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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18497/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 21531-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, al largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro M.M.

WARBURG E [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per il regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 29/06/2021; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 21531/2021 Numero sezionale 2943/2022 Numero di raccolta generale 18497/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cod. proc. civ., chiede alla Corte di Cassazione di dichiarare l'inammissibilità del regolamento di competenza; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco, residente nella Repubblica dell’India, ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di Venezia, 24 giugno 2021, nei confronti della M.M.

Warburg & Co (AG & CO) KGaA, in qualità di incorporante la [OSCURATO:PERSONA] AG e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato scritti difensivi, ai sensi dell’art. 47, comma 5, cod. proc. civ.

La M.M.

Warburg & Co (AG & CO) KGaA non ha svolto attività difensiva.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza.

L’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia contiene una serie di provvedimenti, quali il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione e il rigetto di un’istanza dello stesso Schlemmer affinché quel giudice si dichiarasse incompetente.

Il regolamento di competenza è inammissibile, sulla base di una duplice motivazione: il giudice dell’esecuzione immobiliare ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale in sede di decisione sull’istanza di sospensione formulata nell’ambito di opposizione all’esecuzione.

Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce e intende assicurare continuità (si veda segnatamente Cass. n.

F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 21531/2021 Numero sezionale 2943/2022 Numero di raccolta generale 18497/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 16292 del 26/07/2011 Rv. 619500 - 01: «Avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza in tale qualità è proponibile solo l'opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile») il regolamento di competenza è inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento non avente una propria autonomia.

Il regolamento di competenza è, quindi, inammissibile sia sotto il profilo del provvedimento del giudice dell’esecuzione, che doveva essere opposto, se del caso, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. – e la sentenza emanata all’esito del giudizio di opposizione poteva essere suscettibile di impugnazione diretta in cassazione – sia in quanto rivolto avverso il provvedimento reso in sede di fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione, in quanto privo di forza decisoria (Cass. 12378 del 24/06/2020 Rv. 658029 - 01): «Il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria di un'opposizione esecutiva, rigetta l'istanza di sospensione della procedura dopo aver esaminato l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente non assume il valore di decisione (nemmeno implicita) sulla competenza, la cui effettiva verifica è affidata alla fase di cognizione piena, onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è impugnabile con il regolamento.».

Il regolamento di competenza deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del solo Agostini, che ha svolto attività difensiva.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 21531/2021 Numero sezionale 2943/2022 Numero di raccolta generale 18497/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 17 marzo 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 21531-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, al largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro M.M. WARBURG E [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - per il regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 29/06/2021; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 21531/2021 Numero sezionale 2943/2022 Numero di raccolta generale 18497/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cod. proc. civ., chiede alla Corte di Cassazione di dichiarare l'inammissibilità del regolamento di competenza; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco, residente nella Repubblica dell’India, ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di Venezia, 24 giugno 2021, nei confronti della M.M. Warburg & Co (AG & CO) KGaA, in qualità di incorporante la [OSCURATO:PERSONA] AG e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato scritti difensivi, ai sensi dell’art. 47, comma 5, cod. proc. civ. La M.M. Warburg & Co (AG & CO) KGaA non ha svolto attività difensiva. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza. L’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia contiene una serie di provvedimenti, quali il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione e il rigetto di un’istanza dello stesso Schlemmer affinché quel giudice si dichiarasse incompetente. Il regolamento di competenza è inammissibile, sulla base di una duplice motivazione: il giudice dell’esecuzione immobiliare ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale in sede di decisione sull’istanza di sospensione formulata nell’ambito di opposizione all’esecuzione. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce e intende assicurare continuità (si veda segnatamente Cass. n. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 21531/2021 Numero sezionale 2943/2022 Numero di raccolta generale 18497/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 16292 del 26/07/2011 Rv. 619500 - 01: «Avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza in tale qualità è proponibile solo l'opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile») il regolamento di competenza è inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento non avente una propria autonomia. Il regolamento di competenza è, quindi, inammissibile sia sotto il profilo del provvedimento del giudice dell’esecuzione, che doveva essere opposto, se del caso, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. – e la sentenza emanata all’esito del giudizio di opposizione poteva essere suscettibile di impugnazione diretta in cassazione – sia in quanto rivolto avverso il provvedimento reso in sede di fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione, in quanto privo di forza decisoria (Cass. 12378 del 24/06/2020 Rv. 658029 - 01): «Il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria di un'opposizione esecutiva, rigetta l'istanza di sospensione della procedura dopo aver esaminato l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente non assume il valore di decisione (nemmeno implicita) sulla competenza, la cui effettiva verifica è affidata alla fase di cognizione piena, onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è impugnabile con il regolamento.». Il regolamento di competenza deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del solo Agostini, che ha svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Il presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S
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