CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 18 maggio 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e perché commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede e, esclusa la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, nella parte in cui si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio della motivazione con riferimento all'individuazione dell'autore materiale dell'allaccio abusivo, è manifestamente infondato poiché questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di furto di energia elettrica, che sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui (ex multis, Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745); - che il ricorso, nella parte in cui il ricorrente si duole dell'errata interpretazione della legge circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile in quanto risulta essere un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec