione, sulla base del rilievo che il termine di prescrizione della pena di cui agli artt. 172 e 173 cod. pen. aveva iniziato a decorrere solamente con la pronuncia dell'ordinanza del 21/9/2011, con cui era stata revocata la sospensione dell'ordine di demolizione e con esso la sospensione condizionale della pena, che era divenuta eseguibile solamente, da tale momento, prima del quale la pena non era eseguibile in conseguenza del provvedimento di sospensione dell'ordine di demolizione (dalla cui esecuzione dipendeva la sospensione condizionale della pena); - tale provvedimento era stato opposto ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 677, comma 4, cod. proc. pen., ma tale opposizione era stata rigettata con l'ordinanza del 8/3/2022, oggetto del ricorso per cassazione.

2.2. Tanto premesso, hanno denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e un vizio della motivazione, a causa della omessa pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione in ordine ai rilievi sollevati a proposito della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto la proposizione di ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza del 21/9/2021, con la quale, appunto, detto beneficio era stato revocato, non escludeva l'obbligo del giudice dell'esecuzione di pronunziarsi anche su tale punto, soprattutto in presenza di elementi nuovi, costituiti dal rigetto della richiesta di declaratoria di estinzione della pena per prescrizione.

2.3. In secondo luogo, hanno denunciato l'errata applicazione degli artt. 163 e 165 cod. pen., a causa della erroneità della immediata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, disposta contestualmente alla revoca della sospensione della demolizione, senza attendere il decorso del termine di sei mesi assegnato ai condannati per provvedervi, come invece sarebbe stato necessario, perché solamente a seguito della revoca del provvedimento di sospensione della demolizione il relativo obbligo era divenuto eseguibile.

2.4. Infine, con un terzo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 172, comma 5, e 173 cod. pen. e un vizio della motivazione, ribadendo la inconciliabilità logica tra il rilievo della inottemperanza alla demolizione e l'esclusione della prescrizione delle pene per decorso del tempo, richiamando l'orientamento interpretativo di cui alla sentenza n. 15589 del 2020 (secondo cui il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito del verificarsi delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale consistenti nell'inadempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive cui la stessa era stata subordinata, decorre dal giorno successivo a quello entro cui l'interessato avrebbe potuto procedere a detta demolizione), con la conseguenza che per [OSCURATO:PERSONA] la pena si era prescritta il 22/5/2020 e per gli altri due ricorrenti il 16/9/2021, con la conseguente erroneità della esclusione di tale effetto estintivo da parte del Tribunale.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando che per effetto delle richieste di sanatoria dell'abuso edilizio e di conseguente revoca dell'ordine di demolizione avanzate dalla difesa dei condannati (oggetto di un diverso procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione richiamato nel provvedimento impugnato), il termine di prescrizione doveva ritenersi sospeso, in quanto fino al termine di tale procedimento la demolizione non era eseguibile da parte dell'organo dell'esecuzione e, quindi, i relativi termini dovevano ritenersi non decorrenti, avendo ripreso a decorrere solamente a far tempo dal 11/10/2021, con il definitivo diniego della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione.

4. Con memoria pervenuta il 14 giugno 2022 i ricorrenti hanno replicato a tali richieste, ribadendo la fondatezza delle proprie doglianze, in considerazione della rilevanza, nel caso specie, non della eseguibilità forzosa dell'ordine di demolizione, ma della eseguibilità della pena dell'arresto e della multa comminate con la sentenza di condanna, la cui esecutività era stata condizionalmente sospesa alla demolizione delle opere abusive, pena che quindi era divenuta eseguibile da parte dell'organo dell'esecuzione allo scadere dei sei mesi entro cui i condannati avrebbero dovuto spontaneamente demolire, cosicché da tale momento la revoca del beneficio della sospensione condizionale si era realizzata ope legis, per effetto di tale inottemperanza, in quanto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena opera di diritto al momento dell'inutile decorso del termine fissato nella sentenza di condanna per adempiere all'ordine di demolizione cui è subordinata la concessione del beneficio, a prescindere dalle successive vicende legate all'ordine di demolizione stesso.

Hanno ribadito che nessuno dei condannati aveva provveduto alla demolizione delle opere entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (22 maggio 2015 per [OSCURATO:PERSONA] e 17 settembre 2016 per Antonello e [OSCURATO:PERSONA]), con la conseguente immediata revoca di diritto della sospensione condizionale della pena al momento dell'inutile decorso di tale termine, cosicché da tale momento — e dunque a prescindere dalle successive vicende legate all'ordine di demolizione - le pene dell'arresto e dell'ammenda comminate ai ricorrenti con la sentenza di condanna erano divenute eseguibili, con il conseguente inizio della decorrenza del termine di 5 anni previsto dall'art. 173 cod. pen. ai fini dell'estinzione delle pene, con la conseguenza che - non essendo state eseguite nei confronti di nessuno dei condannati le rispettive pene per i 5 anni successivi all'inutile decorso del termine per demolire - la pena comminata a [OSCURATO:PERSONA] si era estinta il 22 maggio 2020 e la pena comminata ad Antonello e [OSCURATO:PERSONA] si era estinta il 17 settembre 2021, ossia prima dell'emissione dell'ordinanza impugnata del 21 settembre 2021, con cui il giudice dell'esecuzione ha formalmente dichiarato la già avvenuta revoca del beneficio della sospensione condizionale.

Hanno sottolineato anche la specificità della posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la condanna emessa nei suoi confronti era divenuta irrevocabile dopo il giudizio di primo grado, ossia il 22 novembre 2014, data in cui era inutilmente decorso il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 8 ottobre 2014, cosicché i sei mesi fissati dalla sentenza per la demolizione del manufatto abusivo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] erano scaduti il 22 maggio 2015, con la conseguenza che l'istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione risultava presentata il 14 settembre 2016, quindi successivamente alla scadenza del termine di sei mesi per demolire, e solo il 20 ottobre 2017, il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, aveva disposto «la sospensione dell'ordine di demolizione e confisca in attesa della definizione del procedimento amministrativo di sanatoria».

Sarebbe, dunque, evidente come il 22 maggio 2015 il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla demolizione delle opere abusive, era venuto meno ope legis in forza del mancato verificarsi della condizione cui era subordinato il beneficio stesso (ossia l'omessa demolizione dell'opera abusiva nel termine di 6 mesi stabilito nella sentenza di condanna), con la conseguente eseguibilità della pena e decorrenza del relativo termine di prescrizione ex artt. 172 e 173 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso congiuntamente proposto dai condannati non è fondato.

2. Con tutti e tre i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente in considerazione della sovrapponibilità delle censure con essi formulate, tutte relative alla erroneità della esclusione della estinzione lelle pene inflitte ai ricorrenti per prescrizione, i ricorrenti si dolgono della esclusione di tale effetto estintivo da parte del giudice dell'esecuzione, che sarebbe stato fondato su considerazioni contraddittorie e chiaramente illogiche, oltre che frutto di erronea applicazione delle disposizioni in ordine alla sospensione condizionale della pena.

In particolare, i ricorrenti sostengono, in sintesi, che la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza cui tale beneficio era subordinato, disposta dal Tribunale solamente con l'ordinanza del 21 settembre 2021, sarebbe incompatibile con la suddetta esclusione della prescrizione della pena, fondata sul fatto che la sua esecuzione era rimasta sospesa fino alla revoca del beneficio in conseguenza della sospensione dell'ordine di demolizione (disposta su richiesta dei condannati che avevano presentato istanza di sanatoria poi rigettata dal Comune di Barisciano) e alla cui esecuzione la sospensione condizionale della pena era subordinata; se la demolizione doveva essere eseguita, con la conseguente revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena a causa della sua mancata esecuzione, anche le altre statuizioni contenute nella sentenza di condanna avrebbero dovuto esserlo, con la conseguenza che il termine di prescrizione delle pene avrebbe iniziato a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ossia dal 22/4/2014 per [OSCURATO:PERSONA] e dal 17/3/2016 per Antonello e [OSCURATO:PERSONA].

3. Va, dunque, anzitutto osservato che è stato rigettato il ricorso per cassazione congiuntamente proposto dagli attuali ricorrenti avverso la citata ordinanza del 21/9/2021 del Tribunale di L'Aquila, con la quale era stata rigettata la loro istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive e di revoca della confisca dei terreni sulle quali le opere insistono, disposti con la sentenza del Tribunale di L'Aquila in data 8/10/2014, irrevocabile il 17/3/2016, ed era anche stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena; tale ricorso era stato fondato sulla illegittimità del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena, in quanto il beneficio era stato revocato prima del termine fissato, considerato che l'ordine di demolizione era stato sospeso nell'ambito del procedimento di esecuzione, e sul rilievo che ove fosse stato ritenuto decorso il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza doveva deve ritenersi altresì decorso il termine di prescrizione della pena divenuta eseguibile.

Con la sentenza n. 21311 del 2022 della Quarta sezione di questa Corte, depositata il 1/6/2022, è stato rilevato che in caso di sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive la revoca del e beneficio opera di diritto all'inutile scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice.

In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, è stato ritenuto che "in assenza di specifica disposizione normativa, che preveda l'interruzione del corso del tempo stabilito per il verificarsi della condizione cui è sottoposto il beneficio della sospensione condizionale, nel caso in cui sia disposta la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, va conseguentemente ritenuta l'indifferenza del tempus relativo alla condizione cui è sottoposto il beneficio ex artt. 163 e 165 cod. pen. rispetto alla sospensione dell'esecuzione, anche perché i relativi esiti non sono sovrapponibili, essendo sempre possibile la revoca della sospensione condizionale della pena anche in caso di sopravvenuta sanatoria delle opere".

Quanto al secondo motivo si è sottolineato che "l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è soggetto né alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, in quanto sanzione amministrativa, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28

I. 24 novembre del 1981 n. 689, riguardante, infatti, unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva".

Ne consegue che le doglianze sollevate dai ricorrenti con tutti e tre i motivi ai quali è stato affidato il ricorso in esame sono, in realtà, già state esaminate e disattese da questa Corte con detta sentenza, nella quale è stata correttamente rilevata, nell'escludere la estinzione per prescrizione delle pene, l'indipendenza tra il decorso del termine per provvedere spontaneamente alla esecuzione della demolizione (al quale era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena e che decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza) e la sospensione dell'esecuzione coattiva della demolizione (in conseguenza della istanza avanzata dai condannati fondata sulla richiesta di sanatoria).

Poiché tali doglianze sono, sostanzialmente, state replicate mediante il ricorso in esame, denunciando l'erroneo computo del termine di prescrizione delle pene, in particolare del suo termine iniziale, le stesse risultano precluse, essendo già state esaminate e disattese, sia pure nella diversa prospettiva della critica all'ordinanza del 21/9/2021 del Tribunale di L'Aquila (con la quale, come ricordato, è stata rigettata l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive e di revoca della confisca dei terreni sulle quali le opere insistono, disposti con la sentenza del Tribunale di L'Aquila in data 8/10/2014, irrevocabile il 17/3/2016, ed è stato altresì revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena).

4. Va, comunque, ribadito il giudizio di infondatezza dei rilievi sollevati dai ricorrenti.La possibilità di procedere spontaneamente alla demolizione, sia per ottemperare al relativo ordine impartito con la sentenza di condanna, sia per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena che a tale adempimento sia stata subordinata, opera su un piano diverso rispetto alla esecuzione coattiva di tale ordine, che presuppone l'esecutività della sentenza e ha la funzione di dare attuazione al precetto nella stessa contenuto.

Ne consegue che i condannati potevano certamente procedere alla esecuzione spontanea della demolizione delle opere abusive, con l'onere di provvedervi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena.

Ciò, tuttavia, non comportava anche la possibilità di eseguire le pene inflitte agli imputati, in quanto la loro esecuzione era stata condizionalmente sospesa subordinatamente alla esecuzione della demolizione, e l'obbligo di provvedere al relativo ordine era stato sospeso con l'ordinanza del Tribunale del 20/10/2017, cosicché la loro esecuzione coattiva è rimasta sospesa fino alla revoca della sospensione della demolizione e del beneficio della sospensione condizionale della pena, disposti con la citata ordinanza del 21/9/2021.

Risulta, pertanto, corretto e condivisibile quanto esposto nella citata sentenza n. 21311 del 2022, secondo cui "nel caso in cui la sanatoria maturi dopo la scadenza del termine per l'adempimento della ingiunzione a demolire, il giudice della esecuzione deve revocare il beneficio di cui all'art. 165 cod. pen., in quanto non si è verificata la condizione, e deve, del pari, revocare, su istanza di parte, la sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva (Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016 P.G. in proc.

Annunziata, Rv. 266783)", in quanto "in assenza di specifica disposizione normativa, che preveda l'interruzione del corso del tempo stabilito per il verificarsi della condizione cui è sottoposto il beneficio della sospensione condizionale, nel caso in cui sia disposta la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, va conseguentemente ritenuta l'indifferenza del tempus relativo alla condizione cui è sottoposto il beneficio ex artt. 163 e 165 cod. pen. rispetto alla sospensione dell'esecuzione, anche perché i relativi esiti non sono sovrapponibili, essendo sempre possibile la revoca della sospensione condizionale della pena anche in caso di sopravvenuta sanatoria delle opere".

Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza dei rilievi sollevati dai ricorrenti in ordine al computo del termine di prescrizione delle pene, in particolare del suo momento iniziale, correttamente individuato con la revoca della sospensione della demolizione e del beneficio della sospensione della pena, che fino a tale momento ne precludeva l'esecuzione coattiva.

5. Gli altri rilievi sollevati dai ricorrenti sono infondati.5.1.

La doglianza, sollevata con il primo motivo di ricorso, in ordine alla mancanza di motivazione riguardo ai rilievi formulati con l'atto di opposizione in ordine alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, è infondata, in quanto correttamente il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla opposizione avverso la propria ordinanza di rigetto della richiesta di dichiarazione di estinzione delle pene per prescrizione, che costituiva l'unico oggetto della richiesta formulata dai condannati, ha rilevato l'estraneità di tale questione al tema sottopostogli e, soprattutto, la pendenza di ricorso per cassazione sul punto (poi deciso con la citata sentenza n. 21311 del 2022, di rigetto dei ricorsi cumulativamente proposti dai condannati).

5.2. Il secondo motivo, relativo alla erroneità della revoca del beneficio della sospensione della pena disposto con l'ordinanza del 21/9/2021, oltre che precluso, in quanto anch'esso oggetto della suddetta ordinanza del 21/9/2021 e del relativo ricorso per cassazione (rigettato con la suddetta sentenza n. 21311 del 2022), è anch'esso infondato, per le ragioni già esposte al punto 4 a proposito della indipendenza tra il termine assegnato per provvedere spontaneamente alla demolizione, decorrente in ogni caso dal passaggio in giudicato della sentenza (con la conseguente revoca del beneficio in caso di inottemperanza), e quello di prescrizione delle pene, che non ha iniziato a decorrere fino alla revoca del beneficio della sospensione condizionale, prima della quale le stesse non erano eseguibili.

Va aggiunto che secondo il più recedente orientamento della giurisprudenza di legittimità il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca (Sez.

F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759; Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343; Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014, dep. 2015, Mercurio, Rv. 262462).

5.3. Il terzo motivo, mediante il quale, richiamando i principi affermati nella sentenza Monosi di questa stessa Sezione (Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019, dep. 2020, Monosi, Rv. 278838), è stata eccepita l'erroneità della considerazione quale momento di decorrenza del termine di prescrizione della pena quello di revoca del beneficio della sospensione condizionale, giacché, ad avviso dei ricorrenti, tale termine dovrebbe individuarsi nel momento di verificazione della causa di revoca del beneficio, il cui accertamento avrebbe solo efficacia dichiarativa, e dunque coinciderebbe con la scadenza del termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è anch'esso infondato, per le ragioni già esposte al punto 5.2., tenendo conto del fatto che anche nella suddetta sentenza Monosi è stato affermato che per la decorrenza del termine di prescrizione della pena va considerato il momento della verificazione irretrattabile della causa giustificativa della revoca del beneficio della sospensione piuttosto che quello della definitività della revoca medesima.

In detta sentenza è stato chiarito che tale momento può coincidere, a seconda dei casi, col passaggio in giudicato della sentenza accertativa del reato giustificativo della revoca dell'indulto, come di quello fondante la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 168 comma 1 cod. pen.

Nel caso in cui si sia in assenza di qualsivoglia accertamento giudiziale, con sentenza, della causa risolutiva della sospensione che preceda la revoca, la data di decorrenza della prescrizione della pena dovrebbe identificarsi nel momento dell'inadempimento, ossia nel giorno successivo a quello, ultimo, entro cui l'interessato era chiamato alla demolizione.

Nel caso in esame, tuttavia, il momento iniziale del termine di prescrizione della pena non può che collocarsi in corrispondenza della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (dunque con la pronuncia della ordinanza di revoca del 21/9/2021, divenuta inoppugnabile il 3/5/2022), e non in quello precedente di scadenza del termine assegnato con la sentenza di condanna per procedere alla demolizione, in quanto in accoglimento della richiesta degli stessi condannati l'obbligo di provvedere alla demolizione era stato sospeso in attesa dell'esito della sanatoria dagli stessi richiesta, cosicché solamente a seguito dell'esito negativo di tale richiesta il giudice dell'esecuzione ha potuto prendere atto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione (che non aveva ragione di essere revocato stante l'esito negativo della richiesta di sanatoria, che ha richiesto accertamenti e verifiche di carattere tecnico) e quindi revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, il cui termine di prescrizione ha quindi iniziato a decorrere da tale data.

Prima di essa non avrebbe potuto esprimersi alcuna valutazione sulla persistenza dell'obbligo di procedere alla demolizione (che comunque avrebbe potuto essere in ogni caso eseguita volontariamente dai condannati), cosicché solamente nel momento in cui è venuta meno la ragione della sospensione dell'ordine di demolizione ha potuto essere verificata la inottemperanza alla condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena, che quindi è stato correttamente revocato.

Risulta, dunque, infondato il rilievo dei ricorrenti in ordine alla erroneità della individuazione del mo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9/4/1981 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9/4/1981 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/6/1976 avverso l'ordinanza del 8/3/2022 del Tribunale di L'A quila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 ottobre 2021 il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di Antonello, Danilo e [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione delle pene (pari ad anni uno di arresto ed euro 40.000,00 di ammenda ciascuno) loro inflitte con sentenza del 8/10/2014 del Tribunale di L'Aquila, divenuta irrevocabile per [OSCURATO:PERSONA] il 18/12/2014 e per Antonello e [OSCURATO:PERSONA] il 17/3/2016. Nel disattendere la richiesta dei condannati il Tribunale aveva evidenziato che il termine di prescrizione delle pene di cui all'art. 172 cod. pen., di cui i gli istanti avevano prospettato l'integrale decorso, aveva, in realtà, iniziato a decorrere solamente dal 11/10/2021, data nella quale era divenuta irrevocabile l'ordinanza con la quale il medesimo Tribunale aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena; prima di tale data, infatti, il pubblico ministero non avrebbe potuto procedere all'esecuzione delle pene, in quanto i condannati, con istanza del 13/9/2016, avevano chiesto la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive, alla cui esecuzione era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che della confisca dei terreni sui quali tali opere insistevano, in attesa della definizione del procedimento amministrativo di sanatoria; l'ordinanza con la quale, il 3/11/2016, il Tribunale aveva respinto tale istanza, era stata annullata dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 36063 del 2017, con la quale era stato disposto un nuovo esame della richiesta, all'esito del quale il Tribunale, in accoglimento dell'istanza della difesa, con ordinanza del 20/10/2017 aveva sospeso l'esecuzione dell'ordine di demolizione; da tale data e fino al 17/6/2021, data della nuova udienza del procedimento di esecuzione, i condannati non avevano insistito per la definizione dell'incidente di esecuzione e anzi, con memoria del 13/9/2021, avevano insistito per la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione; la richiesta di revoca di tale era, infine, stata respinta con ordinanza del 11/10/2021, con la quale era anche stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, cosicché solamente da tale data era divenuta eseguibile la pena e aveva iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione della pena. Avverso tale ordinanza i condannati hanno proposto opposizione, ai sensi dell'art. 677, comma 4, cod. proc. pen., respinta dal Tribunale di L'Aquila con ordinanza del 8 marzo 2022, nella quale è stato ribadito che il termine di prescrizione delle pene aveva iniziato a decorrere dal 11/10/2021, o, in alternativa, sei mesi dopo la data di irrevocabilità dell'ordinanza del 21- 25/9/2021, con la quale lo stesso Tribunale aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.2. Avverso tale ultima ordinanza i condannati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Hanno premesso, in punto di fatto, al fine di meglio illustrare le proprie doglianze, che: - con sentenza del 8 ottobre 2014 erano stati condannati dal Tribunale di L'Aquila alle pene di un anno di arresto e 40.000,00 euro di ammenda ciascuno in relazione ai reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva di cui agli artt. 29, 30 e 44 d.P.R. 380/2001, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla demolizione del manufatto abusivo entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza; - tale sentenza era divenuta irrevocabile il 22/11/2014 per [OSCURATO:PERSONA] e il 17/3/2016 per Antonello e [OSCURATO:PERSONA]; - con istanza del 14/9/2016 era stata chiesta la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna e anche la revoca della confisca disposta con la medesima sentenza, in considerazione della pendenza di procedimento amministrativo di sanatoria delle opere abusive; - con ordinanza del 20/10/2017 il Tribunale di L'Aquila, a seguito del nuovo giudizio disposto da questa Corte con la sentenza n. 36063 del 2017, aveva sospeso l'esecuzione dell'ordine di demolizione e della confisca in attesa della definizione del procedimento amministrativo di sanatoria; - il 13/1/2020 il Comune di Barisciano, nel cui territorio si trovano le opere abusive, aveva comunicato al Tribunale di L'Aquila di non aver accolto la richiesta di rilascio di permesso di costruire in sanatoria relativo alle opere in questione; - il Tribunale di L'Aquila aveva quindi fissato l'udienza del 13/7/2021, allo scopo di verificare l'avvenuta esecuzione della demolizione delle opere abusive ed eventualmente, in caso negativo, revocare il beneficio della sospensione condizionale; - con ordinanza del 25 settembre 2021 il Tribunale di L'Aquila aveva respinto la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, revocando il proprio precedente provvedimento del 20/10/2017 di sospensione dell'ordine di demolizione, e aveva anche revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza cui tale beneficio era stato subordinato; - tale ordinanza era stata impugnata con ricorso per cassazione, denunciando la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 163 e 165 cod. pen., quanto alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, e anche l'erronea applicazione degli artt. 172, comma 5, e 173 cod. pen., a causa del mancato rilievo della estinzione per prescrizione delle pene;- oltre al ricorso per cassazione i condannati avevano chiesto al Tribunale di L'Aquila, con istanza del 8/10/2021, di dichiarare l'estinzione della pena per decorso del tempo, ai sensi delle medesime disposizioni (e cioè gli artt. 172, comma 5, e 173 cod. pen.), in quanto il termine di prescrizione delle pene doveva farsi decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, essendo stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena proprio in conseguenza della mancata esecuzione della demolizione nei sei mesi successivi al suddetto passaggio in giudicato; - tale richiesta era, però, stata disattesa dal giudice dell'esecuzione, sulla base del rilievo che il termine di prescrizione della pena di cui agli artt. 172 e 173 cod. pen. aveva iniziato a decorrere solamente con la pronuncia dell'ordinanza del 21/9/2011, con cui era stata revocata la sospensione dell'ordine di demolizione e con esso la sospensione condizionale della pena, che era divenuta eseguibile solamente, da tale momento, prima del quale la pena non era eseguibile in conseguenza del provvedimento di sospensione dell'ordine di demolizione (dalla cui esecuzione dipendeva la sospensione condizionale della pena); - tale provvedimento era stato opposto ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 677, comma 4, cod. proc. pen., ma tale opposizione era stata rigettata con l'ordinanza del 8/3/2022, oggetto del ricorso per cassazione. 2.2. Tanto premesso, hanno denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e un vizio della motivazione, a causa della omessa pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione in ordine ai rilievi sollevati a proposito della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto la proposizione di ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza del 21/9/2021, con la quale, appunto, detto beneficio era stato revocato, non escludeva l'obbligo del giudice dell'esecuzione di pronunziarsi anche su tale punto, soprattutto in presenza di elementi nuovi, costituiti dal rigetto della richiesta di declaratoria di estinzione della pena per prescrizione. 2.3. In secondo luogo, hanno denunciato l'errata applicazione degli artt. 163 e 165 cod. pen., a causa della erroneità della immediata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, disposta contestualmente alla revoca della sospensione della demolizione, senza attendere il decorso del termine di sei mesi assegnato ai condannati per provvedervi, come invece sarebbe stato necessario, perché solamente a seguito della revoca del provvedimento di sospensione della demolizione il relativo obbligo era divenuto eseguibile. 2.4. Infine, con un terzo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 172, comma 5, e 173 cod. pen. e un vizio della motivazione, ribadendo la inconciliabilità logica tra il rilievo della inottemperanza alla demolizione e l'esclusione della prescrizione delle pene per decorso del tempo, richiamando l'orientamento interpretativo di cui alla sentenza n. 15589 del 2020 (secondo cui il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito del verificarsi delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale consistenti nell'inadempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive cui la stessa era stata subordinata, decorre dal giorno successivo a quello entro cui l'interessato avrebbe potuto procedere a detta demolizione), con la conseguenza che per [OSCURATO:PERSONA] la pena si era prescritta il 22/5/2020 e per gli altri due ricorrenti il 16/9/2021, con la conseguente erroneità della esclusione di tale effetto estintivo da parte del Tribunale. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando che per effetto delle richieste di sanatoria dell'abuso edilizio e di conseguente revoca dell'ordine di demolizione avanzate dalla difesa dei condannati (oggetto di un diverso procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione richiamato nel provvedimento impugnato), il termine di prescrizione doveva ritenersi sospeso, in quanto fino al termine di tale procedimento la demolizione non era eseguibile da parte dell'organo dell'esecuzione e, quindi, i relativi termini dovevano ritenersi non decorrenti, avendo ripreso a decorrere solamente a far tempo dal 11/10/2021, con il definitivo diniego della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione. 4. Con memoria pervenuta il 14 giugno 2022 i ricorrenti hanno replicato a tali richieste, ribadendo la fondatezza delle proprie doglianze, in considerazione della rilevanza, nel caso specie, non della eseguibilità forzosa dell'ordine di demolizione, ma della eseguibilità della pena dell'arresto e della multa comminate con la sentenza di condanna, la cui esecutività era stata condizionalmente sospesa alla demolizione delle opere abusive, pena che quindi era divenuta eseguibile da parte dell'organo dell'esecuzione allo scadere dei sei mesi entro cui i condannati avrebbero dovuto spontaneamente demolire, cosicché da tale momento la revoca del beneficio della sospensione condizionale si era realizzata ope legis, per effetto di tale inottemperanza, in quanto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena opera di diritto al momento dell'inutile decorso del termine fissato nella sentenza di condanna per adempiere all'ordine di demolizione cui è subordinata la concessione del beneficio, a prescindere dalle successive vicende legate all'ordine di demolizione stesso. Hanno ribadito che nessuno dei condannati aveva provveduto alla demolizione delle opere entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (22 maggio 2015 per [OSCURATO:PERSONA] e 17 settembre 2016 per Antonello e [OSCURATO:PERSONA]), con la conseguente immediata revoca di diritto della sospensione condizionale della pena al momento dell'inutile decorso di tale termine, cosicché da tale momento — e dunque a prescindere dalle successive vicende legate all'ordine di demolizione - le pene dell'arresto e dell'ammenda comminate ai ricorrenti con la sentenza di condanna erano divenute eseguibili, con il conseguente inizio della decorrenza del termine di 5 anni previsto dall'art. 173 cod. pen. ai fini dell'estinzione delle pene, con la conseguenza che - non essendo state eseguite nei confronti di nessuno dei condannati le rispettive pene per i 5 anni successivi all'inutile decorso del termine per demolire - la pena comminata a [OSCURATO:PERSONA] si era estinta il 22 maggio 2020 e la pena comminata ad Antonello e [OSCURATO:PERSONA] si era estinta il 17 settembre 2021, ossia prima dell'emissione dell'ordinanza impugnata del 21 settembre 2021, con cui il giudice dell'esecuzione ha formalmente dichiarato la già avvenuta revoca del beneficio della sospensione condizionale. Hanno sottolineato anche la specificità della posizione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la condanna emessa nei suoi confronti era divenuta irrevocabile dopo il giudizio di primo grado, ossia il 22 novembre 2014, data in cui era inutilmente decorso il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 8 ottobre 2014, cosicché i sei mesi fissati dalla sentenza per la demolizione del manufatto abusivo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] erano scaduti il 22 maggio 2015, con la conseguenza che l'istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione risultava presentata il 14 settembre 2016, quindi successivamente alla scadenza del termine di sei mesi per demolire, e solo il 20 ottobre 2017, il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, aveva disposto «la sospensione dell'ordine di demolizione e confisca in attesa della definizione del procedimento amministrativo di sanatoria». Sarebbe, dunque, evidente come il 22 maggio 2015 il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla demolizione delle opere abusive, era venuto meno ope legis in forza del mancato verificarsi della condizione cui era subordinato il beneficio stesso (ossia l'omessa demolizione dell'opera abusiva nel termine di 6 mesi stabilito nella sentenza di condanna), con la conseguente eseguibilità della pena e decorrenza del relativo termine di prescrizione ex artt. 172 e 173 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso congiuntamente proposto dai condannati non è fondato. 2. Con tutti e tre i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente in considerazione della sovrapponibilità delle censure con essi formulate, tutte relative alla erroneità della esclusione della estinzione lelle pene inflitte ai ricorrenti per prescrizione, i ricorrenti si dolgono della esclusione di tale effetto estintivo da parte del giudice dell'esecuzione, che sarebbe stato fondato su considerazioni contraddittorie e chiaramente illogiche, oltre che frutto di erronea applicazione delle disposizioni in ordine alla sospensione condizionale della pena. In particolare, i ricorrenti sostengono, in sintesi, che la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza cui tale beneficio era subordinato, disposta dal Tribunale solamente con l'ordinanza del 21 settembre 2021, sarebbe incompatibile con la suddetta esclusione della prescrizione della pena, fondata sul fatto che la sua esecuzione era rimasta sospesa fino alla revoca del beneficio in conseguenza della sospensione dell'ordine di demolizione (disposta su richiesta dei condannati che avevano presentato istanza di sanatoria poi rigettata dal Comune di Barisciano) e alla cui esecuzione la sospensione condizionale della pena era subordinata; se la demolizione doveva essere eseguita, con la conseguente revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena a causa della sua mancata esecuzione, anche le altre statuizioni contenute nella sentenza di condanna avrebbero dovuto esserlo, con la conseguenza che il termine di prescrizione delle pene avrebbe iniziato a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ossia dal 22/4/2014 per [OSCURATO:PERSONA] e dal 17/3/2016 per Antonello e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Va, dunque, anzitutto osservato che è stato rigettato il ricorso per cassazione congiuntamente proposto dagli attuali ricorrenti avverso la citata ordinanza del 21/9/2021 del Tribunale di L'Aquila, con la quale era stata rigettata la loro istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive e di revoca della confisca dei terreni sulle quali le opere insistono, disposti con la sentenza del Tribunale di L'Aquila in data 8/10/2014, irrevocabile il 17/3/2016, ed era anche stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena; tale ricorso era stato fondato sulla illegittimità del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena, in quanto il beneficio era stato revocato prima del termine fissato, considerato che l'ordine di demolizione era stato sospeso nell'ambito del procedimento di esecuzione, e sul rilievo che ove fosse stato ritenuto decorso il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza doveva deve ritenersi altresì decorso il termine di prescrizione della pena divenuta eseguibile. Con la sentenza n. 21311 del 2022 della Quarta sezione di questa Corte, depositata il 1/6/2022, è stato rilevato che in caso di sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione delle opere abusive la revoca del e beneficio opera di diritto all'inutile scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice. In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, è stato ritenuto che "in assenza di specifica disposizione normativa, che preveda l'interruzione del corso del tempo stabilito per il verificarsi della condizione cui è sottoposto il beneficio della sospensione condizionale, nel caso in cui sia disposta la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, va conseguentemente ritenuta l'indifferenza del tempus relativo alla condizione cui è sottoposto il beneficio ex artt. 163 e 165 cod. pen. rispetto alla sospensione dell'esecuzione, anche perché i relativi esiti non sono sovrapponibili, essendo sempre possibile la revoca della sospensione condizionale della pena anche in caso di sopravvenuta sanatoria delle opere". Quanto al secondo motivo si è sottolineato che "l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è soggetto né alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, in quanto sanzione amministrativa, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 I. 24 novembre del 1981 n. 689, riguardante, infatti, unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva". Ne consegue che le doglianze sollevate dai ricorrenti con tutti e tre i motivi ai quali è stato affidato il ricorso in esame sono, in realtà, già state esaminate e disattese da questa Corte con detta sentenza, nella quale è stata correttamente rilevata, nell'escludere la estinzione per prescrizione delle pene, l'indipendenza tra il decorso del termine per provvedere spontaneamente alla esecuzione della demolizione (al quale era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena e che decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza) e la sospensione dell'esecuzione coattiva della demolizione (in conseguenza della istanza avanzata dai condannati fondata sulla richiesta di sanatoria). Poiché tali doglianze sono, sostanzialmente, state replicate mediante il ricorso in esame, denunciando l'erroneo computo del termine di prescrizione delle pene, in particolare del suo termine iniziale, le stesse risultano precluse, essendo già state esaminate e disattese, sia pure nella diversa prospettiva della critica all'ordinanza del 21/9/2021 del Tribunale di L'Aquila (con la quale, come ricordato, è stata rigettata l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive e di revoca della confisca dei terreni sulle quali le opere insistono, disposti con la sentenza del Tribunale di L'Aquila in data 8/10/2014, irrevocabile il 17/3/2016, ed è stato altresì revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena). 4. Va, comunque, ribadito il giudizio di infondatezza dei rilievi sollevati dai ricorrenti.La possibilità di procedere spontaneamente alla demolizione, sia per ottemperare al relativo ordine impartito con la sentenza di condanna, sia per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena che a tale adempimento sia stata subordinata, opera su un piano diverso rispetto alla esecuzione coattiva di tale ordine, che presuppone l'esecutività della sentenza e ha la funzione di dare attuazione al precetto nella stessa contenuto. Ne consegue che i condannati potevano certamente procedere alla esecuzione spontanea della demolizione delle opere abusive, con l'onere di provvedervi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena. Ciò, tuttavia, non comportava anche la possibilità di eseguire le pene inflitte agli imputati, in quanto la loro esecuzione era stata condizionalmente sospesa subordinatamente alla esecuzione della demolizione, e l'obbligo di provvedere al relativo ordine era stato sospeso con l'ordinanza del Tribunale del 20/10/2017, cosicché la loro esecuzione coattiva è rimasta sospesa fino alla revoca della sospensione della demolizione e del beneficio della sospensione condizionale della pena, disposti con la citata ordinanza del 21/9/2021. Risulta, pertanto, corretto e condivisibile quanto esposto nella citata sentenza n. 21311 del 2022, secondo cui "nel caso in cui la sanatoria maturi dopo la scadenza del termine per l'adempimento della ingiunzione a demolire, il giudice della esecuzione deve revocare il beneficio di cui all'art. 165 cod. pen., in quanto non si è verificata la condizione, e deve, del pari, revocare, su istanza di parte, la sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva (Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016 P.G. in proc. Annunziata, Rv. 266783)", in quanto "in assenza di specifica disposizione normativa, che preveda l'interruzione del corso del tempo stabilito per il verificarsi della condizione cui è sottoposto il beneficio della sospensione condizionale, nel caso in cui sia disposta la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, va conseguentemente ritenuta l'indifferenza del tempus relativo alla condizione cui è sottoposto il beneficio ex artt. 163 e 165 cod. pen. rispetto alla sospensione dell'esecuzione, anche perché i relativi esiti non sono sovrapponibili, essendo sempre possibile la revoca della sospensione condizionale della pena anche in caso di sopravvenuta sanatoria delle opere". Ne consegue, in definitiva, l'infondatezza dei rilievi sollevati dai ricorrenti in ordine al computo del termine di prescrizione delle pene, in particolare del suo momento iniziale, correttamente individuato con la revoca della sospensione della demolizione e del beneficio della sospensione della pena, che fino a tale momento ne precludeva l'esecuzione coattiva. 5. Gli altri rilievi sollevati dai ricorrenti sono infondati.5.1. La doglianza, sollevata con il primo motivo di ricorso, in ordine alla mancanza di motivazione riguardo ai rilievi formulati con l'atto di opposizione in ordine alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, è infondata, in quanto correttamente il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla opposizione avverso la propria ordinanza di rigetto della richiesta di dichiarazione di estinzione delle pene per prescrizione, che costituiva l'unico oggetto della richiesta formulata dai condannati, ha rilevato l'estraneità di tale questione al tema sottopostogli e, soprattutto, la pendenza di ricorso per cassazione sul punto (poi deciso con la citata sentenza n. 21311 del 2022, di rigetto dei ricorsi cumulativamente proposti dai condannati). 5.2. Il secondo motivo, relativo alla erroneità della revoca del beneficio della sospensione della pena disposto con l'ordinanza del 21/9/2021, oltre che precluso, in quanto anch'esso oggetto della suddetta ordinanza del 21/9/2021 e del relativo ricorso per cassazione (rigettato con la suddetta sentenza n. 21311 del 2022), è anch'esso infondato, per le ragioni già esposte al punto 4 a proposito della indipendenza tra il termine assegnato per provvedere spontaneamente alla demolizione, decorrente in ogni caso dal passaggio in giudicato della sentenza (con la conseguente revoca del beneficio in caso di inottemperanza), e quello di prescrizione delle pene, che non ha iniziato a decorrere fino alla revoca del beneficio della sospensione condizionale, prima della quale le stesse non erano eseguibili. Va aggiunto che secondo il più recedente orientamento della giurisprudenza di legittimità il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca (Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759; Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343; Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014, dep. 2015, Mercurio, Rv. 262462). 5.3. Il terzo motivo, mediante il quale, richiamando i principi affermati nella sentenza Monosi di questa stessa Sezione (Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019, dep. 2020, Monosi, Rv. 278838), è stata eccepita l'erroneità della considerazione quale momento di decorrenza del termine di prescrizione della pena quello di revoca del beneficio della sospensione condizionale, giacché, ad avviso dei ricorrenti, tale termine dovrebbe individuarsi nel momento di verificazione della causa di revoca del beneficio, il cui accertamento avrebbe solo efficacia dichiarativa, e dunque coinciderebbe con la scadenza del termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è anch'esso infondato, per le ragioni già esposte al punto 5.2., tenendo conto del fatto che anche nella suddetta sentenza Monosi è stato affermato che per la decorrenza del termine di prescrizione della pena va considerato il momento della verificazione irretrattabile della causa giustificativa della revoca del beneficio della sospensione piuttosto che quello della definitività della revoca medesima. In detta sentenza è stato chiarito che tale momento può coincidere, a seconda dei casi, col passaggio in giudicato della sentenza accertativa del reato giustificativo della revoca dell'indulto, come di quello fondante la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 168 comma 1 cod. pen. Nel caso in cui si sia in assenza di qualsivoglia accertamento giudiziale, con sentenza, della causa risolutiva della sospensione che preceda la revoca, la data di decorrenza della prescrizione della pena dovrebbe identificarsi nel momento dell'inadempimento, ossia nel giorno successivo a quello, ultimo, entro cui l'interessato era chiamato alla demolizione. Nel caso in esame, tuttavia, il momento iniziale del termine di prescrizione della pena non può che collocarsi in corrispondenza della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (dunque con la pronuncia della ordinanza di revoca del 21/9/2021, divenuta inoppugnabile il 3/5/2022), e non in quello precedente di scadenza del termine assegnato con la sentenza di condanna per procedere alla demolizione, in quanto in accoglimento della richiesta degli stessi condannati l'obbligo di provvedere alla demolizione era stato sospeso in attesa dell'esito della sanatoria dagli stessi richiesta, cosicché solamente a seguito dell'esito negativo di tale richiesta il giudice dell'esecuzione ha potuto prendere atto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione (che non aveva ragione di essere revocato stante l'esito negativo della richiesta di sanatoria, che ha richiesto accertamenti e verifiche di carattere tecnico) e quindi revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, il cui termine di prescrizione ha quindi iniziato a decorrere da tale data. Prima di essa non avrebbe potuto esprimersi alcuna valutazione sulla persistenza dell'obbligo di procedere alla demolizione (che comunque avrebbe potuto essere in ogni caso eseguita volontariamente dai condannati), cosicché solamente nel momento in cui è venuta meno la ragione della sospensione dell'ordine di demolizione ha potuto essere verificata la inottemperanza alla condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena, che quindi è stato correttamente revocato. Risulta, dunque, infondato il rilievo dei ricorrenti in ordine alla erroneità della individuazione del mo
Sentenza Cassazione n. 30460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris