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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 novembre 1970

Cassazione n. 39392/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/11/1970 avverso l'ordinanza del 16/08/2022 del TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG n Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 agosto 2022, il Tribunale di Terni, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per denunciare, in relazione al procedimento definito con sentenza del 7 giugno 2019, la mancanza della notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, del decreto di rinvio a giudizio, del deposito della sentenza e dell'estratto contumaciale.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce inosservanza di norme in materia di partecipazione al procedimento e di conoscenza di esso da parte dell'imputato.

Afferma che costui non era a conoscenza della celebrazione del procedimento a suo carico né del definitivo provvedimento di condanna, e censura al contempo la valutazione di presunta conoscenza del processo fondata sull'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, notando che quest'ultimo aveva rinunciato al mandato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.

È stato precisato, inoltre, che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01 - 02).

1.2. Nel caso ora in esame, nel ricorso si deduce che [OSCURATO:PERSONA] sia stato giudicato in assenza nel processo definito con la sentenza sopra richiamata, emessa il 7 giugno 2019, e che egli non era a conoscenza del procedimento.Deve rilevarsi, però, che il condannato, proprio in applicazione dei principi qui richiamati, avrebbe dovuto far valere la situazione suddetta mediante la presentazione di specifica richiesta per la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mentre la generica istanza che ha concretamente presentato - diretta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni e recante la richiesta di trasmissione a detto Tribunale - non poteva essere qualificata come istanza per la rescissione del giudicato e, quindi, non poteva condurre a un provvedimento più favorevole di quello di rigetto emesso dal giudice dell'esecuzione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/11/1970 avverso l'ordinanza del 16/08/2022 del TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG n Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 agosto 2022, il Tribunale di Terni, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per denunciare, in relazione al procedimento definito con sentenza del 7 giugno 2019, la mancanza della notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, del decreto di rinvio a giudizio, del deposito della sentenza e dell'estratto contumaciale. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce inosservanza di norme in materia di partecipazione al procedimento e di conoscenza di esso da parte dell'imputato. Afferma che costui non era a conoscenza della celebrazione del procedimento a suo carico né del definitivo provvedimento di condanna, e censura al contempo la valutazione di presunta conoscenza del processo fondata sull'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, notando che quest'ultimo aveva rinunciato al mandato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. È stato precisato, inoltre, che la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01 - 02). 1.2. Nel caso ora in esame, nel ricorso si deduce che [OSCURATO:PERSONA] sia stato giudicato in assenza nel processo definito con la sentenza sopra richiamata, emessa il 7 giugno 2019, e che egli non era a conoscenza del procedimento.Deve rilevarsi, però, che il condannato, proprio in applicazione dei principi qui richiamati, avrebbe dovuto far valere la situazione suddetta mediante la presentazione di specifica richiesta per la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mentre la generica istanza che ha concretamente presentato - diretta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni e recante la richiesta di trasmissione a detto Tribunale - non poteva essere qualificata come istanza per la rescissione del giudicato e, quindi, non poteva condurre a un provvedimento più favorevole di quello di rigetto emesso dal giudice dell'esecuzione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Decreto Cassazione n. 39392/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris