CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11675/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40494/2023 Rilevato che la Corte di Appello di Firenze ha riqualificato quale ric:orso in Cassazione l'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze avverso la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze accoglieva una delle due istanze di patteggiamento concordate e proscioglieva ex art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dagli addebiti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice da ritardata richiesta di fallimento, applicando la pena solo per l'ulteriore ipotesi di ricorso abusivo al credito; Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente depositata il 7 febbraio 2024, con cui, nell'interesse dell'imputato, ha invocato l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero; Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso - con cui il Pubblico Ministero ricorrente denunzia violazione di legge ed errata valutazione delle prove in relazione ai reati di cui all'art. 216 e 217 L.F per cui vi è stato proscioglimento - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il Pubblico Ministero ricorrente denunzia violazione di legge ed errata applicazione ed interpretazione dell'art. 521 cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 216 L.F. - è manifestamente infondato perché il ricorrente invoca un mutamento strutturale della contestazione e non già una mera riqualificazione giuridica del fatto; Rilevato che il pubblico ministero ricorrente non contesta la difformità tra accordo e sentenza pronunziata e non mette in discussione che le parti abbiano raggiunto anche un accordo subordinato, nel caso in cui la proposta di patteggiamento, come poi è accaduto, non fosse integralmente recepita; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 202