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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 1965

Cassazione n. 03817/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/07/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1966 avverso la sentenza del 09/02/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza in preambolo con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] li ha dichiarati responsabili della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. e condannati alla pena di trecento euro di ammenda ciascuno e, con un unico motivo di ricorso, lamentano la violazione delle disposizioni in materia di parametrazione della pena e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e relativo vizio di motivazione; ritenuto del inammissibile per genericità il motivo riguardante le circostanze attenuati generiche poiché la sentenza impugnata - nel fare esplicito riferimento al comportamento processuale degli imputati che non si sono limitati a negare l'addebito, ma hanno accusato di molestie la parte civile - ha motivato in ordine alla assenza di indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione; rilevato che sfugge, del pari, a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la doglianza a-specifica sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/07/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1966 avverso la sentenza del 09/02/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza in preambolo con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] li ha dichiarati responsabili della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. e condannati alla pena di trecento euro di ammenda ciascuno e, con un unico motivo di ricorso, lamentano la violazione delle disposizioni in materia di parametrazione della pena e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e relativo vizio di motivazione; ritenuto del inammissibile per genericità il motivo riguardante le circostanze attenuati generiche poiché la sentenza impugnata - nel fare esplicito riferimento al comportamento processuale degli imputati che non si sono limitati a negare l'addebito, ma hanno accusato di molestie la parte civile - ha motivato in ordine alla assenza di indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione; rilevato che sfugge, del pari, a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la doglianza a-specifica sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 03817/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris