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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26886/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi alla requisitoria, chiedendo: per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] Maurizio l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla continuazione esterna e rigetto nel resto; per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] Riccardo, l'annullamento con rinvio al giudice civile del provvedimento impugnato;per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] Gaetano, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato quanto alle statuizioni civili, da revocare, inammissibilità nel resto; per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del ricorso. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si rimette ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ai motivi nuovi chiedendone l'accoglimento.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accogli<fiento dei motivi di ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento di essi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano, su appelli di quindici imputati, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 18.2.2019: a) ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di alcune delle contestazioni di bancarotta fraudolenta oggetto del processo (quelle relative alla società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].; alla società [OSCURATO:SOCIETA].,- capi B1 e B2 - previa riqualificazione dei fatti in bancarotta semplice, con riguardo agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; alla società [OSCURATO:SOCIETA] di cui al capo A.3 (riqualificato in bancarotta preferenziale) ed alla medesima società, per le residue imputazioni, limitatamente agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma primo,

I. fall.); b) ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. nei confronti di: - [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena nei suoi confronti, per la bancarotta relativa alla società Bennbergell, in anni due di reclusione, con riduzione alla stessa misura delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216

I. fall.; - [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena nei suoi confronti, per la bancarotta relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA], in anni due di reclusione, con riduzione, alla stessa misura, delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216

I. fall. e beneficio della sospensione condizionale; c) ha respinto la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati per la bancarotta relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA], rideterminando comunque la pena inflitta nei loro confronti, rispettivamente, in anni 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari di identica durata, e anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari di identica durata; d) ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per la bancarotta relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA], in anni 3 di reclusione, con pene accessorie fallimentari di identica durata.

In primo grado erano stati assolti da ogni contestazione quattro tra i molti, originari imputati delle numerose condotte di reato scaturite da più procedimenti penali riuniti; alcuni ulteriori imputati erano stati parzialmente assolti da altre imputazioni e condannati per diverse condotte di bancarotta fraudolenta, relative alle società già citate.

Dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, già in primo grado a tutti gli imputati condannati erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, anche per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA], ai quali erano state addebitate sia l'aggravante del danno di rilevante gravità che quella della continuazione fallimentare, entrambe previste dall'art. 219

I. fall. 2 7zu La sentenza d'appello ha confermato nel resto la decisione di primo grado, in particolare quanto alla condanna al pagamento delle statuizioni civili disposte in favore delle parti civili costituite.

2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso cinque degli imputati, tramite separati atti di impugnazione ed i propri difensori di fiducia.

3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] (consigliere dal 09 settembre 2005 al 27 luglio 2006 di [OSCURATO:SOCIETA]. poi [OSCURATO:SOCIETA]., nonché amministratore delegato dal 15/12/2003 al 01/12/2006 e Presidente del consiglio di amministrazione dal 01/12/2006 al 26/05/2009 della società [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), il quale, a seguito di parziali assoluzioni in primo grado, risultava imputato in appello dei (soli) reati di cui al capo A, relativo alla bancarotta per la società [OSCURATO:SOCIETA]., punti A8, A9, A10/2, A10/3, A11, A14, e nei cui confronti è stata emessa sentenza di estinzione di tutti i residui reati per prescrizione, una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, primo comma,

I. fall. (cfr. pag. 124 della sentenza impugnata), con conferma della responsabilità agli effetti civili e delle statuizioni civili relative al risarcimento del danno.

L'impugnazione si compone di numerosi motivi, accumunati da un'unica linea difensiva profonda che mira a sostenere la liceità delle condotte, in quanto poste in essere in esecuzione di un complesso piano industriale diretto al rilancio del progetto di un "[OSCURATO:PERSONA]", ideato da [OSCURATO:PERSONA] verso la metà del 2003 con l'obiettivo di aggregare tre società attive nella produzione e commercializzazione di filati naturali.

3.1. Il primo motivo denuncia violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

La tesi difensiva è che la Corte d'appello abbia illegittimamente costruito la condanna nei suoi confronti, così come nei confronti di tutti gli imputati, rimodulando in modo significativo la contestazione, composta da singoli atti depauperativi, ritenendo che la loro portata distrattiva emergesse dalla considerazione complessiva di essi, per come inseriti in un progetto più ampio volto a depredare [OSCURATO:SOCIETA], progetto criminoso mai formalmente contestato.

Tale impostazione, già discutibile in assoluto, sarebbe assolutamente insostenibile nei riguardi del ricorrente, che non rientra nel novero dei soggetti ideatori e conoscitori dei passaggi realizzativi del piano predatorio ai danni della [OSCURATO:SOCIETA] (vale a dire i coimputati principali, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ma aveva, invece, una visione limitata delle vicende economiche realizzatesi.

Costituisce riprova della correttezza di tale impostazione difensiva l'assoluzione parziale decisa nei suoi confronti per molte delle condotte contestate inizialmente anche nei suoi confronti al capo A.3.2.

Il secondo motivo (punto 3 del ricorso), riferito al capo A8 della contestazione, denuncia errata applicazione di legge quanto alla mancata configurazione nei confronti del ricorrente di un'ipotesi di bancarotta riparata, nonostante la restituzione dalla società [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] delle somme contestate come sottratte, prima dell'ammissione di quest'ultima al concordato preventivo.

Il capo A8 si riferisce al concorso nella distrazione di 5 milioni di euro da [OSCURATO:SOCIETA] a vantaggio di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]), accertata in giudizio per oltre due milioni e mezzo di euro, secondo la difesa, che evidenzia come il segmento di condotta preso in considerazione nell'imputazione riguardi la vicenda inerente al versamento della caparra pagata da [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:SOCIETA] per riacquistare l'immobile di Magenta (sotto forma dell'acquisto del 100% delle quote della società FIN.VI , veicolo di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA] utilizzato per l'acquisto dell'immobile) ed alla sua restituzione per intero da parte di quest'ultima società, attraverso versamenti sul conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA] e attraverso la cessione di un credito, certo ed esigibile, tanto che è stato pagato dalla cessionaria alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. sentenza d'appello pag. 138).

Anche volendo ritenere il pagamento della caparra come inizialmente distrattivo da [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:SOCIETA], per la sua eccessiva onerosità, tali somme sono state integralmente restituite prima dell'ammissione della società [OSCURATO:SOCIETA] al concordato preventivo.

3.3. Un terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione al difetto di correlazione tra accusa e sentenza quanto alla condanna per il capo A8, nonché per omessa motivazione avuto riguardo all'analogo motivo d'appello proposto per far valere la violazione degli artt. 520 e 521 cod. proc. pen.

Nel capo di imputazione la condotta è descritta come distrazione, in data 11.8.2004, della somma di 5 milioni di euro a vantaggio di [OSCURATO:SOCIETA]., fallita in data 2.12.2010 (già [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); i giudici di merito, invece, sia in primo che in secondo grado, hanno condannato l'imputato per aver concorso nella distrazione della somma di 2.555.251,50 euro a vantaggio di società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e di Norman 95 s.r.I., commessa nel contesto dell'operazione di compensazione tra debiti e crediti reciproci posta in essere tra la stessa Norman 95 e [OSCURATO:SOCIETA].

La diversità dei fatti sarebbe autoevidente, secondo la difesa.

3.4. Il quarto argomento di censura eccepisce mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata con riguardo ai motivi specificamente proposti nei punti

2.1. e

2.2. dell'atto di appello.

Tali punti dell'atto di appello si riferivano alla diversità tra contestazione e condanna: il ricorrente non avrebbe concorso a distrarre somme di denaro da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA] come effetto della asserita mancata restituzione della caparra confirmatoria data per la vendita dell'immobile di Magenta, bensì è stata provata una operazione differente di compensazione di debiti-crediti tra le parti [OSCURATO:SOCIETA], Norman 95 e 4 A 00 [OSCURATO:SOCIETA], nella quale il ricorrente ed [OSCURATO:SOCIETA] non avevano avuto alcun ruolo, mentre anzi tale ultima società aveva restituito integralmente la caparra ricevuta da [OSCURATO:SOCIETA] per l'acquisto non andato a buon fine delle quote di FIN.VI .

3.5. Il quinto argomento difensivo attiene al capo A9 e denuncia nullità della sentenza per violazione di legge ancora una volta quanto al difetto di correlazione tra imputazione e condanna.

La contestazione attribuisce valenza distrattiva all'operazione di sottoscrizione di un contratto di affitto da parte di [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:SOCIETA] . per quattro anni, relativo all'immobile di Magenta, ad un canone pari a 12.888.000 euro.

Solo implicitamente si è desunta l'assenza di giustificazione economica e l'inutilità del contratto oltre che la sua eccessiva onerosità, dalle quali si è desunta la natura depauperativa e distrattiva dell'operazione da parte della sentenza impugnata.

3.6. La sesta ragione di ricorso, riferita ancora al capo A9, è analoga a quella già formulata in relazione al capo A8 ed attiene alla natura di bancarotta riparata dell'operazione di restituzione da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] delle somme asseritamente sottratte, prima dell'ammissione al concordato preventivo da parte di quest'ultima società.

Anche volendo ritenere insussistente il vizio di correlazione tra accusa e sentenza, dunque, secondo la difesa comunque vi sarebbe prova dell'assenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva per aver il ricorrente, nella sua qualità, restituito quanto sottratto, una volta risolto il contratto di locazione dell'immobile, comunque prima che si concretizzasse il rischio di perdita delle garanzie per il patrimonio dei creditori della società ammessa al concordato preventivo.

Gli stessi giudici di merito hanno riconosciuto (cfr. sentenza di primo grado, pag. 86, alla quale la Corte d'Appello si conforma) la restituzione a [OSCURATO:SOCIETA] da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della somma di euro 6.712.500 attraverso l'emissione della nota di credito n. 42 e della somma di euro 1.342.500, ovvero l'equivalente dell'IVA relativa ai periodi di locazione non goduti e già corrisposti con il maxicanone.

Quindi, dei 12 milioni circa oggetto del contratto di locazione, la [OSCURATO:SOCIETA] ha restituito euro 8.045.000, a prescindere dalla valutazione, tutta da dimostrare, dell'eccessiva onerosità del canone di locazione pattuito.

3.7. Il settimo motivo di ricorso si riferisce al capo A10.2 ed all'operazione di vendita e successiva locazione dell'immobile di Rieti di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA], successivamente ceduto ad [OSCURATO:SOCIETA] 3, controllata da [OSCURATO:SOCIETA] F.S., entrambe amministrate da [OSCURATO:PERSONA].

La condanna è stata costruita dalla Corte d'appello tramite richiamo alle operazioni fraudolente relative all'immobile di Magenta di cui al capo A8: anche in questo caso, la [OSCURATO:SOCIETA] si accordava con la controllata di [OSCURATO:SOCIETA] per la vendita dell'immobile di sua proprietà ad un valore pari, questa volta, a 18 milioni di euro e, successivamente, lo stesso immobile veniva concesso in locazione alla venditrice con un contratto della durata di 9 anni, a pagamento con fattura unica per i primi 4 anni di locazione, cui si affiancava a • un preliminare per l'acquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di tutte le azioni di Eurinvest3 da [OSCURATO:SOCIETA], con caparra versata di 5 milioni di euro.

Secondo la difesa, anche in questo caso vi sarebbe un'ipotesi di bancarotta riparata erroneamente non riconosciuta dalla Corte territoriale, nonostante la restituzione delle somme versate a titolo di caparra da parte della [OSCURATO:SOCIETA] prima dell'ammissione della [OSCURATO:SOCIETA] al concordato preventivo: 2 milioni di euro mediante bonifico bancario e 3 milioni di euro mediante compensazione debiti/crediti (si richiamano le pagine 16 e 17 della sentenza di primo grado).

Inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe inadeguata nel suo richiamarsi in tutto per relationem a quanto affermato dalla sentenza di primo grado in relazione al capo A8, vista la diversa modalità delle restituzioni, poiché nella vicenda descritta al capo A10.2. le restituzioni mediante compensazione si riferiscono a crediti certi ed esigibili.

Le ragioni della decisione d'appello relative a detta imputazione, proprio a causa di tale mero, improprio richiamo, hanno omesso di rispondere alle puntuali eccezioni sollevate dalla difesa nell'atto d'appello.

3.8. Un ottavo motivo di ricorso eccepisce difetto di correlazione tra accusa e sentenza, con relative violazione di legge processuale, quanto al capo A.10.3, che fa riferimento alla seconda parte dell'operazione concernente l'immobile di Rieti, ovvero quella relativa al contratto di locazione tra [OSCURATO:SOCIETA] e l'acquirente del complesso immobiliare, la società Eurinvest3.

Anche in questo caso, come per il capo A.8. e per il capo A.9., la difesa evidenzia che sono state ritenute distrattive le condotte per l'eccessiva onerosità del canone di locazione dell'operazione di sale and lease back e per l'inutilità economica dell'operazione di locazione stipulata di seguito alla vendita, senza che tali caratteristiche abbiano fatto parte della contestazione di reato, in cui si richiamano soltanto i costi, ritenuti ingiustificati, sostenuti da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di Eurinvest3, relativi alla prima rata del canone di locazione ed all'IVA oggetto del maxicanone, che avrebbe imposto un esborso ingiustificato.

3.9. Oltre al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, la difesa, in relazione al capo A.10.3., mediante il nono motivo di ricorso, denuncia anche violazione di legge in relazione alla natura distrattiva dell'operazione ed assenza di motivazione quanto alla condanna per la condotta comunque contestata, articolata soltanto su un insufficiente richiamo alle ragioni già formulate per il capo A9, nonostante la diversità delle imputazioni: in una si contesta il valore integrale del canone di locazione; nell'altra, il pagamento dell'IVA e della prima rata del canone di locazione dell'immobile al centro della vicenda.

Riguardo a quest'ultima, la difesa eccepisce che il saldo tra VIVA incassata dall'operazione di vendita dell'immobile e quella versata con la maxirata per il contratto di locazione è stato neutro.

Il versamento dell'IVA al fisco, grazie al meccanismo di compensazione dell'IVA a credito e a debito, ha determinato che la società venditrice [OSCURATO:SOCIETA] ha dovuto versare al fisco soltanto la somma di euro 1.926.000, senza quindi che si sia verificato un impatto negativo sul suo patrimonio sociale.

L'omessa motivazione, poi, si riferisce proprio all'assenza di risposta ai motivi d'appello riferiti alla natura neutra dell'operazione di addebito dell'IVA per l'operazione di sale and lese back.

3.10. Un decimo argomento di censura eccepisce il vizio di violazione di legge - in relazione ai capi A8, A9, A10.2 e A.10.3 - riferito agli artt. 43 e 110 cod. pen. ed agli artt. 216, 236

I. fall. quanto alle regole che sovrintendono il concorso dell'extraneus nei reati di bancarotta, nonché particolarmente all'insussistenza dei presupposti di rappresentazione e volontà dell'evento dannoso in capo al ricorrente.

Non vi è prova che questi, imputato nella sua qualità di amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] e delle sue controllate, società che hanno assunto il ruolo di controparti di [OSCURATO:SOCIETA] nelle operazioni relative agli immobili di Magenta e Rieti, ritenute distrattive, si fosse rappresentato, al momento della commissione dei fatti, l'illiceità delle condotte ed abbia voluto contribuire alla loro realizzazione, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per il concorso dell'extraneus nei reati dell'amministratore.

La difesa rammenta che tutte le condotte sono avvenute precedentemente all'assunzione da parte del ricorrente della qualità di amministratore senza deleghe della [OSCURATO:SOCIETA].

La motivazione della Corte d'Appello (da pag. 185 e ss.) sarebbe inadeguata e non convincente: i tre elementi fondamentali - il ruolo formale in [OSCURATO:SOCIETA] e la sottoscrizione dei contratti di sale and lease back e di locazione; l'assoggettamento personale del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la posizione privilegiata del ricorrente, anche amministratore senza delega della società ammessa al concordato preventivo - non superano l'argomento della acclarata non partecipazione del ricorrente all'ideazione del piano predatorio né la sua inconsapevolezza al riguardo, ammesse dagli stessi giudici di merito (cfr. pag. 187 della sentenza d'appello) e confermate dalle assoluzioni numerose per la parte delle condotte di bancarotta relative alle operazioni distrattive dei proventi delle operazioni immobiliari.

3.11. Un undicesimo motivo di ricorso denuncia violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità omissiva del ricorrente quale amministratore privo di delega, con riguardo alla condotta di reato contestata al capo All, nonché mancanza di motivazione in merito alle questioni relative, sollevate con l'atto di appello.

La contestazione in esame si riferisce alla distrazione della somma di 250.000 euro in concorso con [OSCURATO:PERSONA] tramite cinque operazioni di bonifico bancario tra il 26.6.2006 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per non avere il ricorrente, nella sua carica di consigliere di amministrazione senza deleghe di [OSCURATO:SOCIETA] dal 9.9.2005 al 27.7.2006, impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire (cfr. pagg. 96 e 106 della sentenza di primo grado).La difesa evidenzia che non sussiste per legge un generale obbligo di vigilanza in capo agli amministratori senza deleghe, ma essi rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli in virtù della conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, valutata la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, tra le quali non è prevista un'autonoma potestà di indagine (si cita Sez. 5, n. 33582 del 13/6/2022).

Secondo la difesa, i fatti distrattivi passati, realizzati dall'amministratore della società depauperata in concorso con l'amministratore senza deleghe, non possono assumere la natura di segnali d'allarme che fanno insorgere in capo a quest'ultimo l'obbligo di agire: i segnali d'allarme devono essere inequivocabili, dotati di alto grado di probabilità e specifici rispetto all'evento lesivo.

Si contesta, quindi, l'eccessiva estensione, nel senso indicato, del concetto di "segnali d'allarme" adottato dalla sentenza d'appello, facendo rientrare in tale categoria generici fatti avvenuti prima che l'imputato assumesse la carica di amministratore senza deleghe di [OSCURATO:SOCIETA], senza connessione con la condotta distrattiva contestata.

Peraltro, le operazioni distrattive non sono passate per il consiglio di amministrazione della società depauperata.

Infatti, il Tribunale ha assolto i sindaci e gli amministratori senza delega (cfr. pag. 107 della sentenza di primo grado) quanto alle operazioni non passate attraverso il CdA.

3.12. Un dodicesimo motivo di ricorso denuncia violazione di legge con riferimento al capo A14 ed alla responsabilità omissiva ritenuta nei confronti del ricorrente, quale amministratore senza deleghe della [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto alla condotta di non aver evitato la falsificazione delle scritture contabili commesse da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'ammissione della società al concordato preventivo (oggetto della contestazione).

Si deduce violazione di legge sia con riguardo alle disposizioni che regolano il concorso omissivo nel reato di bancarotta fraudolenta documentale dell'amministratore di società, sia con riguardo alle norme dettate in materia di dolo del concorrente per omissione.

La difesa eccepisce che le rappresentazioni di bilancio falsificate sono riferite ad operazioni economiche effettuate ed inserite in bilanci relativi a periodi antecedenti al momento in cui il ricorrente è entrato nel CdA della [OSCURATO:SOCIETA] o successivi alla sua uscita dal CdA suddetto, sicchè non potevano essere da questi conosciute né poteva pretendersi da parte sua l'attivazione della posizione di garanzia.

Solo due di tali falsificazioni si riferiscono ad operazioni inserite in bilancio durante il periodo in cui il ricorrente era in carica quale amministratore senza deleghe, ma effettuate prima di tale nomina; oppure erano state effettuate durante il periodo di nomina, ma inserite in un bilancio redatto e depositato successivamente alla sua uscita dal CdA.

3.13. Il tredicesimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo ancora al capo A14, sotto il profilo della mancanza di prova del dolo del concorrente - amministratore privo di deleghe - nel reato di bancarotta fraudolenta documentale da falsificazione delle scritture contabili obbligatorie.

Anche in questo caso, si contesta la sussistenza di specifici segnali d'allarme idonei a far scattare la posizione di garanzia e, quindi, la volontarietà dell'omesso controllo da parte dell'amministratore privo di deleghe.

4. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui ai capi B1 e B2, in relazione al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., quale amministratore unico dal 10.3.2007 al 4.4.2007 e Presidente del consiglio di amministrazione da tale data al 20.3.2009, e nei cui confronti è stata emessa sentenza di estinzione dei reati per prescrizione, previa derubricazione delle condotte di bancarotta fraudolenta (distrattiva — B1- e da operazioni dolose, B2) in bancarotta semplice, con conferma delle statuizioni civili nei confronti delle residue parti civili costituite.

Il ricorrente si propone di dimostrare la totale insussistenza dei reati e, in ogni caso, una serie di violazioni di legge che minerebbero la sentenza impugnata.

4.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge quanto al difetto di correlazione tra accusa e sentenza con riguardo ai capi B1 e B2; contraddittorietà della motivazione sulla determinazione delle condotte riqualificate come bancarotta semplice; violazione dell'art. 129 cpv cod. proc. pen., per essere i fatti contestati del tutto insussistenti.

La sentenza impugnata sembra aver ricondotto l'agire dell'imputato, oltre che al reato di cui all'art. 217, comma primo, n. 2, I.fall., anche ad una contestazione di ritardi nella richiesta di fallimento (art. 217, comma primo, n. 3,

I. fall.), tenuto conto della condizione di crisi della fallita, ma non ha in alcun modo descritto le condotte, che, ovviamente, non sono contestate formalmente nei capi di imputazione (si richiama l'esigua parte della sentenza dedicata, da pag. 149 a 150).

E vi sarebbe totale disallineamento tra tali imputazioni e quelle riferite a ritardi nella richiesta di fallimento, mai indicati nei capi B1 e B2 (riferiti a condotte distrattive e ad operazioni dolose), che peraltro si riferiscono a fatti commessi anteriormente all'autunno 2008, tempo in cui la Corte territoriale fissa la nuova condotta (portandola sino a data anteriore al marzo 2009: il fallimento è del 22.7.2010), in relazione alla quale ha operato la riqualificazione e ha dichiarato la prescrizione.

Si denuncia ancora lesione del diritto di difesa in relazione alla riqualificazione dei reati operata, per le ragioni già esposte in punto di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: mai sono state trattate nel processo le condotte del ricorrente come operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, sicchè egli non è stato messo in condizioni di difendersi; né vi erano motivi d'appello con i quali si era richiesta la riqualificazione, sì da sanare il difetto di contestazione e la nullità verificatasi, poiché la derubricazione era stata proposta rispetto all'art. 217, comma primo, n. 2 e non già al n.3 della medesima disposizione della legge fallimentare (si era ragionato, cioè, in termini di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti).

Si sottolinea, altresì, come la nullità creatasi non possa essere superata dalla estinzione del reato per prescrizione, essendovi le statuizioni civili sulle quali pronunciarsi ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. 4.2.

Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, travisamento della prova e omesso esame di prove decisive relativamente all'affermazione di responsabilità agli effetti civili per i fatti di cui ai capi d'imputazione ascritti al ricorrente (B1 e B2) e in relazione al reato di bancarotta semplice.

La difesa evidenzia come, una volta esclusa la fraudolenza delle condotte indicate in imputazione, la Corte d'appello non ha fatto altro che qualificare i fatti come bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217

I. fall., senza individuare gli elementi e i presupposti essenziali dei reati; e con motivazione apodittica ha affermato che il versamento della caparra per un preliminare di acquisto dell'immobile dello stabilimento ove operava la stessa società del ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA], e poi per l'acquisto del preliminare stesso (capo B1), nonché le condotte del capo B2 finalizzate al finanziamento delle somme con le quali è stato pagato il concordato [OSCURATO:SOCIETA] per l'acquisto del ramo d'azienda dello stabilimento di Magenta, costituivano operazioni di azzardo configuranti la bancarotta semplice di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 217

I. fall., poi dichiarata prescritta.

Non si è spiegato perché tali operazioni, funzionali alla sopravvivenza economica della [OSCURATO:SOCIETA], poi fallita, fossero qualificabili come manifestamente imprudenti.

La tesi difensiva fa leva, altresì, sul travisamento di alcune prove testimoniali, tra le quali quelle del curatore Bianco, dalle quali si desumerebbe che le cause del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] erano esogene, sopravvenute, imprevedibili ed inevitabili e non attribuibili al ricorrente: in particolare, si richiama la chiusura della centrale [OSCURATO:SOCIETA], che forniva energia allo stabilimento della società del ricorrente, da parte del curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA], vale a dire Bianco; da tale assenza di energia è derivata la crisi definitiva di [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso evidenzia che non si può ritenere - come invece fa la sentenza d'appello - che le operazioni di grave imprudenza siano consistite nel non aver saputo il ricorrente "realizzare una contrattazione soddisfacente con il curatore Bianco (pag. 146 della sentenza) per superare la chiusura della centrale [OSCURATO:SOCIETA].

Inoltre, è la stessa motivazione del provvedimento impugnato a notare che senza il fermo dell'impianto energetico che riforniva [OSCURATO:SOCIETA], la società avrebbe potuto "sperare in qualche futuro".

Analogo travisamento si ritiene abbia viziato la sentenza d'appello là dove ha argomentato circa il fatto che, nonostante il ricorrente non sia stato capace di trovare un diverso fornitore di elettricità per [OSCURATO:SOCIETA], abbia imprudentemente continuato ad operare.

Tale convincimento è smentito da alcuni testi, dipendenti della fallita, che hanno invece chiarito come, dopo la cessazione della fornitura di energia elettrica, si sopperì per un periodo con alimentazioni di gas ed energia elettrica da altre società, grazie alla fideiussione della società MCM, sempre nella titolarità della famiglia [OSCURATO:PERSONA].

Altra causa esogena del fallimento, non attribuibile al ricorrente, viene individuata dalla difesa nella crisi economica mondiale del 2008, con gravi ricadute proprio nel settore tessile.

La difesa evidenzia che la sentenza impugnata non ha indagato sulle peculiari condizioni di mercato necessarie per la corretta valutazione del grado dell'imprudenza e, quindi, della valutazione del rischio come lecito o illecito.

4.3. La terza ragione di ricorso eccepisce vizio di motivazione e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. quanto alla riqualificazione delle condotte nel reato di bancarotta semplice da ritardato fallimento, in relazione alle quali non vi è stata prova che esse fossero motivate dal tentativo di evitare il dissesto dell'impresa in crisi, presupposto necessario alla configurabilità del reato, né del carattere grave o manifesto dell'imprudenza ravvisabile nelle condotte attribuite al ricorrente.

4.4. Il quarto motivo di ricorso ha eccepito violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, avuto riguardo ai capi B1 e B2, in relazione ai quali, per la riqualificazione operata, la stessa sentenza impugnata colloca la prescrizione alla data del 22.1.2018 e dunque in epoca antecedente alla sentenza di primo grado.

La difesa evoca la sentenza delle Sezioni Unite n. 39614 del 28/4/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283670 secondo cui l'art. 578 cod. proc. pen. è inapplicabile a tutte le ipotesi di estinzione del reato che si collocano a monte della sentenza di condanna in primo grado, con necessità di revocare le statuizioni civili precedentemente adottate.

4.5. Il quinto motivo di censura eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione riferita alla condanna alle statuizioni civili disposte a carico del ricorrente per i danni alle maestranze della società fallita, in contraddizione con le conclusioni alle quali giunge la Corte territoriale con riguardo alla finalità di salvare la società [OSCURATO:SOCIETA].

Sarebbero inoltre illogiche le ragioni alla base della condanna, visto che il fallimento Novaceto è stato interamente soddisfatto tanto che non risulta tra le parti civili costituite.

5. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], condannato per le imputazioni relative alla bancarotta delle società [OSCURATO:SOCIETA]. (capi A.1., A.4, A.6, A.7, A.8., A.9., A.10, A.11, A.14), mentre per le imputazioni di cui al capo A.3, riqualificata come bancarotta preferenziale, e A (riferita al fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a./[OSCURATO:SOCIETA].) è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.

Il ricorrente deduce diverse ragioni di censura ed è l'imputato principale del processo, quale gestore ed amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA], nonché vice-Presidente del Consiglio di amministrazione dal 29 giugno 2004 al 05 maggio 2005 e presidente del consiglio di amministrazione dal 05 maggio 2005 e fino al 25 ottobre 2006 (data della messa in liquidazione della società) nonché Presidente del consiglio di amministrazione dal 24 settembre 2002 al 29 luglio 2005 (cessazione per incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA]) di GZ [OSCURATO:PERSONA] e dal 06 maggio 2003 al 30 giugno 2005 (cessazione per incorporazione nella az. [OSCURATO:PERSONA]) di az. [OSCURATO:PERSONA] (la G.z. [OSCURATO:PERSONA] era socio della [OSCURATO:SOCIETA]. ed è stata controllante al 100% di GZ [OSCURATO:PERSONA] controllante a sua volta al 100% di [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:SOCIETA].).

5.1. Il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione al rigetto dell'istanza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., per aver ritenuto il calcolo della pena inesatto, sull'errato presupposto che la continuazione criminosa da applicare con altro reato già giudicato in altro procedimento e la cui pena era stata a sua volta "concordata" debba assumere come pena base, su cui compiere gli aumenti dovuti, quella inflitta dalla sentenza precedente invece che quella prevista per il reato considerato più grave.

Secondo la difesa sarebbe stato violato l'art. 81 cod. pen. e non è applicabile la giurisprudenza formatasi su questioni analoghe nell'ambito del patteggiamento ex art.444 cod. proc. pen., richiamata dalla sentenza impugnata, in ogni caso, non correttamente interpretata dalla Corte d'appello.

5.2. Il secondo argomento di censura eccepisce violazione di legge e nullità della sentenza per inosservanza degli artt. 178, comma primo, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen. perchè la Corte d'appello, una volta deciso di rigettare la proposta di concordato delle parti, non ha proseguito nel dibattimento come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che in tal modo risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (la difesa richiama, tra le altre, le sentenze Sez. 4, n. 28311 del 23/9/2020 e Sez. 5, n. 47574 del 2/7/2019).

Né rileverebbe che la Corte d'Appello abbia invitato la difesa a concludere all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attraverso la sollecitazione a "formulare eventuali istanze subordinate" alla richiesta di concordato, poiché si tratta di una modalità formalistica di garantire un diritto, che in concreto è stato reso non effettivo.

Infatti, l'udienza dedicata alle conclusioni degli imputati che aveva richiesto il concordato in appello ha avuto una breve durata, nonostante abbiano concluso anche le parti civili nella stessa giornata, a riprova dell'ottica di implicito accoglimento delle richieste di concordato.

5.3. La terza censura eccepisce nullità della sentenza impugnata, per violazione di legge, in relazione all'art. 81 cpv. cod. proc. pen., nonchè per vizio di motivazione carente, avuto riguardo al mancato riconoscimento della continuazione criminosa, chiesta tra i reati ascritti al ricorrente nell'ambito del presente procedimento e quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativi ai fallimenti della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per i quali l'imputato è stato condannato in via definitiva (passaggio in giudicato della sentenza n. 4151 del 2020, emessa il 5.11.2020, datato 23.6.2021) alla pena di anni 3 e mesi 11 di reclusione.

L'unicità del disegno criminoso era invece di immediata evidenza, trattandosi di società tutte riconducibili allo stesso gruppo imprenditoriale ([OSCURATO:SOCIETA]. era la controllante sia di [OSCURATO:SOCIETA]. che di [OSCURATO:SOCIETA].).

Sul punto vi è anche omessa motivazione sul relativo motivo d'appello.

5.4. Il quarto motivo d'appello deduce violazione di legge e di motivazione apodittica e mancante in relazione all'aggravante del danno di rilevante entità arrecato al fallimento, prevista dall'art. 219, comma primo,

I. fall. e che avrebbe dovuto ritenersi insussistente.

La sentenza impugnata ha motivato in modo del tutto insufficiente sulla sua oggettiva sussistenza, limitandosi ad argomentare sulla consapevolezza del ricorrente della asserita concreta gravità del danno cagionato, in maniera assertiva.

Da qui anche l'erronea mancata declaratoria di prescrizione del reato, per effetto della mancata esclusione della circostanza aggravante illegittimamente riconosciuta, che ha natura di circostanza ad effetto speciale, incidente sul termine di prescrizione.

5.5. Il quinto argomento difensivo eccepisce vizio di motivazione per contraddittorietà della decisione relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di bancarotta ascritti all'imputato.

Premessa la propria versione delle vicende legate all'ideazione ed ai passaggi per la creazione del cd. [OSCURATO:PERSONA], che aveva come obiettivo, riconosciuto anche dalle sentenze di merito, la rivítalizzazione delle società coinvolte nel progetto, la difesa sostiene che, al più, si potrebbe contestare al ricorrente un'eccessiva imprudenza nel tentativo di dare attuazione al progetto.

La stessa Corte d'Appello ha prospettato a carico del ricorrente e degli altri imputati un atteggiamento negligente, imprudente e imperito, fondato su un'incauta fiducia nella potenzialità degli asset disponibili, ma ha poi inspiegabilmente concluso per l'esistenza del dolo distrattivo, incompatibile anche con le ingenti perdite economiche subite da [OSCURATO:PERSONA] per tentare di far sopravvivere le società.

5.6. Il sesto motivo di ricorso eccepisce mancanza e contraddittorietà della motivazione relativamente al capo A, per non aver considerato una prova decisiva in favore dell'imputato, costituita dall'accordo transattivo concluso il 6 luglio 2007, tra gli altri, dal commissario straordinario di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. e dal liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]., che attestava la conclusione e l'esecuzione di molteplici accordi e contratti tra queste società, nonché le reciproche posizioni debitorie e creditorie.

Tale accordo mina la conclusione cui è giunta la sentenza impugnata, circa la assenza di giustificazione commerciale autonoma delle operazioni economiche verso [OSCURATO:SOCIETA]. da parte della [OSCURATO:SOCIETA] e smentisce la loro valenza distrattiva.

5.7. La settima ragione di censura eccepisce vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica con riguardo al capo A.1. (la distrazione di 2.998.000 euro dal patrimonio della società, in data 19.11.2003, quale "rimborso finanziamento socio", che [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. senza alcu giustificazione economica).Il ricorrente nega che sia stata realizzata tale distrazione, spiegando la dazione come pagamento di un debito nei confronti della controllante [OSCURATO:SOCIETA].

Le ragioni del finanziamento da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA]. erano tutte insite nella necessità di portare avanti il progetto del [OSCURATO:PERSONA], che del resto è stata ritenuta provata anche dalla sentenza impugnata, che ha accertato come fino a novembre 2003 il progetto stesso non fosse ancora tramontato.

5.8. L'ottavo motivo di ricorso eccepisce vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo ai capi A.4 e A.10.5.

Il ricorrente contesta la natura distrattiva di entrambe le operazioni economiche contestate nei capi di imputazione richiamati (in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per il capo A.4. ma la difesa eccepisce che si tratta sempre di operazioni in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., come anche per il capo A.10.5.).

La tesi difensiva, in estrema sintesi, è che l'acquisto dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:SOCIETA] era finalizzato ad ottenere nuove linee di credito per la prosecuzione del Polo, sicchè tutte le operazioni, ancora una volta, si proiettano nell'obiettivo di realizzare un vantaggio per le società coinvolte, attraverso il sostegno al progetto di aggregazione societaria.

Tanto più che, in assenza di nuove linee di credito, si sarebbe determinato un fermo della produzione, con effetti fortemente negativi per la stessa [OSCURATO:SOCIETA].

5.9. Con un nono motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione manifestamente illogica con riferimento al capo A.6 (la distrazione della somma di un milione di euro in favore dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante l'interposizione della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., alla quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva conferito l'incarico di consulenza per organizzare una o più operazioni di finanziamento aventi ad oggetto l'immobile di Magenta).

La distrazione è stata ritenuta sussistente perché si è valutata la consulenza pattuita come fittizia con la società [OSCURATO:SOCIETA] utilizzata quale mero schermo per drenare la somma verso i due coimputati.

Secondo la difesa tale affermazione è apodittica e non tiene conto della testimonianza del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha messo in evidenza l'esistenza di altri incarichi eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per il gruppo Pasini, per la società [OSCURATO:PERSONA], per Norman 95.

5.10. Il decimo motivo di ricorso eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica quanto al capo A.7. (la distrazione di 4.200.000 euro in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., senza ragione economica e giustificando contabilmente l'operazione quale finanziamento).

La tesi della difesa, supportata da alcune testimonianze che si richiamano, è che l'annotazione in contabilità delle operazioni come "finanziamenti" sia frutto di un refuso, un errore, laddove si trattava di somme versate per il pagamento di fatture per l'acquisto di cupro da [OSCURATO:SOCIETA]., al fine della sua commercializzazione.

5.11. Il decimo motivo di censura eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con riferimento al capo A.8. (la distrazione di 5.000.000 euro in favore di [OSCURATO:SOCIETA].).

Secondo la difesa la somma è stata interamente restituita mediante la cessione di un credito proprio di [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] e in ogni caso ammonterebbe ad una somma inferiore per effetto di una compensazione.

5.12. L'undicesimo motivo di censura eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con riferimento al capo A.9. sotto più aspetti, tra i quali quello della apoditticità dell'affermazione del dolo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (la distrazione di 12.888.000 euro mediante un'operazione fraudolenta di sale and lease back).

La difesa porta avanti la tesi secondo cui vi sarebbe un errore anzi tutto nella entità della somma distratta, poiché BenebergCell ha pagato soltanto sei rate del canone di locazione e VIVA relativa.

Si tratta, alla fine della complessa ricostruzione dei passaggi, del pagamento a [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 805.000 di IVA ed euro 4.027.500 di canoni di locazione, sicchè solo 4.833.000 euro sono stati effettivamente pagati dalla società in concordato.

Inoltre, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare apoditticamente che le operazioni contestate erano estranee alla logica produttiva dell'azienda e che avevano avvantaggiato soltanto società riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e ai sodali.

Ed invece l'operazione di sale and lease back rappresentava la fase esecutiva del progetto [OSCURATO:PERSONA], senza alcun intento distrattivo vista la ritenuta validità del progetto dichiarata anche, contraddittoriamente, dalla sentenza impugnata.

5.13. Il tredicesimo motivo di ricorso denuncia vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto al capo A.10 (la distrazione della somma ricavata dalla cessione dell'immobile di Rieti, già di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e confluito in [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito del conferimento di azienda del 25.6.2004, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al prezzo di euro 18.000.000 incassati da [OSCURATO:SOCIETA] tra il 17 e il 27.1.2005.

Nelle stesse date, la società poi in concordato ha effettuato pagamenti per un totale di 17.900.000 euro considerati distrattivi perché privi di giustificazione reale).

Con il medesimo motivo si denuncia il medesimo vizio anche riguardo ai capi A10.1., A.10.2., A.10.3., A.10.4., evidenziando, rispettivamente: - A.10.1., che non emerge alcun elemento idoneo a provare la natura fittizia delle prestazioni sottostanti alle fatture e che a tale obiezione la Corte d'appello non ha dato risposta alcuna; - A.10.2., che la somma contestata come distratta (5.000.000 di euro) era stata restituita alla [OSCURATO:SOCIETA] mediante bonifico, compensazione e cessione di un credito di euro 15.000; ed anche in questo caso la sentenza sconta un vizio di carenza assoluta di motivazione rispetto al motivo d'appello; - A.10.3., che le somme contestate come distratte (335.625 euro e 1.074.000 euro per IVA, somme relative ad un'altra operazione di sale and lease back ritenuta fittizia e fraudolenta, quindi distrattiva, avente ad oggetto l'immobile di Rieti) avevano invece una ragione economica che si inseriva nel progetto del [OSCURATO:PERSONA], spiegata nell'atto di appello e rispetto alla quale non vi era stata alcuna risposta da parte della sentenza impugnata; A.10.4., che la distrazione contestata in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a fronte di fatture emesse per operazioni inesistenti, non era stata in alcun modo provata nel processo, mentre si era chiarito, da parte della difesa, che l'attività di assistenza e consulenza prestata da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA] per le trattative svolte per la cessione degli immobili inseriti nel progetto di Polo era stata reale e non fittizia.

5.14. Un quattordicesimo motivo denuncia vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo A.11. poiché la distrazione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta sussistente sulla base del rilevato, eccessivo importo di attività fatturate solo genericamente dedotte, sarebbe stata soltanto assertivamente spiegata dalla Corte d'appello, ignorando le spiegazioni dettagliate del ricorrente quanto alle ragioni sottese ai pagamenti ed alla natura delle prestazioni alla base delle fatture ed i motivi d'appello dedicati.

5.15. L'ultimo argomento difensivo eccepisce ancora una volta un vizio di motivazione carente o manifestamente illogica con riferimento al capo A.14. (bancarotta fraudolenta documentale da falsificazione delle scritture obbligatorie).

L'assenza di risposte ai motivi di merito relativi a ciascuna delle imputazioni esaminate di bancarotta distrattiva e l'erronea valutazione di tali condotte come, appunto, inscritte in un disegno depauperativo della [OSCURATO:SOCIETA], determinano, secondo la difesa, l'inconfigurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, non essendovi stata alcuna falsificazione delle scritture contabili.

6. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], condannato in relazione ai capi A.4, A.5., A.6, A.7, A.8, A.9., A.10, punti 1,2,3,5, A.14 e con riguardo al quale è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato ascrittogli il capo A.3. nonchè il capo B previa riqualificazione ai sensi dell'art. 217

I. fall..

Il ricorrente ha avuto il ruolo di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA], poi [OSCURATO:SOCIETA], detentore del 10% attraverso [OSCURATO:SOCIETA] di GZ Fin dal 16.1.2004 fino al 28.7.2005, nonché, da questa data, socio di [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della fusione per incorporazione di GZ Fin in [OSCURATO:SOCIETA] tramite la predetta fiduciaria; inoltre, amministratore, di fatto, della soc. [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA]; amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]; amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]; amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA];

6.1. Il primo motivo di ricorso chiede che venga sollevata questione di legittimità„ costituzionale dell'art. 236, comma 2, n. 1 I.fall. (oggi art. 341 Codice della Crisi d'impresa), per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui equipara, quantomeno sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, il reato di bancarotta fraudolenta fallimentare a quello di bancarotta fraudolenta "da concordato preventivo".

Le ragioni di incostituzionalità vengono esposte con riguardo al testo del R.D. n. 267 del 1942, in conformità a quanto previsto dall'art. 390, comma 3, del nuovo Codice della Crisi d'impresa, che impone l'applicazione delle disposizioni vigenti all'epoca dei fatti di reato commessi e con la precisazione che si intendono riferite ai corrispondenti articoli del nuovo Codice attualmente in vigore.

Si eccepisce l'ingiustificata equiparazione tra sentenza dichiarativa di fallimento e decreto di omologazione del concordato preventivo, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta, con conseguente irragionevolezza del trattamento sanzionatorio non diversificato.

La difesa premette di formulare ragioni di incostituzionalità differenti da quelle in relazione alle quali la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione con ordinanza n. 268 del 1989, proposta in relazione all'istituto dell'amministrazione controllata.

Si considera rilevante, in particolare, l'irragionevolezza dell'equiparazione, quantomeno con riferimento alla risposta punitiva, di due situazioni completamente differenti che possono verificarsi con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, con cui si è previsto l'accesso al concordato preventivo anche in presenza di un mero "stato di crisi" dell'impresa.

L'irragionevolezza emergerebbe poiché differenti condizioni patologiche dell'impresa, quali sono lo "stato di crisi" e "l'insolvenza", vengono parificate nel disvalore della risposta sanzionatoria.

La linea di fondo che percorre il ricorso è che il concordato si è "emancipato dal fallimento" ed è sempre più contiguo alle cd. procedure di composizione negoziale della crisi.

Ciò vale soprattutto per il concordato in continuità d'impresa.

Per questo, sarebbe anacronistica e ingiustificata la parificazione del trattamento repressivo e punitivo operata dall'art. 236 I.fall.

L'irragionevolezza e il contrasto con l'art. 3 Cost. deriverebbero, poi, dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 236

I. fall., è consentita la punibilità in caso di concordato solo per i casi di bancarotta impropria societaria e per l'amministratore, ma non anche per la bancarotta propria e l'imprenditore individuale.

Con irragionevolezza di tale disparità di trattamento.

Ancora, vi sarebbe irragionevolezza delle conseguenze sanzionatorie, anche tenuto conto della mancanza, nel concordato collegato alla bancarotta, della condizione obiettiva di punibilità rappresentata dalla dichiarazione di fallimento, che attualizza e concretizza la lesione della garanzia patrimoniale per i creditori, certificando l'incapacità irreversibile dell'imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni.

Nel caso del concordato preventivo, l'offesa alla garanzia patrimoniale dei creditori si realizza, invece, in forma ben più blanda, con l'elemento "pericolo" che rimane ad un livello di particolare astrattezza, potendosi anzi anticipare il concordato preventivo ad una situazione di mero rischio teorico di insolvenza, che svuota il disvalore dell'ipotetica condotta di bancarotta.

Si deduce anche un profilo di illegittimità costituzionale con riguardo all'art. 27 Cost. ed alla funzione rieducativa, alla luce dell'impossibilità di calibrare il trattamento sanzionatorio di fatti dal diverso disvalore dal momento che devono applicarsi i medesimi delta edittali.

Tale sproporzione si risolve in un ostacolo alla funzione rieducativa cui le pene devono tendere.

6.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge con riferimento alla mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma 1,

I. fall., nei confronti di tutti gli imputati, compreso il ricorrente; inoltre, si eccepisce un deficit di motivazione sul punto.

L'aggravante non è stata formalmente contestata, poiché non è sufficiente il richiamo alla disposizione normativa nel capo di imputazione, se manca una precisa enunciazione degli elementi che rendono la valutazione del danno arrecato dalla bancarotta come "grave" e se, soprattutto, si è in presenza di una pluralità di condotte di bancarotta sicchè, se non vi è il richiamo esplicito alla continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, I.fall., risulta equivoca l'indicazione della disposizione dell'art. 219 I.fall. senza nessun'altra precisazione.

Inoltre, si eccepisce la violazione dell'art. 118 cod. pen. poiché, data la natura oggettiva della circostanza aggravante in esame, la sua esclusione, come il suo riconoscimento, dovrebbero comunicarsi a tutti gli imputati, mentre, nel caso di specie, è stata fatta una distinzione da parte del giudice d'appello illogica e inadeguata (si citano pagg. 129 e 130).

La mancata esclusione dell'aggravante ex art. 219 cit. nei confronti del ricorrente ha determinato, altresì, l'illegittima conseguenza che nei suoi confronti non è stata dichiarata la prescrizione del reato.

6.3. La terza censura che la difesa del ricorrente propone attiene al vizio di carenza di motivazione, o di sua manifesta illogicità, quanto alla qualifica di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA], attribuita all'imputato da parte dei giudici di merito, nonostante la prova dichiarativa sia andata in senso opposto.

6.4. Un quarto motivo di ricorso agita l'argomento della carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto all'attribuzione al ricorrente del ruolo di concorrente estraneo nei reati contestati, con violazione dell'art. 110 cod. pen.: manca qualsiasi prova del suo coinvolgimento in accordi distrattivi o dissipativi.

La formulazione della motivazione della Corte d'appello è priva di valore dal punto di vista della capacità di affermazione della colpevolezza del ricorrente, facendo leva su un interrogativo "retorico", del tipo "come poteva non sapere".

L'onere argomentativo sulla condanna è stato, quindi, completamente pretermesso e lasciato a congetture desunte dagli asseriti vantaggi derivati al ricorrente dalle condotte contestate.

6.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia mancanza di motivazione quanto all'affermazione di colpevolezza del ricorrente per il reato di cui al capo A14 (bancarotta fraudolenta documentale da falsificazioni nelle scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA], in modo da occultare le operazioni fraudolente contestate negli altri capi di imputazione).

Si tratterebbe di un'ipotesi a dolo specifico, per la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori, che non è stata tuttavia esplicitata nel capo di imputazione, ove si è richiamata la sola funzionalizzazione della condotta ad occultare i reati di bancarotta distrattiva descritti nelle altre imputazioni.

Inoltre, entrambe le sentenze di merito non indicano quali scritture sarebbero state falsificate; perché sarebbero false e in che modo il ricorrente avrebbe concorso nel delitto, con quale contributo, al di là della mera posizione di consulente legale della società.

6.6. Il sesto argomento speso dalla difesa del ricorrente eccepisce illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al rigetto della proposta di concordato in appello, nonostante il parere positivo del PG.

Le ragioni del rigetto si basano sull'erronea deduzione che, dalla sentenza di primo grado, la pena base per il reato A, da cui si è partiti per il calcolo complessivo, fosse di 6 anni e 6 mesi di reclusione, significativamente superiore a quella pattuita ex art. 599-bis cod. proc. pen.; ma tale deduzione non è esatta, visto che la riduzione delle generiche può essere graduata fino ad un terzo e il Tribunale si era limitato ad affermare che la pena base, ridotta per le attenuanti generiche prevalenti, fosse pari ad anni 4 e mesi 4 di reclusione.

6.7. L'ultimo motivo di ricorso eccepisce violazione del divieto di reformatio in peius e carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sanzione inflitta al ricorrente.

Sulla base della medesima, erronea congettura di cui al motivo precedente, quanto alla determinazione della pena base in primo grado, la sentenza d'appello è partita da una pena base di 5 anni di reclusione per il calcolo della sanzione inflitta, dimenticando che invece poteva essere calcolata la pena base anche in misura prossima ad anni 4 e mesi 4 di reclusione, che è il solo dato certo, esplicitamente indicato dal tribunale.

7. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di consigliere dal 10.10.2003 al 27.7.2006 di [OSCURATO:PERSONA] poi [OSCURATO:PERSONA], nonché detentore del 10% attraverso S.A.FI Fiduciaria di GZ Fin dal 16.1.2004 fino al 28.7.2005, nonché da questa data socio di [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della fusione per incorporazione di GZ Fin in [OSCURATO:SOCIETA] tramite la predetta fiduciaria; consigliere dal 19 maggio 2003 al 30 giugno 2005 di GZ Fin e dal 06 maggio 2003 al 30 giugno 2005 di [OSCURATO:SOCIETA].Il ricorrente è stato condannato per i capi Al, A4, A6, A7, A8, A9, A10, All e A14, mentre anche nei suoi confronti è stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo A3, riqualificato in bancarotta preferenziale.

7.1. I primi tre motivi di censura denunciano vizio di motivazione carente e manifestamente illogica quanto alla responsabilità del ricorrente affermata in relazione al capo A6, quale percettore delle somme distratte, con conseguente manifesta illogicità della motivazione anche riguardo alla condanna del ricorrente per gli ulteriori reati di cui ai capi di imputazione, desunta dal presunto ed insussistente vantaggio da lui ricavato della distrazione di cui al citato capo A6.

In sintesi, la difesa ritiene che manchino nella sentenza impugnata i richiami a prove riguardanti i flussi di denaro percepiti dal ricorrente; eccepisce che la stessa corte d'appello fondi la colpevolezza del ricorrente su dichiarazioni di coimputati imprecise e definite "oscure" e, in ogni caso, in relazione alle quali non si dà atto di riscontri.

7.2. I motivi dal quarto al settimo si riferiscono tutti alla contestazione degli elementi di prova per ritenere il concorso del ricorrente nei reati di bancarotta fraudolenta tutti a lui ascritti.

In sintesi, la difesa rappresenta come la sentenza impugnata abbia costruito la colpevolezza dell'imputato in via del tutto congetturale, travisando le prove dichiarative e non fornendo alcuna indicazione di quali siano stati i contributi concorsuali da lui prestati; manca, inoltre, qualsiasi riferimento soddisfacente al coefficiente soggettivo necessario completamento della responsabilità a titolo di concorso in reati di bancarotta fraudolenta.

Il ruolo centrale del ricorrente in tutta la pianificazione e attuazione dei presunti reati, apoditticamente affermato dalla Corte territoriale e frutto di travisamento (come si spiega alle pagine da 63 in poi del ricorso), viene usato illegittimamente come argomento per affermare la superfluità dell'indagine sul suo contributo concorsuale specifico, quanto alle singole condotte contestategli.

Così anche assurgono a prova dei reati, automaticamente, le sue cariche e le sue partecipazioni societarie nelle società coinvolte ed il lucro personale che il ricorrente avrebbe tratto dai reati, anche questo affermato in modo assertivo.

7.3. I motivi ottavo e nono sono dedicati a denunciare vizi di motivazione carente e manifestamente illogica della sentenza impugnata quanto alla condanna per il reato di cui al capo Al4 di bancarotta fraudolenta documentale da falsificazione delle scritture contabili.

La tesi della difesa, ancora una volta, rappresenta come la sentenza d'appello non abbia offerto alcun argomento concreto di prova riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del concorso nel reato da parte del ricorrente; vi sono stati anche travisamenti della prova dichiarativa (in particolare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). r / Inoltre, si denuncia nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto di rinvio a giudizio per omessa specificazione della contestazione di bancarotta fraudolenta documentale e genericità dell'imputazione; omessa risposta ai motivi d'appello relativi alla contestazione in esame; apoditticità delle ragioni di condanna e della mancata riqualificazione in bancarotta semplice documentale, che sarebbe estinta per prescrizione.

7.4. I motivi di ricorso dal decimo al dodicesimo riguardano la qualificazione giuridica delle condotte contestate.

Il decimo motivo denuncia carenza di risposta motivazionale (a pag. 171 della sentenza) quanto alle ragioni dedotte con l'atto di appello e relative alla liceità delle operazioni contestate come distrattive o di falsificazione documentale nei diversi capi di imputazione: la decisione di secondo grado, lodando la minuziosità di dettagli di quella di primo grado, dichiaratamente afferma l'ultroneità di una sua motivazione sulle ragioni dell'atto di impugnazione presentato dal ricorrente.

La difesa, invece, evidenzia l'insufficienza dei richiami operati alla pronuncia di primo grado, ai fini di ritenere soddisfatta la motivazione di un provvedimento d'appello.

In particolare, si sintetizzano le ragioni per le quali le compensazioni e i pagamenti non fossero simulacri di operazioni distrattive.

L'undicesimo motivo di ricorso si occupa soprattutto di eccepire l'erronea prospettiva della sentenza impugnata, che ha ritenuto non provata l'operatività quantomeno iniziale del [OSCURATO:PERSONA], quale gruppo di imprese, laddove invece i testimoni hanno dichiarato che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] era il contenitore preludio del Polo (si cita la testimonianza Marcobi a pag. 119 dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e che le società di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], controllanti delle diverse società industriali ([OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]), operavano in un logica di consolidamento di un gruppo in fase di prima attuazione.

Le operazioni di pagamento contestate come distrattive, quindi, rientravano in un'ottica di gruppo.

Il dodicesimo motivo eccepisce la portata non distrattiva dell'operazione di cui al capo A7, poiché i 4,4 milioni di euro pagati da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] nell'agosto 2004 si inseriscono nel quadro dei rapporti commerciali tra le due società, come dichiarato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], la cui prova dichiarativa è stata travisata nei contenuti dai giudici d'appello.

7.5. Il tredicesimo motivo di ricorso attiene al tema dell'aggravante ex art. 219, comma primo,

I. fall. ed alla conseguente prescrizione dei reati di cui al capo A. La difesa rappresenta come la questione abbia già costituito un punto fondamentale dell'atto di appello e come la stessa Procura Generale abbia richiesto alla Corte territoriale di non applicare alla bancarotta [OSCURATO:SOCIETA] l'aggravante in esame del danno di rilevante entità, ritenendo anche la sua mancata, compiuta contestazione nell'imputazione, non essendo sufficiente il mero richiamo alla disposizione dell'art. 219, comma 1, I.fall.t Tantomeno le ragioni di sussistenza dell'aggravante in esame sono state adeguatamente esposte, limitandosi la Corte ad un argomentare apodittico (cfr. pag. 171), sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

Inoltre, si rappresenta che l'art. 236

I. fall. non rientra nel novero delle disposizioni alle quali è applicabile l'aggravante ex art. 219 cit., non essendo espresso il richiamo alla prima disposizione nel testo della disposizione aggravatrice e non potendosene, quindi, estendere l'applicazione, in virtù del divieto di analogia in malam partem.

Il rinvio operato dall'art. 236 all'art. 223, che a sua volta rinvia all'art. 216 della legge fallimentare, non è idoneo a "coprire" l'applicabilità della circostanza aggravante ad un'ipotesi che non espressamente la prevede.

I reati di cui al capo A sarebbero, pertanto, tutti prescritti, a far data dal 30.5.2019, dovendosi considerare come dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione il 20.11.2006, data del decreto di ammissione alla procedura di concordato (e non considerando esatta la data dell'omologa a tali fini, come invece fa la crote territoriale).

7.6. Il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo di ricorso attengono al trattamento sanzionatorio ed alle statuizioni civili disposte.

Si lamenta l'apoditticità delle motivazioni della sentenza impugnata quanto alla dosimetria sanzionatoria inflitta al ricorrente e avuto riguardo anche alle sanzioni accessorie disposte nei suoi confronti.

Identica censura viene riservata anche alle statuizioni civili (quindicesimo motivo), contestando specificamente l'indimostrato nesso di causa tra il danno patito dalla procedura [OSCURATO:SOCIETA] e le condotte del ricorrente, la sproporzione della provvisionale riconosciuta alla stessa procedura; infine, la mera apparenza della motivazione in ordine all'ammissione dei lavoratori costituiti parte civile e al riconoscimento nei loro confronti di una provvisionale e del pagamento delle spese legali.

Si denuncia una motivazione carente al riguardo del provvedimento impugnato.

8. [OSCURATO:PERSONA] Passafiume ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto: - per [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento con rinvio limitatamente alla continuazione esterna; rigetto nel resto; - per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio al giudice civile; - per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio; - per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio quanto alle statuizioni civili, da revocare; inammissibilità nel resto; - per [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del ricorso.

9. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato quietanza sottoscritta dal liquidatore giudiziale di Nuovi filati cell s.p.a. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA]., a prova dell'accordo transattivo con cui la società predetta si dichiara soddisfatta per il risarcimento accordatole dall'imputato (per 30.000 euro), rinunciando ad ogni altra azione e pretesa.

Successivamente, la difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui si chiede l'estensione degli effetti dell'impugnazione proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel motivo

4.1. (eliminazione delle statuizioni civili relative al capo B, in quanto la prescrizione è intervenuta precedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado).

9.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie con le quali precisa ulteriormente alcuni tra i motivi di ricorso.

9.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie con le quali, prendendo atto delle conclusioni del PG, evidenzia che la sentenza d'appello sarebbe nulla in quanto è stata negata a [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di ripresentare una diversa proposta di concordato.

La recentissima giurisprudenza di legittimità, invece, è ormai pacifica nel ritenere che la Corte di Appello, nel caso in cui ritenga di non accogliere la prima proposta di concordato, debba dare la possibilità alla difesa di riformulare la richiesta (Sez. 2, 16/09/2022 n. 43198; Sez. 2, 11/01/2024, n. 6595).

Ed ancora: "al rigetto della richiesta di concordato sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, deve seguire comunque, una fase di interlocuzione con le parti ", dal momento che "il Legislatore (ha) voluto garantire sempre la possibilità di reiterare l'accordo"; "la necessità di proseguire il dibattimento garantisce anche la possibilità di presentare una nuova proposta di concordato" (Sez. 4, 28/06/2023, n. 33909).

Questa possibilità di ripresentare una nuova e diversa proposta di concordato è stata negata alla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente all'esame dei diversi ricorsi, è bene premettere sintetiche note sul contesto in cui si inseriscono i fatti oggetto del processo, che verte su una serie di contestazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, collegate in tre macroimputazioni differenti, corrispondenti alla crisi economica di tre società: la [OSCURATO:SOCIETA]., ammessa al concordato preventivo; la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), entrambe dichiarate fallite.

Si tratta di società la cui vita aziendale era stata connessa strettamente, sin dall'inizio, al progetto di creazione di una realtà economica, denominata "[OSCURATO:PERSONA]", che si riprometteva di riunire in un'unica entità industriale e amministrativa, al fine riportarle a un nuovo e positivo sviluppo, tre note società del settore tessile.r Le tre società si caratterizzavano per trattare la produzione o commercializzazione di materiali di derivazione naturale dalla cellulosa; tutte, all'epoca dei fatti, non erano in buone condizioni finanziarie, ma dotate di elevate potenzialità; le società inizialmente erano denominate: "[OSCURATO:PERSONA]" (che produceva pregiato filato di cupro in Gozzano, unica realtà aziendale al mondo, in competizione con l'azienda giapponese ASAHI, e dotata di un marchio notissimo a livello internazionale); "[OSCURATO:SOCIETA]" (che produceva acetato in Magenta) e "[OSCURATO:PERSONA]" (che produceva viscosa in uno stabilimento industriale a Rieti). [OSCURATO:PERSONA] prevedeva la concentrazione delle risorse delle medesime società, la riduzione dei costi produttivi, l'unificazione della gestione amministrativa e finanziaria, in vista della costituzione - poi mai attuata - di un gruppo aziendale unitario ai fini di un rilancio del fatturato.

Tutte e tre le società coinvolte nel progetto del Polo cellulosico possedevano propri immobili industriali: "[OSCURATO:SOCIETA]" nella sede di Gozzano, "[OSCURATO:SOCIETA]" in quella di Magenta e "[OSCURATO:PERSONA]" in quella di Rieti; in particolare, i due stabilimenti di Magenta e Rieti erano dotati anche di proprie centrali di energia elettrica, mancanti in Gozzano, che risultavano strategiche ed indispensabili per il funzionamento della produzione dei filati.

Il progetto del [OSCURATO:PERSONA] prevedeva che in [OSCURATO:SOCIETA] - società prescelta per l'accentramento e la realizzazione del Polo e, a tal fine, appunto, dall'aprile 2004, ridenominata [OSCURATO:SOCIETA], che già possedeva l'immobile industriale di Magenta - sarebbero confluite sia l'azienda [OSCURATO:PERSONA], tramite conferimento, ivi compreso il suo immobile industriale di Rieti, e sia l'azienda ed i noti marchi (del valore di decine di milioni di euro) di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] finanziarie hanno impedito di portare a termine il progetto e, nel 2004, [OSCURATO:PERSONA] - gestore ed amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., con interessi e ruoli gestori in altre società collegate all'operazione economica ruotante intorno alla creazione del Polo - ha deciso di virare, secondo la ricostruzione dei giudizi di merito, verso azioni di vendita degli immobili di [OSCURATO:SOCIETA] (i complessi di Magenta e Rieti) a vantaggio di società a lui riferibili (la società [OSCURATO:SOCIETA], anzitutto), insieme ai coimputati principali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con depauperamento della [OSCURATO:SOCIETA], mediante operazioni principalmente di sale and lease back (che hanno coinvolto l'immobile di Magenta e diverse società).

1.1. Delle tre distinte bancarotte contestate in complesse imputazioni, rimangono in piedi, all'esito del giudizio di secondo grado nonché delle dichiarazioni di prescrizione di taluni reati, soltanto alcune delle condotte relative al capo A della bancarotta afferente alla società [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza d'appello ha stabilito che, ritenuta sussistente l'aggravante ex art.* 219, primo comma,

I. fall., la prescrizione non fosse ancora maturata, indicando come termine ultimo il 26.7.2026.

Le altre contestazioni, tuttavia, sono state ritenute fondate agli effetti civili nei confronti di alcuni altri imputati, con conferma delle statuizioni civili (altri coimputati ancora, come si è già evidenziato, sono stati assolti con formula piena), ad eccezione di coloro i quali hanno raggiunto accordi con le parti civili, che hanno determinato la revoca delle suddette statuizioni, vale a dire gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al fallimento [OSCURATO:SOCIETA].

Le tre diverse macrocontestazioni originarie di bancarotta vertevano: a) la prima, sulle vicende della società ammessa il 26.10.2007 a concordato preventivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]., diversa seppur omonima della società di seguito indicata al punto b), oggetto di contestazione per numerose distrazioni milionarie (alcune riqualificate come preferenziali); si tratta delle condotte dissipative e di bancarotta documentale ed impropria descritte al capo A) del p.p.

RGNR 15312/12+61118/13, che ruotano principalmente intorno alle cessioni di due immobili industriali - l'uno sito in Magenta ceduto nel 2004 (Capo A punti da 2 a 9) e l'altro sito in Rieti ceduto nel 2005 (Capo A punto 10) - ed alla dispersione dei proventi di tali vendite; b) la seconda, sulle vicende della "nuova" società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]) - costituita successivamente, in data 1.03.2007, dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto di contestazione per bancarotte da distrazioni/dissipazioni, operazioni dolose e bancarotta documentale nel capo B) del pp.

RGNR 15312/12+61118/13, che ruotano intorno alla cessione dell'immobile industriale sito in Magenta; c) la terza, sulle vicende della società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto di contestazioni per distrazione, operazioni dolose e bancarotta documentale, nei confronti degli amministratori e dei sindaci (questi ultimi tutti assolti già in primo grado), delineate ai capi A) e B) del diverso p.p. n. 36587/08 R.G.N.R., in relazione alla somma di 7,4 milioni distratta nel 2004 ed alle operazioni dolose poste in essere in relazione all'immobile industriale di Rieti.

2. Venendo ad esaminare i singoli ricorsi, l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] si rivela fondata, negli aspetti assorbenti riferiti alla sua affermazione di responsabilità, ancorchè ai soli effetti civili.

La Corte d'Appello ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati ascritti al ricorrente nel giudizio di secondo grado, sul presupposto che, nei suoi confronti, non possa configurarsi l'aggravante del danno di rilevante gravità, prevista dal primo comma dell'art. 219

I. fall., in quanto egli è stato tenuto all'oscuro del reale significato economico delle condotte realizzate dal dominus di tutte le operazioni distrattive, [OSCURATO:PERSONA].• Il ricorrente, secondo la sentenza impugnata, non era a parte del piano predatori° ideato dal soggetto organizzatore delle speculazioni; i giudici d'appello si diffondono, nelle circa due pagine dedicate a descrivere la condotta di concorso del ricorrente nei reati, nell'evidenziare dati confliggenti con la piena prova di un suo coinvolgimento nei fatti. [OSCURATO:PERSONA] - si dice - ha assunto il ruolo di consigliere di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:SOCIETA]. soltanto a far data dal 9 settembre 2005 e sino al 27 luglio 2006; dunque, in epoca successiva alla sottoscrizione dei contratti che hanno consentito la realizzazione delle operazioni distrattive di cui ai capi A8-A9-A10.2 e A10.3.

Nella sentenza impugnata la Corte d'Appello afferma, inoltre, che l'unico ruolo "che oggettivamente risulta in atti essere stato rivestito da [OSCURATO:PERSONA] è sempre ed in ogni caso quello di sottoscrivere i necessari documenti" utilizzati per realizzare le condotte distrattive.

La sentenza ancora esclude che il ricorrente "avesse una qualsivoglia influenza sulle decisioni e strategie di volta in volta ideate dal deus ex machina [OSCURATO:PERSONA] ovvero dai reali referenti che avevano in mano le redini" delle principali operazioni ritenute illecite (pag. 186 sentenza impugnata) ed esclude, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] avesse tratto vantaggi, personali o tramite società a lui riferibili, dalle condotte distrattive poste in essere ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di responsabilità, in sintesi, si basa sull'abbinamento con le sue posizioni formali nelle società e su una sorta di teorema del "non poteva non sapere", data la frequenza nell'esecuzione delle direttive di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inaccettabile per l'attribuzione delle condotte contestate, anche se in gioco vi è la derivazione degli effetti civili delle fattispecie dichiarate prescritte.

Le Sezioni Unite, infatti, hanno recentemente rammentato (nella notizia di decisione del 28 marzo 2024) che, anche a seguito dei principi stabiliti nella sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 - secondo cui il giudice penale deve applicare la regola di giudizio del "più probabile che non" piuttosto che quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio quando si trovi a decidere della responsabilità agli effetti solo civili - rimangono ferme le indicazioni contenute nella sentenza Sez.

U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273, secondo cui, quando in gioco vi sono gli effetti civili di una decisione, con presenza della parte civile in giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, deve essere oggetto di verifica e non rimane superato dalla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità.

Ed infatti, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale nei gradi di merito è intervenuta condanna, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; a tal fine, i motivi di ricorso proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen. (cfr., per il giudizio d'appello, negli stessi termini, Sez. 5, n. 28289 del 6/6/2013, Cologno, Rv. 256283; nonché, tra le tante, in ordine al giudizio di legittimità, in motivazione: Sez. 1, n. 14822 del 20/2/2020, Milanesi, Rv. 278943 e Sez. 5, n. 26217 del 13/7/2020, G., Rv. 279598-02, nonché Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D'Alessandro, Rv. 279599.

Vedi in precedenza, altresì, Sez. 5, n. 5764 del 7/12/2012, dep. 5/2/2013, Sarti, Rv. 254965 - 01; Sez. 5, n. 14522 del 24/3/2009, Petrilli, Rv. 243343 - 01; Sez. 6, n. 21102 del 9/3/2004, Zaccheo, Rv. 229023 - 01).

Nel caso di specie, i vizi di contraddittorietà della motivazione sono tali da imporre l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello rispetto a tutte le fattispecie poste alla base dell'affermazione di responsabilità agli effetti civili del ricorrente, rimanendo assorbiti i motivi sulla sussistenza di ipotesi riconducibili alla figura della cd.

"bancarotta riparata" e le contestazioni sulle nullità processuali, per il principio della prevalenza dell'eventuale esclusione della responsabilità del ricorrente, sia pur agli effetti civili, rispetto ad ogni altra valutazione discendente dalla declaratoria di prescrizione, derivato dalla sentenza n. 111 del 2022 della Corte costituzionale.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

3.1. Sono infondati tutti i motivi (primo, secondo e terzo) che mirano ad ottenere una declaratoria di assoluzione agli effetti penali più favorevole, ai sensi del canone di giudizio dettato dalle Sezioni Unite con la pronuncia Sez.

U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento", e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.

Ebbene, nel caso del ricorrente, la sentenza impugnata ha evidenziato elementi tali da escludere che si possa far luogo ad una immediata declaratoria di assoluzione, facendo leva sulla continuata realizzazione, da parte sua, di plurime condotte di natura estremamente e gravemente imprudente, in operazioni ad alto rischio, nonché sull'addebito di ritardata richiesta di fallimento.

Le condotte, tutte attuate nel tentativo di salvare la società [OSCURATO:SOCIETA] dalla decozione, sono state ritenute, con adeguata motivazione, idonee ad integrare la fattispecie di cui all'art. 217 I.fall., ancorchè prescritta.

Non hanno pregio, d'altra parte, le generiche ed imprecise osservazioni sulla divergenza tra contestazione e sentenza (peraltro, di prescrizione), alla luce dell'ampiezza della formula di imputazione e del constatato equilibrio della motivazione del provvedimento impugnato tra ricostruzione del quadro di contesto e cristallizzazione delle condotte - ritenute riferibili all'imputato.

Le ragioni difensive, pertanto, devono essere complessivamente rigettate, sotto tali profili, costituendo, peraltro, diffusamente, una richiesta di rivalutazione nel merito della piattaforma processuale sulla base della quale i giudici di merito si sono determinati (in particolare, rivelano tale inammissibile finalità il secondo ed il terzo motivo di censura).

3.2. Il quarto motivo di ricorso è fondato.

La Corte d'Appello ha riqualificato i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritti ai capi B1 (bancarotta distrattiva) e B2 (bancarotta da operazioni dolose) nella meno grave ipotesi di cui all'art. 217

I. fall. e, di conseguenza, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della sentenza di primo grado (datata 18.2.2019) e collocata, dalla stessa sentenza impugnata, alla data del 22.1.2018.

Le Sezioni Unite, in proposito, con la sentenza Sez.

U, n. 39614 del 28/4/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283670, hanno chiarito che l'art. 578 cod. proc. pen. è inapplicabile a tutte le ipotesi di estinzione del reato che si collocano a monte della sentenza di condanna in primo grado, con necessità di revocare le statuizioni civili precedentemente adottate.

La conferma delle statuizioni civili, disposte in favore dei lavoratori dipendenti della società costituiti in giudizio, motivata specificamente dalla Corte territoriale, si pone in contraddizione con i richiamati principi del massimo collegio nomofilattico, secondo i quali le statuizioni civili conseguono ad almeno una condanna validamente emessa; di talchè, se il giudice di primo grado avesse deciso, più correttamente, già in quella sede di giudizio, la prescrizione dei reati, non avrebbe potuto disporre condanna ad alcuna statuizione civile.

Per tali ragioni, le statuizioni civili illegittimamente stabilite devono essere eliminate mediante pronuncia di annullamento senza rinvio agli effetti civili, con assorbimento del quinto motivo di ricorso.

Le considerazioni soprascritte valgono anche nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale, con motivi aggiunti, ha chiesto l'estensione dei motivi formulati dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] quanto all'illegittimità della condanna alle statuizioni civili relativa a reati prescritti in epoca antecedente alla sentenza di primo grado.

Anche nei suoi confronti, dunque, le statuizioni civili riferite ai reati di cui al capo B dell'imputazione devono essere eliminate.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riguardo alle censure svolte in relazione al capo A6, mentre deve essere rigettato nel resto.

4.1. Il primo ed il secondo motivo, che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono inammissibili.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si duole anzitutto della ritenuta illegittimità, da parte della Corte d'Appello, del calcolo della continuazione criminosa tra la pena stimata congrua nel Re presente processo e la precedente condanna a pena concordata in appello: il rigetto del concordato richiesto ex art. 599-bis cod. proc. pen. sarebbe fondato su un presupposto erroneo.

Con le memorie depositate in vista dell'udienza dinanzi al Collegio, la difesa ha anche evidenziato che la sentenza d'appello sarebbe nulla in quanto è stata negata al ricorrente la possibilità di ripresentare una diversa proposta di concordato, possibilità che, invece, la recentissima giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere obbligata (Sez. 2, n. 43198 del 16/09/2022, Deragna, Rv. 283853; Sez. 6, n. 37981 del 12/7/2023, Radaelli, Rv. 285182).

In proposito si rileva che il ricorso è generico, poiché non si confronta con la seconda delle due rationes decidendi utilizzate dalla Corte territoriale per rigettare la richiesta di concordato in appello, e tale considerazione rende l'impugnazione inammissibile, indipendentemente dalla giurisprudenza poc'anzi citata, ma anche dalle ulteriori indicazioni ermeneutiche, rilevanti e sicuramente opinabili - come effettivamente fa notare la difesa nel secondo motivo di ricorso -, secondo cui, in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo (Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347).

Il vizio di genericità supera anche la critica alle ragioni del rigetto del concordato, deciso della Corte d'Appello su di un presupposto non condivisibile, che si risolve nel negare sempre e comunque la possibilità di porre in continuazione due sentenze di concordato sulla pena in appello.

Tale presupposto erroneo sostiene che la pattuizione concordata non potrebbe essere surrettiziamente modificata, rendendola, attraverso la continuazione "esterna", un anello "satellite" della pena base calcolata per il reato più grave della continuazione interna.

Ed invero, l'alternativa ratio decidendi che, a prescindere dalle considerazioni difensive di ordine preliminare, rimane viva - e non osteggiata dal ricorso, che per tale ragione è inammissibile — è rappresentata dalla considerazione di incongruità, per difetto, della pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr. pag. 153 della sentenza d'appello).

Seguendo la traccia della motivazione criticata dalla difesa, si evidenzia che la pena, come determinata a seguito del patteggiamento in appello, è stata ritenuta dai giudici di secondo grado, comunque, incongrua, comportando un aumento inadeguato della sanzione per tre diversi delitti bancarotta fraudolenta (quelli oggetto della sentenza passata in giudicato), incapace di descrivere il disvalore concreto delle condotte ascritte al ricorrente.Il ricorso non aggredisce tale logica decisoria di rigetto e non spiega perché, viceversa, la pena concordata sarebbe stata adeguata (peraltro, i giudici d'appello hanno ritenuto che anche la pena base per il delitto più grave considerato nel patteggiamento, quello relativo alla bancarotta Bembercell, fosse di per sé incongrua, sia con riguardo alla gravità oggettiva delle condotte che all'intensità del dolo).

4.2. E' fondato il nono motivo di ricorso, riferito alla colpevolezza dell'imputato per il reato di cui al capo A6, e l'accoglimento di tale ragione difensiva, che coinvolge l'affermazione di responsabilità per uno dei reati in gioco, determina l'assorbimento del terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto il diniego della continuazione criminosa, che dovrà essere oggetto di rivalutazione all'esito del giudizio in ordine alla sussistenza del reato citato ed alla conseguente, eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Venendo alle ragioni che hanno guidato il Collegio nel ritenere fondato il ricorso nella parte in esame, deve evidenziarsi che la distrazione della somma di un milione di euro in favore dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante l'interposizione della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., alla quale la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe conferito l'incarico (fittizio, secondo l'accusa) di consulenza per organizzare una o più operazioni di finanziamento aventi ad oggetto l'immobile di Magenta, è stata oggetto di un fugace passaggio motivazionale specificamente dedicato al ricorrente (in fine di pag. 161 del provvedimento impugnato) e di un rinvio generico alle argomentazioni svolte nell'esame della posizione di un coimputato non ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA], nei cui confronti il reato (così come le ulteriori contestazioni) è stato dichiarato prescritto, non valutata sussistente l'aggravante ex art. 219, comma primo,

I. fall.

Un rinvio che conduce, nelle pagine dedicate (da 188 a 191), soltanto ad un'apodittica affermazione del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato, mediante l'indicazione di un suo quasi ineluttabile "placet" alla stessa.

La distrazione è stata ritenuta sussistente perché si è valutata la consulenza pattuita come fittizia con la società [OSCURATO:SOCIETA] utilizzata quale mero schermo per drenare la somma verso i due coimputati, ma anche tale affermazione va riempita di contenuti specifici e non lasciata all'adesione acritica alla sentenza di primo grado, senza esame puntuale delle ragioni difensive, anche quelle riproposte nel ricorso e legate ai contributi conoscitivi del teste [OSCURATO:PERSONA], con necessità di verificare che realmente la società [OSCURATO:SOCIETA] fosse una mera società schermo, priva di qualsiasi incarico di consulenza svolto nel corso della sua operatività.

4.3. Sono invece infondati tutti gli altri motivi difensivi, compresi quelli aggiunti in vista dell'udienza.

4.3. a) Il quarto motivo (il cui contenuto di fondo, con cui si denuncia la configurabilità, le modalità di contestazione e la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di .. rilevante entità prevista dalla legge fallimentare, è analogo al motivo tredicesimo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed al secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]) è infondato.

Si tratta di un aspetto fondamentale dell'accertamento processuale, poiché l'eventuale esclusione dell'aggravante ad effetto speciale del "danno di rilevante entità" di cui all'art. 219, comma primo,

I. fall., determinerebbe la prescrizione dei reati riferiti alla bancarotta [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato: escludendo l'aggravante ad effetto speciale, infatti, il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato, tenuto conto dei periodi anche di sospensione.

Per coerenza espositiva, si tratteranno, quindi, tutti gli aspetti critici sollevati con i tre ricorsi che fanno questione della configurabilità di detta aggravante.

La questione preliminare proposta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta l'applicabilità dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità anche ai casi di bancarotta connessa al concordato preventivo.

Si tratta di una deduzione priva di pregio.

Denuncia il ricorrente che l'aggravante in esame non sarebbe applicabile alla bancarotta da concordato preventivo, in quanto la norma individua espressamente le fattispecie di reato le cui pene possono subire il previsto aggravamento derivante dall'aggravante (artt. 216, 217 e 218

I. fall.) e tra dette fattispecie non è contemplata quella di cui all'art. 236 co. 2

I. fall., sicchè la sua estensione per via interpretativa a tale ipotesi determinerebbe un caso di analogia "in malam partem".

Ebbene, si è già consolidato nella giurisprudenza di legittimità un orientamento che ritiene applicabile la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, attraverso un'interpretazione sistematica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta "propria" ed il richiamo integrale dell'art. 223, comma 2, legge fall. alle pene previste dall'art. 216 legge fall. (Sez. 5, n. 24216 del 24/2/2021, Rv. 281578; Sez. 5, n. 2903 del 22/3/2013, dep. 2014, Venturato, Rv. 258446).

Analoghe ragioni logico-sistematiche devono condurre a preferire la soluzione ermeneutica che consente di ritenere applicabile l'aggravante del danno grave anche ai fatti di bancarotta collegati al concordato preventivo, in considerazione del richiamo all'art. 223

I. fall., - che, a sua volta, richiama le pene previste dall'art. 216

I. fall. - operato dall'art. 236 co. 2 n 1)1. fall.

Non sussistono, poi, difetti di contestazione dell'aggravante in esame (sollevati nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]): la contestazione formale è specificamente formulata, con espresso riferimento al comma primo dell'art. 219

I. fall.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che solo quando non sia precisato il riferimento normativo esplicito è necessaria una descrizione più accurata del fatto, da cui si evinca la contestazione dell'aggravante, non essendo sufficiente in tali casi né la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, né la generica menzione dell'art.219 L. Fall. (Cfr. Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Ferri, Rv. 277300; Sez. 5, n. 14353 del 14/12/2018, Violini, Rv. 275095, come si evince anche ampiamente dalla . motivazione).

Infondati sono anche gli argomenti dedicati a sostenere che, dalla natura oggettiva dell'aggravante, derivi la necessità di ritenerla sussistente in danno di tutti i coimputati del reato, con conseguente violazione di legge e manifesta illogicità della sentenza che, invece, proponga la circostanza soltanto nei confronti di alcuni, escludendola per altri.

Invero, costituisce regola generale di imputazione delle circostanze aggravanti, prevista dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ritenere che anche le circostanze oggettive siano applicabili solo se conosciute o ignorate per colpa o valuate inesistenti per errore determinato da colpa; tali circostanze, quindi, si estendono ai (soli) concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785).

Infine, sono prive di fondamento anche le censure riferite alla sussistenza dell'aggravante dal punto di vista oggettivo, essendosi la Corte d'Appello ispirata al corretto principio di diritto secondo cui la valutazione del danno deve essere effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, con riguardo alla diminuzione - non percentuale ma globale - che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403 - 01; Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992, Bertolotti, Rv. 191565 - 01).

4.3. b) Il quinto e sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono rivalutativi e in fatto, e per questo inammissibili, poiché tendono a prospettare un'alternativa ricostruzione della piattaforma processuale, traendone conclusioni più favorevoli per il ricorrente, sia con riguardo all'elemento soggettivo che all'elemento oggettivo del reato.

Si rammenta, al riguardo, che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi concreti di fattispecie, posti a fondamento della decisione impugnata, nonchè l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La sentenza d'appello, nel caso di specie, con motivazione priva di iati logici, ha evidenziato che, quanto meno dalla primavera del 2004, il ricorrente aveva tutti gli elementi valutativi idonei a fargli comprendere l'irrealizzabilità del progetto del cd.

"Polo cellulosico"; tuttavia, [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che prendere atto di tale irrealizzabilità e correre ai ripari per il bene della conservazione delle garanzie patrimoniali della società in dissesto, al contrario, risulta provato che abbia realizzato un complesso meccanismo di corporate sale & lease back, dapprima sull'immobile industriale di Magenta e poi su quello di Rieti, al di fuori del piano iniziale e indirizzando risorse economiche della [OSCURATO:SOCIETA]. verso realtà del tutto estranee al progetto iniziale del "Polo cellulosico" e riconducibili a lui stesso o a [OSCURATO:PERSONA].

Può concludersi che la sentenza impugnata ha risposto adeguatamente ai motivi d'appello e costituisce una salda base per la declaratoria di inammissibilità delle ragioni di ricorso, dando atto del dolo del reato di bancarotta distrattiva e dell'elemento oggettivo, mediante analisi di quegli "indici di fraudolenza" che la giurisprudenza di legittimità ha individuato quali indicatori della sussistenza di condotte distrattive (Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763).

Indicatori preminenti in tal senso possono ritenersi — come evidenziato dalla sentenza impugnata - le numerose operazioni economiche non più solo "azzardate", come ritiene la difesa, ma anche evidentemente "estranee" a qualsiasi logica aziendale e produttiva, refluenti in una sorta di "attività meramente finanziaria", finalizzata a procurarsi febbrilmente somme che non si reimpiegavano nell'attività produttiva a salvaguardia della continuità aziendale, bensì venivano distolte a vantaggio di [OSCURATO:SOCIETA]., società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], nonché verso l'imputato e i concorrenti nel reato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 156-157 del provvedimento d'appello).

Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte di merito ha enucleato ulteriori indicatori ed in particolare, come ha evidenziato il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, traendo spunto dalla sentenza impugnata: 1) due dati di carattere oggettivo, che i giudici hanno ritenuto provato fossero conosciuti da [OSCURATO:PERSONA] e inerenti: all'assenza di fondi esterni (resa definitiva a partire dal ritiro degli istituti di credito); al pesante indebitamento preesistente di cui erano gravate tutte e tre le società coinvolte nel progetto di accorpamento; 2) l'impiego dei meccanismi di c.d. 'corporate sale and lease back' tra le tre società coinvolte, operazioni che, non illecite tout court, possono assumere valenza distrattiva qualora siano effettuate tra soggetti che vantino reciproci rapporti di debito-credito e non tra realtà terze in grado di rinvenire capitali e finanziamenti esterni e non vincolati; oppure quando i capitali ottenuti non vengano investiti per aumentare la capacità industriale o produttiva delle imprese coinvolte, ma vengano dispersi per finalità estranee a quelle sociali riferibili alla fallita, come accaduto nel caso di specie.

Di nessun pregio, poi, l'obiezione riferita alla natura di prova decisiva - che si denuncia pretermessa dalla sentenza impugnata - attribuita all'accordo transattivo intervenuto il 6 luglio 2007 tra il Commissario straordinario di un'altra società coinvolta nelle vicende, la [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:SOCIETA]. e il liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione processuale si è chiusa in appello con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma primo, I.t fall.

Si tratta di una mera asserzione difensiva che non trova elementi fondanti concreti e che, anche secondo logica, non può ritenersi valida di per sé, dovendo eventualmente provarsi che l'accordo transattivo abbia avuto effetti di vantaggi compensativi, circostanza, quest'ultima, neppure agitata dalla difesa.

4.3. c) Analogamente inammissibili, perché rivalutativi delle prove e formulati secondo schemi di censura che esulano dall'orizzonte del sindacato del giudice di legittimità, sono i motivi settimo, ottavo, decimo.

Il ricorrente ripropone, di fondo, il refrain della sua volontà di voler unicamente portare avanti ad ogni costo il progetto del Polo cellulosico, in nessun modo mai avendo intenzione di agire per distrarre risorse alla [OSCURATO:SOCIETA].; tale assenza di dolo renderebbe non penalmente rilevante qualsiasi sua condotta (e dunque quelle contestategli nei motivi citati e già sintetizzate nell'esposizione in fatto della presente sentenza).

In realtà, si tratta di una difesa abbastanza disarmante, poiché pare ovvio che non possono essere giustificabili di per sè passaggi di risorse da una società ad un'altra, sulla base di una rete di "gruppo" che le legherebbe e che, peraltro, già è stata esclusa in modo convincente dalla sentenza impugnata, tenendo conto delle prove (si è evidenziata l'inesistenza di espressi contratti di cash pooling, necessari per giustificare dal punto di vista giuridico i passaggi di risorse finanziarie).

Questa Sezione, infatti, ha già chiarito che integra distrazione rilevante il trasferimento di fondi alla capogruppo invocando l'attuazione di un sistema di tesoreria accentrata ("cash pooling"), atteso che nessun "sistema", comunque denominato o qualificato, giustifica il passaggio di risorse da una società ad un'altra, anche facenti parte dello stesso gruppo, in una situazione di conclamata sofferenza della società deprivata, senza garanzia di restituzione dei valori trasferiti e al di fuori di un credibile programma di riassestamento del gruppo, che sia rivolto a superare prioritariamente le problematiche dell'ente in sofferenza (Sez. 5, n. 22860 del 01/03/2019, Chiaro, Rv. 276634 - 01).

In motivazione, la Corte ha precisato che non vale ad escludere la natura distrattiva dell'operazione la responsabilità della controllante per i debiti della controllata, delineata dall'art. 2497 cod. civ., determinandosi comunque una maggiore difficoltà per i creditori della fallita, tenuti a rivalersi nei confronti di un ente diverso da quello con il quale hanno instaurato rapporti commerciali.

4.3. d) Anche tutti gli altri motivi di ricorso residui sono inammissibili (si tratta dei motivi da undici a quattordici).

Con essi si chiede, ancora una volta, alla Corte di legittimità di effettuare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto e delle adeguate ragioni logiche che hanno collegato quegli elementi alle fattispecie di reati contestati (per i quali si rinvia all'illustrazione dei motivi in fatto).

Le censure esposte dal ricorrente sono prospettate esclusivamente su di un piano di diversa valutazione del compendio probatorio, senza individuare illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma proponendo una versione delle vicende distrattive enucleate nelle singole imputazioni che esalta gli elementi favorevoli e depriva di significato quelli sfavorevoli alle tesi difensive.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, per quanto si dirà di seguito, tenuto conto che il secondo motivo, analogo al quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA], è stato già trattato, con esiti di infondatezza, nel par. 4.3.a) del "Considerato in diritto".

5.1. La questione di legittimità costituzionale proposta con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondata, oltre che, per alcuni aspetti, irrilevante.

La difesa ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 236, comma 2, n. 1 I.fall. (oggi art. 341 Codice della Crisi d'impresa — il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, d'ora innanzi CCI - in relazione al quale la questione viene estesa, pur nota la disposizione dell'art. 390, comma 3, CCI, che impone l'applicazione delle disposizioni vigenti all'epoca dei fatti di reato commessi e, dunque, nel caso di specie, impone l'applicabilità delle disposizioni incriminatrici di cui al R.D. n. 267 del 1942).

Si denuncia una violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui la disposizione della legge fallimentare citata equipara, quantomeno sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, il reato di bancarotta fraudolenta fallimentare a quello di bancarotta fraudolenta "da concordato preventivo".

La difesa giudica ingiustificata l'equiparazione tra sentenza dichiarativa di fallimento e decreto di omologazione del concordato preventivo, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta, con conseguente irragionevolezza del trattamento sanzionatorio non diversificato.

Inoltre, il ricorrente assume che le riforme in tema di procedure negoziali della gestione della crisi d'impresa, portate a compimento con le recenti modifiche del 2019, renderebbero irragionevole l'estensione del trattamento sanzionatorio previsto per i reati inerenti alla procedura fallimentare (ora liquidazione giudiziale) agli illeciti commessi nell'ambito delle c.d. procedure concorsuali minori.

In proposito, deve anzitutto sottolinearsi che, nel caso di specie, vengono in rilievo fatti commessi anteriormente alla procedura concordataria e l'accesso al rito è stato pacificamente percorso da una società insolvente (la [OSCURATO:SOCIETA].) in un'ottica liquidatoria.

Per questo, avuto riguardo alla fattispecie concreta, in una visione di garanzia dei creditori, soddisfatti soltanto in minima misura percentuale, e con gli imputati che non si sono mossi in una dimensione operativa di contenimento della crisi, le condotte non presentano in concreto un minore disvalore rispetto a condotte analoghe poste in essere prima di una declaratoria di fallimento e l'asserzione difensiva si rivela anzitutto generica, con ricadute di irrilevanza sulla questione di costituzionalità proposta.

In ogni caso, la sanzione prevista ed applicabile ai fatti di bancarotta prefallimentare contestati nel caso di specie, presenta una forbice assai ampia, che consente al giudice 35 di valorizzare la condotta dell'imprenditore che si adoperi per anticipare la soluzione della crisi, anche in un'ottica di risanamento.

Si colorano, poi, di genericità e astrattezza le obiezioni difensive che pretendono di vestire l'elemento "pericolo" della bancarotta da concordato in maniera di per sé più tenue rispetto al fallimento, relegando il concordato preventivo ad una situazione di mero rischio teorico di insolvenza e abbinandovi apoditticamente uno svuotamento del disvalore dell'ipotetica condotta di bancarotta.

Quanto alla più generale eccezione di insuperabile irragionevolezza del diritto vivente, che equiparerebbe - con violazione dell'art. 3 Cost. - differenti condizioni patologiche dell'impresa, quali sono lo "stato di crisi" e "l'insolvenza", prevedendo un identico regime sanzionatorio, essa si rivela manifestamente infondata.

La Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 268 del 1989, ha già dichiarato la manifesta infondatezza di un'analoga questione, sollevata, però, in relazione all'istituto dell'amministrazione controllata e con riguardo all'art. 3 Cost.

Ai fini della soluzione della questione proposta dinanzi al Collegio, è utile esaminare anche il quesito proposto dal giudice a quo.

Secondo il provvedimento di rimessione, la norma denunciata - che estende al concordato preventivo ed all'amministrazione controllata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società le disposizioni degli artt. 223 e 224 del regio decreto n. 267 del 1942-, limitatamente all'ipotesi di bancarotta patrimoniale commessa in caso di amministrazione controllata cui non abbia fatto seguito la declaratoria di stato di insolvenza, violerebbe il principio di eguaglianza in quanto, a differenza dalle fattispecie connotate da insolvenza e liquidazione concorsuale dei creditori, la previsione penale appare razionalmente incongrua e priva di ogni giustificazione plausibile, essendo definitivamente scongiurato il pregiudizio patrimoniale al bene tutelato.

Ebbene, pur a fronte di tale constatazione, secondo i giudici costituzionali, l'estensione - disposta dall'art. 236, secondo comma,

I. fall. - delle ipotesi di reati di cui ai precedenti artt. 223 e 224 ai fatti commessi anteriormente e posteriormente all'ammissione della procedura di amministrazione controllata è preordinata alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa costituente la garanzia per i creditori della medesima, in vista della mera eventualità del loro non pieno soddisfacimento.

Tale ratio dell'incriminazione, secondo i giudici costituzionali, ragionevolmente prescinde dall'effettivo avveramento, accertabile ex post, di un danno patrimoniale a carico dei creditori; ecco perché è ragionevole l'estensione delle disposizioni incriminatrici della bancarotta anche ai casi di procedure di amministrazione controllata. [OSCURATO:PERSONA], in altre parole, facendo leva sulla natura di reato di pericolo delle fattispecie incriminatrici che sanzionano la bancarotta patrimoniale - anche di quelle che, come l'art. / 236, comma secondo, n. 1

I. fall., lo fanno estendendo la disciplina dell'art. 223

I. fall. ai fatti commessi anteriormente o posteriormente all'ammissione della procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo, secondo quanto previsto dal medesimo art. 236, comma secondo, n. 1 - evidenziano (seppur in una brevissima motivazione) la coerenza della ragione incriminatrice di tale estensione con la complessiva sistematica dei reati fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] condivide tale opzione che, se valida per la procedura di amministrazione controllata, ancor più lo è per una procedura quale quella del concordato preventivo, che ha comunque natura di procedimento giudiziario che trae origine da una sentenza di omologazione e che si svolge sulla base di modalità precisate da quest'ultima, sotto il controllo di organi giudiziari e per finalità di interesse generale.

Il concordato preventivo, in altre parole, è pur sempre una procedura concorsuale attraverso la quale l'imprenditore commerciale mira a superare la crisi economica dell'impresa attraverso una soluzione concordata con i creditori, soggetta alla omologazione del tribunale.

Uno dei contenuti della proposta di concordato, rilevante nel caso in esame, è il pagamento dei debiti concordatari mediante la cessione dei beni del proponente.

Secondo la disciplina contenuta nella legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), applicabile ai fatti per cui si procede (si veda, al riguardo, la disciplina transitoria contenuta all'art. 390 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14), la procedura si articola in tre fasi: 1) la presentazione della proposta cui segue il decreto del tribunale che dichiara aperta la procedura, designa un giudice delegato ed un commissario giudiziale che svolge funzioni di vigilanza e di controllo sull'amministrazione dei beni e la gestione dell'impresa.

In tale fase è anche possibile la presentazione di proposte concorrenti da parte di uno o più creditori ex art. 163 legge fall.; 2) l'approvazione della proposta da parte della maggioranza dei creditori ammessi al voto secondo i criteri dettati dall'art. 177 legge fall.; 3) l'omologazione del concordato da parte del tribunale che, ai sensi dell'art. 181 legge fall., chiude la procedura di concordato preventivo.

A tali fasi della procedura, nel caso in cui il concordato consista nella cessione dei beni, si aggiunge una quarta fase, di carattere esecutivo, destinata all'attività di liquidazione dei beni ceduti.

Senza potersi addentrare in questa sede nelle distinzioni tra concordato liquidatorio, concordato con continuità aziendale e concordato "misto", sulle quali si sta interrogando la dottrina con rinnovato approfondimento dopo le modifiche dovute al CCI, è innegabile la dimensione concorsuale e (anche solo eventualmente) liquidatoria che sottende la procedura.

Dimensione che l'avvicina molto a quella fallimentare, come hanno sottolineato le Sezioni Unite civili, nella sentenza Sez.

U civ. n. 19506 del 16/7/2008, desumendola dal rinvio contenuto agli artt. da 105 a 108-ter

I. fall., in quanto compatibili, contenuto all'art. 182, comma 5, legge fall.

Le considerazioni appena svolte conservano la loro attualità anche se confrontate con il Codice della Crisi d'Impresa.Nell'attuale sistema, infatti, immutato dal punto di vista dell'impianto penale, salvo che per una prospettiva valoriale di fondo, tradotta in un mutamento lessicale di cui si dirà per cenni di qui a poco, tuttora la disciplina penale ruota intorno alla garanzia dei creditori: è la tutela dell'integrità del patrimonio dell'impresa in difficoltà economiche che orienta l'illecito penale, anticipandone l'area di punibilità alla messa in pericolo del bene protetto e, dunque, disinteressandosi dell'effettivo danno patrimoniale verificatosi.

L'approccio nuovo del CCI sul piano civilistico, con l'adozione di una logica preventiva, mossa dalla convinzione che la fase della crisi non debba imprimere alla gestione aziendale una "curvatura liquidatoria", e di una visione salvifica per l'impresa, non ha trovato particolare eco sul piano penalistico, che invece è rimasto sostanzialmente immutato.

Le disposizioni penali del nuovo Codice della Crisi, infatti, hanno realizzato soltanto un'operazione di rimodulazione del lessico del fallimento, adeguandolo alle nuove prospettive legislative complessive e abbandonando, negli articoli da 322 in poi, quella sorta di stigma collegato allo stesso termine "fallimento" o all'attributo di "fallito".

Non vi è dubbio che esista una percepibile dicotomia nel sistema normativo attuale.

Da un lato, un'archittetura penale ancora immaginata e costruita su un principale oggetto di tutela, costituito dall'integrità del patrimonio dell'azienda nella sua funzione di garanzia del ceto creditorio, che è coerente con la prospettiva dell'espulsione dell'impresa insolvente (dichiarata fallita) dal mercato.

Dall'altro lato, un impianto civilistico della gestione della crisi d'impresa che, dal 2019, è figlio di un "nuovo tempo", il cui scopo precipuo è quello di incentivare la gestione dinamica e procedimentalizzata della crisi (e persino, in alcune situazioni, dell'insolvenza) per la conservazione dell'impresa e delle sue strutture produttive ed il suo mantenimento all'interno del circuito economico.

Tuttavia, la scelta legislativa di non toccare le disposizioni penali, sugellata come noto dalla clausola dell'art. 349 del Codice della Crisi d'Impresa, dimostra inequivocabilmente l'espressa volontà del legislatore di mantenere immodificate le incriminazioni, esplicitata dall'art. 2 lett. a) della legge delega, in cui si prevede la continuità delle fattispecie criminose e refluita, poi, nell'art. 349 del Codice della crisi con lo scopo, dunque, di escludere aprioristicamente qualsiasi esito abrogativo della riforma.

I cancelli della legge sono ben saldati, dunque, dalla clausola di continuità normativa penale, cui fanno eco fattispecie sostanzialmente immutate nella loro riscrittura operata con il CCI dagli artt. 322 in poi.

Il maquillage lessicale corrisponde certo ad una diversa concezione della procedura di liquidazione giudiziale come fenomeno oggettivo e non come condotta automaticamente fraudolenta del fallito; e la mutata prospettiva semantica e valoriale dovrebbe favorire l'accesso tempestivo alle procedure di liquidazione giudiziale, con vantaggi sociali e dei creditori.

Tali fattori, tuttavia, non pongono, nella prospettiva che viene oggi sottoposta al Collegio, problemi di disparità ingiustificata tra bancarotta da fallimento e bancarotta da concordato, tali da determinare dubbi di costituzionalità.

Nella cornice normativa analizzata - passata, presente e futura - il concordato non può ritenersi estraneo o "emancipato dal fallimento", come vuole la difesa, nonostante la sua vicinanza ad una procedura di composizione negoziale della crisi (soprattutto per quel che concerne il concordato in continuità d'impresa), che va combinata, tuttavia, con i punti di connessione con il fallimento (oggi procedura di "liquidazione giudiziale").

Tuttora, infatti, la parificazione del trattamento repressivo e punitivo operata dall'art. 236 I.fall. tra la procedura fallimentare vera e propria e quella concordata è attuale, ragionevole e giustificata, anche rispetto alle logiche di compatibilità costituzionale dettate dall'art. 3 Cost., secondo quanto si è poc'anzi già messo in risalto.

E tale ragionevolezza si declina anche e soprattutto in una dimensione più squisitamente sanzionatoria, poiché le diversità tipologiche possono e devono essere rilevanti nella parametrazione della pena da irrogare, grazie al delta edittale vigente, particolarmente ampio, che consente al giudice di individualizzare la sanzione, tenendo conto delle specificità e differenze tra le ipotesi di bancarotta da concordato o da fallimento, secondo il loro concreto atteggiarsi.

Nessun rilievo può essere, altresì, dato al fatto che manca, nella bancarotta da concordato, la sentenza di fallimento, che, a prescindere dalla sua natura, ancora discussa, di condizione obiettiva di punibilità o evento esterno del reato, è semplicemente sostituita - nella sua funzione, ai fini della punibilità - da un altro provvedimento giudiziale, che è quello, appunto, di ammissione al concordato preventivo.

Infine, la scelta legislativa di consentire la punibilità in caso di concordato solo per i casi di bancarotta impropria societaria e per l'amministratore, ma non anche per la bancarotta propria e l'imprenditore individuale è una scelta che può dirsi coerente con quel parametro di ragionevolezza nella diversità delle situazioni concrete che la Corte costituzionale concede al legislatore ordinario nell'alveo dell'art. 3 Cost.

Le ragioni esposte spiegano perché il Collegio ritiene anche manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta dal ricorrente.

5.1. Il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente non è stato elemento su cui i giudici di merito hanno basato la condanna.

5.2. Il ricorso è fondato quanto al quarto motivo, con assorbimento del secondo motivo (dedicato a contestare l'aggravante di cui all'art. 219

I. fall.).

La motivazione con cui la Corte d'Appello ha attribuito al ricorrente la qualità di concorrente è carente poiché non corrisponde ai canoni disegnati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso". (Sez. 5, Sentenza n. 8276 del 06/11/2015 Ud. (dep. 29/02/2016) Rv. 267724 - 01).

Ebbene, la condotta del ricorrente è stata ritenuta punibile poiché egli avrebbe fornito un contributo essenziale e determinante al coimputato [OSCURATO:PERSONA], utilizzando le proprie esperienze e competenze in ambito giuridico-societario, contribuendo all'ideazione del piano industriale del [OSCURATO:PERSONA] ed al successivo sviamento illecito del piano e nella organizzazione ed attuazione delle complesse operazioni dissipative-distrattive.

In particolare, il ricorrente avrebbe messo le sue capacità a disposizione delle società riconducibili al gruppo finanziario della famiglia Jager-[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], EURIDEA, EURINVEST), le quali sono intervenute come controparti negli schemi di corporate sell and lease back con cui [OSCURATO:SOCIETA] ha perso la disponibilità del proprio patrimonio immobiliare industriale; si sarebbe adoperato, altresì, nell'individuazione dei vari professionisti che hanno figurato nelle vicende in esame come prestanome e fiduciari.

Tuttavia, non sono certo la stretta collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] e con le società della famiglia Jager-[OSCURATO:PERSONA], fattore di per sé neutro, né la complessità delle vicende societarie nelle quali egli è coinvolto a poter fondare il concorso nel reato commesso da Ci matti.

Il dato essenziale utile ad un'eventuale affermazione di responsabilità del ricorrente - vale a dire il fatto che egli abbia direttamente lucrato il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA], anche a titolo personale (v. capo 6A) - è stato solo apoditticamente affermato dai giudici di merito, senza spiegare perché quelle condotte rientrassero nel progetto distrattivo e come egli vi fosse coinvolto quale extraneus in seno alla compagine formale di [OSCURATO:SOCIETA].

Anche la motivazione sull'elemento psicologico, basata solo sulla conoscenza delle precarie condizioni economiche in cui versava sia la danneggiata [OSCURATO:SOCIETA], sia la "preferita" [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente consapevolezza della pericolosità delle operazioni contestate per le ragioni del ceto creditorio, è carente se riferita ad un extraneus nel reato (si sono valorizzati dati neutri come i rapporti personali con [OSCURATO:PERSONA], la posizione di socio del ricorrente e la sua attività professionale).

E' certamente corretto ritenere che, sebbene la specifica conoscenza del dissesto della società non sia necessaria ai fini dell'integrazione del dolo di concorso (essendo sufficiente la semplice volontarietà del proprio contributo al comportamento depauperativo dell'intraneo), "tale conoscenza può comunque rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori" (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, • dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156).

Tuttavia, tale conoscenza non può essere desunta dalla posizione professionale tout court dell'imputato, con motivazione apodittica.

Anche il quinto motivo di ricorso è fondato.

In sentenza non è stato neppure evidenziato né è evincibile che sia stata ritenuta la fattispecie della bancarotta fraudolenta 'specifica' ex art. 216 comma 1 n.2 L. Fall. contestata al capo A. Deve essere, altresì, verificata l'incidenza delle condizioni di omologazione della proposta di concordato preventivo per valutare l'offensività globale della condotta di reato, sempre da ancorare al pericolo concreto ex ante di impoverimento del patrimonio sociale e delle garanzie per i creditori.

La sussistenza del reato è stata desunta dal ruolo che il ricorrente ha svolto nella ideazione ed organizzazione dell'intera operazione distrattiva e da alcune coincidenze di azioni e distrazioni.

Si tratta di ragioni insufficienti che sono state fondate, in ultima analisi, solo sulla considerazione che il ricorrente fosse uno dei principali fautori e beneficiari di tali operazioni, ancorate ad una ragione logica del tipo che il ricorrente "non potesse non sapere" delle manomissioni contabili e, di conseguenza, dovesse essere ritenuto anch'egli partecipe.

Si tratta di un argomento evidentemente apodittico e, addirittura, espressione di un pregiudizio da posizione, che tradisce le radici dell'obbligo di motivazione di un provvedimento di condanna oltre ogni ragionevole dubbio.

5.4. Il sesto motivo è infondato.

La Corte d'appello ha valutato una complessiva incongruità del trattamento sanzionatorio proposto con il concordato preventivo, a prescindere dal dato di partenza della pena base già irrogata in primo grado.

5.5. Il settimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è assorbito dall'accoglimento dei motivi relativi all'affermazione di responsabilità del ricorrente: la Corte d'Appello dovrà pronunciarsi di nuovo, eventualmente, in caso di condanna all'esito del giudizio di rinvio, sul trattamento sanzionatorio.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito.

6.1. I primi tre motivi sono fondati.

La sentenza impugnata, a fronte degli specifici motivi d'appello proposti dal ricorrente, risponde con ragioni solo apparenti, rinviando, per alcuni aspetti alla posizione di un altro coimputato ([OSCURATO:PERSONA]), senza indicare in alcun modo elementi logico-fattuali dai quali sia possibile desumere il passaggio di denaro da [OSCURATO:SOCIETA]. al ricorrente; ma anche nelle parti alle quali si rinvia non è dato scorgere passaggi motivazionali che siano idonei a fondare l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], potendosi ritrovare soltanto un fugace cenno e, per di più, collegato alle dichiarazioni di un coimputato, non vagliate adeguatamente (manca un esame della credibilità soggettiva e dell'attendibilità • oggettiva del narrato richiamato e, anzi, la verifica è svolta in modo contraddittorio per • la vicenda delle consulenze prestate).

6.2. Eguali vizi di motivazione mancante e apparente determinano l'accoglimento dei motivi di ricorso dal quarto al settimo, con conseguente assorbimento delle ulteriori ragioni di ricorso, contenute nei motivi dal decimo al dodicesimo, che riguardano la qualificazione giuridica delle condotte contestate: le motivazioni sull'affermazione di responsabilità del ricorrente condizionano anche la qualificazione giuridica delle condotte a lui ascritte in forma concorsuale, che devono essere rivalutate, anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta che segna il principale discrimine tra le ipotesi dell'art. 216

I. fall. e quelle dell'art. 217

I. fall.

In particolare, quanto ai motivi dal quarto al settimo, si sottolinea che, nella sentenza impugnata, il riferimento approssimativo alle numerose cariche rivestite da [OSCURATO:PERSONA] in varie società (pag. 167 sentenza impugnata) assurge inaccettabilmente a chiave giustificativa della sua colpevolezza, con una logica da responsabilità "per posizione", estranea alle fattispecie di reato dolose: non sono sufficienti, in altre parole, e più chiaramente, gli assetti motivazionali basati dalla Corte d'Appello sulla "centralità della persona e della condotta dell'imputato nell'intera vicenda [OSCURATO:SOCIETA]." e sul fatto che questi era "uno dei soggetti di cui [OSCURATO:PERSONA] massimamente si fidava".

Il giudice d'appello non chiarisce in cosa sia consistito il contributo agevolatore offerto da [OSCURATO:PERSONA], che è coinvolto nel processo quale concorrente extraneus, vale a dire figura cui la giurisprudenza di questa Corte regolatrice attribuisce uno statuto particolarmente attento alla dimensione della prova del suo apporto al reato; egli, peraltro, non risulta dal provvedimento impugnato che abbia avuto ruoli gestori in alcuna delle società coinvolte nelle operazioni distrattive.

Manca, altresì, qualsiasi riferimento al coefficiente soggettivo, nonostante sia nota l'opzione consolidata della giurispruenza di legittimità, secondo cui il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus" (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Rv. 278156, nonché Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, Rv. 284175 - 01, nel caso degli amministratori senza delega).

Ma in realtà non si comprende neppure se il ricorrente sia stato ritenuto responsabile per aver concorso nei reati come consulente finanziario oppure come amministratore senza deleghe.

6.3. Analogamente, sono fondati l'ottavo ed il nono motivo di ricorso, relativi al capo A14, poiché, nonostante le specifiche censure sollevate in appello, la motivazione della sentenza impugnata non chiarisce l'effettiva dimensione ed il concreto atteggiarsi del contributo concorsuale del ricorrente (cui la condotta sembra essere stata contestata quale consigliere di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 9.9.2005 al 27.7.2006).6.4.

Il tredicesimo motivo (sulla corretta contestazione dell'aggravante di cui al comma primo dell'ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi alla requisitoria, chiedendo: per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] Maurizio l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla continuazione esterna e rigetto nel resto; per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] Riccardo, l'annullamento con rinvio al giudice civile del provvedimento impugnato;per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] Gaetano, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato quanto alle statuizioni civili, da revocare, inammissibilità nel resto; per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del ricorso. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si rimette ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ai motivi nuovi chiedendone l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accogli<fiento dei motivi di ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento di essi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano, su appelli di quindici imputati, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 18.2.2019: a) ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di alcune delle contestazioni di bancarotta fraudolenta oggetto del processo (quelle relative alla società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].; alla società [OSCURATO:SOCIETA].,- capi B1 e B2 - previa riqualificazione dei fatti in bancarotta semplice, con riguardo agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; alla società [OSCURATO:SOCIETA] di cui al capo A.3 (riqualificato in bancarotta preferenziale) ed alla medesima società, per le residue imputazioni, limitatamente agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma primo, I. fall.); b) ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. nei confronti di: - [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena nei suoi confronti, per la bancarotta relativa alla società Bennbergell, in anni due di reclusione, con riduzione alla stessa misura delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall.; - [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena nei suoi confronti, per la bancarotta relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA], in anni due di reclusione, con riduzione, alla stessa misura, delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. e beneficio della sospensione condizionale; c) ha respinto la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati per la bancarotta relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA], rideterminando comunque la pena inflitta nei loro confronti, rispettivamente, in anni 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari di identica durata, e anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari di identica durata; d) ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per la bancarotta relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA], in anni 3 di reclusione, con pene accessorie fallimentari di identica durata. In primo grado erano stati assolti da ogni contestazione quattro tra i molti, originari imputati delle numerose condotte di reato scaturite da più procedimenti penali riuniti; alcuni ulteriori imputati erano stati parzialmente assolti da altre imputazioni e condannati per diverse condotte di bancarotta fraudolenta, relative alle società già citate. Dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, già in primo grado a tutti gli imputati condannati erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, anche per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA], ai quali erano state addebitate sia l'aggravante del danno di rilevante gravità che quella della continuazione fallimentare, entrambe previste dall'art. 219 I. fall. 2 7zu La sentenza d'appello ha confermato nel resto la decisione di primo grado, in particolare quanto alla condanna al pagamento delle statuizioni civili disposte in favore delle parti civili costituite. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso cinque degli imputati, tramite separati atti di impugnazione ed i propri difensori di fiducia. 3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] (consigliere dal 09 settembre 2005 al 27 luglio 2006 di [OSCURATO:SOCIETA]. poi [OSCURATO:SOCIETA]., nonché amministratore delegato dal 15/12/2003 al 01/12/2006 e Presidente del consiglio di amministrazione dal 01/12/2006 al 26/05/2009 della società [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), il quale, a seguito di parziali assoluzioni in primo grado, risultava imputato in appello dei (soli) reati di cui al capo A, relativo alla bancarotta per la società [OSCURATO:SOCIETA]., punti A8, A9, A10/2, A10/3, A11, A14, e nei cui confronti è stata emessa sentenza di estinzione di tutti i residui reati per prescrizione, una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, I. fall. (cfr. pag. 124 della sentenza impugnata), con conferma della responsabilità agli effetti civili e delle statuizioni civili relative al risarcimento del danno. L'impugnazione si compone di numerosi motivi, accumunati da un'unica linea difensiva profonda che mira a sostenere la liceità delle condotte, in quanto poste in essere in esecuzione di un complesso piano industriale diretto al rilancio del progetto di un "[OSCURATO:PERSONA]", ideato da [OSCURATO:PERSONA] verso la metà del 2003 con l'obiettivo di aggregare tre società attive nella produzione e commercializzazione di filati naturali. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La tesi difensiva è che la Corte d'appello abbia illegittimamente costruito la condanna nei suoi confronti, così come nei confronti di tutti gli imputati, rimodulando in modo significativo la contestazione, composta da singoli atti depauperativi, ritenendo che la loro portata distrattiva emergesse dalla considerazione complessiva di essi, per come inseriti in un progetto più ampio volto a depredare [OSCURATO:SOCIETA], progetto criminoso mai formalmente contestato. Tale impostazione, già discutibile in assoluto, sarebbe assolutamente insostenibile nei riguardi del ricorrente, che non rientra nel novero dei soggetti ideatori e conoscitori dei passaggi realizzativi del piano predatorio ai danni della [OSCURATO:SOCIETA] (vale a dire i coimputati principali, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ma aveva, invece, una visione limitata delle vicende economiche realizzatesi. Costituisce riprova della correttezza di tale impostazione difensiva l'assoluzione parziale decisa nei suoi confronti per molte delle condotte contestate inizialmente anche nei suoi confronti al capo A.3.2. Il secondo motivo (punto 3 del ricorso), riferito al capo A8 della contestazione, denuncia errata applicazione di legge quanto alla mancata configurazione nei confronti del ricorrente di un'ipotesi di bancarotta riparata, nonostante la restituzione dalla società [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] delle somme contestate come sottratte, prima dell'ammissione di quest'ultima al concordato preventivo. Il capo A8 si riferisce al concorso nella distrazione di 5 milioni di euro da [OSCURATO:SOCIETA] a vantaggio di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]), accertata in giudizio per oltre due milioni e mezzo di euro, secondo la difesa, che evidenzia come il segmento di condotta preso in considerazione nell'imputazione riguardi la vicenda inerente al versamento della caparra pagata da [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:SOCIETA] per riacquistare l'immobile di Magenta (sotto forma dell'acquisto del 100% delle quote della società FIN.VI , veicolo di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA] utilizzato per l'acquisto dell'immobile) ed alla sua restituzione per intero da parte di quest'ultima società, attraverso versamenti sul conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA] e attraverso la cessione di un credito, certo ed esigibile, tanto che è stato pagato dalla cessionaria alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. sentenza d'appello pag. 138). Anche volendo ritenere il pagamento della caparra come inizialmente distrattivo da [OSCURATO:SOCIETA] ad [OSCURATO:SOCIETA], per la sua eccessiva onerosità, tali somme sono state integralmente restituite prima dell'ammissione della società [OSCURATO:SOCIETA] al concordato preventivo. 3.3. Un terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione al difetto di correlazione tra accusa e sentenza quanto alla condanna per il capo A8, nonché per omessa motivazione avuto riguardo all'analogo motivo d'appello proposto per far valere la violazione degli artt. 520 e 521 cod. proc. pen. Nel capo di imputazione la condotta è descritta come distrazione, in data 11.8.2004, della somma di 5 milioni di euro a vantaggio di [OSCURATO:SOCIETA]., fallita in data 2.12.2010 (già [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); i giudici di merito, invece, sia in primo che in secondo grado, hanno condannato l'imputato per aver concorso nella distrazione della somma di 2.555.251,50 euro a vantaggio di società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e di Norman 95 s.r.I., commessa nel contesto dell'operazione di compensazione tra debiti e crediti reciproci posta in essere tra la stessa Norman 95 e [OSCURATO:SOCIETA]. La diversità dei fatti sarebbe autoevidente, secondo la difesa. 3.4. Il quarto argomento di censura eccepisce mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata con riguardo ai motivi specificamente proposti nei punti 2.1. e 2.2. dell'atto di appello. Tali punti dell'atto di appello si riferivano alla diversità tra contestazione e condanna: il ricorrente non avrebbe concorso a distrarre somme di denaro da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA] come effetto della asserita mancata restituzione della caparra confirmatoria data per la vendita dell'immobile di Magenta, bensì è stata provata una operazione differente di compensazione di debiti-crediti tra le parti [OSCURATO:SOCIETA], Norman 95 e 4 A 00 [OSCURATO:SOCIETA], nella quale il ricorrente ed [OSCURATO:SOCIETA] non avevano avuto alcun ruolo, mentre anzi tale ultima società aveva restituito integralmente la caparra ricevuta da [OSCURATO:SOCIETA] per l'acquisto non andato a buon fine delle quote di FIN.VI . 3.5. Il quinto argomento difensivo attiene al capo A9 e denuncia nullità della sentenza per violazione di legge ancora una volta quanto al difetto di correlazione tra imputazione e condanna. La contestazione attribuisce valenza distrattiva all'operazione di sottoscrizione di un contratto di affitto da parte di [OSCURATO:SOCIETA] con [OSCURATO:SOCIETA] . per quattro anni, relativo all'immobile di Magenta, ad un canone pari a 12.888.000 euro. Solo implicitamente si è desunta l'assenza di giustificazione economica e l'inutilità del contratto oltre che la sua eccessiva onerosità, dalle quali si è desunta la natura depauperativa e distrattiva dell'operazione da parte della sentenza impugnata. 3.6. La sesta ragione di ricorso, riferita ancora al capo A9, è analoga a quella già formulata in relazione al capo A8 ed attiene alla natura di bancarotta riparata dell'operazione di restituzione da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] delle somme asseritamente sottratte, prima dell'ammissione al concordato preventivo da parte di quest'ultima società. Anche volendo ritenere insussistente il vizio di correlazione tra accusa e sentenza, dunque, secondo la difesa comunque vi sarebbe prova dell'assenza dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva per aver il ricorrente, nella sua qualità, restituito quanto sottratto, una volta risolto il contratto di locazione dell'immobile, comunque prima che si concretizzasse il rischio di perdita delle garanzie per il patrimonio dei creditori della società ammessa al concordato preventivo. Gli stessi giudici di merito hanno riconosciuto (cfr. sentenza di primo grado, pag. 86, alla quale la Corte d'Appello si conforma) la restituzione a [OSCURATO:SOCIETA] da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della somma di euro 6.712.500 attraverso l'emissione della nota di credito n. 42 e della somma di euro 1.342.500, ovvero l'equivalente dell'IVA relativa ai periodi di locazione non goduti e già corrisposti con il maxicanone. Quindi, dei 12 milioni circa oggetto del contratto di locazione, la [OSCURATO:SOCIETA] ha restituito euro 8.045.000, a prescindere dalla valutazione, tutta da dimostrare, dell'eccessiva onerosità del canone di locazione pattuito. 3.7. Il settimo motivo di ricorso si riferisce al capo A10.2 ed all'operazione di vendita e successiva locazione dell'immobile di Rieti di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA], successivamente ceduto ad [OSCURATO:SOCIETA] 3, controllata da [OSCURATO:SOCIETA] F.S., entrambe amministrate da [OSCURATO:PERSONA]. La condanna è stata costruita dalla Corte d'appello tramite richiamo alle operazioni fraudolente relative all'immobile di Magenta di cui al capo A8: anche in questo caso, la [OSCURATO:SOCIETA] si accordava con la controllata di [OSCURATO:SOCIETA] per la vendita dell'immobile di sua proprietà ad un valore pari, questa volta, a 18 milioni di euro e, successivamente, lo stesso immobile veniva concesso in locazione alla venditrice con un contratto della durata di 9 anni, a pagamento con fattura unica per i primi 4 anni di locazione, cui si affiancava a • un preliminare per l'acquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di tutte le azioni di Eurinvest3 da [OSCURATO:SOCIETA], con caparra versata di 5 milioni di euro. Secondo la difesa, anche in questo caso vi sarebbe un'ipotesi di bancarotta riparata erroneamente non riconosciuta dalla Corte territoriale, nonostante la restituzione delle somme versate a titolo di caparra da parte della [OSCURATO:SOCIETA] prima dell'ammissione della [OSCURATO:SOCIETA] al concordato preventivo: 2 milioni di euro mediante bonifico bancario e 3 milioni di euro mediante compensazione debiti/crediti (si richiamano le pagine 16 e 17 della sentenza di primo grado). Inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe inadeguata nel suo richiamarsi in tutto per relationem a quanto affermato dalla sentenza di primo grado in relazione al capo A8, vista la diversa modalità delle restituzioni, poiché nella vicenda descritta al capo A10.2. le restituzioni mediante compensazione si riferiscono a crediti certi ed esigibili. Le ragioni della decisione d'appello relative a detta imputazione, proprio a causa di tale mero, improprio richiamo, hanno omesso di rispondere alle puntuali eccezioni sollevate dalla difesa nell'atto d'appello. 3.8. Un ottavo motivo di ricorso eccepisce difetto di correlazione tra accusa e sentenza, con relative violazione di legge processuale, quanto al capo A.10.3, che fa riferimento alla seconda parte dell'operazione concernente l'immobile di Rieti, ovvero quella relativa al contratto di locazione tra [OSCURATO:SOCIETA] e l'acquirente del complesso immobiliare, la società Eurinvest3. Anche in questo caso, come per il capo A.8. e per il capo A.9., la difesa evidenzia che sono state ritenute distrattive le condotte per l'eccessiva onerosità del canone di locazione dell'operazione di sale and lease back e per l'inutilità economica dell'operazione di locazione stipulata di seguito alla vendita, senza che tali caratteristiche abbiano fatto parte della contestazione di reato, in cui si richiamano soltanto i costi, ritenuti ingiustificati, sostenuti da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di Eurinvest3, relativi alla prima rata del canone di locazione ed all'IVA oggetto del maxicanone, che avrebbe imposto un esborso ingiustificato. 3.9. Oltre al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, la difesa, in relazione al capo A.10.3., mediante il nono motivo di ricorso, denuncia anche violazione di legge in relazione alla natura distrattiva dell'operazione ed assenza di motivazione quanto alla condanna per la condotta comunque contestata, articolata soltanto su un insufficiente richiamo alle ragioni già formulate per il capo A9, nonostante la diversità delle imputazioni: in una si contesta il valore integrale del canone di locazione; nell'altra, il pagamento dell'IVA e della prima rata del canone di locazione dell'immobile al centro della vicenda. Riguardo a quest'ultima, la difesa eccepisce che il saldo tra VIVA incassata dall'operazione di vendita dell'immobile e quella versata con la maxirata per il contratto di locazione è stato neutro. Il versamento dell'IVA al fisco, grazie al meccanismo di compensazione dell'IVA a credito e a debito, ha determinato che la società venditrice [OSCURATO:SOCIETA] ha dovuto versare al fisco soltanto la somma di euro 1.926.000, senza quindi che si sia verificato un impatto negativo sul suo patrimonio sociale. L'omessa motivazione, poi, si riferisce proprio all'assenza di risposta ai motivi d'appello riferiti alla natura neutra dell'operazione di addebito dell'IVA per l'operazione di sale and lese back. 3.10. Un decimo argomento di censura eccepisce il vizio di violazione di legge - in relazione ai capi A8, A9, A10.2 e A.10.3 - riferito agli artt. 43 e 110 cod. pen. ed agli artt. 216, 236 I. fall. quanto alle regole che sovrintendono il concorso dell'extraneus nei reati di bancarotta, nonché particolarmente all'insussistenza dei presupposti di rappresentazione e volontà dell'evento dannoso in capo al ricorrente. Non vi è prova che questi, imputato nella sua qualità di amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] e delle sue controllate, società che hanno assunto il ruolo di controparti di [OSCURATO:SOCIETA] nelle operazioni relative agli immobili di Magenta e Rieti, ritenute distrattive, si fosse rappresentato, al momento della commissione dei fatti, l'illiceità delle condotte ed abbia voluto contribuire alla loro realizzazione, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per il concorso dell'extraneus nei reati dell'amministratore. La difesa rammenta che tutte le condotte sono avvenute precedentemente all'assunzione da parte del ricorrente della qualità di amministratore senza deleghe della [OSCURATO:SOCIETA]. La motivazione della Corte d'Appello (da pag. 185 e ss.) sarebbe inadeguata e non convincente: i tre elementi fondamentali - il ruolo formale in [OSCURATO:SOCIETA] e la sottoscrizione dei contratti di sale and lease back e di locazione; l'assoggettamento personale del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la posizione privilegiata del ricorrente, anche amministratore senza delega della società ammessa al concordato preventivo - non superano l'argomento della acclarata non partecipazione del ricorrente all'ideazione del piano predatorio né la sua inconsapevolezza al riguardo, ammesse dagli stessi giudici di merito (cfr. pag. 187 della sentenza d'appello) e confermate dalle assoluzioni numerose per la parte delle condotte di bancarotta relative alle operazioni distrattive dei proventi delle operazioni immobiliari. 3.11. Un undicesimo motivo di ricorso denuncia violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità omissiva del ricorrente quale amministratore privo di delega, con riguardo alla condotta di reato contestata al capo All, nonché mancanza di motivazione in merito alle questioni relative, sollevate con l'atto di appello. La contestazione in esame si riferisce alla distrazione della somma di 250.000 euro in concorso con [OSCURATO:PERSONA] tramite cinque operazioni di bonifico bancario tra il 26.6.2006 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per non avere il ricorrente, nella sua carica di consigliere di amministrazione senza deleghe di [OSCURATO:SOCIETA] dal 9.9.2005 al 27.7.2006, impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire (cfr. pagg. 96 e 106 della sentenza di primo grado).La difesa evidenzia che non sussiste per legge un generale obbligo di vigilanza in capo agli amministratori senza deleghe, ma essi rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli in virtù della conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, valutata la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, tra le quali non è prevista un'autonoma potestà di indagine (si cita Sez. 5, n. 33582 del 13/6/2022). Secondo la difesa, i fatti distrattivi passati, realizzati dall'amministratore della società depauperata in concorso con l'amministratore senza deleghe, non possono assumere la natura di segnali d'allarme che fanno insorgere in capo a quest'ultimo l'obbligo di agire: i segnali d'allarme devono essere inequivocabili, dotati di alto grado di probabilità e specifici rispetto all'evento lesivo. Si contesta, quindi, l'eccessiva estensione, nel senso indicato, del concetto di "segnali d'allarme" adottato dalla sentenza d'appello, facendo rientrare in tale categoria generici fatti avvenuti prima che l'imputato assumesse la carica di amministratore senza deleghe di [OSCURATO:SOCIETA], senza connessione con la condotta distrattiva contestata. Peraltro, le operazioni distrattive non sono passate per il consiglio di amministrazione della società depauperata. Infatti, il Tribunale ha assolto i sindaci e gli amministratori senza delega (cfr. pag. 107 della sentenza di primo grado) quanto alle operazioni non passate attraverso il CdA. 3.12. Un dodicesimo motivo di ricorso denuncia violazione di legge con riferimento al capo A14 ed alla responsabilità omissiva ritenuta nei confronti del ricorrente, quale amministratore senza deleghe della [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto alla condotta di non aver evitato la falsificazione delle scritture contabili commesse da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'ammissione della società al concordato preventivo (oggetto della contestazione). Si deduce violazione di legge sia con riguardo alle disposizioni che regolano il concorso omissivo nel reato di bancarotta fraudolenta documentale dell'amministratore di società, sia con riguardo alle norme dettate in materia di dolo del concorrente per omissione. La difesa eccepisce che le rappresentazioni di bilancio falsificate sono riferite ad operazioni economiche effettuate ed inserite in bilanci relativi a periodi antecedenti al momento in cui il ricorrente è entrato nel CdA della [OSCURATO:SOCIETA] o successivi alla sua uscita dal CdA suddetto, sicchè non potevano essere da questi conosciute né poteva pretendersi da parte sua l'attivazione della posizione di garanzia. Solo due di tali falsificazioni si riferiscono ad operazioni inserite in bilancio durante il periodo in cui il ricorrente era in carica quale amministratore senza deleghe, ma effettuate prima di tale nomina; oppure erano state effettuate durante il periodo di nomina, ma inserite in un bilancio redatto e depositato successivamente alla sua uscita dal CdA. 3.13. Il tredicesimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo ancora al capo A14, sotto il profilo della mancanza di prova del dolo del concorrente - amministratore privo di deleghe - nel reato di bancarotta fraudolenta documentale da falsificazione delle scritture contabili obbligatorie. Anche in questo caso, si contesta la sussistenza di specifici segnali d'allarme idonei a far scattare la posizione di garanzia e, quindi, la volontarietà dell'omesso controllo da parte dell'amministratore privo di deleghe. 4. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui ai capi B1 e B2, in relazione al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., quale amministratore unico dal 10.3.2007 al 4.4.2007 e Presidente del consiglio di amministrazione da tale data al 20.3.2009, e nei cui confronti è stata emessa sentenza di estinzione dei reati per prescrizione, previa derubricazione delle condotte di bancarotta fraudolenta (distrattiva — B1- e da operazioni dolose, B2) in bancarotta semplice, con conferma delle statuizioni civili nei confronti delle residue parti civili costituite. Il ricorrente si propone di dimostrare la totale insussistenza dei reati e, in ogni caso, una serie di violazioni di legge che minerebbero la sentenza impugnata. 4.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge quanto al difetto di correlazione tra accusa e sentenza con riguardo ai capi B1 e B2; contraddittorietà della motivazione sulla determinazione delle condotte riqualificate come bancarotta semplice; violazione dell'art. 129 cpv cod. proc. pen., per essere i fatti contestati del tutto insussistenti. La sentenza impugnata sembra aver ricondotto l'agire dell'imputato, oltre che al reato di cui all'art. 217, comma primo, n. 2, I.fall., anche ad una contestazione di ritardi nella richiesta di fallimento (art. 217, comma primo, n. 3, I. fall.), tenuto conto della condizione di crisi della fallita, ma non ha in alcun modo descritto le condotte, che, ovviamente, non sono contestate formalmente nei capi di imputazione (si richiama l'esigua parte della sentenza dedicata, da pag. 149 a 150). E vi sarebbe totale disallineamento tra tali imputazioni e quelle riferite a ritardi nella richiesta di fallimento, mai indicati nei capi B1 e B2 (riferiti a condotte distrattive e ad operazioni dolose), che peraltro si riferiscono a fatti commessi anteriormente all'autunno 2008, tempo in cui la Corte territoriale fissa la nuova condotta (portandola sino a data anteriore al marzo 2009: il fallimento è del 22.7.2010), in relazione alla quale ha operato la riqualificazione e ha dichiarato la prescrizione. Si denuncia ancora lesione del diritto di difesa in relazione alla riqualificazione dei reati operata, per le ragioni già esposte in punto di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: mai sono state trattate nel processo le condotte del ricorrente come operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, sicchè egli non è stato messo in condizioni di difendersi; né vi erano motivi d'appello con i quali si era richiesta la riqualificazione, sì da sanare il difetto di contestazione e la nullità verificatasi, poiché la derubricazione era stata proposta rispetto all'art. 217, comma primo, n. 2 e non già al n.3 della medesima disposizione della legge fallimentare (si era ragionato, cioè, in termini di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti). Si sottolinea, altresì, come la nullità creatasi non possa essere superata dalla estinzione del reato per prescrizione, essendovi le statuizioni civili sulle quali pronunciarsi ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. 4.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, travisamento della prova e omesso esame di prove decisive relativamente all'affermazione di responsabilità agli effetti civili per i fatti di cui ai capi d'imputazione ascritti al ricorrente (B1 e B2) e in relazione al reato di bancarotta semplice. La difesa evidenzia come, una volta esclusa la fraudolenza delle condotte indicate in imputazione, la Corte d'appello non ha fatto altro che qualificare i fatti come bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 I. fall., senza individuare gli elementi e i presupposti essenziali dei reati; e con motivazione apodittica ha affermato che il versamento della caparra per un preliminare di acquisto dell'immobile dello stabilimento ove operava la stessa società del ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA], e poi per l'acquisto del preliminare stesso (capo B1), nonché le condotte del capo B2 finalizzate al finanziamento delle somme con le quali è stato pagato il concordato [OSCURATO:SOCIETA] per l'acquisto del ramo d'azienda dello stabilimento di Magenta, costituivano operazioni di azzardo configuranti la bancarotta semplice di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 217 I. fall., poi dichiarata prescritta. Non si è spiegato perché tali operazioni, funzionali alla sopravvivenza economica della [OSCURATO:SOCIETA], poi fallita, fossero qualificabili come manifestamente imprudenti. La tesi difensiva fa leva, altresì, sul travisamento di alcune prove testimoniali, tra le quali quelle del curatore Bianco, dalle quali si desumerebbe che le cause del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] erano esogene, sopravvenute, imprevedibili ed inevitabili e non attribuibili al ricorrente: in particolare, si richiama la chiusura della centrale [OSCURATO:SOCIETA], che forniva energia allo stabilimento della società del ricorrente, da parte del curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA], vale a dire Bianco; da tale assenza di energia è derivata la crisi definitiva di [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso evidenzia che non si può ritenere - come invece fa la sentenza d'appello - che le operazioni di grave imprudenza siano consistite nel non aver saputo il ricorrente "realizzare una contrattazione soddisfacente con il curatore Bianco (pag. 146 della sentenza) per superare la chiusura della centrale [OSCURATO:SOCIETA]. Inoltre, è la stessa motivazione del provvedimento impugnato a notare che senza il fermo dell'impianto energetico che riforniva [OSCURATO:SOCIETA], la società avrebbe potuto "sperare in qualche futuro". Analogo travisamento si ritiene abbia viziato la sentenza d'appello là dove ha argomentato circa il fatto che, nonostante il ricorrente non sia stato capace di trovare un diverso fornitore di elettricità per [OSCURATO:SOCIETA], abbia imprudentemente continuato ad operare. Tale convincimento è smentito da alcuni testi, dipendenti della fallita, che hanno invece chiarito come, dopo la cessazione della fornitura di energia elettrica, si sopperì per un periodo con alimentazioni di gas ed energia elettrica da altre società, grazie alla fideiussione della società MCM, sempre nella titolarità della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Altra causa esogena del fallimento, non attribuibile al ricorrente, viene individuata dalla difesa nella crisi economica mondiale del 2008, con gravi ricadute proprio nel settore tessile. La difesa evidenzia che la sentenza impugnata non ha indagato sulle peculiari condizioni di mercato necessarie per la corretta valutazione del grado dell'imprudenza e, quindi, della valutazione del rischio come lecito o illecito. 4.3. La terza ragione di ricorso eccepisce vizio di motivazione e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. quanto alla riqualificazione delle condotte nel reato di bancarotta semplice da ritardato fallimento, in relazione alle quali non vi è stata prova che esse fossero motivate dal tentativo di evitare il dissesto dell'impresa in crisi, presupposto necessario alla configurabilità del reato, né del carattere grave o manifesto dell'imprudenza ravvisabile nelle condotte attribuite al ricorrente. 4.4. Il quarto motivo di ricorso ha eccepito violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, avuto riguardo ai capi B1 e B2, in relazione ai quali, per la riqualificazione operata, la stessa sentenza impugnata colloca la prescrizione alla data del 22.1.2018 e dunque in epoca antecedente alla sentenza di primo grado. La difesa evoca la sentenza delle Sezioni Unite n. 39614 del 28/4/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283670 secondo cui l'art. 578 cod. proc. pen. è inapplicabile a tutte le ipotesi di estinzione del reato che si collocano a monte della sentenza di condanna in primo grado, con necessità di revocare le statuizioni civili precedentemente adottate. 4.5. Il quinto motivo di censura eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione riferita alla condanna alle statuizioni civili disposte a carico del ricorrente per i danni alle maestranze della società fallita, in contraddizione con le conclusioni alle quali giunge la Corte territoriale con riguardo alla finalità di salvare la società [OSCURATO:SOCIETA]. Sarebbero inoltre illogiche le ragioni alla base della condanna, visto che il fallimento Novaceto è stato interamente soddisfatto tanto che non risulta tra le parti civili costituite. 5. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], condannato per le imputazioni relative alla bancarotta delle società [OSCURATO:SOCIETA]. (capi A.1., A.4, A.6, A.7, A.8., A.9., A.10, A.11, A.14), mentre per le imputazioni di cui al capo A.3, riqualificata come bancarotta preferenziale, e A (riferita al fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a./[OSCURATO:SOCIETA].) è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente deduce diverse ragioni di censura ed è l'imputato principale del processo, quale gestore ed amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA], nonché vice-Presidente del Consiglio di amministrazione dal 29 giugno 2004 al 05 maggio 2005 e presidente del consiglio di amministrazione dal 05 maggio 2005 e fino al 25 ottobre 2006 (data della messa in liquidazione della società) nonché Presidente del consiglio di amministrazione dal 24 settembre 2002 al 29 luglio 2005 (cessazione per incorporazione nella [OSCURATO:PERSONA]) di GZ [OSCURATO:PERSONA] e dal 06 maggio 2003 al 30 giugno 2005 (cessazione per incorporazione nella az. [OSCURATO:PERSONA]) di az. [OSCURATO:PERSONA] (la G.z. [OSCURATO:PERSONA] era socio della [OSCURATO:SOCIETA]. ed è stata controllante al 100% di GZ [OSCURATO:PERSONA] controllante a sua volta al 100% di [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:SOCIETA].). 5.1. Il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione al rigetto dell'istanza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., per aver ritenuto il calcolo della pena inesatto, sull'errato presupposto che la continuazione criminosa da applicare con altro reato già giudicato in altro procedimento e la cui pena era stata a sua volta "concordata" debba assumere come pena base, su cui compiere gli aumenti dovuti, quella inflitta dalla sentenza precedente invece che quella prevista per il reato considerato più grave. Secondo la difesa sarebbe stato violato l'art. 81 cod. pen. e non è applicabile la giurisprudenza formatasi su questioni analoghe nell'ambito del patteggiamento ex art.444 cod. proc. pen., richiamata dalla sentenza impugnata, in ogni caso, non correttamente interpretata dalla Corte d'appello. 5.2. Il secondo argomento di censura eccepisce violazione di legge e nullità della sentenza per inosservanza degli artt. 178, comma primo, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen. perchè la Corte d'appello, una volta deciso di rigettare la proposta di concordato delle parti, non ha proseguito nel dibattimento come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che in tal modo risulta impedita alle parti la discussione e la formulazione delle conclusioni nel merito (la difesa richiama, tra le altre, le sentenze Sez. 4, n. 28311 del 23/9/2020 e Sez. 5, n. 47574 del 2/7/2019). Né rileverebbe che la Corte d'Appello abbia invitato la difesa a concludere all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attraverso la sollecitazione a "formulare eventuali istanze subordinate" alla richiesta di concordato, poiché si tratta di una modalità formalistica di garantire un diritto, che in concreto è stato reso non effettivo. Infatti, l'udienza dedicata alle conclusioni degli imputati che aveva richiesto il concordato in appello ha avuto una breve durata, nonostante abbiano concluso anche le parti civili nella stessa giornata, a riprova dell'ottica di implicito accoglimento delle richieste di concordato. 5.3. La terza censura eccepisce nullità della sentenza impugnata, per violazione di legge, in relazione all'art. 81 cpv. cod. proc. pen., nonchè per vizio di motivazione carente, avuto riguardo al mancato riconoscimento della continuazione criminosa, chiesta tra i reati ascritti al ricorrente nell'ambito del presente procedimento e quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativi ai fallimenti della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per i quali l'imputato è stato condannato in via definitiva (passaggio in giudicato della sentenza n. 4151 del 2020, emessa il 5.11.2020, datato 23.6.2021) alla pena di anni 3 e mesi 11 di reclusione. L'unicità del disegno criminoso era invece di immediata evidenza, trattandosi di società tutte riconducibili allo stesso gruppo imprenditoriale ([OSCURATO:SOCIETA]. era la controllante sia di [OSCURATO:SOCIETA]. che di [OSCURATO:SOCIETA].). Sul punto vi è anche omessa motivazione sul relativo motivo d'appello. 5.4. Il quarto motivo d'appello deduce violazione di legge e di motivazione apodittica e mancante in relazione all'aggravante del danno di rilevante entità arrecato al fallimento, prevista dall'art. 219, comma primo, I. fall. e che avrebbe dovuto ritenersi insussistente. La sentenza impugnata ha motivato in modo del tutto insufficiente sulla sua oggettiva sussistenza, limitandosi ad argomentare sulla consapevolezza del ricorrente della asserita concreta gravità del danno cagionato, in maniera assertiva. Da qui anche l'erronea mancata declaratoria di prescrizione del reato, per effetto della mancata esclusione della circostanza aggravante illegittimamente riconosciuta, che ha natura di circostanza ad effetto speciale, incidente sul termine di prescrizione. 5.5. Il quinto argomento difensivo eccepisce vizio di motivazione per contraddittorietà della decisione relativamente alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di bancarotta ascritti all'imputato. Premessa la propria versione delle vicende legate all'ideazione ed ai passaggi per la creazione del cd. [OSCURATO:PERSONA], che aveva come obiettivo, riconosciuto anche dalle sentenze di merito, la rivítalizzazione delle società coinvolte nel progetto, la difesa sostiene che, al più, si potrebbe contestare al ricorrente un'eccessiva imprudenza nel tentativo di dare attuazione al progetto. La stessa Corte d'Appello ha prospettato a carico del ricorrente e degli altri imputati un atteggiamento negligente, imprudente e imperito, fondato su un'incauta fiducia nella potenzialità degli asset disponibili, ma ha poi inspiegabilmente concluso per l'esistenza del dolo distrattivo, incompatibile anche con le ingenti perdite economiche subite da [OSCURATO:PERSONA] per tentare di far sopravvivere le società. 5.6. Il sesto motivo di ricorso eccepisce mancanza e contraddittorietà della motivazione relativamente al capo A, per non aver considerato una prova decisiva in favore dell'imputato, costituita dall'accordo transattivo concluso il 6 luglio 2007, tra gli altri, dal commissario straordinario di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. e dal liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]., che attestava la conclusione e l'esecuzione di molteplici accordi e contratti tra queste società, nonché le reciproche posizioni debitorie e creditorie. Tale accordo mina la conclusione cui è giunta la sentenza impugnata, circa la assenza di giustificazione commerciale autonoma delle operazioni economiche verso [OSCURATO:SOCIETA]. da parte della [OSCURATO:SOCIETA] e smentisce la loro valenza distrattiva. 5.7. La settima ragione di censura eccepisce vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica con riguardo al capo A.1. (la distrazione di 2.998.000 euro dal patrimonio della società, in data 19.11.2003, quale "rimborso finanziamento socio", che [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. senza alcu giustificazione economica).Il ricorrente nega che sia stata realizzata tale distrazione, spiegando la dazione come pagamento di un debito nei confronti della controllante [OSCURATO:SOCIETA]. Le ragioni del finanziamento da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA]. erano tutte insite nella necessità di portare avanti il progetto del [OSCURATO:PERSONA], che del resto è stata ritenuta provata anche dalla sentenza impugnata, che ha accertato come fino a novembre 2003 il progetto stesso non fosse ancora tramontato. 5.8. L'ottavo motivo di ricorso eccepisce vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo ai capi A.4 e A.10.5. Il ricorrente contesta la natura distrattiva di entrambe le operazioni economiche contestate nei capi di imputazione richiamati (in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per il capo A.4. ma la difesa eccepisce che si tratta sempre di operazioni in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., come anche per il capo A.10.5.). La tesi difensiva, in estrema sintesi, è che l'acquisto dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:SOCIETA] era finalizzato ad ottenere nuove linee di credito per la prosecuzione del Polo, sicchè tutte le operazioni, ancora una volta, si proiettano nell'obiettivo di realizzare un vantaggio per le società coinvolte, attraverso il sostegno al progetto di aggregazione societaria. Tanto più che, in assenza di nuove linee di credito, si sarebbe determinato un fermo della produzione, con effetti fortemente negativi per la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. 5.9. Con un nono motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione manifestamente illogica con riferimento al capo A.6 (la distrazione della somma di un milione di euro in favore dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante l'interposizione della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., alla quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva conferito l'incarico di consulenza per organizzare una o più operazioni di finanziamento aventi ad oggetto l'immobile di Magenta). La distrazione è stata ritenuta sussistente perché si è valutata la consulenza pattuita come fittizia con la società [OSCURATO:SOCIETA] utilizzata quale mero schermo per drenare la somma verso i due coimputati. Secondo la difesa tale affermazione è apodittica e non tiene conto della testimonianza del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha messo in evidenza l'esistenza di altri incarichi eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per il gruppo Pasini, per la società [OSCURATO:PERSONA], per Norman 95. 5.10. Il decimo motivo di ricorso eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica quanto al capo A.7. (la distrazione di 4.200.000 euro in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., senza ragione economica e giustificando contabilmente l'operazione quale finanziamento). La tesi della difesa, supportata da alcune testimonianze che si richiamano, è che l'annotazione in contabilità delle operazioni come "finanziamenti" sia frutto di un refuso, un errore, laddove si trattava di somme versate per il pagamento di fatture per l'acquisto di cupro da [OSCURATO:SOCIETA]., al fine della sua commercializzazione. 5.11. Il decimo motivo di censura eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con riferimento al capo A.8. (la distrazione di 5.000.000 euro in favore di [OSCURATO:SOCIETA].). Secondo la difesa la somma è stata interamente restituita mediante la cessione di un credito proprio di [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] e in ogni caso ammonterebbe ad una somma inferiore per effetto di una compensazione. 5.12. L'undicesimo motivo di censura eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con riferimento al capo A.9. sotto più aspetti, tra i quali quello della apoditticità dell'affermazione del dolo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (la distrazione di 12.888.000 euro mediante un'operazione fraudolenta di sale and lease back). La difesa porta avanti la tesi secondo cui vi sarebbe un errore anzi tutto nella entità della somma distratta, poiché BenebergCell ha pagato soltanto sei rate del canone di locazione e VIVA relativa. Si tratta, alla fine della complessa ricostruzione dei passaggi, del pagamento a [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 805.000 di IVA ed euro 4.027.500 di canoni di locazione, sicchè solo 4.833.000 euro sono stati effettivamente pagati dalla società in concordato. Inoltre, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare apoditticamente che le operazioni contestate erano estranee alla logica produttiva dell'azienda e che avevano avvantaggiato soltanto società riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e ai sodali. Ed invece l'operazione di sale and lease back rappresentava la fase esecutiva del progetto [OSCURATO:PERSONA], senza alcun intento distrattivo vista la ritenuta validità del progetto dichiarata anche, contraddittoriamente, dalla sentenza impugnata. 5.13. Il tredicesimo motivo di ricorso denuncia vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto al capo A.10 (la distrazione della somma ricavata dalla cessione dell'immobile di Rieti, già di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e confluito in [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito del conferimento di azienda del 25.6.2004, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al prezzo di euro 18.000.000 incassati da [OSCURATO:SOCIETA] tra il 17 e il 27.1.2005. Nelle stesse date, la società poi in concordato ha effettuato pagamenti per un totale di 17.900.000 euro considerati distrattivi perché privi di giustificazione reale). Con il medesimo motivo si denuncia il medesimo vizio anche riguardo ai capi A10.1., A.10.2., A.10.3., A.10.4., evidenziando, rispettivamente: - A.10.1., che non emerge alcun elemento idoneo a provare la natura fittizia delle prestazioni sottostanti alle fatture e che a tale obiezione la Corte d'appello non ha dato risposta alcuna; - A.10.2., che la somma contestata come distratta (5.000.000 di euro) era stata restituita alla [OSCURATO:SOCIETA] mediante bonifico, compensazione e cessione di un credito di euro 15.000; ed anche in questo caso la sentenza sconta un vizio di carenza assoluta di motivazione rispetto al motivo d'appello; - A.10.3., che le somme contestate come distratte (335.625 euro e 1.074.000 euro per IVA, somme relative ad un'altra operazione di sale and lease back ritenuta fittizia e fraudolenta, quindi distrattiva, avente ad oggetto l'immobile di Rieti) avevano invece una ragione economica che si inseriva nel progetto del [OSCURATO:PERSONA], spiegata nell'atto di appello e rispetto alla quale non vi era stata alcuna risposta da parte della sentenza impugnata; A.10.4., che la distrazione contestata in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a fronte di fatture emesse per operazioni inesistenti, non era stata in alcun modo provata nel processo, mentre si era chiarito, da parte della difesa, che l'attività di assistenza e consulenza prestata da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA] per le trattative svolte per la cessione degli immobili inseriti nel progetto di Polo era stata reale e non fittizia. 5.14. Un quattordicesimo motivo denuncia vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo A.11. poiché la distrazione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta sussistente sulla base del rilevato, eccessivo importo di attività fatturate solo genericamente dedotte, sarebbe stata soltanto assertivamente spiegata dalla Corte d'appello, ignorando le spiegazioni dettagliate del ricorrente quanto alle ragioni sottese ai pagamenti ed alla natura delle prestazioni alla base delle fatture ed i motivi d'appello dedicati. 5.15. L'ultimo argomento difensivo eccepisce ancora una volta un vizio di motivazione carente o manifestamente illogica con riferimento al capo A.14. (bancarotta fraudolenta documentale da falsificazione delle scritture obbligatorie). L'assenza di risposte ai motivi di merito relativi a ciascuna delle imputazioni esaminate di bancarotta distrattiva e l'erronea valutazione di tali condotte come, appunto, inscritte in un disegno depauperativo della [OSCURATO:SOCIETA], determinano, secondo la difesa, l'inconfigurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, non essendovi stata alcuna falsificazione delle scritture contabili. 6. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], condannato in relazione ai capi A.4, A.5., A.6, A.7, A.8, A.9., A.10, punti 1,2,3,5, A.14 e con riguardo al quale è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato ascrittogli il capo A.3. nonchè il capo B previa riqualificazione ai sensi dell'art. 217 I. fall.. Il ricorrente ha avuto il ruolo di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA], poi [OSCURATO:SOCIETA], detentore del 10% attraverso [OSCURATO:SOCIETA] di GZ Fin dal 16.1.2004 fino al 28.7.2005, nonché, da questa data, socio di [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della fusione per incorporazione di GZ Fin in [OSCURATO:SOCIETA] tramite la predetta fiduciaria; inoltre, amministratore, di fatto, della soc. [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:SOCIETA]; amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]; amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]; amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA]; 6.1. Il primo motivo di ricorso chiede che venga sollevata questione di legittimità„ costituzionale dell'art. 236, comma 2, n. 1 I.fall. (oggi art. 341 Codice della Crisi d'impresa), per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui equipara, quantomeno sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, il reato di bancarotta fraudolenta fallimentare a quello di bancarotta fraudolenta "da concordato preventivo". Le ragioni di incostituzionalità vengono esposte con riguardo al testo del R.D. n. 267 del 1942, in conformità a quanto previsto dall'art. 390, comma 3, del nuovo Codice della Crisi d'impresa, che impone l'applicazione delle disposizioni vigenti all'epoca dei fatti di reato commessi e con la precisazione che si intendono riferite ai corrispondenti articoli del nuovo Codice attualmente in vigore. Si eccepisce l'ingiustificata equiparazione tra sentenza dichiarativa di fallimento e decreto di omologazione del concordato preventivo, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta, con conseguente irragionevolezza del trattamento sanzionatorio non diversificato. La difesa premette di formulare ragioni di incostituzionalità differenti da quelle in relazione alle quali la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione con ordinanza n. 268 del 1989, proposta in relazione all'istituto dell'amministrazione controllata. Si considera rilevante, in particolare, l'irragionevolezza dell'equiparazione, quantomeno con riferimento alla risposta punitiva, di due situazioni completamente differenti che possono verificarsi con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, con cui si è previsto l'accesso al concordato preventivo anche in presenza di un mero "stato di crisi" dell'impresa. L'irragionevolezza emergerebbe poiché differenti condizioni patologiche dell'impresa, quali sono lo "stato di crisi" e "l'insolvenza", vengono parificate nel disvalore della risposta sanzionatoria. La linea di fondo che percorre il ricorso è che il concordato si è "emancipato dal fallimento" ed è sempre più contiguo alle cd. procedure di composizione negoziale della crisi. Ciò vale soprattutto per il concordato in continuità d'impresa. Per questo, sarebbe anacronistica e ingiustificata la parificazione del trattamento repressivo e punitivo operata dall'art. 236 I.fall. L'irragionevolezza e il contrasto con l'art. 3 Cost. deriverebbero, poi, dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 236 I. fall., è consentita la punibilità in caso di concordato solo per i casi di bancarotta impropria societaria e per l'amministratore, ma non anche per la bancarotta propria e l'imprenditore individuale. Con irragionevolezza di tale disparità di trattamento. Ancora, vi sarebbe irragionevolezza delle conseguenze sanzionatorie, anche tenuto conto della mancanza, nel concordato collegato alla bancarotta, della condizione obiettiva di punibilità rappresentata dalla dichiarazione di fallimento, che attualizza e concretizza la lesione della garanzia patrimoniale per i creditori, certificando l'incapacità irreversibile dell'imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni. Nel caso del concordato preventivo, l'offesa alla garanzia patrimoniale dei creditori si realizza, invece, in forma ben più blanda, con l'elemento "pericolo" che rimane ad un livello di particolare astrattezza, potendosi anzi anticipare il concordato preventivo ad una situazione di mero rischio teorico di insolvenza, che svuota il disvalore dell'ipotetica condotta di bancarotta. Si deduce anche un profilo di illegittimità costituzionale con riguardo all'art. 27 Cost. ed alla funzione rieducativa, alla luce dell'impossibilità di calibrare il trattamento sanzionatorio di fatti dal diverso disvalore dal momento che devono applicarsi i medesimi delta edittali. Tale sproporzione si risolve in un ostacolo alla funzione rieducativa cui le pene devono tendere. 6.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge con riferimento alla mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma 1, I. fall., nei confronti di tutti gli imputati, compreso il ricorrente; inoltre, si eccepisce un deficit di motivazione sul punto. L'aggravante non è stata formalmente contestata, poiché non è sufficiente il richiamo alla disposizione normativa nel capo di imputazione, se manca una precisa enunciazione degli elementi che rendono la valutazione del danno arrecato dalla bancarotta come "grave" e se, soprattutto, si è in presenza di una pluralità di condotte di bancarotta sicchè, se non vi è il richiamo esplicito alla continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, I.fall., risulta equivoca l'indicazione della disposizione dell'art. 219 I.fall. senza nessun'altra precisazione. Inoltre, si eccepisce la violazione dell'art. 118 cod. pen. poiché, data la natura oggettiva della circostanza aggravante in esame, la sua esclusione, come il suo riconoscimento, dovrebbero comunicarsi a tutti gli imputati, mentre, nel caso di specie, è stata fatta una distinzione da parte del giudice d'appello illogica e inadeguata (si citano pagg. 129 e 130). La mancata esclusione dell'aggravante ex art. 219 cit. nei confronti del ricorrente ha determinato, altresì, l'illegittima conseguenza che nei suoi confronti non è stata dichiarata la prescrizione del reato. 6.3. La terza censura che la difesa del ricorrente propone attiene al vizio di carenza di motivazione, o di sua manifesta illogicità, quanto alla qualifica di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA], attribuita all'imputato da parte dei giudici di merito, nonostante la prova dichiarativa sia andata in senso opposto. 6.4. Un quarto motivo di ricorso agita l'argomento della carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto all'attribuzione al ricorrente del ruolo di concorrente estraneo nei reati contestati, con violazione dell'art. 110 cod. pen.: manca qualsiasi prova del suo coinvolgimento in accordi distrattivi o dissipativi. La formulazione della motivazione della Corte d'appello è priva di valore dal punto di vista della capacità di affermazione della colpevolezza del ricorrente, facendo leva su un interrogativo "retorico", del tipo "come poteva non sapere". L'onere argomentativo sulla condanna è stato, quindi, completamente pretermesso e lasciato a congetture desunte dagli asseriti vantaggi derivati al ricorrente dalle condotte contestate. 6.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia mancanza di motivazione quanto all'affermazione di colpevolezza del ricorrente per il reato di cui al capo A14 (bancarotta fraudolenta documentale da falsificazioni nelle scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA], in modo da occultare le operazioni fraudolente contestate negli altri capi di imputazione). Si tratterebbe di un'ipotesi a dolo specifico, per la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori, che non è stata tuttavia esplicitata nel capo di imputazione, ove si è richiamata la sola funzionalizzazione della condotta ad occultare i reati di bancarotta distrattiva descritti nelle altre imputazioni. Inoltre, entrambe le sentenze di merito non indicano quali scritture sarebbero state falsificate; perché sarebbero false e in che modo il ricorrente avrebbe concorso nel delitto, con quale contributo, al di là della mera posizione di consulente legale della società. 6.6. Il sesto argomento speso dalla difesa del ricorrente eccepisce illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al rigetto della proposta di concordato in appello, nonostante il parere positivo del PG. Le ragioni del rigetto si basano sull'erronea deduzione che, dalla sentenza di primo grado, la pena base per il reato A, da cui si è partiti per il calcolo complessivo, fosse di 6 anni e 6 mesi di reclusione, significativamente superiore a quella pattuita ex art. 599-bis cod. proc. pen.; ma tale deduzione non è esatta, visto che la riduzione delle generiche può essere graduata fino ad un terzo e il Tribunale si era limitato ad affermare che la pena base, ridotta per le attenuanti generiche prevalenti, fosse pari ad anni 4 e mesi 4 di reclusione. 6.7. L'ultimo motivo di ricorso eccepisce violazione del divieto di reformatio in peius e carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sanzione inflitta al ricorrente. Sulla base della medesima, erronea congettura di cui al motivo precedente, quanto alla determinazione della pena base in primo grado, la sentenza d'appello è partita da una pena base di 5 anni di reclusione per il calcolo della sanzione inflitta, dimenticando che invece poteva essere calcolata la pena base anche in misura prossima ad anni 4 e mesi 4 di reclusione, che è il solo dato certo, esplicitamente indicato dal tribunale. 7. Ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di consigliere dal 10.10.2003 al 27.7.2006 di [OSCURATO:PERSONA] poi [OSCURATO:PERSONA], nonché detentore del 10% attraverso S.A.FI Fiduciaria di GZ Fin dal 16.1.2004 fino al 28.7.2005, nonché da questa data socio di [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della fusione per incorporazione di GZ Fin in [OSCURATO:SOCIETA] tramite la predetta fiduciaria; consigliere dal 19 maggio 2003 al 30 giugno 2005 di GZ Fin e dal 06 maggio 2003 al 30 giugno 2005 di [OSCURATO:SOCIETA].Il ricorrente è stato condannato per i capi Al, A4, A6, A7, A8, A9, A10, All e A14, mentre anche nei suoi confronti è stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo A3, riqualificato in bancarotta preferenziale. 7.1. I primi tre motivi di censura denunciano vizio di motivazione carente e manifestamente illogica quanto alla responsabilità del ricorrente affermata in relazione al capo A6, quale percettore delle somme distratte, con conseguente manifesta illogicità della motivazione anche riguardo alla condanna del ricorrente per gli ulteriori reati di cui ai capi di imputazione, desunta dal presunto ed insussistente vantaggio da lui ricavato della distrazione di cui al citato capo A6. In sintesi, la difesa ritiene che manchino nella sentenza impugnata i richiami a prove riguardanti i flussi di denaro percepiti dal ricorrente; eccepisce che la stessa corte d'appello fondi la colpevolezza del ricorrente su dichiarazioni di coimputati imprecise e definite "oscure" e, in ogni caso, in relazione alle quali non si dà atto di riscontri. 7.2. I motivi dal quarto al settimo si riferiscono tutti alla contestazione degli elementi di prova per ritenere il concorso del ricorrente nei reati di bancarotta fraudolenta tutti a lui ascritti. In sintesi, la difesa rappresenta come la sentenza impugnata abbia costruito la colpevolezza dell'imputato in via del tutto congetturale, travisando le prove dichiarative e non fornendo alcuna indicazione di quali siano stati i contributi concorsuali da lui prestati; manca, inoltre, qualsiasi riferimento soddisfacente al coefficiente soggettivo necessario completamento della responsabilità a titolo di concorso in reati di bancarotta fraudolenta. Il ruolo centrale del ricorrente in tutta la pianificazione e attuazione dei presunti reati, apoditticamente affermato dalla Corte territoriale e frutto di travisamento (come si spiega alle pagine da 63 in poi del ricorso), viene usato illegittimamente come argomento per affermare la superfluità dell'indagine sul suo contributo concorsuale specifico, quanto alle singole condotte contestategli. Così anche assurgono a prova dei reati, automaticamente, le sue cariche e le sue partecipazioni societarie nelle società coinvolte ed il lucro personale che il ricorrente avrebbe tratto dai reati, anche questo affermato in modo assertivo. 7.3. I motivi ottavo e nono sono dedicati a denunciare vizi di motivazione carente e manifestamente illogica della sentenza impugnata quanto alla condanna per il reato di cui al capo Al4 di bancarotta fraudolenta documentale da falsificazione delle scritture contabili. La tesi della difesa, ancora una volta, rappresenta come la sentenza d'appello non abbia offerto alcun argomento concreto di prova riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del concorso nel reato da parte del ricorrente; vi sono stati anche travisamenti della prova dichiarativa (in particolare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). r / Inoltre, si denuncia nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto di rinvio a giudizio per omessa specificazione della contestazione di bancarotta fraudolenta documentale e genericità dell'imputazione; omessa risposta ai motivi d'appello relativi alla contestazione in esame; apoditticità delle ragioni di condanna e della mancata riqualificazione in bancarotta semplice documentale, che sarebbe estinta per prescrizione. 7.4. I motivi di ricorso dal decimo al dodicesimo riguardano la qualificazione giuridica delle condotte contestate. Il decimo motivo denuncia carenza di risposta motivazionale (a pag. 171 della sentenza) quanto alle ragioni dedotte con l'atto di appello e relative alla liceità delle operazioni contestate come distrattive o di falsificazione documentale nei diversi capi di imputazione: la decisione di secondo grado, lodando la minuziosità di dettagli di quella di primo grado, dichiaratamente afferma l'ultroneità di una sua motivazione sulle ragioni dell'atto di impugnazione presentato dal ricorrente. La difesa, invece, evidenzia l'insufficienza dei richiami operati alla pronuncia di primo grado, ai fini di ritenere soddisfatta la motivazione di un provvedimento d'appello. In particolare, si sintetizzano le ragioni per le quali le compensazioni e i pagamenti non fossero simulacri di operazioni distrattive. L'undicesimo motivo di ricorso si occupa soprattutto di eccepire l'erronea prospettiva della sentenza impugnata, che ha ritenuto non provata l'operatività quantomeno iniziale del [OSCURATO:PERSONA], quale gruppo di imprese, laddove invece i testimoni hanno dichiarato che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] era il contenitore preludio del Polo (si cita la testimonianza Marcobi a pag. 119 dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e che le società di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], controllanti delle diverse società industriali ([OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]), operavano in un logica di consolidamento di un gruppo in fase di prima attuazione. Le operazioni di pagamento contestate come distrattive, quindi, rientravano in un'ottica di gruppo. Il dodicesimo motivo eccepisce la portata non distrattiva dell'operazione di cui al capo A7, poiché i 4,4 milioni di euro pagati da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] nell'agosto 2004 si inseriscono nel quadro dei rapporti commerciali tra le due società, come dichiarato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], la cui prova dichiarativa è stata travisata nei contenuti dai giudici d'appello. 7.5. Il tredicesimo motivo di ricorso attiene al tema dell'aggravante ex art. 219, comma primo, I. fall. ed alla conseguente prescrizione dei reati di cui al capo A. La difesa rappresenta come la questione abbia già costituito un punto fondamentale dell'atto di appello e come la stessa Procura Generale abbia richiesto alla Corte territoriale di non applicare alla bancarotta [OSCURATO:SOCIETA] l'aggravante in esame del danno di rilevante entità, ritenendo anche la sua mancata, compiuta contestazione nell'imputazione, non essendo sufficiente il mero richiamo alla disposizione dell'art. 219, comma 1, I.fall.t Tantomeno le ragioni di sussistenza dell'aggravante in esame sono state adeguatamente esposte, limitandosi la Corte ad un argomentare apodittico (cfr. pag. 171), sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Inoltre, si rappresenta che l'art. 236 I. fall. non rientra nel novero delle disposizioni alle quali è applicabile l'aggravante ex art. 219 cit., non essendo espresso il richiamo alla prima disposizione nel testo della disposizione aggravatrice e non potendosene, quindi, estendere l'applicazione, in virtù del divieto di analogia in malam partem. Il rinvio operato dall'art. 236 all'art. 223, che a sua volta rinvia all'art. 216 della legge fallimentare, non è idoneo a "coprire" l'applicabilità della circostanza aggravante ad un'ipotesi che non espressamente la prevede. I reati di cui al capo A sarebbero, pertanto, tutti prescritti, a far data dal 30.5.2019, dovendosi considerare come dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione il 20.11.2006, data del decreto di ammissione alla procedura di concordato (e non considerando esatta la data dell'omologa a tali fini, come invece fa la crote territoriale). 7.6. Il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo di ricorso attengono al trattamento sanzionatorio ed alle statuizioni civili disposte. Si lamenta l'apoditticità delle motivazioni della sentenza impugnata quanto alla dosimetria sanzionatoria inflitta al ricorrente e avuto riguardo anche alle sanzioni accessorie disposte nei suoi confronti. Identica censura viene riservata anche alle statuizioni civili (quindicesimo motivo), contestando specificamente l'indimostrato nesso di causa tra il danno patito dalla procedura [OSCURATO:SOCIETA] e le condotte del ricorrente, la sproporzione della provvisionale riconosciuta alla stessa procedura; infine, la mera apparenza della motivazione in ordine all'ammissione dei lavoratori costituiti parte civile e al riconoscimento nei loro confronti di una provvisionale e del pagamento delle spese legali. Si denuncia una motivazione carente al riguardo del provvedimento impugnato. 8. [OSCURATO:PERSONA] Passafiume ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto: - per [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento con rinvio limitatamente alla continuazione esterna; rigetto nel resto; - per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio al giudice civile; - per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio; - per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento senza rinvio quanto alle statuizioni civili, da revocare; inammissibilità nel resto; - per [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del ricorso. 9. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato quietanza sottoscritta dal liquidatore giudiziale di Nuovi filati cell s.p.a. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA]., a prova dell'accordo transattivo con cui la società predetta si dichiara soddisfatta per il risarcimento accordatole dall'imputato (per 30.000 euro), rinunciando ad ogni altra azione e pretesa. Successivamente, la difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui si chiede l'estensione degli effetti dell'impugnazione proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel motivo 4.1. (eliminazione delle statuizioni civili relative al capo B, in quanto la prescrizione è intervenuta precedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado). 9.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie con le quali precisa ulteriormente alcuni tra i motivi di ricorso. 9.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie con le quali, prendendo atto delle conclusioni del PG, evidenzia che la sentenza d'appello sarebbe nulla in quanto è stata negata a [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di ripresentare una diversa proposta di concordato. La recentissima giurisprudenza di legittimità, invece, è ormai pacifica nel ritenere che la Corte di Appello, nel caso in cui ritenga di non accogliere la prima proposta di concordato, debba dare la possibilità alla difesa di riformulare la richiesta (Sez. 2, 16/09/2022 n. 43198; Sez. 2, 11/01/2024, n. 6595). Ed ancora: "al rigetto della richiesta di concordato sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, deve seguire comunque, una fase di interlocuzione con le parti ", dal momento che "il Legislatore (ha) voluto garantire sempre la possibilità di reiterare l'accordo"; "la necessità di proseguire il dibattimento garantisce anche la possibilità di presentare una nuova proposta di concordato" (Sez. 4, 28/06/2023, n. 33909). Questa possibilità di ripresentare una nuova e diversa proposta di concordato è stata negata alla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente all'esame dei diversi ricorsi, è bene premettere sintetiche note sul contesto in cui si inseriscono i fatti oggetto del processo, che verte su una serie di contestazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, collegate in tre macroimputazioni differenti, corrispondenti alla crisi economica di tre società: la [OSCURATO:SOCIETA]., ammessa al concordato preventivo; la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), entrambe dichiarate fallite. Si tratta di società la cui vita aziendale era stata connessa strettamente, sin dall'inizio, al progetto di creazione di una realtà economica, denominata "[OSCURATO:PERSONA]", che si riprometteva di riunire in un'unica entità industriale e amministrativa, al fine riportarle a un nuovo e positivo sviluppo, tre note società del settore tessile.r Le tre società si caratterizzavano per trattare la produzione o commercializzazione di materiali di derivazione naturale dalla cellulosa; tutte, all'epoca dei fatti, non erano in buone condizioni finanziarie, ma dotate di elevate potenzialità; le società inizialmente erano denominate: "[OSCURATO:PERSONA]" (che produceva pregiato filato di cupro in Gozzano, unica realtà aziendale al mondo, in competizione con l'azienda giapponese ASAHI, e dotata di un marchio notissimo a livello internazionale); "[OSCURATO:SOCIETA]" (che produceva acetato in Magenta) e "[OSCURATO:PERSONA]" (che produceva viscosa in uno stabilimento industriale a Rieti). [OSCURATO:PERSONA] prevedeva la concentrazione delle risorse delle medesime società, la riduzione dei costi produttivi, l'unificazione della gestione amministrativa e finanziaria, in vista della costituzione - poi mai attuata - di un gruppo aziendale unitario ai fini di un rilancio del fatturato. Tutte e tre le società coinvolte nel progetto del Polo cellulosico possedevano propri immobili industriali: "[OSCURATO:SOCIETA]" nella sede di Gozzano, "[OSCURATO:SOCIETA]" in quella di Magenta e "[OSCURATO:PERSONA]" in quella di Rieti; in particolare, i due stabilimenti di Magenta e Rieti erano dotati anche di proprie centrali di energia elettrica, mancanti in Gozzano, che risultavano strategiche ed indispensabili per il funzionamento della produzione dei filati. Il progetto del [OSCURATO:PERSONA] prevedeva che in [OSCURATO:SOCIETA] - società prescelta per l'accentramento e la realizzazione del Polo e, a tal fine, appunto, dall'aprile 2004, ridenominata [OSCURATO:SOCIETA], che già possedeva l'immobile industriale di Magenta - sarebbero confluite sia l'azienda [OSCURATO:PERSONA], tramite conferimento, ivi compreso il suo immobile industriale di Rieti, e sia l'azienda ed i noti marchi (del valore di decine di milioni di euro) di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] finanziarie hanno impedito di portare a termine il progetto e, nel 2004, [OSCURATO:PERSONA] - gestore ed amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., con interessi e ruoli gestori in altre società collegate all'operazione economica ruotante intorno alla creazione del Polo - ha deciso di virare, secondo la ricostruzione dei giudizi di merito, verso azioni di vendita degli immobili di [OSCURATO:SOCIETA] (i complessi di Magenta e Rieti) a vantaggio di società a lui riferibili (la società [OSCURATO:SOCIETA], anzitutto), insieme ai coimputati principali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con depauperamento della [OSCURATO:SOCIETA], mediante operazioni principalmente di sale and lease back (che hanno coinvolto l'immobile di Magenta e diverse società). 1.1. Delle tre distinte bancarotte contestate in complesse imputazioni, rimangono in piedi, all'esito del giudizio di secondo grado nonché delle dichiarazioni di prescrizione di taluni reati, soltanto alcune delle condotte relative al capo A della bancarotta afferente alla società [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza d'appello ha stabilito che, ritenuta sussistente l'aggravante ex art.* 219, primo comma, I. fall., la prescrizione non fosse ancora maturata, indicando come termine ultimo il 26.7.2026. Le altre contestazioni, tuttavia, sono state ritenute fondate agli effetti civili nei confronti di alcuni altri imputati, con conferma delle statuizioni civili (altri coimputati ancora, come si è già evidenziato, sono stati assolti con formula piena), ad eccezione di coloro i quali hanno raggiunto accordi con le parti civili, che hanno determinato la revoca delle suddette statuizioni, vale a dire gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. Le tre diverse macrocontestazioni originarie di bancarotta vertevano: a) la prima, sulle vicende della società ammessa il 26.10.2007 a concordato preventivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]., diversa seppur omonima della società di seguito indicata al punto b), oggetto di contestazione per numerose distrazioni milionarie (alcune riqualificate come preferenziali); si tratta delle condotte dissipative e di bancarotta documentale ed impropria descritte al capo A) del p.p. RGNR 15312/12+61118/13, che ruotano principalmente intorno alle cessioni di due immobili industriali - l'uno sito in Magenta ceduto nel 2004 (Capo A punti da 2 a 9) e l'altro sito in Rieti ceduto nel 2005 (Capo A punto 10) - ed alla dispersione dei proventi di tali vendite; b) la seconda, sulle vicende della "nuova" società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]) - costituita successivamente, in data 1.03.2007, dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto di contestazione per bancarotte da distrazioni/dissipazioni, operazioni dolose e bancarotta documentale nel capo B) del pp. RGNR 15312/12+61118/13, che ruotano intorno alla cessione dell'immobile industriale sito in Magenta; c) la terza, sulle vicende della società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), fallita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto di contestazioni per distrazione, operazioni dolose e bancarotta documentale, nei confronti degli amministratori e dei sindaci (questi ultimi tutti assolti già in primo grado), delineate ai capi A) e B) del diverso p.p. n. 36587/08 R.G.N.R., in relazione alla somma di 7,4 milioni distratta nel 2004 ed alle operazioni dolose poste in essere in relazione all'immobile industriale di Rieti. 2. Venendo ad esaminare i singoli ricorsi, l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] si rivela fondata, negli aspetti assorbenti riferiti alla sua affermazione di responsabilità, ancorchè ai soli effetti civili. La Corte d'Appello ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati ascritti al ricorrente nel giudizio di secondo grado, sul presupposto che, nei suoi confronti, non possa configurarsi l'aggravante del danno di rilevante gravità, prevista dal primo comma dell'art. 219 I. fall., in quanto egli è stato tenuto all'oscuro del reale significato economico delle condotte realizzate dal dominus di tutte le operazioni distrattive, [OSCURATO:PERSONA].• Il ricorrente, secondo la sentenza impugnata, non era a parte del piano predatori° ideato dal soggetto organizzatore delle speculazioni; i giudici d'appello si diffondono, nelle circa due pagine dedicate a descrivere la condotta di concorso del ricorrente nei reati, nell'evidenziare dati confliggenti con la piena prova di un suo coinvolgimento nei fatti. [OSCURATO:PERSONA] - si dice - ha assunto il ruolo di consigliere di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:SOCIETA]. soltanto a far data dal 9 settembre 2005 e sino al 27 luglio 2006; dunque, in epoca successiva alla sottoscrizione dei contratti che hanno consentito la realizzazione delle operazioni distrattive di cui ai capi A8-A9-A10.2 e A10.3. Nella sentenza impugnata la Corte d'Appello afferma, inoltre, che l'unico ruolo "che oggettivamente risulta in atti essere stato rivestito da [OSCURATO:PERSONA] è sempre ed in ogni caso quello di sottoscrivere i necessari documenti" utilizzati per realizzare le condotte distrattive. La sentenza ancora esclude che il ricorrente "avesse una qualsivoglia influenza sulle decisioni e strategie di volta in volta ideate dal deus ex machina [OSCURATO:PERSONA] ovvero dai reali referenti che avevano in mano le redini" delle principali operazioni ritenute illecite (pag. 186 sentenza impugnata) ed esclude, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] avesse tratto vantaggi, personali o tramite società a lui riferibili, dalle condotte distrattive poste in essere ai danni di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] di responsabilità, in sintesi, si basa sull'abbinamento con le sue posizioni formali nelle società e su una sorta di teorema del "non poteva non sapere", data la frequenza nell'esecuzione delle direttive di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inaccettabile per l'attribuzione delle condotte contestate, anche se in gioco vi è la derivazione degli effetti civili delle fattispecie dichiarate prescritte. Le Sezioni Unite, infatti, hanno recentemente rammentato (nella notizia di decisione del 28 marzo 2024) che, anche a seguito dei principi stabiliti nella sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 - secondo cui il giudice penale deve applicare la regola di giudizio del "più probabile che non" piuttosto che quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio quando si trovi a decidere della responsabilità agli effetti solo civili - rimangono ferme le indicazioni contenute nella sentenza Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273, secondo cui, quando in gioco vi sono gli effetti civili di una decisione, con presenza della parte civile in giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, deve essere oggetto di verifica e non rimane superato dalla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. Ed infatti, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale nei gradi di merito è intervenuta condanna, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; a tal fine, i motivi di ricorso proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen. (cfr., per il giudizio d'appello, negli stessi termini, Sez. 5, n. 28289 del 6/6/2013, Cologno, Rv. 256283; nonché, tra le tante, in ordine al giudizio di legittimità, in motivazione: Sez. 1, n. 14822 del 20/2/2020, Milanesi, Rv. 278943 e Sez. 5, n. 26217 del 13/7/2020, G., Rv. 279598-02, nonché Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D'Alessandro, Rv. 279599. Vedi in precedenza, altresì, Sez. 5, n. 5764 del 7/12/2012, dep. 5/2/2013, Sarti, Rv. 254965 - 01; Sez. 5, n. 14522 del 24/3/2009, Petrilli, Rv. 243343 - 01; Sez. 6, n. 21102 del 9/3/2004, Zaccheo, Rv. 229023 - 01). Nel caso di specie, i vizi di contraddittorietà della motivazione sono tali da imporre l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello rispetto a tutte le fattispecie poste alla base dell'affermazione di responsabilità agli effetti civili del ricorrente, rimanendo assorbiti i motivi sulla sussistenza di ipotesi riconducibili alla figura della cd. "bancarotta riparata" e le contestazioni sulle nullità processuali, per il principio della prevalenza dell'eventuale esclusione della responsabilità del ricorrente, sia pur agli effetti civili, rispetto ad ogni altra valutazione discendente dalla declaratoria di prescrizione, derivato dalla sentenza n. 111 del 2022 della Corte costituzionale. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 3.1. Sono infondati tutti i motivi (primo, secondo e terzo) che mirano ad ottenere una declaratoria di assoluzione agli effetti penali più favorevole, ai sensi del canone di giudizio dettato dalle Sezioni Unite con la pronuncia Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento", e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Ebbene, nel caso del ricorrente, la sentenza impugnata ha evidenziato elementi tali da escludere che si possa far luogo ad una immediata declaratoria di assoluzione, facendo leva sulla continuata realizzazione, da parte sua, di plurime condotte di natura estremamente e gravemente imprudente, in operazioni ad alto rischio, nonché sull'addebito di ritardata richiesta di fallimento. Le condotte, tutte attuate nel tentativo di salvare la società [OSCURATO:SOCIETA] dalla decozione, sono state ritenute, con adeguata motivazione, idonee ad integrare la fattispecie di cui all'art. 217 I.fall., ancorchè prescritta. Non hanno pregio, d'altra parte, le generiche ed imprecise osservazioni sulla divergenza tra contestazione e sentenza (peraltro, di prescrizione), alla luce dell'ampiezza della formula di imputazione e del constatato equilibrio della motivazione del provvedimento impugnato tra ricostruzione del quadro di contesto e cristallizzazione delle condotte - ritenute riferibili all'imputato. Le ragioni difensive, pertanto, devono essere complessivamente rigettate, sotto tali profili, costituendo, peraltro, diffusamente, una richiesta di rivalutazione nel merito della piattaforma processuale sulla base della quale i giudici di merito si sono determinati (in particolare, rivelano tale inammissibile finalità il secondo ed il terzo motivo di censura). 3.2. Il quarto motivo di ricorso è fondato. La Corte d'Appello ha riqualificato i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritti ai capi B1 (bancarotta distrattiva) e B2 (bancarotta da operazioni dolose) nella meno grave ipotesi di cui all'art. 217 I. fall. e, di conseguenza, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della sentenza di primo grado (datata 18.2.2019) e collocata, dalla stessa sentenza impugnata, alla data del 22.1.2018. Le Sezioni Unite, in proposito, con la sentenza Sez. U, n. 39614 del 28/4/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283670, hanno chiarito che l'art. 578 cod. proc. pen. è inapplicabile a tutte le ipotesi di estinzione del reato che si collocano a monte della sentenza di condanna in primo grado, con necessità di revocare le statuizioni civili precedentemente adottate. La conferma delle statuizioni civili, disposte in favore dei lavoratori dipendenti della società costituiti in giudizio, motivata specificamente dalla Corte territoriale, si pone in contraddizione con i richiamati principi del massimo collegio nomofilattico, secondo i quali le statuizioni civili conseguono ad almeno una condanna validamente emessa; di talchè, se il giudice di primo grado avesse deciso, più correttamente, già in quella sede di giudizio, la prescrizione dei reati, non avrebbe potuto disporre condanna ad alcuna statuizione civile. Per tali ragioni, le statuizioni civili illegittimamente stabilite devono essere eliminate mediante pronuncia di annullamento senza rinvio agli effetti civili, con assorbimento del quinto motivo di ricorso. Le considerazioni soprascritte valgono anche nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale, con motivi aggiunti, ha chiesto l'estensione dei motivi formulati dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] quanto all'illegittimità della condanna alle statuizioni civili relativa a reati prescritti in epoca antecedente alla sentenza di primo grado. Anche nei suoi confronti, dunque, le statuizioni civili riferite ai reati di cui al capo B dell'imputazione devono essere eliminate. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riguardo alle censure svolte in relazione al capo A6, mentre deve essere rigettato nel resto. 4.1. Il primo ed il secondo motivo, che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono inammissibili. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si duole anzitutto della ritenuta illegittimità, da parte della Corte d'Appello, del calcolo della continuazione criminosa tra la pena stimata congrua nel Re presente processo e la precedente condanna a pena concordata in appello: il rigetto del concordato richiesto ex art. 599-bis cod. proc. pen. sarebbe fondato su un presupposto erroneo. Con le memorie depositate in vista dell'udienza dinanzi al Collegio, la difesa ha anche evidenziato che la sentenza d'appello sarebbe nulla in quanto è stata negata al ricorrente la possibilità di ripresentare una diversa proposta di concordato, possibilità che, invece, la recentissima giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere obbligata (Sez. 2, n. 43198 del 16/09/2022, Deragna, Rv. 283853; Sez. 6, n. 37981 del 12/7/2023, Radaelli, Rv. 285182). In proposito si rileva che il ricorso è generico, poiché non si confronta con la seconda delle due rationes decidendi utilizzate dalla Corte territoriale per rigettare la richiesta di concordato in appello, e tale considerazione rende l'impugnazione inammissibile, indipendentemente dalla giurisprudenza poc'anzi citata, ma anche dalle ulteriori indicazioni ermeneutiche, rilevanti e sicuramente opinabili - come effettivamente fa notare la difesa nel secondo motivo di ricorso -, secondo cui, in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo (Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347). Il vizio di genericità supera anche la critica alle ragioni del rigetto del concordato, deciso della Corte d'Appello su di un presupposto non condivisibile, che si risolve nel negare sempre e comunque la possibilità di porre in continuazione due sentenze di concordato sulla pena in appello. Tale presupposto erroneo sostiene che la pattuizione concordata non potrebbe essere surrettiziamente modificata, rendendola, attraverso la continuazione "esterna", un anello "satellite" della pena base calcolata per il reato più grave della continuazione interna. Ed invero, l'alternativa ratio decidendi che, a prescindere dalle considerazioni difensive di ordine preliminare, rimane viva - e non osteggiata dal ricorso, che per tale ragione è inammissibile — è rappresentata dalla considerazione di incongruità, per difetto, della pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr. pag. 153 della sentenza d'appello). Seguendo la traccia della motivazione criticata dalla difesa, si evidenzia che la pena, come determinata a seguito del patteggiamento in appello, è stata ritenuta dai giudici di secondo grado, comunque, incongrua, comportando un aumento inadeguato della sanzione per tre diversi delitti bancarotta fraudolenta (quelli oggetto della sentenza passata in giudicato), incapace di descrivere il disvalore concreto delle condotte ascritte al ricorrente.Il ricorso non aggredisce tale logica decisoria di rigetto e non spiega perché, viceversa, la pena concordata sarebbe stata adeguata (peraltro, i giudici d'appello hanno ritenuto che anche la pena base per il delitto più grave considerato nel patteggiamento, quello relativo alla bancarotta Bembercell, fosse di per sé incongrua, sia con riguardo alla gravità oggettiva delle condotte che all'intensità del dolo). 4.2. E' fondato il nono motivo di ricorso, riferito alla colpevolezza dell'imputato per il reato di cui al capo A6, e l'accoglimento di tale ragione difensiva, che coinvolge l'affermazione di responsabilità per uno dei reati in gioco, determina l'assorbimento del terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto il diniego della continuazione criminosa, che dovrà essere oggetto di rivalutazione all'esito del giudizio in ordine alla sussistenza del reato citato ed alla conseguente, eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Venendo alle ragioni che hanno guidato il Collegio nel ritenere fondato il ricorso nella parte in esame, deve evidenziarsi che la distrazione della somma di un milione di euro in favore dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante l'interposizione della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., alla quale la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe conferito l'incarico (fittizio, secondo l'accusa) di consulenza per organizzare una o più operazioni di finanziamento aventi ad oggetto l'immobile di Magenta, è stata oggetto di un fugace passaggio motivazionale specificamente dedicato al ricorrente (in fine di pag. 161 del provvedimento impugnato) e di un rinvio generico alle argomentazioni svolte nell'esame della posizione di un coimputato non ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA], nei cui confronti il reato (così come le ulteriori contestazioni) è stato dichiarato prescritto, non valutata sussistente l'aggravante ex art. 219, comma primo, I. fall. Un rinvio che conduce, nelle pagine dedicate (da 188 a 191), soltanto ad un'apodittica affermazione del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato, mediante l'indicazione di un suo quasi ineluttabile "placet" alla stessa. La distrazione è stata ritenuta sussistente perché si è valutata la consulenza pattuita come fittizia con la società [OSCURATO:SOCIETA] utilizzata quale mero schermo per drenare la somma verso i due coimputati, ma anche tale affermazione va riempita di contenuti specifici e non lasciata all'adesione acritica alla sentenza di primo grado, senza esame puntuale delle ragioni difensive, anche quelle riproposte nel ricorso e legate ai contributi conoscitivi del teste [OSCURATO:PERSONA], con necessità di verificare che realmente la società [OSCURATO:SOCIETA] fosse una mera società schermo, priva di qualsiasi incarico di consulenza svolto nel corso della sua operatività. 4.3. Sono invece infondati tutti gli altri motivi difensivi, compresi quelli aggiunti in vista dell'udienza. 4.3. a) Il quarto motivo (il cui contenuto di fondo, con cui si denuncia la configurabilità, le modalità di contestazione e la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di .. rilevante entità prevista dalla legge fallimentare, è analogo al motivo tredicesimo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed al secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]) è infondato. Si tratta di un aspetto fondamentale dell'accertamento processuale, poiché l'eventuale esclusione dell'aggravante ad effetto speciale del "danno di rilevante entità" di cui all'art. 219, comma primo, I. fall., determinerebbe la prescrizione dei reati riferiti alla bancarotta [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato: escludendo l'aggravante ad effetto speciale, infatti, il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato, tenuto conto dei periodi anche di sospensione. Per coerenza espositiva, si tratteranno, quindi, tutti gli aspetti critici sollevati con i tre ricorsi che fanno questione della configurabilità di detta aggravante. La questione preliminare proposta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta l'applicabilità dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità anche ai casi di bancarotta connessa al concordato preventivo. Si tratta di una deduzione priva di pregio. Denuncia il ricorrente che l'aggravante in esame non sarebbe applicabile alla bancarotta da concordato preventivo, in quanto la norma individua espressamente le fattispecie di reato le cui pene possono subire il previsto aggravamento derivante dall'aggravante (artt. 216, 217 e 218 I. fall.) e tra dette fattispecie non è contemplata quella di cui all'art. 236 co. 2 I. fall., sicchè la sua estensione per via interpretativa a tale ipotesi determinerebbe un caso di analogia "in malam partem". Ebbene, si è già consolidato nella giurisprudenza di legittimità un orientamento che ritiene applicabile la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, attraverso un'interpretazione sistematica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta "propria" ed il richiamo integrale dell'art. 223, comma 2, legge fall. alle pene previste dall'art. 216 legge fall. (Sez. 5, n. 24216 del 24/2/2021, Rv. 281578; Sez. 5, n. 2903 del 22/3/2013, dep. 2014, Venturato, Rv. 258446). Analoghe ragioni logico-sistematiche devono condurre a preferire la soluzione ermeneutica che consente di ritenere applicabile l'aggravante del danno grave anche ai fatti di bancarotta collegati al concordato preventivo, in considerazione del richiamo all'art. 223 I. fall., - che, a sua volta, richiama le pene previste dall'art. 216 I. fall. - operato dall'art. 236 co. 2 n 1)1. fall. Non sussistono, poi, difetti di contestazione dell'aggravante in esame (sollevati nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]): la contestazione formale è specificamente formulata, con espresso riferimento al comma primo dell'art. 219 I. fall. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che solo quando non sia precisato il riferimento normativo esplicito è necessaria una descrizione più accurata del fatto, da cui si evinca la contestazione dell'aggravante, non essendo sufficiente in tali casi né la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, né la generica menzione dell'art.219 L. Fall. (Cfr. Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Ferri, Rv. 277300; Sez. 5, n. 14353 del 14/12/2018, Violini, Rv. 275095, come si evince anche ampiamente dalla . motivazione). Infondati sono anche gli argomenti dedicati a sostenere che, dalla natura oggettiva dell'aggravante, derivi la necessità di ritenerla sussistente in danno di tutti i coimputati del reato, con conseguente violazione di legge e manifesta illogicità della sentenza che, invece, proponga la circostanza soltanto nei confronti di alcuni, escludendola per altri. Invero, costituisce regola generale di imputazione delle circostanze aggravanti, prevista dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ritenere che anche le circostanze oggettive siano applicabili solo se conosciute o ignorate per colpa o valuate inesistenti per errore determinato da colpa; tali circostanze, quindi, si estendono ai (soli) concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785). Infine, sono prive di fondamento anche le censure riferite alla sussistenza dell'aggravante dal punto di vista oggettivo, essendosi la Corte d'Appello ispirata al corretto principio di diritto secondo cui la valutazione del danno deve essere effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, con riguardo alla diminuzione - non percentuale ma globale - che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403 - 01; Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992, Bertolotti, Rv. 191565 - 01). 4.3. b) Il quinto e sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono rivalutativi e in fatto, e per questo inammissibili, poiché tendono a prospettare un'alternativa ricostruzione della piattaforma processuale, traendone conclusioni più favorevoli per il ricorrente, sia con riguardo all'elemento soggettivo che all'elemento oggettivo del reato. Si rammenta, al riguardo, che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi concreti di fattispecie, posti a fondamento della decisione impugnata, nonchè l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La sentenza d'appello, nel caso di specie, con motivazione priva di iati logici, ha evidenziato che, quanto meno dalla primavera del 2004, il ricorrente aveva tutti gli elementi valutativi idonei a fargli comprendere l'irrealizzabilità del progetto del cd. "Polo cellulosico"; tuttavia, [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che prendere atto di tale irrealizzabilità e correre ai ripari per il bene della conservazione delle garanzie patrimoniali della società in dissesto, al contrario, risulta provato che abbia realizzato un complesso meccanismo di corporate sale & lease back, dapprima sull'immobile industriale di Magenta e poi su quello di Rieti, al di fuori del piano iniziale e indirizzando risorse economiche della [OSCURATO:SOCIETA]. verso realtà del tutto estranee al progetto iniziale del "Polo cellulosico" e riconducibili a lui stesso o a [OSCURATO:PERSONA]. Può concludersi che la sentenza impugnata ha risposto adeguatamente ai motivi d'appello e costituisce una salda base per la declaratoria di inammissibilità delle ragioni di ricorso, dando atto del dolo del reato di bancarotta distrattiva e dell'elemento oggettivo, mediante analisi di quegli "indici di fraudolenza" che la giurisprudenza di legittimità ha individuato quali indicatori della sussistenza di condotte distrattive (Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Indicatori preminenti in tal senso possono ritenersi — come evidenziato dalla sentenza impugnata - le numerose operazioni economiche non più solo "azzardate", come ritiene la difesa, ma anche evidentemente "estranee" a qualsiasi logica aziendale e produttiva, refluenti in una sorta di "attività meramente finanziaria", finalizzata a procurarsi febbrilmente somme che non si reimpiegavano nell'attività produttiva a salvaguardia della continuità aziendale, bensì venivano distolte a vantaggio di [OSCURATO:SOCIETA]., società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], nonché verso l'imputato e i concorrenti nel reato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagg. 156-157 del provvedimento d'appello). Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte di merito ha enucleato ulteriori indicatori ed in particolare, come ha evidenziato il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, traendo spunto dalla sentenza impugnata: 1) due dati di carattere oggettivo, che i giudici hanno ritenuto provato fossero conosciuti da [OSCURATO:PERSONA] e inerenti: all'assenza di fondi esterni (resa definitiva a partire dal ritiro degli istituti di credito); al pesante indebitamento preesistente di cui erano gravate tutte e tre le società coinvolte nel progetto di accorpamento; 2) l'impiego dei meccanismi di c.d. 'corporate sale and lease back' tra le tre società coinvolte, operazioni che, non illecite tout court, possono assumere valenza distrattiva qualora siano effettuate tra soggetti che vantino reciproci rapporti di debito-credito e non tra realtà terze in grado di rinvenire capitali e finanziamenti esterni e non vincolati; oppure quando i capitali ottenuti non vengano investiti per aumentare la capacità industriale o produttiva delle imprese coinvolte, ma vengano dispersi per finalità estranee a quelle sociali riferibili alla fallita, come accaduto nel caso di specie. Di nessun pregio, poi, l'obiezione riferita alla natura di prova decisiva - che si denuncia pretermessa dalla sentenza impugnata - attribuita all'accordo transattivo intervenuto il 6 luglio 2007 tra il Commissario straordinario di un'altra società coinvolta nelle vicende, la [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:SOCIETA]. e il liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione processuale si è chiusa in appello con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma primo, I.t fall. Si tratta di una mera asserzione difensiva che non trova elementi fondanti concreti e che, anche secondo logica, non può ritenersi valida di per sé, dovendo eventualmente provarsi che l'accordo transattivo abbia avuto effetti di vantaggi compensativi, circostanza, quest'ultima, neppure agitata dalla difesa. 4.3. c) Analogamente inammissibili, perché rivalutativi delle prove e formulati secondo schemi di censura che esulano dall'orizzonte del sindacato del giudice di legittimità, sono i motivi settimo, ottavo, decimo. Il ricorrente ripropone, di fondo, il refrain della sua volontà di voler unicamente portare avanti ad ogni costo il progetto del Polo cellulosico, in nessun modo mai avendo intenzione di agire per distrarre risorse alla [OSCURATO:SOCIETA].; tale assenza di dolo renderebbe non penalmente rilevante qualsiasi sua condotta (e dunque quelle contestategli nei motivi citati e già sintetizzate nell'esposizione in fatto della presente sentenza). In realtà, si tratta di una difesa abbastanza disarmante, poiché pare ovvio che non possono essere giustificabili di per sè passaggi di risorse da una società ad un'altra, sulla base di una rete di "gruppo" che le legherebbe e che, peraltro, già è stata esclusa in modo convincente dalla sentenza impugnata, tenendo conto delle prove (si è evidenziata l'inesistenza di espressi contratti di cash pooling, necessari per giustificare dal punto di vista giuridico i passaggi di risorse finanziarie). Questa Sezione, infatti, ha già chiarito che integra distrazione rilevante il trasferimento di fondi alla capogruppo invocando l'attuazione di un sistema di tesoreria accentrata ("cash pooling"), atteso che nessun "sistema", comunque denominato o qualificato, giustifica il passaggio di risorse da una società ad un'altra, anche facenti parte dello stesso gruppo, in una situazione di conclamata sofferenza della società deprivata, senza garanzia di restituzione dei valori trasferiti e al di fuori di un credibile programma di riassestamento del gruppo, che sia rivolto a superare prioritariamente le problematiche dell'ente in sofferenza (Sez. 5, n. 22860 del 01/03/2019, Chiaro, Rv. 276634 - 01). In motivazione, la Corte ha precisato che non vale ad escludere la natura distrattiva dell'operazione la responsabilità della controllante per i debiti della controllata, delineata dall'art. 2497 cod. civ., determinandosi comunque una maggiore difficoltà per i creditori della fallita, tenuti a rivalersi nei confronti di un ente diverso da quello con il quale hanno instaurato rapporti commerciali. 4.3. d) Anche tutti gli altri motivi di ricorso residui sono inammissibili (si tratta dei motivi da undici a quattordici). Con essi si chiede, ancora una volta, alla Corte di legittimità di effettuare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto e delle adeguate ragioni logiche che hanno collegato quegli elementi alle fattispecie di reati contestati (per i quali si rinvia all'illustrazione dei motivi in fatto). Le censure esposte dal ricorrente sono prospettate esclusivamente su di un piano di diversa valutazione del compendio probatorio, senza individuare illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma proponendo una versione delle vicende distrattive enucleate nelle singole imputazioni che esalta gli elementi favorevoli e depriva di significato quelli sfavorevoli alle tesi difensive. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, per quanto si dirà di seguito, tenuto conto che il secondo motivo, analogo al quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA], è stato già trattato, con esiti di infondatezza, nel par. 4.3.a) del "Considerato in diritto". 5.1. La questione di legittimità costituzionale proposta con il primo motivo di ricorso è manifestamente infondata, oltre che, per alcuni aspetti, irrilevante. La difesa ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 236, comma 2, n. 1 I.fall. (oggi art. 341 Codice della Crisi d'impresa — il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, d'ora innanzi CCI - in relazione al quale la questione viene estesa, pur nota la disposizione dell'art. 390, comma 3, CCI, che impone l'applicazione delle disposizioni vigenti all'epoca dei fatti di reato commessi e, dunque, nel caso di specie, impone l'applicabilità delle disposizioni incriminatrici di cui al R.D. n. 267 del 1942). Si denuncia una violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui la disposizione della legge fallimentare citata equipara, quantomeno sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, il reato di bancarotta fraudolenta fallimentare a quello di bancarotta fraudolenta "da concordato preventivo". La difesa giudica ingiustificata l'equiparazione tra sentenza dichiarativa di fallimento e decreto di omologazione del concordato preventivo, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta, con conseguente irragionevolezza del trattamento sanzionatorio non diversificato. Inoltre, il ricorrente assume che le riforme in tema di procedure negoziali della gestione della crisi d'impresa, portate a compimento con le recenti modifiche del 2019, renderebbero irragionevole l'estensione del trattamento sanzionatorio previsto per i reati inerenti alla procedura fallimentare (ora liquidazione giudiziale) agli illeciti commessi nell'ambito delle c.d. procedure concorsuali minori. In proposito, deve anzitutto sottolinearsi che, nel caso di specie, vengono in rilievo fatti commessi anteriormente alla procedura concordataria e l'accesso al rito è stato pacificamente percorso da una società insolvente (la [OSCURATO:SOCIETA].) in un'ottica liquidatoria. Per questo, avuto riguardo alla fattispecie concreta, in una visione di garanzia dei creditori, soddisfatti soltanto in minima misura percentuale, e con gli imputati che non si sono mossi in una dimensione operativa di contenimento della crisi, le condotte non presentano in concreto un minore disvalore rispetto a condotte analoghe poste in essere prima di una declaratoria di fallimento e l'asserzione difensiva si rivela anzitutto generica, con ricadute di irrilevanza sulla questione di costituzionalità proposta. In ogni caso, la sanzione prevista ed applicabile ai fatti di bancarotta prefallimentare contestati nel caso di specie, presenta una forbice assai ampia, che consente al giudice 35 di valorizzare la condotta dell'imprenditore che si adoperi per anticipare la soluzione della crisi, anche in un'ottica di risanamento. Si colorano, poi, di genericità e astrattezza le obiezioni difensive che pretendono di vestire l'elemento "pericolo" della bancarotta da concordato in maniera di per sé più tenue rispetto al fallimento, relegando il concordato preventivo ad una situazione di mero rischio teorico di insolvenza e abbinandovi apoditticamente uno svuotamento del disvalore dell'ipotetica condotta di bancarotta. Quanto alla più generale eccezione di insuperabile irragionevolezza del diritto vivente, che equiparerebbe - con violazione dell'art. 3 Cost. - differenti condizioni patologiche dell'impresa, quali sono lo "stato di crisi" e "l'insolvenza", prevedendo un identico regime sanzionatorio, essa si rivela manifestamente infondata. La Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 268 del 1989, ha già dichiarato la manifesta infondatezza di un'analoga questione, sollevata, però, in relazione all'istituto dell'amministrazione controllata e con riguardo all'art. 3 Cost. Ai fini della soluzione della questione proposta dinanzi al Collegio, è utile esaminare anche il quesito proposto dal giudice a quo. Secondo il provvedimento di rimessione, la norma denunciata - che estende al concordato preventivo ed all'amministrazione controllata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società le disposizioni degli artt. 223 e 224 del regio decreto n. 267 del 1942-, limitatamente all'ipotesi di bancarotta patrimoniale commessa in caso di amministrazione controllata cui non abbia fatto seguito la declaratoria di stato di insolvenza, violerebbe il principio di eguaglianza in quanto, a differenza dalle fattispecie connotate da insolvenza e liquidazione concorsuale dei creditori, la previsione penale appare razionalmente incongrua e priva di ogni giustificazione plausibile, essendo definitivamente scongiurato il pregiudizio patrimoniale al bene tutelato. Ebbene, pur a fronte di tale constatazione, secondo i giudici costituzionali, l'estensione - disposta dall'art. 236, secondo comma, I. fall. - delle ipotesi di reati di cui ai precedenti artt. 223 e 224 ai fatti commessi anteriormente e posteriormente all'ammissione della procedura di amministrazione controllata è preordinata alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa costituente la garanzia per i creditori della medesima, in vista della mera eventualità del loro non pieno soddisfacimento. Tale ratio dell'incriminazione, secondo i giudici costituzionali, ragionevolmente prescinde dall'effettivo avveramento, accertabile ex post, di un danno patrimoniale a carico dei creditori; ecco perché è ragionevole l'estensione delle disposizioni incriminatrici della bancarotta anche ai casi di procedure di amministrazione controllata. [OSCURATO:PERSONA], in altre parole, facendo leva sulla natura di reato di pericolo delle fattispecie incriminatrici che sanzionano la bancarotta patrimoniale - anche di quelle che, come l'art. / 236, comma secondo, n. 1 I. fall., lo fanno estendendo la disciplina dell'art. 223 I. fall. ai fatti commessi anteriormente o posteriormente all'ammissione della procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo, secondo quanto previsto dal medesimo art. 236, comma secondo, n. 1 - evidenziano (seppur in una brevissima motivazione) la coerenza della ragione incriminatrice di tale estensione con la complessiva sistematica dei reati fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] condivide tale opzione che, se valida per la procedura di amministrazione controllata, ancor più lo è per una procedura quale quella del concordato preventivo, che ha comunque natura di procedimento giudiziario che trae origine da una sentenza di omologazione e che si svolge sulla base di modalità precisate da quest'ultima, sotto il controllo di organi giudiziari e per finalità di interesse generale. Il concordato preventivo, in altre parole, è pur sempre una procedura concorsuale attraverso la quale l'imprenditore commerciale mira a superare la crisi economica dell'impresa attraverso una soluzione concordata con i creditori, soggetta alla omologazione del tribunale. Uno dei contenuti della proposta di concordato, rilevante nel caso in esame, è il pagamento dei debiti concordatari mediante la cessione dei beni del proponente. Secondo la disciplina contenuta nella legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), applicabile ai fatti per cui si procede (si veda, al riguardo, la disciplina transitoria contenuta all'art. 390 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14), la procedura si articola in tre fasi: 1) la presentazione della proposta cui segue il decreto del tribunale che dichiara aperta la procedura, designa un giudice delegato ed un commissario giudiziale che svolge funzioni di vigilanza e di controllo sull'amministrazione dei beni e la gestione dell'impresa. In tale fase è anche possibile la presentazione di proposte concorrenti da parte di uno o più creditori ex art. 163 legge fall.; 2) l'approvazione della proposta da parte della maggioranza dei creditori ammessi al voto secondo i criteri dettati dall'art. 177 legge fall.; 3) l'omologazione del concordato da parte del tribunale che, ai sensi dell'art. 181 legge fall., chiude la procedura di concordato preventivo. A tali fasi della procedura, nel caso in cui il concordato consista nella cessione dei beni, si aggiunge una quarta fase, di carattere esecutivo, destinata all'attività di liquidazione dei beni ceduti. Senza potersi addentrare in questa sede nelle distinzioni tra concordato liquidatorio, concordato con continuità aziendale e concordato "misto", sulle quali si sta interrogando la dottrina con rinnovato approfondimento dopo le modifiche dovute al CCI, è innegabile la dimensione concorsuale e (anche solo eventualmente) liquidatoria che sottende la procedura. Dimensione che l'avvicina molto a quella fallimentare, come hanno sottolineato le Sezioni Unite civili, nella sentenza Sez. U civ. n. 19506 del 16/7/2008, desumendola dal rinvio contenuto agli artt. da 105 a 108-ter I. fall., in quanto compatibili, contenuto all'art. 182, comma 5, legge fall. Le considerazioni appena svolte conservano la loro attualità anche se confrontate con il Codice della Crisi d'Impresa.Nell'attuale sistema, infatti, immutato dal punto di vista dell'impianto penale, salvo che per una prospettiva valoriale di fondo, tradotta in un mutamento lessicale di cui si dirà per cenni di qui a poco, tuttora la disciplina penale ruota intorno alla garanzia dei creditori: è la tutela dell'integrità del patrimonio dell'impresa in difficoltà economiche che orienta l'illecito penale, anticipandone l'area di punibilità alla messa in pericolo del bene protetto e, dunque, disinteressandosi dell'effettivo danno patrimoniale verificatosi. L'approccio nuovo del CCI sul piano civilistico, con l'adozione di una logica preventiva, mossa dalla convinzione che la fase della crisi non debba imprimere alla gestione aziendale una "curvatura liquidatoria", e di una visione salvifica per l'impresa, non ha trovato particolare eco sul piano penalistico, che invece è rimasto sostanzialmente immutato. Le disposizioni penali del nuovo Codice della Crisi, infatti, hanno realizzato soltanto un'operazione di rimodulazione del lessico del fallimento, adeguandolo alle nuove prospettive legislative complessive e abbandonando, negli articoli da 322 in poi, quella sorta di stigma collegato allo stesso termine "fallimento" o all'attributo di "fallito". Non vi è dubbio che esista una percepibile dicotomia nel sistema normativo attuale. Da un lato, un'archittetura penale ancora immaginata e costruita su un principale oggetto di tutela, costituito dall'integrità del patrimonio dell'azienda nella sua funzione di garanzia del ceto creditorio, che è coerente con la prospettiva dell'espulsione dell'impresa insolvente (dichiarata fallita) dal mercato. Dall'altro lato, un impianto civilistico della gestione della crisi d'impresa che, dal 2019, è figlio di un "nuovo tempo", il cui scopo precipuo è quello di incentivare la gestione dinamica e procedimentalizzata della crisi (e persino, in alcune situazioni, dell'insolvenza) per la conservazione dell'impresa e delle sue strutture produttive ed il suo mantenimento all'interno del circuito economico. Tuttavia, la scelta legislativa di non toccare le disposizioni penali, sugellata come noto dalla clausola dell'art. 349 del Codice della Crisi d'Impresa, dimostra inequivocabilmente l'espressa volontà del legislatore di mantenere immodificate le incriminazioni, esplicitata dall'art. 2 lett. a) della legge delega, in cui si prevede la continuità delle fattispecie criminose e refluita, poi, nell'art. 349 del Codice della crisi con lo scopo, dunque, di escludere aprioristicamente qualsiasi esito abrogativo della riforma. I cancelli della legge sono ben saldati, dunque, dalla clausola di continuità normativa penale, cui fanno eco fattispecie sostanzialmente immutate nella loro riscrittura operata con il CCI dagli artt. 322 in poi. Il maquillage lessicale corrisponde certo ad una diversa concezione della procedura di liquidazione giudiziale come fenomeno oggettivo e non come condotta automaticamente fraudolenta del fallito; e la mutata prospettiva semantica e valoriale dovrebbe favorire l'accesso tempestivo alle procedure di liquidazione giudiziale, con vantaggi sociali e dei creditori. Tali fattori, tuttavia, non pongono, nella prospettiva che viene oggi sottoposta al Collegio, problemi di disparità ingiustificata tra bancarotta da fallimento e bancarotta da concordato, tali da determinare dubbi di costituzionalità. Nella cornice normativa analizzata - passata, presente e futura - il concordato non può ritenersi estraneo o "emancipato dal fallimento", come vuole la difesa, nonostante la sua vicinanza ad una procedura di composizione negoziale della crisi (soprattutto per quel che concerne il concordato in continuità d'impresa), che va combinata, tuttavia, con i punti di connessione con il fallimento (oggi procedura di "liquidazione giudiziale"). Tuttora, infatti, la parificazione del trattamento repressivo e punitivo operata dall'art. 236 I.fall. tra la procedura fallimentare vera e propria e quella concordata è attuale, ragionevole e giustificata, anche rispetto alle logiche di compatibilità costituzionale dettate dall'art. 3 Cost., secondo quanto si è poc'anzi già messo in risalto. E tale ragionevolezza si declina anche e soprattutto in una dimensione più squisitamente sanzionatoria, poiché le diversità tipologiche possono e devono essere rilevanti nella parametrazione della pena da irrogare, grazie al delta edittale vigente, particolarmente ampio, che consente al giudice di individualizzare la sanzione, tenendo conto delle specificità e differenze tra le ipotesi di bancarotta da concordato o da fallimento, secondo il loro concreto atteggiarsi. Nessun rilievo può essere, altresì, dato al fatto che manca, nella bancarotta da concordato, la sentenza di fallimento, che, a prescindere dalla sua natura, ancora discussa, di condizione obiettiva di punibilità o evento esterno del reato, è semplicemente sostituita - nella sua funzione, ai fini della punibilità - da un altro provvedimento giudiziale, che è quello, appunto, di ammissione al concordato preventivo. Infine, la scelta legislativa di consentire la punibilità in caso di concordato solo per i casi di bancarotta impropria societaria e per l'amministratore, ma non anche per la bancarotta propria e l'imprenditore individuale è una scelta che può dirsi coerente con quel parametro di ragionevolezza nella diversità delle situazioni concrete che la Corte costituzionale concede al legislatore ordinario nell'alveo dell'art. 3 Cost. Le ragioni esposte spiegano perché il Collegio ritiene anche manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta dal ricorrente. 5.1. Il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente non è stato elemento su cui i giudici di merito hanno basato la condanna. 5.2. Il ricorso è fondato quanto al quarto motivo, con assorbimento del secondo motivo (dedicato a contestare l'aggravante di cui all'art. 219 I. fall.). La motivazione con cui la Corte d'Appello ha attribuito al ricorrente la qualità di concorrente è carente poiché non corrisponde ai canoni disegnati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso". (Sez. 5, Sentenza n. 8276 del 06/11/2015 Ud. (dep. 29/02/2016) Rv. 267724 - 01). Ebbene, la condotta del ricorrente è stata ritenuta punibile poiché egli avrebbe fornito un contributo essenziale e determinante al coimputato [OSCURATO:PERSONA], utilizzando le proprie esperienze e competenze in ambito giuridico-societario, contribuendo all'ideazione del piano industriale del [OSCURATO:PERSONA] ed al successivo sviamento illecito del piano e nella organizzazione ed attuazione delle complesse operazioni dissipative-distrattive. In particolare, il ricorrente avrebbe messo le sue capacità a disposizione delle società riconducibili al gruppo finanziario della famiglia Jager-[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], EURIDEA, EURINVEST), le quali sono intervenute come controparti negli schemi di corporate sell and lease back con cui [OSCURATO:SOCIETA] ha perso la disponibilità del proprio patrimonio immobiliare industriale; si sarebbe adoperato, altresì, nell'individuazione dei vari professionisti che hanno figurato nelle vicende in esame come prestanome e fiduciari. Tuttavia, non sono certo la stretta collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] e con le società della famiglia Jager-[OSCURATO:PERSONA], fattore di per sé neutro, né la complessità delle vicende societarie nelle quali egli è coinvolto a poter fondare il concorso nel reato commesso da Ci matti. Il dato essenziale utile ad un'eventuale affermazione di responsabilità del ricorrente - vale a dire il fatto che egli abbia direttamente lucrato il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA], anche a titolo personale (v. capo 6A) - è stato solo apoditticamente affermato dai giudici di merito, senza spiegare perché quelle condotte rientrassero nel progetto distrattivo e come egli vi fosse coinvolto quale extraneus in seno alla compagine formale di [OSCURATO:SOCIETA]. Anche la motivazione sull'elemento psicologico, basata solo sulla conoscenza delle precarie condizioni economiche in cui versava sia la danneggiata [OSCURATO:SOCIETA], sia la "preferita" [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente consapevolezza della pericolosità delle operazioni contestate per le ragioni del ceto creditorio, è carente se riferita ad un extraneus nel reato (si sono valorizzati dati neutri come i rapporti personali con [OSCURATO:PERSONA], la posizione di socio del ricorrente e la sua attività professionale). E' certamente corretto ritenere che, sebbene la specifica conoscenza del dissesto della società non sia necessaria ai fini dell'integrazione del dolo di concorso (essendo sufficiente la semplice volontarietà del proprio contributo al comportamento depauperativo dell'intraneo), "tale conoscenza può comunque rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori" (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, • dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). Tuttavia, tale conoscenza non può essere desunta dalla posizione professionale tout court dell'imputato, con motivazione apodittica. Anche il quinto motivo di ricorso è fondato. In sentenza non è stato neppure evidenziato né è evincibile che sia stata ritenuta la fattispecie della bancarotta fraudolenta 'specifica' ex art. 216 comma 1 n.2 L. Fall. contestata al capo A. Deve essere, altresì, verificata l'incidenza delle condizioni di omologazione della proposta di concordato preventivo per valutare l'offensività globale della condotta di reato, sempre da ancorare al pericolo concreto ex ante di impoverimento del patrimonio sociale e delle garanzie per i creditori. La sussistenza del reato è stata desunta dal ruolo che il ricorrente ha svolto nella ideazione ed organizzazione dell'intera operazione distrattiva e da alcune coincidenze di azioni e distrazioni. Si tratta di ragioni insufficienti che sono state fondate, in ultima analisi, solo sulla considerazione che il ricorrente fosse uno dei principali fautori e beneficiari di tali operazioni, ancorate ad una ragione logica del tipo che il ricorrente "non potesse non sapere" delle manomissioni contabili e, di conseguenza, dovesse essere ritenuto anch'egli partecipe. Si tratta di un argomento evidentemente apodittico e, addirittura, espressione di un pregiudizio da posizione, che tradisce le radici dell'obbligo di motivazione di un provvedimento di condanna oltre ogni ragionevole dubbio. 5.4. Il sesto motivo è infondato. La Corte d'appello ha valutato una complessiva incongruità del trattamento sanzionatorio proposto con il concordato preventivo, a prescindere dal dato di partenza della pena base già irrogata in primo grado. 5.5. Il settimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è assorbito dall'accoglimento dei motivi relativi all'affermazione di responsabilità del ricorrente: la Corte d'Appello dovrà pronunciarsi di nuovo, eventualmente, in caso di condanna all'esito del giudizio di rinvio, sul trattamento sanzionatorio. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 6.1. I primi tre motivi sono fondati. La sentenza impugnata, a fronte degli specifici motivi d'appello proposti dal ricorrente, risponde con ragioni solo apparenti, rinviando, per alcuni aspetti alla posizione di un altro coimputato ([OSCURATO:PERSONA]), senza indicare in alcun modo elementi logico-fattuali dai quali sia possibile desumere il passaggio di denaro da [OSCURATO:SOCIETA]. al ricorrente; ma anche nelle parti alle quali si rinvia non è dato scorgere passaggi motivazionali che siano idonei a fondare l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], potendosi ritrovare soltanto un fugace cenno e, per di più, collegato alle dichiarazioni di un coimputato, non vagliate adeguatamente (manca un esame della credibilità soggettiva e dell'attendibilità • oggettiva del narrato richiamato e, anzi, la verifica è svolta in modo contraddittorio per • la vicenda delle consulenze prestate). 6.2. Eguali vizi di motivazione mancante e apparente determinano l'accoglimento dei motivi di ricorso dal quarto al settimo, con conseguente assorbimento delle ulteriori ragioni di ricorso, contenute nei motivi dal decimo al dodicesimo, che riguardano la qualificazione giuridica delle condotte contestate: le motivazioni sull'affermazione di responsabilità del ricorrente condizionano anche la qualificazione giuridica delle condotte a lui ascritte in forma concorsuale, che devono essere rivalutate, anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta che segna il principale discrimine tra le ipotesi dell'art. 216 I. fall. e quelle dell'art. 217 I. fall. In particolare, quanto ai motivi dal quarto al settimo, si sottolinea che, nella sentenza impugnata, il riferimento approssimativo alle numerose cariche rivestite da [OSCURATO:PERSONA] in varie società (pag. 167 sentenza impugnata) assurge inaccettabilmente a chiave giustificativa della sua colpevolezza, con una logica da responsabilità "per posizione", estranea alle fattispecie di reato dolose: non sono sufficienti, in altre parole, e più chiaramente, gli assetti motivazionali basati dalla Corte d'Appello sulla "centralità della persona e della condotta dell'imputato nell'intera vicenda [OSCURATO:SOCIETA]." e sul fatto che questi era "uno dei soggetti di cui [OSCURATO:PERSONA] massimamente si fidava". Il giudice d'appello non chiarisce in cosa sia consistito il contributo agevolatore offerto da [OSCURATO:PERSONA], che è coinvolto nel processo quale concorrente extraneus, vale a dire figura cui la giurisprudenza di questa Corte regolatrice attribuisce uno statuto particolarmente attento alla dimensione della prova del suo apporto al reato; egli, peraltro, non risulta dal provvedimento impugnato che abbia avuto ruoli gestori in alcuna delle società coinvolte nelle operazioni distrattive. Manca, altresì, qualsiasi riferimento al coefficiente soggettivo, nonostante sia nota l'opzione consolidata della giurispruenza di legittimità, secondo cui il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus" (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Rv. 278156, nonché Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, Rv. 284175 - 01, nel caso degli amministratori senza delega). Ma in realtà non si comprende neppure se il ricorrente sia stato ritenuto responsabile per aver concorso nei reati come consulente finanziario oppure come amministratore senza deleghe. 6.3. Analogamente, sono fondati l'ottavo ed il nono motivo di ricorso, relativi al capo A14, poiché, nonostante le specifiche censure sollevate in appello, la motivazione della sentenza impugnata non chiarisce l'effettiva dimensione ed il concreto atteggiarsi del contributo concorsuale del ricorrente (cui la condotta sembra essere stata contestata quale consigliere di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 9.9.2005 al 27.7.2006).6.4. Il tredicesimo motivo (sulla corretta contestazione dell'aggravante di cui al comma primo dell'ar
Sentenza Cassazione n. 26886/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris