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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13043/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06MT3M0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/04/1585 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le note scritte difensive depositate dall'avv.

R. Mascolo; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e v zio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, Eh 'esito di una valutazione globale del fatto, ha richiamato sia il dato quantitativo i:he le circostanze dell'azione (si vedano pp 1 e 2 della sentenza impugnata), quali elementi ostativi alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi deliduosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in quanto dimostratiii della sistematicità e dello svolgimento con modalità professionali dell'attività illec ta; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonchè in linea :on il principio di diritto, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di niinore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sx,tanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez.

U n. 51063 del 27/09/2018, Rv.274076; Sez.

U n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; ':;ez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.215 W90; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491).

Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa motiva!ione in ordine alla misura di cui aila concessa attenuante di cui all'art. 73, comma 7, n. 309/1990; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territo -iale ha adeguatamente assolto all'obbligo di motivazione circa la determinazione della pena in relazione alla misura della diminuzione della pena per effetto della circostanza attenuante in questione, richiamando il contenuto generico della dichiarazione confessoria e della chiamata in correità.

Va ricordato che cos itil :uisce principio consolidato che la misura della diminuzione della pena per effettci delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica hcoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qua ic ra sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez.3,n.6877 del 26/10/2016, dep.14/02/2017; Rv.269196; Sez.3,n.40762 del 30/04/2015, Rv.265166).Rilevato che con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.62-bis cod.pen.; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territorialp, con argomentazioni congrue e logiche, ha giustificato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi positivi in tal senso e valutato gli elementi indicati dalla difesa non rilevanti a tal f ne.

Va ricordato che costituisce principio consolidato che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62- bis c.p. operata con il D.L. 23 maggi: a008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito Essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificE me la concessione, è assolutamente sufficiente che il Giudice di merito si a dar conto - come avvenuto nella specie - di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610 Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib , con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so -n ma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06MT3M0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/04/1585 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le note scritte difensive depositate dall'avv. R. Mascolo; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e v zio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, Eh 'esito di una valutazione globale del fatto, ha richiamato sia il dato quantitativo i:he le circostanze dell'azione (si vedano pp 1 e 2 della sentenza impugnata), quali elementi ostativi alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi deliduosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in quanto dimostratiii della sistematicità e dello svolgimento con modalità professionali dell'attività illec ta; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica nonchè in linea :on il principio di diritto, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di niinore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sx,tanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez. U n. 51063 del 27/09/2018, Rv.274076; Sez. U n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; ':;ez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.215 W90; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491). Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa motiva!ione in ordine alla misura di cui aila concessa attenuante di cui all'art. 73, comma 7, n. 309/1990; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territo -iale ha adeguatamente assolto all'obbligo di motivazione circa la determinazione della pena in relazione alla misura della diminuzione della pena per effetto della circostanza attenuante in questione, richiamando il contenuto generico della dichiarazione confessoria e della chiamata in correità. Va ricordato che cos itil :uisce principio consolidato che la misura della diminuzione della pena per effettci delle circostanze attenuanti applicate costituisce l'oggetto di una tipica hcoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qua ic ra sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez.3,n.6877 del 26/10/2016, dep.14/02/2017; Rv.269196; Sez.3,n.40762 del 30/04/2015, Rv.265166).Rilevato che con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.62-bis cod.pen.; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territorialp, con argomentazioni congrue e logiche, ha giustificato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi positivi in tal senso e valutato gli elementi indicati dalla difesa non rilevanti a tal f ne. Va ricordato che costituisce principio consolidato che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62- bis c.p. operata con il D.L. 23 maggi: a008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito Essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificE me la concessione, è assolutamente sufficiente che il Giudice di merito si a dar conto - come avvenuto nella specie - di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610 Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib , con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so -n ma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
Sentenza Cassazione n. 13043/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris