CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 23375/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21852-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in VIAREGGIO, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, n. 265/2022 depositatoil 14/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con ricorso depositato in data 23.09.2021 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d'Appello di Perugia la condanna del Ministero Ric. 2022 n. 21852 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 2 - della Giustizia all'equa riparazione in conseguenza dell'irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione già instaurato innanzi alla stessa Corte, durato anni 8, mesi 7, giorni 2). 1.1. In accoglimento parziale del ricorso, la Corte d' A ppello di Perugia definiva la fase monitoria con decreto n. 317/21 riconoscendo,per quattro anni di eccessiva durata del procedimento presupposto, un indennizzo pari ad €. 1.600,00, e liquidava le spese legali nella misura di €. 225,00 ridotte del 50% in considerazione dell'assenza di complessità. 1.2. Avverso il decreto monitorio [OSCURATO:PERSONA] interponeva opposizione. 2. La Corte territoriale, con il decreto265/2022 oggi impugnato, rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto rilevandoche la quantificazione indennitaria nel limite minimo è da giustificarsi nel contenuto patema d'animo conseguente a una domanda c.d. «Pinto su Pinto», attesa un'incertezza ad esito minimale contenuta all'entità del ristoro; del resto, precisava la Corte, l'art. 2-bis legge n. 89 del 2001 rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo oggi compreso tra il minimo di €. 400,00 e il massimo di €800,00. 3. Avverso il suddetto decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. Si difendeva il Ministero della Giustizia depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce omessa pronuncia sul motivo di opposizione relativo alle spese -Errata liquidazione delle spese legali - Violazione del D.M. n. 55 del 2014, nonché degli artt. 91 e 92, comma 2, cod.proc. civ. Ric. 2022 n. 21852 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 3 - Osserva che in sede monitoriala Corte d'Appello di Perugia aveva applicato, ai parametri previsti dalla tabella 8, la diminuzione del 50% di cui all'art. 4, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, in considerazione dell'assenza di complessità di giudizio nell'opposizione al provvedimento monitorio. Rileva di avere già evidenziato, in sede di opposizione , che la diminuzione consentita dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014 costituisce una doppia, ingiustificata e illegittima applicazione del medesimo principio già insito nell'aspetto intimamente legato alla minore difficoltà delle questioni giuridiche alla minore complessità istruttoria dei procedimenti monitori. Del resto, si deve escludere che i procedimenti di cui alla legge n. 89 del 2001 siano più semplici degli altri procedimenti, monitori considerando, al contrario, l'elevato peso specifico dell'onere probatorio. 1.1 Il motivo è infondato, benché si renda necessaria la rettifica del decreto impugnato nella parte in cui omette di pronunciarsi sul motivo di opposizione riproposto in questa sede. Infatti, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, comma 2, Cost., ed in base a lettura dell'art. 384 c od. proc. civ. (come modificato dall'art. 121, legge n. 40 del 2006) conforme a tali principi, la C orte di legittimità (investita, dalla citata novella procedimentale, di più estese funzioni rescissorie),può invero, una volta verificata l'omessa pronuncia su di un motivo di appello, omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, purchéla questione di diritto introdotta dal motivo non richieda – come nel caso ch e ci occupa - ulteriori accertamenti in fatto (così da ultimo: Sez. L, n. 29880 del 18.11.2019 - Rv. 655857 – 01; Cass. Sez. 5, n. 21968 del 2015). Ric. 2022 n. 21852 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 4 - 1.2. In applicazione di tale principio, passando all’esame della questione, osserva il Collegio che in tema di liquidazione dei compensi dei difensori, il quadro normativo ha subìto un’importante variazione a seguito dell’emanazione del D.M. n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha modificato solo alcune delle previsioni del DM n. 55/2014 (inalcun modo attinto – per quel che qui rileva - dalle ulteriori recenti modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022). Ai fini che qui rilevano, la modifica ha integrato i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente artt. 4 e 19) precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50%, con ciò evidenziando l’esigenza del legislatore di pervenire ad un’assimilazione sulpiano quantitativo dei minimi dettati per i parametri forensi con la disciplina dettata per l’equo compenso, sì che il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. Sez. 2, n. 10438 del 19.04.2023 - Rv. 667640 - 01). Tanto premesso, si deve precisare che le stesse modifiche sopra ricordate non hanno previsto l’esclusione della riduzione del 50%, ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, per le tariffe riguardanti i procedimenti monitori espresse nella Tabella 8 oggetto di discussione: con ciò evidentemente il legislatore ha ritenuto che tale dimidiazione – confermata con riferimento ai procedimenti monitori in generale, e con specifico riguardo ai procedimenti di equa riparazione - non si tradu ca nella liquidazione di somm a simbolic a non consonaal decoro della professione (cfr. ex plurimis: Cass. civ., 31 luglio 2018, n. 20183). La dedotta violazione di legge, dunque, non sussiste. Ric. 2022 n. 21852 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 5 - 2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2-bis, commi 1 e 2 legge n. 89 del 2001 -Errata applicazione dei parametri per la liquidazione dell'indennizzo e omessa, illogica, contraddittoria motivazione riguardo l'applicazione della soglia minimadi €. 400,00 per ogni anno di ritardo. Il ricorrente sottolinea che la specificità del procedimento presupposto come il comportamento del ricorrente, se fossero stati oggetto di un'analisi più accurata, avrebbero condotto ad applicare i parametri medi, nonché gli aumenti previsti dall’art. 2-bislegge 89 del 2001. 2.1. Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] intende aderire - non emergendo idonei motivi per discostarsene - all'indirizzo di questa Corte (espresso, soprattutto, nella pronuncia n. 14974/2015 richiamat a nella motivazione del decreto impugnato; v. di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28081 del 2021) alla stregua del quale, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'art. 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile solo nei limiti ammessi dall’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ .la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il quantum della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione,tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (riferiti nell'impugnato decreto nel contenuto patema d’animo, negli interessi coinvolti e nelle motivazioni delle relative pronunce). Ric. 2022 n. 21852 sez. S2 -ud. 19-06-2023 - 6 - In definitiva, la doglianza si traduce in una richiestadi revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione(ex plurimis: Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3. Il ricorso va dunque rigettato e le spese liquidate come in dispositivosecondo soccombenza. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liq