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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 26458/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 12.3.2026. il Tribunale di L'aquila, pronunciandosi sull'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, stante il quadro di gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 45), 46), 48) e 49), (ovvero plurime cessioni di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) e ritenuto altresì il pericolo di reiterazione criminosa, ha rigettato l'istanza ritenendo la perduranza delle esigenze cautelari.

2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo.

Con detto motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 e 292, comma 2, lett. c) e c bis) cod.proc.pen. nonché il vizio di motivazione per travisamento della prova ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari ed in particolare al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato.

Si assume che il Tribunale del riesame, nel confermare la misura della custodia • , cautelare a carico del ricorrente, ".,l8• • ndato la propria valutazione sulla sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari, desumendole in modo determinante da un presupposto fattuale errata frutto di un palese travisamento della prova documentale.

Si rileva che il Collegio ha ritenuto di poter superare le doglianze difensive, incentrate sul notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti contestati,verificatisi fino al 19 dicembre 2023 (capo 49, dell'incolpaziond e l'applicazione della misura (23 febbraio 2026), valorizzando una presunta condotta criminosa successiva che avrebbe dimostrato la persistente pericolosità sociale dell'indagato, facendo riferimento a reati che si assume essere stati commessi nel settembre del 2024 ed incorrendo in un errore laddove il precedente citato si riferisce ad un fatto commesso in data 19 dicembre 2023, quindi contestualmente ai fatti per cui si procede, e non già successivamente.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte Con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L'Aquila. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é inammissibile.

Il Tribunale di L'Aquila, adito in sede di riesame con riguardo al solo profilo della 2sussistenza delle esigenze cautelari, ne ha ritenuto la concretezza e l'attualità in ragione sia dell'estrema gravità dei reati contestati, afferenti a plurime ipotesi di cessione di cocaina per ingenti quantitativi, sia della commissione di un ulteriore fatto di reato specifico da parte del [OSCURATO:PERSONA], richiamando la sentenza n.354/2024 del G.U.P. di Pescara cha ha condannato il ricorrente per analogo reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente che, a giudizio dei giudici del riesame, è stato commesso "nel settembre 2024, quindi successivamente ai fatti per i quali oggi si procede, dimostrazione questa della circostanza che dopo i fatti in contestazione l'indagato ha continuato a delinquere per reati specifici".

2. Ebbene, a fronte di tale impianto motivatorio, la censura articolata da parte ricorrente con l'odierno ricorso, pur se fondata, atteso che oggetto del giudizio del G.U.P. di Pescara sfociato nella pronuncia della sentenza n. 354 del 2.7.2024, è un fatto che è stato commesso non già nel 2024 ma il 19.12.2023, ovvero nello stesso contesto temporale dei delitti per i quali si procede, tuttavia, attinge solo una delle due rationes decidendi poste a base dell'ordinanza oggi impugnata.

Ed invero il ricorso si è confrontato solo con l'erronea rappresentazione di un dato processuale ma non invece con il rilievo attribuito, ai fini della perduranza della pericolosità sociale del prevenuto, all'estrema gravità dei fatti contestati, come emerge dall'incolpazione posta a base del titolo cautelare.

A riguardo giova ribadire che é inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione con cui la critica sia limitata ad una soltanto delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, nel caso in cui queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 6, n. 38809 del 30/10/2025, Rv. 288964).

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. 2ic P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12.3.2026. il Tribunale di L'aquila, pronunciandosi sull'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, stante il quadro di gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 45), 46), 48) e 49), (ovvero plurime cessioni di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) e ritenuto altresì il pericolo di reiterazione criminosa, ha rigettato l'istanza ritenendo la perduranza delle esigenze cautelari. 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 e 292, comma 2, lett. c) e c bis) cod.proc.pen. nonché il vizio di motivazione per travisamento della prova ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari ed in particolare al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato. Si assume che il Tribunale del riesame, nel confermare la misura della custodia • , cautelare a carico del ricorrente, ".,l8• • ndato la propria valutazione sulla sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari, desumendole in modo determinante da un presupposto fattuale errata frutto di un palese travisamento della prova documentale. Si rileva che il Collegio ha ritenuto di poter superare le doglianze difensive, incentrate sul notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti contestati,verificatisi fino al 19 dicembre 2023 (capo 49, dell'incolpaziond e l'applicazione della misura (23 febbraio 2026), valorizzando una presunta condotta criminosa successiva che avrebbe dimostrato la persistente pericolosità sociale dell'indagato, facendo riferimento a reati che si assume essere stati commessi nel settembre del 2024 ed incorrendo in un errore laddove il precedente citato si riferisce ad un fatto commesso in data 19 dicembre 2023, quindi contestualmente ai fatti per cui si procede, e non già successivamente. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte Con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L'Aquila. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile. Il Tribunale di L'Aquila, adito in sede di riesame con riguardo al solo profilo della 2sussistenza delle esigenze cautelari, ne ha ritenuto la concretezza e l'attualità in ragione sia dell'estrema gravità dei reati contestati, afferenti a plurime ipotesi di cessione di cocaina per ingenti quantitativi, sia della commissione di un ulteriore fatto di reato specifico da parte del [OSCURATO:PERSONA], richiamando la sentenza n.354/2024 del G.U.P. di Pescara cha ha condannato il ricorrente per analogo reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente che, a giudizio dei giudici del riesame, è stato commesso "nel settembre 2024, quindi successivamente ai fatti per i quali oggi si procede, dimostrazione questa della circostanza che dopo i fatti in contestazione l'indagato ha continuato a delinquere per reati specifici". 2. Ebbene, a fronte di tale impianto motivatorio, la censura articolata da parte ricorrente con l'odierno ricorso, pur se fondata, atteso che oggetto del giudizio del G.U.P. di Pescara sfociato nella pronuncia della sentenza n. 354 del 2.7.2024, è un fatto che è stato commesso non già nel 2024 ma il 19.12.2023, ovvero nello stesso contesto temporale dei delitti per i quali si procede, tuttavia, attinge solo una delle due rationes decidendi poste a base dell'ordinanza oggi impugnata. Ed invero il ricorso si è confrontato solo con l'erronea rappresentazione di un dato processuale ma non invece con il rilievo attribuito, ai fini della perduranza della pericolosità sociale del prevenuto, all'estrema gravità dei fatti contestati, come emerge dall'incolpazione posta a base del titolo cautelare. A riguardo giova ribadire che é inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione con cui la critica sia limitata ad una soltanto delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, nel caso in cui queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 6, n. 38809 del 30/10/2025, Rv. 288964). 3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. 2ic P.Q.M
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