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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2021/2022

ECLI:EU:T:2022:618
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0001_INF

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 ottobre 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑1/22) «Ricorso di annullamento – Dumping – Importazione di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Cina – Istituzione di un dazio antidumping definitivo – Importatore – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza diretta su un importatore del prodotto di cui trattasi (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punto 13)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Attuazione di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali nazionali – Irrilevanza (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 16, 17, 20‑29, 32)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza individuale su un importatore del prodotto di cui trattasi – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 36, 37, 39)

4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’impresa che ha partecipato al procedimento amministrativo – Caratteristica insufficiente per riconoscergli una legittimazione ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 41‑48)

5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un importatore non associato all’esportatore, che non è l’importatore principale o l’utilizzatore finale del prodotto – Assenza di elementi costitutivi di una situazione particolare che contraddistingua il ricorrente rispetto a qualsiasi altro operatore – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 49‑54) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:SOCIETA] è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) L’[OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese relative alla sua istanza di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0001_INF Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 ottobre 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑1/22) «Ricorso di annullamento – Dumping – Importazione di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Cina – Istituzione di un dazio antidumping definitivo – Importatore – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza diretta su un importatore del prodotto di cui trattasi (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punto 13) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Inclusione – Attuazione di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali nazionali – Irrilevanza (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 16, 17, 20‑29, 32) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza individuale su un importatore del prodotto di cui trattasi – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 36, 37, 39) 4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un’impresa che ha partecipato al procedimento amministrativo – Caratteristica insufficiente per riconoscergli una legittimazione ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 41‑48) 5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un importatore non associato all’esportatore, che non è l’importatore principale o l’utilizzatore finale del prodotto – Assenza di elementi costitutivi di una situazione particolare che contraddistingua il ricorrente rispetto a qualsiasi altro operatore – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2021/1784) (v. punti 49‑54) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) [OSCURATO:SOCIETA] è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) L’[OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese relative alla sua istanza di intervento.
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