CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 dicembre 2015
Cassazione n. 32880/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16183/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale tributario Santacroce in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 22; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Curatore e legale rappresentante p.t.; - intimato - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 1514/4/15 depositata il 22/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione), consolidata dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., veniva consegnato in data 22/12/2009 un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza dal quale emergevano, per l’anno di imposta 2009, una serie di violazioni tributarie. A seguito della denuncia di un ex-dipendente della società nell’ambito di un giudizio civile e della conseguente segnalazione da parte del Tribunale interessato, secondo l’Amministrazione finanziaria, era emerso che l’amministratore della società aveva organizzato un sistema diretto a sottrarre al fisco una parte delle somme ricavate dalla vendita di appartamenti, mediante la sottoscrizione da parte degli acquirenti di due copie della proposta di acquisto, l’una per un prezzo inferiore, quello dichiarato e fatturato, e l’altra per un prezzo superiore, quello realmente versato. 1.1. La società decideva di adeguarsi alle risultanze del p.v.c. e per questo emetteva una serie di fatture includendo i maggiori ricavi percepiti e verificati dalla Guardia di Finanza. La società contribuente adeguava l’importo percepito previa emissione di fattura anche per la compravendita riguardante l’acquirente Edilgeco s.r.l., per complessivi euro 160.000,00 ad integrazione del prezzo già versato per l’acquisto di due unità immobiliari. 1.2. Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sosteneva di aver ricevuto una contestazione dalla Edilgeco s.r.l. che affermava di non aver mai corrisposto la maggior somma indicata nella seconda fattura; per questa ragione la società alienante emetteva una nota di credito nel dicembre del 2010 a storno della fattura. 2. Nel febbraio del 2012 l’Agenzia delle Entrate, ritenuto ingiustificato lo storno della fattura e provato il maggior prezzo ricevuto, notificava alla società l’avviso di accertamento n. TL303T200308/2012 con il quale per l’anno di imposta 2009, e in relazione alla stessa operazione, erano accertati maggiori ricavi non fatturati per euro 160.000,00, con conseguente imposizione ai fini IRES e sanzioni per infedele presentazione della dichiarazione. 3. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova e avverso l’avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio riaffermando la legittimità della condotta impositiva. 3.1. Il medesimo accertamento, sempre ai fini Ires, veniva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in qualità di consolidante e questa società proponeva a sua volta autonomo atto di impugnazione innanzi alla stessa Commissione. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Genova, riuniti i ricorsi, li accoglieva e annullava l’accertamento con la sentenza n. 89/4/13 del 04/04/2013. 4. Avverso detta sentenza proponeva appello l’Amministrazione finanziaria. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (ora Edilemarina s.r.l. in liquidazione) si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Si costituiva in giudizio, in qualità di consolidante e partecipante al giudizio di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo il rigetto dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello e confermava l’atto di accertamento con la sentenza n. 1514/4/15 depositata il 22/12/2015. 5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Edilemarina s.r.l. in liquidazione articolando cinque motivi di ricorso. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c. 6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 15/11/2024. Considerato che: 1. Ai primi due gradi di giudizio hanno partecipato entrambe le società destinatarie dell’accertamento, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, ora Edilemarina s.r.l. in liquidazione, e cioè la ricorrente in qualità di consolidata, e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora in fallimento, in qualità di consolidante. Tanto perché si tratta dell’Ires accertata a carico della consolidata e trova applicazione il principio di diritto secondo il quale: «in tema di disciplina fiscale delconsolidato nazionale, ai sensi dell'art. 40 bis d.P.R. n. 917 del 1986, quale aggiunto dall'art. 35, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. nella l. n. 122 del 2010, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito complessivo proprio di ciascuno dei partecipanti, sussiste illitisconsorzio necessario tra la società consolidata e laconsolidante» (Cass. 22/01/2020, n. 1329). 2. Per questa ragione il ricorso è stato notificato dalla Edilemarina s.r.l. in liquidazione alla Agenzia delle Entrate e al Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. In relazione alla Curatela fallimentare della società consolidante si rinvengono in atti le distinte delle raccomandate inviate per la notifica del ricorso ma non le cartoline di ritorno attestanti l’adempimento. Poiché il ricorso è stato regolarmente notificato ad almeno uno dei litisconsorti, l’Amministrazione finanziaria, occorre disporsi il rinvio del procedimento a nuovo ruolo e ordinarsi l’integrazione del contraddittorio. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed assegnando termine