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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 1981

Cassazione n. 16861/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/10/1981 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata e, soprattutto, di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte; i motivi, sia quello in ordine alla responsabilità, sia quelli relativi alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, sono, da una parte, sostanzialmente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito (pagg. 2 - quanto al tema della responsabilità - e 3, quanto a quello della dosimetria della pena e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decisgii Roma, I'l dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] . oggi , . 0 p G 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/10/1981 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata e, soprattutto, di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte; i motivi, sia quello in ordine alla responsabilità, sia quelli relativi alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, sono, da una parte, sostanzialmente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito (pagg. 2 - quanto al tema della responsabilità - e 3, quanto a quello della dosimetria della pena e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisgii Roma, I'l dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] . oggi , . 0 p G 20