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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44408/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] Ldato avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa in data 2/2/2021 dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, non rientra nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen..

In ogni caso il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso con atto depositato dal difensore munito di procura speciale.

3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] Ldato avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa in data 2/2/2021 dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990, non rientra nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.. In ogni caso il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso con atto depositato dal difensore munito di procura speciale. 3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44408/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris