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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03847/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di bologna ha rideterminato le pene accessorie ex art. 216 u.c.

I.fall. nella durata di anni due, confermando nel resto la loro condanna per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia della affermazione di responsabilità per la ritenuta sussistenza di una condotta distrattiva, oltre ad essere meramente reiterativo del motivo di appello non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5), la quale ha dato conto delle ragioni per le quali è giunta alla condanna, ritenuta sussistere la condotta tipica del reato in contestazione.

3. Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato sotto il profilo della mancanza di nesso causale tra condotta distrattiva e dissesto, sono manifestamente infondati: la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che il dissesto non costituisce evento del reato di bancarotta, prescindendo il reato di cui all'art. 216 L. fall. da qualsiasi nesso eziologico in rapporto al fallimento (ex multis, Sez.

U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266804).

Analogamente infondato in modo manifesto è il terzo motivo di ricorso, che denuncia i medesimi vizi in ordine al dolo del reato, in quanto non è necessario che la rappresentazione e la volontà dell'agente investano il fallimento o il dissesto aziendale, essendo sufficiente che si riferiscano alla sua diminuzione patrimoniale (cfr. Sez.

U Passarelli, cit., Rv. 266805, secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte).

4. Considerato che il quinto motivo di ricorso, con cui si denuncia la mancata derubricazione del reato in quello di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000, non si confronta con la pronuncia di secondo grado, che ha evidenziato come il reato di bancarotta abbia quale tratto di specialità l'elemento della sentenza dichiarativa di fallimento, dichiarando l'assorbimento di esso nella fattispecie contemplata dall'art. 11 d.lgs. n. 74/2000.

D'altra parte, la valutazione è benevola, poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste logica incompatibilità tra i due reati in questione, i quali possono concorrere, attesa la loro diversità strutturale (Sez. 5, Sentenza n. 35591 del 20/06/2017, Rv. 270810).

5. Considerato che il sesto motivo di ricorso, di denuncia della mancata concessione della circostanza della particolare tenuità del danno ex art. 219

I. fall., è meramente reiterativo della doglianza proposta in sede di appello, ivi adeguatamente vagliata e disattesa con apprezzamento insindacabile nella presente sede.

6. Vista la memoria del difensore dei ricorrenti del 6.12.2022.

7. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di bologna ha rideterminato le pene accessorie ex art. 216 u.c. I.fall. nella durata di anni due, confermando nel resto la loro condanna per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia della affermazione di responsabilità per la ritenuta sussistenza di una condotta distrattiva, oltre ad essere meramente reiterativo del motivo di appello non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5), la quale ha dato conto delle ragioni per le quali è giunta alla condanna, ritenuta sussistere la condotta tipica del reato in contestazione. 3. Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato sotto il profilo della mancanza di nesso causale tra condotta distrattiva e dissesto, sono manifestamente infondati: la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che il dissesto non costituisce evento del reato di bancarotta, prescindendo il reato di cui all'art. 216 L. fall. da qualsiasi nesso eziologico in rapporto al fallimento (ex multis, Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266804). Analogamente infondato in modo manifesto è il terzo motivo di ricorso, che denuncia i medesimi vizi in ordine al dolo del reato, in quanto non è necessario che la rappresentazione e la volontà dell'agente investano il fallimento o il dissesto aziendale, essendo sufficiente che si riferiscano alla sua diminuzione patrimoniale (cfr. Sez. U Passarelli, cit., Rv. 266805, secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte). 4. Considerato che il quinto motivo di ricorso, con cui si denuncia la mancata derubricazione del reato in quello di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000, non si confronta con la pronuncia di secondo grado, che ha evidenziato come il reato di bancarotta abbia quale tratto di specialità l'elemento della sentenza dichiarativa di fallimento, dichiarando l'assorbimento di esso nella fattispecie contemplata dall'art. 11 d.lgs. n. 74/2000. D'altra parte, la valutazione è benevola, poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste logica incompatibilità tra i due reati in questione, i quali possono concorrere, attesa la loro diversità strutturale (Sez. 5, Sentenza n. 35591 del 20/06/2017, Rv. 270810). 5. Considerato che il sesto motivo di ricorso, di denuncia della mancata concessione della circostanza della particolare tenuità del danno ex art. 219 I. fall., è meramente reiterativo della doglianza proposta in sede di appello, ivi adeguatamente vagliata e disattesa con apprezzamento insindacabile nella presente sede. 6. Vista la memoria del difensore dei ricorrenti del 6.12.2022. 7. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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