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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21731/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA](dato avviso alle para, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo la violazione di legge per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

4. Preliminarmente, va ricordato che, costituendo il patteggiamento un "negozio processuale", la possibilità di ricorrere per Cassazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto o di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Tali vizi non ricorrono nella fattispecie, perché il giudice di merito, con motivazione immune da censure, ha adeguatamente illustrato la propria valutazione circa la complessiva gravità del fatto formulata sulla base degli elementi probatori acquisiti, con particolare riferimento all'elevato quantitativo della sostanza sequestrata.

5. Inoltre, va sottolineato che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Do1ateIla Ferrar) peniaerieo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA](dato avviso alle para, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per l'illecita detenzione di rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo la violazione di legge per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. 4. Preliminarmente, va ricordato che, costituendo il patteggiamento un "negozio processuale", la possibilità di ricorrere per Cassazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto o di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Tali vizi non ricorrono nella fattispecie, perché il giudice di merito, con motivazione immune da censure, ha adeguatamente illustrato la propria valutazione circa la complessiva gravità del fatto formulata sulla base degli elementi probatori acquisiti, con particolare riferimento all'elevato quantitativo della sostanza sequestrata. 5. Inoltre, va sottolineato che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Do1ateIla Ferrar) peniaerieo
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