Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2021/2022
ECLI:EU:T:2022:618
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0001_INF
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 ottobre 2022 –
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa T‑1/22)
«Ricorso di annullamento – Dumping – Importazione di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Cina – Istituzione di un dazio antidumping definitivo – Importatore – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza diretta su un importatore del prodotto di cui trattasi
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784)
(v. punto 13)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Attuazione di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali nazionali – Irrilevanza
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784)
(v. punti 16, 17, 20‑29, 32)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza individuale su un importatore del prodotto di cui trattasi – Presupposti
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784)
(v. punti 36, 37, 39)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’impresa che ha partecipato al procedimento amministrativo – Caratteristica insufficiente per riconoscergli una legittimazione ad agire
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784)
(v. punti 41‑48)
5.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un importatore non associato all’esportatore, che non è l’importatore principale o l’utilizzatore finale del prodotto – Assenza di elementi costitutivi di una situazione particolare che contraddistingua il ricorrente rispetto a qualsiasi altro operatore – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784)
(v. punti 49‑54)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:SOCIETA] è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
L’[OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese relative alla sua istanza di intervento.