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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 novembre 1965

Cassazione n. 38158/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/11/1965 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il qualche ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso t Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza del 24 maggio 2022 la Corte d'appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente in cassazione) e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione e di 300,00 euro di multa, avendoli ritenuti responsabili di furto aggravato.

2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta errore sull'identità fisica dell'imputata, indicata come nata ad Anzio il 27 novembre 1969 anziché come nata ad Anzio il 27 novembre 1965.

Ne discenderebbe la pronuncia di sentenza di non punibilità per errore sull'identità fisica dell'imputato, ai sensi dell'art. 68 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 236 cod. proc. pen., in ragione della mancata acquisizione del certificato del casellario giudiziale, che aveva assunto rilievo ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputata, ai sensi dell'art. 133 cod. proc. pen., dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. 2.5.

Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché motivi aggiunti nell'interesse dell'imputata, con i quali: a) si deduce violazione degli artt. 161 e 349 cod. proc. pen., dal momento che la ricorrente, a differenza del coimputato, non era stata identificata e non aveva ricevuto l'avviso relativo alla possibilità di nominare un difensore di fiducia: tanto aveva pregiudicato la possibilità di rappresentare la propria condizione di incensurata e di soggetto fragile; b) si sviluppano ulteriormente profili esaminati con il ricorso.

4. All'udienza del 7 settembre 2023 si è svolta la discussione orale.

5. Il primo motivo, da esaminarsi preliminarmente, poiché invoca una pronuncia a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, per manifesta infondatezza, dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, l'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevante quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata e proseguita l'azione penale, potendosi in seguito pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite a norma dell'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32641 del 16/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273713 - 01).

Nel caso di specie, non è sorto, né è stato neppur prospettato, alcun dubbio sulla corrispondenza della persona sottoposta a processo con la persona che venne sorpresa in flagrante detenzione della refurtiva.

E la più convincente riprova si trae dal fatto che l'atto di appello (peraltro sorretto da un mandato nel quale alla Volpe viene attribuita la data di nascita del 27/11/1969 e comunque certamente imputabile all'odierna ricorrente, come mostra l'esame dei restanti motivi e lo stesso riferimento, nel ricorso, alle attività del precedente difensore della Volpe, quali svolte con l'atto di appello) non contesta siffatto profilo, ma, muovendo dal presupposto dell'identità dell'imputata con la persona coinvolta nella vicenda, pone la diversa questione - per quanto qui rileva - dell'incapacità di intendere e di volere.

2. Ciò posto, si osserva, con notazione preliminare, che il reato del quale si tratta, commesso in data 21 dicembre 2014, risulta estinto per prescrizione, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., in difetto di cause di sospensione, in data 21 giugno 2022.

Ora, la doglianza prospettata con il quarto motivo non è manifestamente infondata, giacché la Corte territoriale ha escluso di potere applicare l'art. 131- bis cod. pen., alla luce dei limiti di pena previsti dal testo allora vigente e oggi modificati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

L'innovazione normativa, applicabile al processo in corso, per la natura sostanziale della più favorevole previsione, rende, come detto, lo specifico motivo di ricorso non manifestamente infondato.

Ne discende che, in assenza dell'evidenza di cause riconducibili al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., si impone la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/11/1965 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il qualche ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso t Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 24 maggio 2022 la Corte d'appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente in cassazione) e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione e di 300,00 euro di multa, avendoli ritenuti responsabili di furto aggravato. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta errore sull'identità fisica dell'imputata, indicata come nata ad Anzio il 27 novembre 1969 anziché come nata ad Anzio il 27 novembre 1965. Ne discenderebbe la pronuncia di sentenza di non punibilità per errore sull'identità fisica dell'imputato, ai sensi dell'art. 68 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 236 cod. proc. pen., in ragione della mancata acquisizione del certificato del casellario giudiziale, che aveva assunto rilievo ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputata, ai sensi dell'art. 133 cod. proc. pen., dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché motivi aggiunti nell'interesse dell'imputata, con i quali: a) si deduce violazione degli artt. 161 e 349 cod. proc. pen., dal momento che la ricorrente, a differenza del coimputato, non era stata identificata e non aveva ricevuto l'avviso relativo alla possibilità di nominare un difensore di fiducia: tanto aveva pregiudicato la possibilità di rappresentare la propria condizione di incensurata e di soggetto fragile; b) si sviluppano ulteriormente profili esaminati con il ricorso. 4. All'udienza del 7 settembre 2023 si è svolta la discussione orale. 5. Il primo motivo, da esaminarsi preliminarmente, poiché invoca una pronuncia a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, per manifesta infondatezza, dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, l'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevante quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata e proseguita l'azione penale, potendosi in seguito pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite a norma dell'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32641 del 16/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273713 - 01). Nel caso di specie, non è sorto, né è stato neppur prospettato, alcun dubbio sulla corrispondenza della persona sottoposta a processo con la persona che venne sorpresa in flagrante detenzione della refurtiva. E la più convincente riprova si trae dal fatto che l'atto di appello (peraltro sorretto da un mandato nel quale alla Volpe viene attribuita la data di nascita del 27/11/1969 e comunque certamente imputabile all'odierna ricorrente, come mostra l'esame dei restanti motivi e lo stesso riferimento, nel ricorso, alle attività del precedente difensore della Volpe, quali svolte con l'atto di appello) non contesta siffatto profilo, ma, muovendo dal presupposto dell'identità dell'imputata con la persona coinvolta nella vicenda, pone la diversa questione - per quanto qui rileva - dell'incapacità di intendere e di volere. 2. Ciò posto, si osserva, con notazione preliminare, che il reato del quale si tratta, commesso in data 21 dicembre 2014, risulta estinto per prescrizione, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., in difetto di cause di sospensione, in data 21 giugno 2022. Ora, la doglianza prospettata con il quarto motivo non è manifestamente infondata, giacché la Corte territoriale ha escluso di potere applicare l'art. 131- bis cod. pen., alla luce dei limiti di pena previsti dal testo allora vigente e oggi modificati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. L'innovazione normativa, applicabile al processo in corso, per la natura sostanziale della più favorevole previsione, rende, come detto, lo specifico motivo di ricorso non manifestamente infondato. Ne discende che, in assenza dell'evidenza di cause riconducibili al comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., si impone la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per e
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