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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01883/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del G.i.p.

Tribunale diCaltanissetta del 05/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato ex art. 23 comma D.L. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 5 gennaio 2023, il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, ha convalidato il provvedimento D.A.S.P.O. n. 16/2022 emesso dal Questore della Provincia di Caltanissetta in data 30/12/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si è disposto il divieto di accesso negli stadi e impianti sportivi per la durata di anni cinque e l'obbligo di presentazione alla p.g. nei termini di cui al provvedimento. 2.Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione.

Il G.i.p. non avrebbe effettuato un controllo effettivo del provvedimento del Questore non avendo a disposizione il video messo a disposizione dalla polizia giudiziaria ai fini del riscontro degli addebiti, ma soltanto alcuni fotogrammi estrapolati dallo stesso. 4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione sotto il profilo dell'assenza fisica della motivazione in relazione alla urgenza e necessità del provvedimento.

Si evidenzia che detti requisiti difetterebbero essendo stato il provvedimento concesso a distanza di cinquanta giorni senza che in tale lasso temporale si siano verificati altri fenomeni di condotte illecite collegate ad eventi sportivi. 5.Nel terzo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione per aver il giudice irrogato la misura nel massimo di legge ad un soggetto incensurato, per un episodio "contro un oggetto, senza coinvolgimento diretto o contatto con persone". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché aspecifico.

La doglianza è genericamente riferita alla circostanza che il G.i.p. abbia optato per la convalida dell'ordine del Questore fondandosi sui fotogrammi messi a disposizione dalla polizia giudiziaria e non sul video riproduttivo degli scontri.

Tuttavia, non si deduce quale sarebbe la violazione di legge né si lamenta alcunché rispetto alla inidoneità di tali fotogrammi ad essere posti a fondamento del provvedimento di convalida: non si contesta la loro genuinità né che gli stessi, in maniera univoca, abbiano contribuito a determinare l'identificazione del ricorrente. 2.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Il G.i.p. nell'ordinanza di convalida dà conto della condotta posta essere dal ricorrente facendo integrale rinvio al provvedimento del Questore.

In particolare, si evidenzia che le immagini in atti permettono di identificare [OSCURATO:PERSONA] in colui che partecipa attivamente alle concitate fasi di entrambe le risse ed in colui che colpisce con un calcio l'autovettura a bordo della quale viaggiavano ultras ospiti, impugnando un megafono che gli sfugge dalle mani nel corso della contesa.

Dando atto di tali condotte e facendo rinvio al provvedimento del Questore, il G.i.p. ha dunque correttamente esplicitato il controllo sulla sussistenza della pericolosità e necessità dell'emissione del Daspo alla luce delle condotte violente e della gravità dei fatti commessi e della necessità di prevenire ulteriori episodi di violenza. 3.11 terzo motivo di ricorso è, invece, da accogliere poiché fondato.

Il provvedimento di convalida, infatti, non contiene alcuna motivazione circa la congruità della misura prescelta.

Giova ricordare che l'ordinanza n. 16 nel 2022 Daspo emessa in data 30/12/2022 dal Questore della provincia di Caltanissetta ha disposto che [OSCURATO:PERSONA] dovesse comparire nei giorni e nelle ore in cui sia previsto lo svolgimento di manifestazioni sportive della squadra di calcio della "società ASD Nikja FC" presso l'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza, al ventesimo minuto di ogni tempo delle partite calcistiche della società "ASD Nissa FC" sia "in casa" che "in trasferta" con conseguente comparizione personale presso la Questura di Caltanissetta, per la durata di anni cinque.

A fronte della durata di tale provvedimento la parte motiva in cui si afferma che le prescrizioni imposte appaiono "proporzionate alla gravità del fatto commesso e idonea a prevenire ulteriori episodi di violenza" utilizza una mera clausola di stile non idonea a giustificare la durata non esigua e non prossima al minimo edittale dell'obbligo di presentazione agli uffici di polizia competente.

4. Per questi motivi l'ordinanza va annullata limitatamente alla durata delle prescrizioni imposte, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, in diversa persona fisica, con conseguente sospensione, limitatamente alla parte annullata del provvedimento del Questore di Caltanissetta del 10 dicembre 2022 n. 16 del 2022 Daspo.

Con comunicazione del presente provvedimento al medesimo Questore di Caltanissetta.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza limitatamente alla durata dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia competenti in base al luogo di residenza del ricorrente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, in diversa persona fisica sospende, limitatamente alla parte annullata, il provvedimento del Questore di Caltanissetta del 30 dicembre 2022 n.16/2022 Daspo.

Dispone, altresì, la comunicazione del presente provved

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del G.i.p. Tribunale diCaltanissetta del 05/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato ex art. 23 comma D.L. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 5 gennaio 2023, il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, ha convalidato il provvedimento D.A.S.P.O. n. 16/2022 emesso dal Questore della Provincia di Caltanissetta in data 30/12/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si è disposto il divieto di accesso negli stadi e impianti sportivi per la durata di anni cinque e l'obbligo di presentazione alla p.g. nei termini di cui al provvedimento. 2.Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione. Il G.i.p. non avrebbe effettuato un controllo effettivo del provvedimento del Questore non avendo a disposizione il video messo a disposizione dalla polizia giudiziaria ai fini del riscontro degli addebiti, ma soltanto alcuni fotogrammi estrapolati dallo stesso. 4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione sotto il profilo dell'assenza fisica della motivazione in relazione alla urgenza e necessità del provvedimento. Si evidenzia che detti requisiti difetterebbero essendo stato il provvedimento concesso a distanza di cinquanta giorni senza che in tale lasso temporale si siano verificati altri fenomeni di condotte illecite collegate ad eventi sportivi. 5.Nel terzo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione per aver il giudice irrogato la misura nel massimo di legge ad un soggetto incensurato, per un episodio "contro un oggetto, senza coinvolgimento diretto o contatto con persone". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché aspecifico. La doglianza è genericamente riferita alla circostanza che il G.i.p. abbia optato per la convalida dell'ordine del Questore fondandosi sui fotogrammi messi a disposizione dalla polizia giudiziaria e non sul video riproduttivo degli scontri. Tuttavia, non si deduce quale sarebbe la violazione di legge né si lamenta alcunché rispetto alla inidoneità di tali fotogrammi ad essere posti a fondamento del provvedimento di convalida: non si contesta la loro genuinità né che gli stessi, in maniera univoca, abbiano contribuito a determinare l'identificazione del ricorrente. 2.11 secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il G.i.p. nell'ordinanza di convalida dà conto della condotta posta essere dal ricorrente facendo integrale rinvio al provvedimento del Questore. In particolare, si evidenzia che le immagini in atti permettono di identificare [OSCURATO:PERSONA] in colui che partecipa attivamente alle concitate fasi di entrambe le risse ed in colui che colpisce con un calcio l'autovettura a bordo della quale viaggiavano ultras ospiti, impugnando un megafono che gli sfugge dalle mani nel corso della contesa. Dando atto di tali condotte e facendo rinvio al provvedimento del Questore, il G.i.p. ha dunque correttamente esplicitato il controllo sulla sussistenza della pericolosità e necessità dell'emissione del Daspo alla luce delle condotte violente e della gravità dei fatti commessi e della necessità di prevenire ulteriori episodi di violenza. 3.11 terzo motivo di ricorso è, invece, da accogliere poiché fondato. Il provvedimento di convalida, infatti, non contiene alcuna motivazione circa la congruità della misura prescelta. Giova ricordare che l'ordinanza n. 16 nel 2022 Daspo emessa in data 30/12/2022 dal Questore della provincia di Caltanissetta ha disposto che [OSCURATO:PERSONA] dovesse comparire nei giorni e nelle ore in cui sia previsto lo svolgimento di manifestazioni sportive della squadra di calcio della "società ASD Nikja FC" presso l'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza, al ventesimo minuto di ogni tempo delle partite calcistiche della società "ASD Nissa FC" sia "in casa" che "in trasferta" con conseguente comparizione personale presso la Questura di Caltanissetta, per la durata di anni cinque. A fronte della durata di tale provvedimento la parte motiva in cui si afferma che le prescrizioni imposte appaiono "proporzionate alla gravità del fatto commesso e idonea a prevenire ulteriori episodi di violenza" utilizza una mera clausola di stile non idonea a giustificare la durata non esigua e non prossima al minimo edittale dell'obbligo di presentazione agli uffici di polizia competente. 4. Per questi motivi l'ordinanza va annullata limitatamente alla durata delle prescrizioni imposte, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, in diversa persona fisica, con conseguente sospensione, limitatamente alla parte annullata del provvedimento del Questore di Caltanissetta del 10 dicembre 2022 n. 16 del 2022 Daspo. Con comunicazione del presente provvedimento al medesimo Questore di Caltanissetta. P.Q.M. Annulla l'ordinanza limitatamente alla durata dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia competenti in base al luogo di residenza del ricorrente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, in diversa persona fisica sospende, limitatamente alla parte annullata, il provvedimento del Questore di Caltanissetta del 30 dicembre 2022 n.16/2022 Daspo. Dispone, altresì, la comunicazione del presente provved
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