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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 agosto 1973

Cassazione n. 44210/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia in procedimento riguardante D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1973 avverso l'ordinanza del 02/02/2021 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA]Avola e aveva per l'effetto annullato la sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dalle attività comuni, inflitta per condotta, risalente al giugno 2018, consistita nella battitura, per la durata di non oltre mezz'ora, di oggetti sul cancello blindato della camera di pernottamento, attuata di concerto con altri detenuti e in concomitanza con la loro azione.

Secondo il Tribunale, era mancante il presupposto per l'esercizio del potere disciplinare giacché le ripetute battiture, inserite nel contesto di una pacifica protesta collettiva contro le restrizioni, in seguito abolite, riguardanti l'accensione dei televisori, non erano degenerate in comportamenti violenti, minatori od offensivi, non avevano causato l'interruzione del servizio, o interferito gravemente su di esso, né provocato disordini o sommosse.

Esse non avevano neppure prodotto danni a beni dell'Amministrazione.

Andava infine escluso che le battiture in esame potessero essere qualificate come un atteggiamento o comportamento molesto nei confronti della comunità e potessero così integrare l'infrazione - specificamente contestata - di cui all'art. 77, comma 1, n. 4), reg. es.

Ord. pen. 2.

Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, proponendo connessi motivi che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

L'Amministrazione ricorrente reputa anzitutto che il Tribunale di sorveglianza abbia esercitato un sindacato al giudice precluso, ingerendosi nell'esercizio di potestà riservate dalla legge ad altro pubblico potere ed esorbitando dai limiti delle sue attribuzioni, nonché fraintendendo la natura e i limiti del procedimento giurisdizionale di reclamo.

Quest'ultimo presuppone, infatti, la deduzione dell'inosservanza delle disposizioni di ordinamento penitenziario, con grave pregiudizio dei diritti del reclamante, che sarebbe nel caso insussistente.

L'ordinanza impugnata sarebbe, altresì, viziata nella motivazione.

La battitura collettiva dei blindati non formerebbe oggetto di alcun diritto e costituirebbe di per sé, ex art. 77, comma 1, n. 4), reg. es .

Ord. pen., comportamento molesto.

Le ragioni di protesta collettiva, sottostanti la condotta, sarebbero irrilevanti e dovrebbero, in ogni caso, trovare spazio e tutela in altre forme ammesse dalla legge.

Nel caso specifico, l'iniziativa assunta dal detenuto avrebbe arrecato molestia al riposo di altri detenuti e degli abitanti le aree circostanti l'istituto.

3. Il ricorso, nelle sue connesse prospettazioni, è fondato.

4. Questa Corte ha di recente pronunciato su casi assolutamente sovrapponibili (v., per tutte, Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281792-02) e ha ritenuto che, ai fini dell'infrazione di cui all'art.77, Comma 1, n. 4), reg. es .

Ord. pen., debbano farsi rientrare nel concetto di «molestia», evocato dalla norma disciplinare, tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa.

Nell'arresto sopra menzionato, che il Collegio condivide e cui intende dare continuità, si è in sostanza rilevato come non possa invece condividersi l'impostazione che si ricava dalla decisione impugnata, che risolve la molestia in una causa di pregiudizio materiale, di interruzione del servizio, di sommosse o gravi disordini.

Si tratta di un'interpretazione in contrasto con la disposizione regolamentare, che è parametro legale del sistema disciplinare, in quanto le più gravi evenienze testé menzionate integrano in realtà ipotesi più gravi di illecito disciplinare.

5. Occorre allora ribadire che le emissioni sonore prodotte dalle battiture, e il frastuono complessivamente suscitato, in rapporto alla forma collettiva assunta dalla protesta - attività materiali, non riducibili a mere espressioni di pensiero dissenziente - appaiono manifestazioni paradigmatiche di Molestia nel senso appena specificato (in tal senso, da ultimo, Sez. 7, n. 53086 del 21/06/2018, Attanasio; cfr. altresì Sez. 7, n. 762 del 16/10/2019, dep. 2020, Inserra; Sez. 1, n. 57891 del 12/09/2018, Attanasio; Sez. 1, n. 47054 del 02/05/2018, Attanasio; Sez. 7, n. 35572 del 22/03/2018, Attanasio; Sez. 7, n. 55185 del 15/09/2017, Attanasio), almeno nei casi in cui superino una soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità (Sez. 1, n. 37792 del 26/06/2017, Attanasio), che si misura in relazione alla durata e alla frequenza della protesta stessa, anche in rapporto (Sez. 7, n. 54777 del 13/09/2018, Hamama) alle ragioni che possano averla determinata.

Se è vero che l'apprezzamento concreto circa l'avvenuto superamento del margine di tollerabilità è rimesso, in caso di irrogazione della sanzione disciplinare e di sua impugnativa giurisdizionale, alla prudente valutazione della magistratura di sorveglianza, quest'ultima deve pur sempre inquadrarsi nella corretta cornice legale, nonché essere sorretta, come è richiesto per il complesso delle delicate attribuzioni a tale magistratura affidate (Sez. 1, n. 1525 del 26/02/2021, Fatarella; Sez. 1, n. 3002 del 20/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici, coerenti con l'operata ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.6.

Ciò posto, l'ordinanza impugnata appare viziata, perché essa - pur senza apertamente sposare l'aprioristica impostazione di incondizionata liceità, rispetto al parametro disciplinare evocato (l'art. 77, primo comma, n. 4, reg. es ., Ord. pen.), delle condotte di battitura dei blindati attuate in forma collettiva - approda indirettamente al medesimo risultato, nel momento in cui essa omette di apprezzare in concreto, secondo canoni di ragionevolezza e plausibilità logica, la condotta addebitata, che, così come identificata dall'ordinanza stessa, appare caratterizzata, per la sua durata e il suo pacifico carattere reiterativo, da indici qualificati di rilevanza.

Nel caso di specie, inoltre, la protesta collettiva originava da rivendicazioni attinenti all'ordinaria vita e realtà carceraria, estranee alla sfera dei diritti fondamentali della persona, agevolmente tutelabili, come in concreto avvenuto, tramite reclamo giurisdizionale di facile accesso.

Tale ulteriore circostanza dovrà formare oggetto di attenta ponderazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, in sede di rinnovata valutazione del reclamo disciplinare.

7. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila perché esso torni ad apprezzare la concreta rilevanza disciplinare della condotta addebitata, osservando i principi sopra enunciati e dando conto, con adeguata motivazione, della loro applicazione al caso in esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia in procedimento riguardante D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/08/1973 avverso l'ordinanza del 02/02/2021 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA]Avola e aveva per l'effetto annullato la sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dalle attività comuni, inflitta per condotta, risalente al giugno 2018, consistita nella battitura, per la durata di non oltre mezz'ora, di oggetti sul cancello blindato della camera di pernottamento, attuata di concerto con altri detenuti e in concomitanza con la loro azione. Secondo il Tribunale, era mancante il presupposto per l'esercizio del potere disciplinare giacché le ripetute battiture, inserite nel contesto di una pacifica protesta collettiva contro le restrizioni, in seguito abolite, riguardanti l'accensione dei televisori, non erano degenerate in comportamenti violenti, minatori od offensivi, non avevano causato l'interruzione del servizio, o interferito gravemente su di esso, né provocato disordini o sommosse. Esse non avevano neppure prodotto danni a beni dell'Amministrazione. Andava infine escluso che le battiture in esame potessero essere qualificate come un atteggiamento o comportamento molesto nei confronti della comunità e potessero così integrare l'infrazione - specificamente contestata - di cui all'art. 77, comma 1, n. 4), reg. es. Ord. pen. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, proponendo connessi motivi che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. L'Amministrazione ricorrente reputa anzitutto che il Tribunale di sorveglianza abbia esercitato un sindacato al giudice precluso, ingerendosi nell'esercizio di potestà riservate dalla legge ad altro pubblico potere ed esorbitando dai limiti delle sue attribuzioni, nonché fraintendendo la natura e i limiti del procedimento giurisdizionale di reclamo. Quest'ultimo presuppone, infatti, la deduzione dell'inosservanza delle disposizioni di ordinamento penitenziario, con grave pregiudizio dei diritti del reclamante, che sarebbe nel caso insussistente. L'ordinanza impugnata sarebbe, altresì, viziata nella motivazione. La battitura collettiva dei blindati non formerebbe oggetto di alcun diritto e costituirebbe di per sé, ex art. 77, comma 1, n. 4), reg. es . Ord. pen., comportamento molesto. Le ragioni di protesta collettiva, sottostanti la condotta, sarebbero irrilevanti e dovrebbero, in ogni caso, trovare spazio e tutela in altre forme ammesse dalla legge. Nel caso specifico, l'iniziativa assunta dal detenuto avrebbe arrecato molestia al riposo di altri detenuti e degli abitanti le aree circostanti l'istituto. 3. Il ricorso, nelle sue connesse prospettazioni, è fondato. 4. Questa Corte ha di recente pronunciato su casi assolutamente sovrapponibili (v., per tutte, Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281792-02) e ha ritenuto che, ai fini dell'infrazione di cui all'art.77, Comma 1, n. 4), reg. es . Ord. pen., debbano farsi rientrare nel concetto di «molestia», evocato dalla norma disciplinare, tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa. Nell'arresto sopra menzionato, che il Collegio condivide e cui intende dare continuità, si è in sostanza rilevato come non possa invece condividersi l'impostazione che si ricava dalla decisione impugnata, che risolve la molestia in una causa di pregiudizio materiale, di interruzione del servizio, di sommosse o gravi disordini. Si tratta di un'interpretazione in contrasto con la disposizione regolamentare, che è parametro legale del sistema disciplinare, in quanto le più gravi evenienze testé menzionate integrano in realtà ipotesi più gravi di illecito disciplinare. 5. Occorre allora ribadire che le emissioni sonore prodotte dalle battiture, e il frastuono complessivamente suscitato, in rapporto alla forma collettiva assunta dalla protesta - attività materiali, non riducibili a mere espressioni di pensiero dissenziente - appaiono manifestazioni paradigmatiche di Molestia nel senso appena specificato (in tal senso, da ultimo, Sez. 7, n. 53086 del 21/06/2018, Attanasio; cfr. altresì Sez. 7, n. 762 del 16/10/2019, dep. 2020, Inserra; Sez. 1, n. 57891 del 12/09/2018, Attanasio; Sez. 1, n. 47054 del 02/05/2018, Attanasio; Sez. 7, n. 35572 del 22/03/2018, Attanasio; Sez. 7, n. 55185 del 15/09/2017, Attanasio), almeno nei casi in cui superino una soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità (Sez. 1, n. 37792 del 26/06/2017, Attanasio), che si misura in relazione alla durata e alla frequenza della protesta stessa, anche in rapporto (Sez. 7, n. 54777 del 13/09/2018, Hamama) alle ragioni che possano averla determinata. Se è vero che l'apprezzamento concreto circa l'avvenuto superamento del margine di tollerabilità è rimesso, in caso di irrogazione della sanzione disciplinare e di sua impugnativa giurisdizionale, alla prudente valutazione della magistratura di sorveglianza, quest'ultima deve pur sempre inquadrarsi nella corretta cornice legale, nonché essere sorretta, come è richiesto per il complesso delle delicate attribuzioni a tale magistratura affidate (Sez. 1, n. 1525 del 26/02/2021, Fatarella; Sez. 1, n. 3002 del 20/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici, coerenti con l'operata ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.6. Ciò posto, l'ordinanza impugnata appare viziata, perché essa - pur senza apertamente sposare l'aprioristica impostazione di incondizionata liceità, rispetto al parametro disciplinare evocato (l'art. 77, primo comma, n. 4, reg. es ., Ord. pen.), delle condotte di battitura dei blindati attuate in forma collettiva - approda indirettamente al medesimo risultato, nel momento in cui essa omette di apprezzare in concreto, secondo canoni di ragionevolezza e plausibilità logica, la condotta addebitata, che, così come identificata dall'ordinanza stessa, appare caratterizzata, per la sua durata e il suo pacifico carattere reiterativo, da indici qualificati di rilevanza. Nel caso di specie, inoltre, la protesta collettiva originava da rivendicazioni attinenti all'ordinaria vita e realtà carceraria, estranee alla sfera dei diritti fondamentali della persona, agevolmente tutelabili, come in concreto avvenuto, tramite reclamo giurisdizionale di facile accesso. Tale ulteriore circostanza dovrà formare oggetto di attenta ponderazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, in sede di rinnovata valutazione del reclamo disciplinare. 7. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila perché esso torni ad apprezzare la concreta rilevanza disciplinare della condotta addebitata, osservando i principi sopra enunciati e dando conto, con adeguata motivazione, della loro applicazione al caso in esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sor
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