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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 16737/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 18/11/2022, respingeva l'appello proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina in data 31/8/2022, che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

E), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta compatibilità delle condizioni di salute del Salami con il regime di detenzione intramuraria. 2.1 In data 10/3/2023, i difensori hanno fatto pervenire dichiarazione di rinunzia al procedimento per sopravvenuta carenza di interesse, con allegata l'ordinanza con la quale il Tribunale di Latina ha sostituito la misura cautelare intramuraria con quella degli arresti domiciliari presso una struttura sanitaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della intervenuta sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, per come risulta dalla documentazione in atti.

2. Osserva il Collegio come il ricorrente non debba condannato al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di somma in favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria in quanto la mancanza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 2000; Sez.

U, n. 7, del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez.

U, n. 31524, del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il giorno 16 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 18/11/2022, respingeva l'appello proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina in data 31/8/2022, che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta compatibilità delle condizioni di salute del Salami con il regime di detenzione intramuraria. 2.1 In data 10/3/2023, i difensori hanno fatto pervenire dichiarazione di rinunzia al procedimento per sopravvenuta carenza di interesse, con allegata l'ordinanza con la quale il Tribunale di Latina ha sostituito la misura cautelare intramuraria con quella degli arresti domiciliari presso una struttura sanitaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della intervenuta sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, per come risulta dalla documentazione in atti. 2. Osserva il Collegio come il ricorrente non debba condannato al pagamento delle spese del procedimento, né al versamento di somma in favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria in quanto la mancanza di interesse è sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 2000; Sez. U, n. 7, del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, n. 31524, del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 16 marzo 2023.
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