Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 07646/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorrente, in pendenza del giudizio di cassazione, ha terminato di espiare la condanna in relazione alla quale aveva chiesto le misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale negatagli dal Tribunale di sorveglianza di Bologna ed è stato, quindi, scarcerato il giorno 10 agosto 2022; Considerato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez.

U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.

U, n. 7 del 25/6/1997, Chíappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterina, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso, in Roma il 26 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorrente, in pendenza del giudizio di cassazione, ha terminato di espiare la condanna in relazione alla quale aveva chiesto le misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale negatagli dal Tribunale di sorveglianza di Bologna ed è stato, quindi, scarcerato il giorno 10 agosto 2022; Considerato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chíappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterina, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, in Roma il 26 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 07646/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris