CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 03240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6434-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 6/A, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 106, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 144/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 31/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 6434/2017 Numero sezionale 2147/2021 -la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Numero di raccolta generale 3240/2022Data pubblicazione 02/02/2022 corte d’appello di Brescia che, in accoglimento del gravame proposto dalla originaria convenuta [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la domanda di risarcimento danni da lei proposta nei confronti della Tosca; -con citazione del 2014, la Orlandi aveva convenuto in giudizio la società Tosca chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in relazione all’immobile vendutole e costruito dalla medesima società venditrice; -all’esito del giudizio di primo grado il tribunale di Brescia aveva condannato la convenuta a pagare alla Orlandi l’importo di euro 20.650,00 riconoscendo in applicazione dell’art. 1669 cod. civ. la sussistenza dei vizi dell’immobile; -avverso la pronuncia di prime cure ha proposto gravame la società convenuta contestando l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1669 cod. civ. trovando applicazione, invece, la fattispecie di cui all’art.1490 cod. civ., conseguentemente, la disciplina della decadenza e della prescrizione previste dall’art. 1495 cod. civ. così come eccepito sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado; -la corte d’appello ha accolto il gravame della società osservando che l’originaria attrice non aveva invocato la disciplina dell’art. 1669 cod. civ. ma aveva fatto esclusivo riferimento al contratto di vendita ed alla clausola contrattuale con la quale veniva previsto un termine per l’intervento del venditore e la possibilità per il compratore di riparare autonomamente i vizi salvo rivalsa verso il venditore; né nel ricorso per accertamento tecnico preventivo si era fatto riferimento ai vizi ma alla finalità di ”rendere possibile una normale utilizzazione dell’immobile”; -inoltre, la corte ha evidenziato come i vizi accertati in sede di accertamento tecnico preventivo, e costituiti da rigonfiamento dei serramenti, micro cavillature sulle pareti, mancata lucidatura del davanzale, ruggine sulle ringhiere, costituivano vizi meramente estetici, non incidenti sulla godibilità funzionale dell’immobile e, F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 6434/2017 Numero sezionale 2147/2021 pertanto, non riconducibili nell’ambito dei gravi vizi ai sensi dell’art. Numero di raccolta generale 3240/2022Data pubblicazione 02/02/2022 1669 cod. civ.; -poiché la denuncia di detti vizi risale ad un anno e mezzo dopo la vendita, la corte territoriale ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della Tosca e ha respinto la domanda di risarcimento dei danni; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso, pure illustrato da memoria, la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; considerato che: -con il primo motivo si deduce la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio” per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che la Orlandi avesse specificamente invocato l’applicazione della fattispecie prevista dall’art. 1490 cod. civ. mentre era stata la difesa della convenuta Tosca ad eccepire la decadenza dell’attrice dal diritto alla garanzia ex art. 1495 cod. civ. o in subordine ex art. 1669 cod. civ.; -con il secondo motivo si deduce la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio” per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che mai nell’atto introduttivo del giudizio si era fatto richiamo né all’art. 1669 cod. civ., né alla sussistenza di vizi idonei a compromettere in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l’abitabilità del medesimo; -lamenta, inoltre, la ricorrente l’erronea valutazione della corte territoriale per avere escluso che i vizi accertati incidano sulla funzione economica e pratica dell’immobile nonché l’erronea valutazione di intervenuta decadenza e prescrizione, dovendosi far risalire la conoscenza dei vizi solo all’atto dell’acquisizione della relazione peritale del ctu nell’atp, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 6434/2017 Numero sezionale 2147/2021 -con il terzo motivo si deduce la “violazione e/o falsa applicaziNumero di raccolta generale 3240/2022Data pubblicazione 02/02/2022one di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”, per avere la corte d’appello contraddittoriamente ritenuto che i vizi segnalati ed accertati con l’ ATP rappresentano vizi estetici che hanno un’incidenza modestissima sulla funzionalità dell’abitazione; -i tre motivi, identicamente articolati, attingono la medesima statuizione sulla natura dei vizi e possono perciò essere esaminati congiuntamente; - alla stregua del nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., come modificato dal decreto-legge n. 83/2012 conv. con mod. con la legge n.134 del 2012, è ora inammissibile la censura formulata in sede di legittimità come “insufficienza” della motivazione e pertanto sotto questo profilo tutte e tre le doglianze sono inammissibili; -con riguardo alla dedotta omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio le doglianze sono infondate perché la corte ha dettagliatamente ricostruito le contestazioni della Orlandi sin dall’atto di citazione e poi nelle successive memorie, precisando che l’art. 1669 cod. civ. era stato indicato solo in replica dell’eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dalla convenuta; -soprattutto la corte territoriale risulta aver esaminato i vizi denunciati e riscontrati dal ctu in sede di accertamento tecnico preventivo ed averli ritenuti non riconducibili alla fattispecie dell’art.1669 cod. civ. con le conseguenze da ciò derivanti in relazione alla prescrizione e decadenza; -da ultimo, poi le censure sono inammissibili perché nonostante con tutti e tre i motivi di impugnazione si deducano formalmente violazioni e falsa applicazione di norme, in relazione alla previsione dell’art. 360 comma 1, n.3 cod. proc. civ., in realtà nessuno dei tre motivi risulta articolato mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 6434/2017 Numero sezionale 2147/2021 motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici Numero di raccolta generale 3240/2022Data pubblicazione 02/02/2022 della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr. Cass.26/1/2004, n. 1317; id.8/11/2005, n. 21659;id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n.635); - ciò che viene attinto dalle censure così formulate è piuttosto l’apprezzamento che delle risultanze di fatto ha fatto il giudice d’appello, dichiaratamente fondato sulla relazione del consulente tecnico e sull’esame del materiale fotografico (cfr. pag.5 della sentenza); - per tutte le suddette considerazioni il ricorso va quindi rigettato e, in applicazione della soccombenza, parte ricorrente dichiarata tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della società controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la ricorrente tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 7 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s