CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 18647/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 24212/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente – contro A.N.M. – [OSCURATO:PERSONA]’, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3342/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/04/2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l’accoglimento del primo motivo di ricorso. :::::::::::::::::: [OSCURATO:PERSONA]: -il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3342/2022, depositata il 4/42022, - in controversia proposta da A.N.M., [OSCURATO:PERSONA] spa, con atto introduttivo del 17/11/2020, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle Entrate Riscossione, al fine di sentire accertare la responsabilità della convenuta per il mancato introito di € 126,60, iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata da [OSCURATO:PERSONA] confronti di un contravventore, e per sentire condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della predetta somma, oltre le maggiorazioni del 10% per ogni semestre di ritardo, dalla notifica dell’atto irrogativo delle sanzioni, ex art.27 l.689/1981, accessori, danno all’immagine, -ha confermato la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto la domanda, accertata la condotta negligente del concessionario alla riscossione nel contratto di mandato, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento all’attrice della minor somma di € 126,60, oltre interessi dalla domanda al soddisfo; -in particolare, i giudici d’appello, ritenuto ammissibile il gravame in quanto la sentenza del Giudice di pace non era stata pronunciata secondo equità, hanno respinto il motivo di [OSCURATO:PERSONA], in punto di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore della Corte dei Conti, per esserela società attrice una società «in house providing» e per essere state eluse le previsioni di cui agli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, sostenendo che, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11385/2016, la società attrice-appellata A.N.M. non poteva definirsi una società «in house providing», in quanto nel suo statuto societario mancava una previsione volta ad escludere la possibilità di partecipazione al capitale anche di soci privati; -avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle Entrate Riscossione propone ricorso per cassazione, notificato il 6/10/2022, affidato a tre motivi, nei confronti di A.N.M. - [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con controricorso); - l a ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto all’azione risarcitoria diretta dell’Ente impositore nei confronti dell’Agente della Riscossione per responsabilità per mancato tempestivo introito delle pretese erariali, spettando la giurisdizione alla Corte di Conti; b) con il secondo motivo, ex art.360 n. 3 c.p.c., l’inammissibilità della suddetta azione risarcitoria, stante il mancato preventivo esperimento delle procedure ex artt. 19 e20 d.lgs. 112/1999; c) con il terzo motivo, ex art.360 n.3 c.p.c., la violazione falsa applicazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, essendo doverosa la rideterminazione del quantum debeaturnei limiti di quanto previsto dall’art. 20 d.lgs. 112/1999; [OSCURATO:PERSONA]: -questa Corte a Sezioni Unite, nella pronuncia, n. 5569/2023, nell’ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione reso in relazione a giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, tra le stesse parti, ha rilevato che « nella vicenda dedotta in giudizio, l’[OSCURATO:SOCIETA]., pur sul presupposto della riconosciutagli legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, la stessa ̀ tenuta poi ad affidarne la fase della riscossione al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e SU n. 760/2022), affinch́ questi provveda alla loro esazione sulla base delle norme vigenti in materia di recupero delle imposte e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale tra la stessa A . N . M . e l’[OSCURATO:PERSONA]» , con la conseguente considerazione che l’azione svolta da [OSCURATO:PERSONA] può quindi qualificarsi in termini di semplice azione di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato, in quanto il danno patrimoniale alla società in house , partecipata, si risolve in un danno all’Ente pubblico partecipante, essendo la prima una mera longa manus della [OSCURATO:PERSONA]; -in particolare, in relazione alla circostanza che i l giudizio in oggetto non era stato iniziato dal Pubblico Ministero contabile, trattandosi di un’azione risarcitoria esercitata dalla società in house che gestisce il servizio di tra s porto pubblico locale su territorio comunale, nei confronti del suo agente contabile, per non avere tempestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli allo stesso consegnati, azione non inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativa-erariale, essendo di essa titolare soltanto il Pubblico Ministero contabile, né nelle forme di un giudizio di conto, non risultando che il P.M. presso la Corte dei Conti avesse instaurato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, un giudizio per la resa del conto, queste Sezioni Unite, nella pronuncia citata n. 5569, hanno osservato che il giudizio rientravafra gli altri giudizi «ad istanza di parte», previsti dall’art. 172, lett. d), c.g.c. in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato, giudizi che concernono gli obblighi e la responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso di Agenzia Delle Entrate Riscossione, dall’agente contabile della società in house, titolare di un patrimonio pubblico, e riguardava quindi l’ampia materia della contabilità pubblica attratta dalla giurisdizione della Corte dei Conti; -tuttavia, la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] p er l a Campania , investita in varie controversie delle domand e risarcitori e della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pur affermata, a seguito dell’ordinanza n. 5569/2023 di queste Sezioni Unite, la giurisdizione contabile, ai sensi dell’arrt.103, comma 2, Cost., e la legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] (respinta l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi in riassunzione sollevata, in quella sede, da [OSCURATO:PERSONA]), stante la riconducibilità del petitumalla categoria, residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all’art. 172 c.g.c., ha ritenuto necessaria, in base al potere - dovere di qualificazione giuridica dei fatti e di individuazione delle norme applicabili,la «ri-qualificazione» della domanda, da intendere «non in senso meramente risarcitorio» (risultando «estranee finalità tipicamente risarcitorie, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della Procura erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto delle inderogabiligaranzie istruttorie previste per il presunto responsabile, dei presupposti specifici della predetta responsabilità») ma quale azione dichiarativa relativa adun rapporto fra i due soggetti, parametrato al carico affidato, da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome, e dunque finalizzata all’accertamento contabile dei rapporti di «dare-avere», rientrante in quelle proponibile ex art.172, lett.d), c.g.c. (Corte dei Conti sentenza n. 39/2023 della Sez. II App ; Corte dei Conti ; Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Campania, sentenze nn. sent. n. 445/2023, in controversia però tra un Comune e Agenzia Entrate Riscossione,n. 665/2023 e 706/2023; nn. 47/2024 e 48/2024, nn. 79/2024 e 80/2024, nn. 171/2024 e 172/2024, nn. 215 e 217/2024; e diverse altre); - la Corte dei Conti ha dunque ritenuto necessaria tale ri - qualificazione della domandaaffinché essa fosse riconducibile al rapporto tra concessionario ed ente impositore e non fosse sovrapponibile a quella per danno erariale, di competenza esclusiva della Procura contabile, con la previa affermazione che l’azione proposta da A.N.M. «non persegue un accertamento di merito sulla sussistenza o meno degli specifici elementi strutturali della responsabilità amministrativa (danno erariale, condotta antigiuridica, nesso eziologico, elemento soggettivo del dolo o della colpa grave)», cosicché viene in rilievo un’azione « sicuramente esperibile nelle forme del giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d, c.g.c.»; -risulta pertanto necessario rinviare la causa a [OSCURATO:PERSONA] per la trattazione in pubblica udienza, occorrendo un ulteriore approfondimento in merito alla questione, posta nel presente ricorso con motivo di giurisdizione, circa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti rispetto ad una azione risarcitoria come quella proposta dall’[OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a