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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 02784/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato quella del Tribunale bolognese, che lo condannava per i reati previsti dagli artt. 495 cod. pen. e 186, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. 285 del 1992; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'ad 495 cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); a ben vedere la Corte di appello, in modo congruo e senza manifeste illogicità, rende conto della consapevolezza dell'imputato e della volontà di dichiarare false generalità agli agenti di polizia municipale, come comprovato dalla falsità sia del cognome che del luogo di residenza e della data di nascita; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine all'art. 545-bis cod. proc. pen. - è manifestamente infondato.

A ben vedere nel caso in esame l'imputato né con l'atto d'appello, né con le conclusioni ha chiesto poter accedere alla sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen., cosicché la doglianza è inedita e tardiva: infatti, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20- bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 novembre 2025 Il consiglier e tenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato quella del Tribunale bolognese, che lo condannava per i reati previsti dagli artt. 495 cod. pen. e 186, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. 285 del 1992; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'ad 495 cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); a ben vedere la Corte di appello, in modo congruo e senza manifeste illogicità, rende conto della consapevolezza dell'imputato e della volontà di dichiarare false generalità agli agenti di polizia municipale, come comprovato dalla falsità sia del cognome che del luogo di residenza e della data di nascita; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine all'art. 545-bis cod. proc. pen. - è manifestamente infondato. A ben vedere nel caso in esame l'imputato né con l'atto d'appello, né con le conclusioni ha chiesto poter accedere alla sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen., cosicché la doglianza è inedita e tardiva: infatti, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20- bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il consiglier e tenso
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