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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 05613/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1697/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2019 S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.7383/2023depositata il 16/11/2023.letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 28/02/2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1697/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2019 S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.7383/2023depositata il 16/11/2023.letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 28/02/2025. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 05613/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris