CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13316/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamentodell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione,per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 28 marzo 2024, il Tribunale di Bari, in funzione digiudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di riconoscimento dellacontinuazione in fase esecutiva proposta, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.,nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale, infatti, «la semplicereiterazione dei reati commessi dall’istante - seppur alcuni di essi in un arcotemporale relativamente ristretto (da maggio 2016 a dicembre 2016) ma anchein località diverse (tranne i primi due in loc. Giovinazzo) - non» poteva «di per séritenersi come parte integrante di un unico programma criminoso deliberato perconseguire un determinato fine, non ravvisandosene i presupposti».1.1. Con sentenza n. 38208 in data 28 giugno 2024, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò l’ordinanza impugnata, rilevando che il Tribunale diBari, oltre a non aver indicato, nel provvedimento impugnato, le sentenze e i fattidi reato da porre in continuazione, aveva giustificato il rigetto dell’istanza «conuna motivazione sbrigativa e, in parte, contraddittoria», in quanto, pur avendodato atto dell’esistenza di alcuni indicatori potenzialmente sintomatici dell’unicitàdel disegno criminoso (omogeneità dei reati, vicinanza temporale e spaziale dialcuni di essi), aveva negato tale unicità senza, tuttavia, richiamare elementiconcreti e specifici, desunti dalle decisioni allegate, capaci di superare la valenzapositiva dei predetti indicatori.1.2. Con ordinanza in data 17 ottobre 2025, il Tribunale di Bari ha nuovamenterigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo si è rilevatoche i reati di cui alle sentenze sub 1), sub 2) e sub 3) sono stati commessi in tempiravvicinati tra loro, essendo avvenuti a distanza di circa 5 mesi la prima dallaseconda e di meno di 2 mesi la seconda dalla terza, mentre i fatti di cui allasentenza sub 4), ritenuta dall’istante il momento iniziale dell’elaborazione deldisegno criminoso, sono stati commessi in epoca più risalente, ossia 2 anni primadegli altri. Per tale ragione, e tenuto conto del fatto delle differenti modalitàesecutive (anche quanto al locus commissi delicti e alla diversità dei concorrenti),il Tribunale ha ritenuto che i delitti in parola siano riconducibili a una merainclinazione a delinquere e non già a una «unitaria e anticipata ideazione di piùcondotte costituenti illecito penale» (v. pag. 3 della ordinanza impugnata).2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento emesso in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia,deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., lainosservanza o erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen., nonché lacontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancatoriconoscimento della continuazione.Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., che l’ordinanza impugnata sia palesemente illogica nella partein cui il Giudice dell’esecuzione, pur riconoscendo la presenza, in relazione ai fattidi cui alle sentenze sub 1), 2) e 3), degli indicatori già evidenziati dalla pronunciarescindente (sovrapponibilità spaziale, unità temporale delle condotte, sistematicauniformità degli episodi), abbia negato il riconoscimento della continuazione inquanto il reato oggetto della sentenza sub 4) è stato commesso «ben 2 anni primadei fatti commessi nel 2016».Sotto altro profilo si osserva che il giudice, in sede di giudizio di continuazione,può riconoscerla per alcuni reati e negarla per altri. E, tuttavia, il dato cronologico,inerente alla sola sentenza sub 4), verrebbe utilizzato per negare la continuazioneanche tra le sentenze sub 1), 2) e 3), tutte aventi ad oggetto furti in abitazioni opertinenze di esse e aventi analoghe modalità di commissione.Dunque, la motivazione sarebbe affetta da illogicità manifesta e violerebbel’art. 671 cod. proc. pen., tenuto conto degli elementi indicati dallo stessoTribunale, ritenuti dalla giurisprudenza indice di continuazione.In primis, vi sarebbe la commissione di un furto in abitazione in 3 sentenze (1,2, 3), fermo restando che anche nel caso della sentenza sub 4), il furto sarebbestato commesso in una panetteria allocata in una palazzina adibita ad abitazioniprivate, sicché sarebbe illogico escludere la continuazione per il fatto che il reatosia stato commesso in un luogo in cui si espleti attività lavorativa.In secondo luogo, sarebbe analoga la finalità di lucro e il bene protetto.Infine, nel caso delle sentenze sub 1) e 2), i reati sarebbero stati commessinella loc. Giovinazzo, mentre nella sentenza sub 3) in Barletta e in quella sub 4)in Bari; e, dunque, sempre nel nord del barese e in provincia di Bari.Dunque, l’affermazione dell’ordinanza, secondo cui l’unicità del disegnocriminoso sarebbe in contrasto con le modalità e circostanze delle condotte, nonterrebbe conto dell’analogo modus operandi rispetto a una stessa tipologia diobiettivi, quali le abitazioni e pertinenze di esse, né del fatto che i luoghi dicommissione del reato sarebbero vicini e tutti collocati nella provincia di Bari.Quanto, poi, al dato della diversità dei complici, la continuazione ben potrebbesussistere anche senza la necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti icompartecipi, potendo un singolo individuo agire in esecuzione di un piano unitarioe preordinato, avvalendosi per le singole azioni di complici diversi, i qualipotrebbero anche essere all’oscuro del disegno complessivo.Del resto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la nozione dicontinuazione non richiede che i singoli reati siano stati dettagliatamenteprogettati e previsti nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte. E lastessa Corte costituzionale avrebbe chiarito che è sufficiente, a tal fine, che«l’interessato, prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto unarappresentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a commettere eche detti reati siano stati ispirati ad una finalità unitaria» (così Corte cost., n. 183del 2013), escludendo che sia necessaria una precisa prefigurazione dell’azionedelittuosa relativamente ai singoli episodi.3. In data 4 febbraio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestol’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversacomposizione, per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quantodi ragione.2. Va premesso che l’istituto della continuazione risponde alla finalità diaddivenire a un più mite trattamento sanzionatorio per colui il quale si determinia commettere più violazioni della stessa o di diverse disposizioni incriminatrici invirtù di un singolo impulso, anziché in forza di spinte criminose indipendenti ereiterate, manifestando, in questo modo, una minore capacità a delinquere.Dunque, l’unico disegno criminoso, che dell’istituto in esame costituisce l’elementoidentificante, deve essere inteso come un’originaria cornice deliberativa chericomprenda, quantomeno nelle linee essenziali, i singoli episodi criminosi, dimodo che ciascuna successiva manifestazione della volontà di violare la normaincriminatrice costituisca l’attuazione dell’iniziale risoluzione (Sez. 3, n. 27992 del19/04/2021, Lorenzatto, in motivazione; nella giurisprudenza precedente v. Sez.6, n. 3353 del 02/12/1993, dep. 1994, Rv. 198976 - 01; Sez. 6, n. 2996 del13/11/1992, dep. 1993, Rv. 193592 - 01).Essendosi al cospetto di processi che investono la sfera psichica dell’agente, laquale, salvi i casi infrequenti in cui l’agente dichiari ex ante i suoi propositidelittuosi, resta di regola inaccessibile all’indagine, la presenza di un unico disegnocriminoso viene solitamente ricavata da indici esteriori da cui, in termini di elevataprobabilità, sia possibile risalire, ex post e induttivamente, alla originariarisoluzione. Tra gli indicatori in questione, emergenti dalla consolidata esperienzagiudiziaria, la giurisprudenza di legittimità ha individuato «l’omogeneità delleviolazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita» (cosìSez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). A tali indici, in sedeesecutiva, deve poi aggiungersi, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1,cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49 del 2006, la eventuale condizione ditossicodipendenza del condannato, che il legislatore ha inteso valorizzare al finedi attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso disoggetti tossicodipendenti (Sez. 1, n. 7190 del 14/02/2007, Bernardis, Rv. 235686- 01), in ragione della peculiare condizione di tale categoria di autori di reato, chespesso commettono, con modalità seriali, azioni delittuose per procacciarsi lasostanza da cui sono dipendenti.Se è vero che ciascuno di tali indici, singolarmente considerati, può non essere,in sé, indicativo dell’esistenza di una cornice deliberativa comune ai singoli episodi,deve nondimeno riconoscersi che la presenza di una pluralità di essi consente ingenere di formulare, alla stregua di un criterio di probabilità logica, che essi sianoriconducibili a una stessa risoluzione criminosa, salvo che comunque risulti che isuccessivi reati risultino comunque frutto di una determinazione estemporanea(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, citata). Laddove, invece, quest’ultimacondizione non risulti, deve ritenersi, come anticipato, che l’identità del disegnocriminoso sia apprezzabile anche in base alla constatazione di alcuni soltanto ditali elementi indicatori, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep.2013, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv.254809 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01).3. Venendo al caso di specie, va osservato, ancora in premessa, che la richiestadi riconoscimento della continuazione ha riguardato: 1) la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] in data 6 luglio 2022, irrevocabile il 4 dicembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] èstato dichiarato colpevole degli episodi di furto in abitazione commessi inGiovinazzo (Bari) in data 8 e 9 maggio 2016, venendo condannato a 3 anni e 2mesi di reclusione e 1.200.00 euro di multa; 2) la sentenza del Tribunale di Bariin data 26 novembre 2020, irrevocabile il 17 febbraio 2021, con cui egli è statoritenuto colpevole di concorso nel tentato furto aggravato commesso in Giovinazzo(Bari) il 30 ottobre 2016, con condanna alla pena di 1 anno di reclusione e di300.00 euro di multa; 3) la sentenza in data 7 luglio 2017 del Tribunale di Trani,irrevocabile il 12 settembre 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole difurto consumato e tentato commessi in Barletta (Bari) il 17 dicembre 2016,venendo condannato a 1 mese di reclusione e 200 euro di multa; 4) la sentenzadel Tribunale di Bari in data 5 aprile 2014, definitiva il 16 luglio 2014, relativa alconcorso nel tentato furto aggravato commesso in Bari il 4 aprile 2014, per cui èstato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione e di 200 euro di multa.Dunque, tutti gli episodi delittuosi oggetto della richiesta originariariguardavano il delitto di furto, comune o in abitazione, realizzata dal solo Maroshao in concorso con altri soggetti; tutti erano stati commessi in provincia di Bari;quelli di cui ai nn. 1), 2) e 3), inoltre, risultavano compresi in un arco temporaledi 7 mesi e 8 giorni, essendo i fatti di cui al n. 1) distanti 5 mesi e 21 giorni dalfatto di cui al n. 2), a sua volta distante 1 mese e 17 giorni da quello indicato aln. 3).4. Benché la stessa ordinanza abbia dato atto dell’omogeneità delle violazionie del bene protetto, nonché della contiguità spazio-temporale tra i fatti oggettodelle sentenze sub 1), 2) e 3), il Giudice dell’esecuzione ha nondimeno conclusonel senso dell’insussistenza di altri indicatori, concernenti le modalità esecutivedelle condotte, i luoghi di commissione dei reati, l’identità dei complici; e harilevato come la prima violazione ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA] risalisse al 2014, sicchédovesse ritenersi inverosimile che egli, all’epoca, si fosse realmente rappresentatodi compiere le successive condotte. In questo modo, tuttavia, il Tribunale ha resouna motivazione contraddittoria e illogica su un duplice versante.4.1. Sotto un primo profilo, infatti, l’ordinanza ha valorizzato il dato delladistanza temporale degli episodi oggetto della sentenza indicata al n. 4) rispettoagli altri, ritenendo, non illogicamente, che essa rendesse inverosimile l’esistenzadi una medesima risoluzione criminosa fin dal 2014, mantenuta per anni; maanche, e stavolta irragionevolmente, che tale iato temporale assumesse rilevanzaanche rispetto agli episodi, invece del tutto prossimi, oggetto delle sentenze di cuiai nn. 1), 2) e 3).4.2. Sotto altro aspetto, il Tribunale non ha spiegato in che modo la presenzadegli indicatori sintomatici dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso inrelazione ai reati oggetto delle sentenze indicate ai nn. 1), 2) e 3) potesse essereinficiata da elementi di segno opposto, solo vagamente richiamati, come nel casodella diversa identità dei concorrenti o della non perfetta corrispondenza dei luoghidi commissione dei reati.Infatti, così come il variare della composizione dei compartecipi non può certoessere significativa rispetto al proposito criminoso di colui il quale abbia invecepartecipato a tutti gli episodi, il dato della diversità del locus commissi delictioblitera completamente che i singoli episodi erano, comunque, collocabili in unacircoscritta area territoriale, ossia la provincia di Bari. E ciò anche a prescinderedall’ovvia considerazione che l’applicazione della continuazione non può esserelimitata a episodi che si caratterizzino per la assoluta identità dei reati, dellerelative modalità esecutive, del contesto spazio-temporale, della composizionesoggettiva degli eventuali concorrenti, tanto più ove si consideri che gli episodi dequibus possono riguardare, secondo la chiara indicazione testuale dell’art. 81,secondo comma, cod. pen., fattispecie incriminatrici differenti realizzate inmomenti anche diversi.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltolimitatamente alla continuazione dei reati di cui ai punti 1), 2) e 3) delprovvedimento, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio,per nuovo giudizio in relazione a tali reati, al Tribunale di Bari, che a seguito dellasentenza Corte costituzionale n. 183 del 9 luglio 2013, deve essere individuato indiversa persona fisica.Nel resto, ovvero con riferimento ai reati oggetto della sentenza sub 4), ilricorso deve essere, invece, rigettato, avendo il Tribunale adeguatamentemotivato la propria valutazione in ordine alla insussistenza del medesimo disegnocriminoso attraverso il riferimento all’eccessiva distanza temporale di tali reatirispetto a quelli oggetto delle altre sentenze. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione dei reati di cuiai punti 1), 2) e 3) del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diBari in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso il 4/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]