CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 1979
Cassazione n. 11636/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1979avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato la sua istanza intesa allasostituzione della pena detentiva breve con pena sostitutiva;ritenuto manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrentelamenta la mancata fissazione da parte del Giudice di appello di una udienzaad hoc al fine divalutare l’opportunità di acquisire le informazioni di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen.;richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sostituzione delle penedetentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve esserecondotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tral'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità delcondannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558) e che taliprincipi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che ladisciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazionegiudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione) e che il relativo giudizio deve prendere inconsiderazione gli elementi ivi richiamati, ivi compresi i precedenti penali dell'imputato, chedevono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzionisostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissioneda parte di questi di nuovi reati;rilevato che questa Corte ha già chiarito che il meccanismo bifasico di cui all'art. 545-biscod. proc. pen. può operare anche all'esito del giudizio di appello, dovendosi permettereall'imputato non presente alla lettura del dispositivo di esprimere personalmente, ovveromediante il conferimento di procura speciale al difensore, il consenso alla applicazione diuna pena sostitutiva diversa dalla pecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienzasuccessiva appositamente fissata, con avviso alle parti (Sez. 6, n. 14035 del 20/02/2024, F.,Rv. 286216 – 01), ma che – come è precisato in motivazione(§ 10.2)- detto meccanismopresuppone «la verifica, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni che nelegittimano l’applicazione, atteso che se queste si ritengono radicalmente insussistenti, ( adesempio per la presenza di dati già acquisiti che, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., portino a ungiudizio prognostico negativo), il percorso bifasico di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. nonverrà neppure attivato». Si è, inoltre, chiarito che, in tema di sostituzione delle penedetentive brevi previste dall'art. 58 della Legge n. 689 del 1981, il giudice che, per iprecedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiestal'applicazione inidonea alla sua rieducazione non è tenuto a compiere anche gli accertamentisulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis c.p.p. (Sez. 4, n. 42847dell'11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381);ritenuto che, nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione articolata eadeguata, ha ritenuto l'inefficacia rieducativa delle invocate sanzioni sostitutive alla streguadella personalità altamente trasgressiva dell'imputato, alla stregua dei precedenti specifici edel reato per cui è condanna, e ritenuto che la valutazione così compiuta resiste ai rilievi a-specifici del ricorrente;considerata manifestamente infondata anche l’eccezione di prescrizione, poiché alreato contravvenzionale per cui è condanna, commesso nel novembre del 2019, si applica lasospensione del corso della prescrizione di cui alla legge cd. Orlando e richiamato il principioespresso da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01,secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, nonessendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dallalegge 27 novembre 2021, n. 134, poi (mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 siapplica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021);rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11636/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3274/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - 26/02/2026EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36987/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1979avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato la sua istanza intesa allasostituzione della pena detentiva breve con pena sostitutiva;ritenuto manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrentelamenta la mancata fissazione da parte del Giudice di appello di una udienzaad hoc al fine divalutare l’opportunità di acquisire le informazioni di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen.;richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sostituzione delle penedetentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve esserecondotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tral'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità delcondannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558) e che taliprincipi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che ladisciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazionegiudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione) e che il relativo giudizio deve prendere inconsiderazione gli elementi ivi richiamati, ivi compresi i precedenti penali dell'imputato, chedevono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzionisostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissioneda parte di questi di nuovi reati;rilevato che questa Corte ha già chiarito che il meccanismo bifasico di cui all'art. 545-biscod. proc. pen. può operare anche all'esito del giudizio di appello, dovendosi permettereall'imputato non presente alla lettura del dispositivo di esprimere personalmente, ovveromediante il conferimento di procura speciale al difensore, il consenso alla applicazione diuna pena sostitutiva diversa dalla pecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienzasuccessiva appositamente fissata, con avviso alle parti (Sez. 6, n. 14035 del 20/02/2024, F.,Rv. 286216 – 01), ma che – come è precisato in motivazione(§ 10.2)- detto meccanismopresuppone «la verifica, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni che nelegittimano l’applicazione, atteso che se queste si ritengono radicalmente insussistenti, ( adesempio per la presenza di dati già acquisiti che, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., portino a ungiudizio prognostico negativo), il percorso bifasico di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. nonverrà neppure attivato». Si è, inoltre, chiarito che, in tema di sostituzione delle penedetentive brevi previste dall'art. 58 della Legge n. 689 del 1981, il giudice che, per iprecedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiestal'applicazione inidonea alla sua rieducazione non è tenuto a compiere anche gli accertamentisulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis c.p.p. (Sez. 4, n. 42847dell'11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381);ritenuto che, nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione articolata eadeguata, ha ritenuto l'inefficacia rieducativa delle invocate sanzioni sostitutive alla streguadella personalità altamente trasgressiva dell'imputato, alla stregua dei precedenti specifici edel reato per cui è condanna, e ritenuto che la valutazione così compiuta resiste ai rilievi a-specifici del ricorrente;considerata manifestamente infondata anche l’eccezione di prescrizione, poiché alreato contravvenzionale per cui è condanna, commesso nel novembre del 2019, si applica lasospensione del corso della prescrizione di cui alla legge cd. Orlando e richiamato il principioespresso da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01,secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, nonessendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dallalegge 27 novembre 2021, n. 134, poi (mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 siapplica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021);rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]