CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 16191/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24029/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 632/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] p.l.c. chiedendo la condanna al pagamento dell’indennizzo relativo alla polizza assicurativa avente ad oggetto il furto della propria imbarcazione. Il Tribunale adito rigettò la domanda per inoperatività della polizza alla luce dell’esclusione della copertura dei danni, derivante da insufficienza delle misure di protezione dell’unità da diporto. Osservò il Tribunale che la condizione di operatività della polizza era stata dall’attore formulata per la prima volta con la formulazione dei capitoli di prova e che soprattutto non era stata segnalata al momento della denuncia del furto. Aggiunse che era emerso che fino alla scoperta dell’asportazione il cortile condominiale, ove era ricoverato il natante, era dotato di un cancello, ma privo di chiusura o comunque di un meccanismo che impedisse l’accesso ad estranei. Avverso detta sentenza propose appello il Borrega. Con sentenza di data 3 luglio 2020 la Corte d’appello di Lecce accolse l’appello, condannando l’appellata al pagamento della somma di Euro 22.664,00 oltre interessi. Premise la corte territoriale che, eccepita dall’assicuratore con la comparsa di risposta l’inoperatività della garanzia assicurativa per insufficiente protezione del natante, l’attore aveva tempestivamente chiesto di provare l’effettiva sussistenza della protezione. Osservò quindi che, dalle testimonianze della sorella e della compagna dell’appellante (testimonianze attendibili in quanto coerenti e riscontrate da altre risultanze processuali), era emerso che all’epoca del furto l’imbarcazione non solo era custodita all’interno di un cancello recintato e dotato di cancello ad apertura manuale (sia pure privo di serratura o di meccanismo di chiusura automatica), ma era anche assicurata con una catena, chiusa da un lucchetto, ad un anello infisso nel muro del recinto condominiale, sicché il sistema di protezione dell’unità da diporto era idoneo alla stregua delle condizioni generali di contratto. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] p.l.c. sulla base di tre motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha depositato le conclusioni scritte Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione del Tribunale si basava su tre rationes decidendi: 1 ) la condizione di operatività della polizza è stata dall’attore formulata per la prima volta con la formulazione dei capitoli di prova; 2) soprattutto la detta condizione non è stata segnalata al momento della denuncia del furto; 3) fino alla scoperta dell’asportazione il cortile condominiale, ove era ricoverato il natante, era dotato di un cancello, ma privo di chiusura o comunque di un meccanismo che impedisse l’accesso ad estranei. L’appellante ha impugnato soltanto la prima ratio a mezzo della denuncia di motivazione viziata circa la valutazione delle testimonianze. Il motivo è infondato. In disparte la questione dell’osservanza dell’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., che pure avrebbe ragione di porsi ( dato che il moti vo si fonda sulla sentenza del tribunale e sull’atto di appello, ma non li localizza in questo giudizio di legittimità e ciò nemmeno dichiarando di voler fare riferimento alla loro presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice della sentenza impugnata, comeammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011), la censura non coglie l’autentico fondamento della decisione di primo grado. La ratio decidendi ha, in relazione ai tre punti evidenziati nel motivo, chiaramente carattere unitario, trattandosi degli argomenti mediante i quali il Tribunale ha concluso nel senso della mancanza di prova del presupposto di operatività della polizza assicurativa. La mancata menzione nella denuncia di furto dell’esistenza di misure di protezione idonee ai fini della copertura assicurativa non è un fatto giuridicamente rilevante ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dall’assicurazione, per cui nell’argomentare del giudice di prime cure non poteva non rilevare ai fini della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie. La circostanza sub 3) attiene poi in modo evidente al tema probatorio cui il motivo di appello fa riferimento. Con il secondomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 183 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, a fronte della contestazione nella comparsa di risposta da parte dell’assicuratore dell’inoperatività della garanzia assicurativa, l’attore nella successiva memoria ai sensi dell’art. 186, comma 6, n. 1 si era limitato a sostenere genericamente l’inesistenza delle cause di esclusione dell’operatività della garanzia, affermando solo che l’atrio era dotato di recinzione con cancello e serratura, e che soltanto nella successiva memoria ai sensi dell’art. 186, comma 6, n. 2 aveva introdotto le circostanze di fatto oggetto di prova testimoniale relative alle misure di protezione. Aggiunge che l’allegazione di tali circostanze, alla luce della loro novità, è inammissibile. Il motivo è infondato. Le cause di esclusione dei danni dalla copertura assicurative costituiscono fatto impeditivo dell’effetto del fatto costitutivo allegato dall’attore ed è onere del convenuto allegarle e provarle se controverse. Allo scopo di smentire mediante prova il fatto impeditivo l’attore non aveva l’onere di svolgere la relativa allegazione con la memoria ai sensi dell’art. 186, comma 6, n. 1, concernente solo la precisazione e modificazione delle domande. L’onere andava assolto, come in effetti accaduto alla stregua di quanto risultante dalla censura, con la memoria ai sensi dell’art. 186, comma 6, n. 2, deputata all’indicazione dei mezzi di prova. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha svolto una lettura parziale delle risultanze istruttorie, essendo emerso che, all’epoca del furto, l’atrio condominiale era privo di adeguato sistema di chiusura e che il cancello veniva solitamente lasciato aperto. Aggiunge che la barca si trovava su un carrello, munito dunque di ruote, in modo da agevolare l’opera dei ladri. Il motivo è inammissibile. La censura risulta formulata come violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. La violazione dell'art.116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è poi idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (fra le tante Cass. n. 11892 del 2016; Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020 ). Infine, il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art.116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti" (Cass. n. 34786 del 2021). Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza della partecipazione della parte intimata. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe