CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/05/2021 dalla Corte d'Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato (mitigando la pena detentiva dell'arresto, irrogata dal primo giudice, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, in data 08/11/2018, con la quale IERVESE Pierluigi era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di cui all'art. 659 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione lo IERVESE, a mezzo del proprio difensore, rappresentando preliminarmente il proprio interesse a coltivare il ricorso, proposto solo dopo aver appreso della definizione del giudizio dalla Cancelleria, a seguito di una propria richiesta "esplorativa" formulata in assenza di comunicazioni circa il deposito della sentenza. Al riguardo, si deduce che la normativa emergenziale non aveva in alcun modo derogato alle disposizioni di cui all'art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., che prevedono la notifica o comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza emessa a seguito di procedimento in camera di consiglio. L'attestazione di irrevocabilità, apposta sulla sentenza impugnata, doveva pertanto ritenersi nulla e priva di rilievo giuridico. Il ricorrente deduce inoltre: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione del secondo comma dell'art. 659 cod. pen. sia dell'art. 10 I. n. 447 del 1995, avendo la Corte d'Appello valorizzato due isolati episodi accertati dall'ente preposto nell'arco di un'intera stagione balneare, senza considerare: che il rumore era prodotto anche dagli altri stabilimenti; che le attività dello IERVESE erano autorizzate a rimanere aperte fino a notte e ad utilizzare strumenti musicali e di diffusione sonora; che quindi il ricorrente era soggetto autorizzato all'esercizio di un mestiere rumoroso, figura presa espressamente in esame dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen.; che il reato di cui al primo comma del predetto articolo è configurabile solo in presenza di rumori idonei a creare disturbo ad una pluralità indeterminata di persone, laddove nella specie era stato solo il denunciante a lamentarsi. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato. Si rileva l'insufficienza del la mera contestazione della condotta attiva od omissiva. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio. Si rileva che lo stesso P.M. aveva sollecitato l'applicazione di una modesta sanzione pecuniaria. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla misura del risarcimento in favore della parte civile. Si rileva l'assenza di qualsiasi accertamento al riguardo. 2.5. Estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure proposte e improponibile, in questa sede, una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite. Richiama inoltre i precedenti relativi alla responsabilità del gestore di un esercizio pubblico per l'omesso impedimento di schiamazzi ecc. provenienti dal proprio locale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene infatti il Collegio che la disamina delle censure fin qui riassunte, proposte dallo IERVESE avverso la sentenza della Corte aquilana, sia preclusa da quanto rappresentato dallo stesso difensore nell'imputato in sede di "preambolo" del ricorso. Si allude al fatto che la sentenza della Corte territoriale, oggetto dell'odierna impugnazione, risulta munita dell'attestazione di irrevocabilità in data 12/07/2021, apposta dal Cancelliere in data 15/09/2021: un'attestazione che il ricorrente contesta, nel richiamato "preambolo", argomentando dalla mancata comunicazione del deposito della sentenza emessa in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e dal conseguente mancato decorso dei termini per proporre ricorso (non avendo la normativa emergenziale derogato alle disposizioni contenute nel predetto articolo). È peraltro evidente l'impossibilità di ritenere sic et simpliciter in questa sede, come auspicato dal difensore dello IERVESE (cfr. pag. 4 del ricorso), che la predetta attestazione di irrevocabilità sia "nulla ex lege e priva di rilievo giuridico", e quindi non ostativa all'esame dei motivi di ricorso per cassazione, proposto alcuni mesi dopo la data predetta. Tale esame non potrà che conseguire, evidentemente, ad una eventuale rimozione del giudicato, formalmente attestato a margine della pronuncia di secondo grado, attraverso gli strumenti all'uopo specificamente approntati dall'ordinamento. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «è inammissibile, e non può essere qualificato come incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d'appello che abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame per intempestività, quando il ricorso sia stato presentato sul presupposto del mancato decorso dei termini di impugnazione in ragione del vizio di notificazione dell'estratto contumaciale» (Sez. 3, n. 36372 del 18/06/2015, Giusti, Rv. 264733 - 01, la quale ha ulteriormente precisato, in motivazione, che rimane ferma la facoltà della parte interessata di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione per eccepire l'invalida formazione del titolo esecutivo). Si tratta di principi che, mutatis mutandis, risultano certamente applicabili anche alla fattispecie in esame: restando qui impregiudicata, ovviamente, ogni valutazione in ordine alla fondatezza di quanto prospettato dalla difesa in ordine al mancato decorso dei termini per impugnare. 3. Quanto precede impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in fa