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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 1990

Cassazione n. 10573/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 20/01/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 19/08/1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 12/11/1998 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 24/06/1992 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti loro rispettivamente ascritti [(quanto al primo e al secondo i delitti di tentato furto aggravato in abitazione di cui ai capi a) e b) e quanto al secondo e al terzo anche il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo c)]; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, a mezzo dei loro difensori; - che è pervenuta in Cancelleria in data 31 gennaio 2022, trasmessa tramite PEC, memoria a firma del difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è doluto della manifesta irragionevolezza della motivazione che correda la sentenza impugnata, per avere avallato un trattamento sanzionatorio equivalente pur a fronte di condizioni eterogenee a raffronto. [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la dichiarazione di sua responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sviluppa doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, risolvendosi in censure di fatto, con le quali, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova - neppure dedotti sotto il profilo del loro travisamento - che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata loro valutazione: operazione, di certo, preclusa in questa sede, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pagina 5, terzo capoverso della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa; - che il motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che solo enuncia l'esclusione della recidiva contestata senza nulla addurre a sostegno - e il secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta il diniego della circostanza attenuante di speciale tenuità sono manifestamente infondati, stante l'insegnamento del diritto vivente (Sez.

U, Sentenza n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528) cui la sentenza impugnata si è fedelmente conformata (pag. 2, secondo capoverso), e, comunque, interamente versati in fatto;- che i motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura l'operata graduazione della pena, anche in riferimento agli aumenti per la continuazione, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena - anche per quel che riguarda gli aumenti per i reati posti in continuazione - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851; Sez. 2, n. 10962 del 23/02/1988, Rv. 179690), come nel caso di specie (vedasi quanto sul punto ampiamente spiegato dalla Corte territoriale, pag. 7, secondo e terzo capoverso della sentenza impugnata), e tenuto conto del consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa, anche in punto di valutazione delle condotte susseguenti alla commissione dei reati (vedasi pag. 6, primo capoverso, e pag. 7, primo capoverso); - che le deduzioni difensive spiegate con la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate, posto che è jus receptum che la determinazione della misura della pena rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, di modo che, nel caso di pluralità di imputati, il giudice, mentre ha l'obbligo di motivare sull'uso del suo potere discrezionale di determinazione della pena, non è tenuto, invece, a procedere ad una comparazione fra le diverse posizioni degli imputati stessi (Sez. 2, n. 1025 del 16/10/1978 - dep. 27/01/1979, Rv. 140958); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 20/01/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 19/08/1997 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 12/11/1998 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 24/06/1992 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti loro rispettivamente ascritti [(quanto al primo e al secondo i delitti di tentato furto aggravato in abitazione di cui ai capi a) e b) e quanto al secondo e al terzo anche il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo c)]; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, a mezzo dei loro difensori; - che è pervenuta in Cancelleria in data 31 gennaio 2022, trasmessa tramite PEC, memoria a firma del difensore di [OSCURATO:PERSONA], che si è doluto della manifesta irragionevolezza della motivazione che correda la sentenza impugnata, per avere avallato un trattamento sanzionatorio equivalente pur a fronte di condizioni eterogenee a raffronto. [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la dichiarazione di sua responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sviluppa doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, risolvendosi in censure di fatto, con le quali, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova - neppure dedotti sotto il profilo del loro travisamento - che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata loro valutazione: operazione, di certo, preclusa in questa sede, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pagina 5, terzo capoverso della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa; - che il motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che solo enuncia l'esclusione della recidiva contestata senza nulla addurre a sostegno - e il secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta il diniego della circostanza attenuante di speciale tenuità sono manifestamente infondati, stante l'insegnamento del diritto vivente (Sez. U, Sentenza n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528) cui la sentenza impugnata si è fedelmente conformata (pag. 2, secondo capoverso), e, comunque, interamente versati in fatto;- che i motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura l'operata graduazione della pena, anche in riferimento agli aumenti per la continuazione, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena - anche per quel che riguarda gli aumenti per i reati posti in continuazione - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851; Sez. 2, n. 10962 del 23/02/1988, Rv. 179690), come nel caso di specie (vedasi quanto sul punto ampiamente spiegato dalla Corte territoriale, pag. 7, secondo e terzo capoverso della sentenza impugnata), e tenuto conto del consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa, anche in punto di valutazione delle condotte susseguenti alla commissione dei reati (vedasi pag. 6, primo capoverso, e pag. 7, primo capoverso); - che le deduzioni difensive spiegate con la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate, posto che è jus receptum che la determinazione della misura della pena rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, di modo che, nel caso di pluralità di imputati, il giudice, mentre ha l'obbligo di motivare sull'uso del suo potere discrezionale di determinazione della pena, non è tenuto, invece, a procedere ad una comparazione fra le diverse posizioni degli imputati stessi (Sez. 2, n. 1025 del 16/10/1978 - dep. 27/01/1979, Rv. 140958); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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