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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27450/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26689/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del I.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Homs n. 14/B, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, sezione civile, n. 408/2020 del 11 settembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso principale in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'allora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 469.120,71, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della banca intermediaria agli obblighi derivanti dalla corretta gestione del dossier titoli intrattenuto tra le parti in base a un contratto quadro di intermediazione finanziaria, previa declaratoria di inefficacia della modificazione della gestione patrimoniale, rigettando la domanda di danni ad essa relativa.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a un motivo, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso

3. La Corte territoriale, per quanto ancora in questa sede rileva, dopo aver disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, ha osservato che la banca era responsabile del danno arrecato alla cliente derivante dall'avvenuto accertamento, coperto da giudicato, della falsificazione della firma di quest'ultima, a opera del dipendente di banca addetto agli investimenti finanziari, sul modulo di modificazione del profilo di investimento.

Ciò aveva consentito all'intermediario di acquistare azioni [OSCURATO:PERSONA] per conto . 26689/2020 s. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'ignara cliente per un controvalore di euro 550.450,28 che, al momento della chiusura del dossier titoli, erano state valutate in euro 81.329,57; ne conseguiva che, intervenuta la risoluzione dell'ordine di acquisto per l'inadempimento della banca intermediaria, il danno risarcibile andava quantificato nella differenza tra le due predette somme, pari a euro 461.120.71, cui andava sommata la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore e non di valuta, oltre agli interessi in misura legale.

La Corte perugina ha, invece, respinto la doglianza della [OSCURATO:PERSONA] inerente alla richiesta di liquidazione del danno derivante dall'illegittima modificazione del profilo di investimento, in quanto non provata nel suo ammontare, in assenza di dimostrazione delle diverse modalità di investimento alternative e in presenza della notoria contrazione della redditività del mercato azionario nel periodo di riferimento.

4. La controricorrente ha depositato istanza di liquidazione delle spese sostenute nella fase di sospensiva dell'esecutività della sentenza di primo grado.

5. L'odierna udienza è stata fissata in esito al deposito di istanza di sollecita trattazione.

6. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso principale lamenta: a.

Primo motivo: «1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 c.c. e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n° 3 e 4 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza per aver qualificato la domanda della cliente come di ripetizione dell'indebito conseguente alla risoluzione del contratto e la sua nullità, atteso che tale domanda non era mai stata formulata dall'originaria attrice.26689/2020 est. [OSCURATO:PERSONA] b.

Secondo motivo: «2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 111 c. 6 Cost. e 156 c.p. in relazione all'art. 360 n° 4 c.p.c.», deducendo la nullità della sentenza per avere reso in relazione alla domanda di risarcimento del danno una motivazione contraddittoria, perplessa e apparente. c.

Terzo motivo: «3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2346, 1223, 1453 co. 3, 1227 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n° 3 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza per aver violato la disciplina della determinazione del valore delle azioni, laddove essa dispone che tale valore può essere accertato solo al momento della loro vendita sul mercato, trascurando altresì il concorso del creditore nella causazione del danno, connesso al comportamento della cliente. d.

Quarto motivo: «4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., 2702 e segg., 1223 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n° 3 e 4 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n° 5 c.p.c.», deducendo l'omesso esame del report Unicredit recante la determinazione del portafolio trasferito dalla cliente alla nuova banca, ponendo illegittimamente come base di calcolo per il danno il differenziale dichiarato esistente all'esito della chiusura del rapporto contrattuale tra le parti in lite.

2. Il ricorso incidentale lamenta: «Omesso esame di documentazione decisiva, con conseguente omissione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. .», deducendo l'omesso esame della documentazione versata in atti che evidenziava come dall'illegittima variazione del profilo di rischio (dal 30% azionario al r.g 6689/2020 . est. [OSCURATO:PERSONA] 90% azionario), il portafoglio iniziale della cliente, parti a euro 738.891,64 si era ridotto al 1° agosto 2008, a euro 565.000,00, con un danno emergente pari a euro 173.891,64, il cui riconoscimento era stato richiesto invano sia in primo che in secondo grado.

3. Il ricorso principale va respinto. 3.1 n primo motivo è infondato.

La Corte territoriale non ha affatto modificato la domanda giudiziale introdotta dall'odierna controricorrente; dalla piana lettura della motivazione resa e sopra riassunta, si evince che la ratio decidendi della sentenza impugnata si identifica nella declaratoria di risoluzione del contratto di deposito titoli amministrato per inadempimento della banca e nella quantificazione del risarcimento del danno derivante dal suddetto inadempimento; tale pronuncia corrisponde alla domanda originariamente formulata, dovendo escludersi la lamentata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

In relazione alla quantificazione del danno, la Corte, in espressa adesione alla pronuncia di primo grado, ha valutato le prove acquisite in atti, pervenendo alla determinazione di liquidarlo nella differenza tra il valore investito e quello residuo al momento del trasferimento del dossier presso altro intermediario finanziario.

La Corte ha reso sul punto una motivazione perfettamente intellegibile e riconoscibile come tale, laddove ogni pretesa di interpretazione diversamente le prove acquisite in atti non può essere dedotta in questa sede di sola legittimità. 3.2 II secondo motivo è infondato, atteso che la sentenza impugnata ha reso, come detto anche in relazione al primo motivo di ricorso principale, una motivazione del tutto piana e comprensibile, così escludendo la nullità lamentata, nei sensi precisati dalla r.g 26689/2020 C est. [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza di questa Corte a far data da Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016. 3.3 II terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che non ha affatto liquidato il danno sulla base del ribasso temporaneo - anziché accertato definitivamente con rivendita - del prezzo delle azioni entrate nel dossier titoli bensì, come già rilevato, ha esaminato le prove in atti, pervenendo all'identificazione di una perdita patrimoniale differenziale tra la consistenza del portafoglio della cliente al momento dell'illecita modificazione della composizione del portafoglio di investimento e quella rilevata alla sua chiusura con il trasferimento ad altra banca.

Una valutazione coerente con i criteri di liquidazione del danno stabiliti dall'art. 1223 cod. civ.

La questione del concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. è inammissibile in quanto nuova, atteso che la sentenza impugnata non .4,14k.,11) ne paria e la censura avrebbe, per essere autosufficiente, illustrare come, dove e quando la relativa deduzione difensiva sia stata introdotta e coltivata nella fase di merito. 3.4 II quarto motivo è inammissibile, tanto nella parte in cui, sotto l'apparente allegazione di una violazione di norme di diritto, pretende in effetti da questa Corte una non consentita riedizione del giudizio sulle prove, tanto nella parte in cui lamenta come omesso l'esame della "scheda portafoglio Unicredit del 4 ottobre 2011" che, al contrario, la Corte di appello ha espressamente esaminato (pag. 10 della sentenza), dovendo rammentarsi che non è consentito sotto il profilo del vizio motivazionale dolersi dell'esito della valutazione probatoria effettuata dal giudice del merito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id.

Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021) r. 26689/2020 s. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso incidentale è inammissibile in quanto opera la preclusione di cui all'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. giacché, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente incidentale - il fatto storico dedotto nel motivo (esistenza di documenti a conforto della dimostrazione di un ulteriore danno risarcibile pari a euro 173.891,64) è stato esaminato dai giudici di merito che hanno entrambi valutato l'inidoneità delle prove raccolte a far ritenere accertato il danno nella somma pretesa dall'odierna ricorrente incidentale.

La c.d.

"doppia conforme" non sussiste, infatti, solo ove l'accertamento tra il primo e secondo grado è diverso, per tale intendendosi basato su diverse ragioni di fatto e di diritto, ovvero nell'ipotesi di travisamento della prova.

Tutte condizioni estranee al caso di specie ove, sia in primo che in secondo grado, i giudici hanno ritenuto che le stesse prove in atti non dimostrassero l'esistenza dello stesso danno, ulteriore rispetto a quello accertato, in disparte le singole ragioni giuridiche illustrate, su cui deve comunque rilevarsi che la Corte di appello (pag. 12) espressamente dichiara di condividere la sentenza sul punto resa dal Tribunale in primo grado.

Va, in conclusione, ribadito che, in ipotesi di cosiddetta doppia conforme in fatto a cognizione sommaria, ex art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ. è escluso in questa fase di legittimità il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di questa Corte su provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili (Cass.26097/2014), condizioni non sussistenti nel caso di specie. / 7 r. 26689/2020 Co est. [OSCURATO:PERSONA]

5. Le spese di lite della presente fase possono essere interamente compensate tra le parti, come anche quelle richieste ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ., stante l'esito complessivo del presente giudizio.

6. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase di legittimità e %quelle richieste ai sensi dell'art.373 cod. proc. civ..

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26689/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del I.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Homs n. 14/B, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, sezione civile, n. 408/2020 del 11 settembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso principale in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'allora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 469.120,71, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della banca intermediaria agli obblighi derivanti dalla corretta gestione del dossier titoli intrattenuto tra le parti in base a un contratto quadro di intermediazione finanziaria, previa declaratoria di inefficacia della modificazione della gestione patrimoniale, rigettando la domanda di danni ad essa relativa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a un motivo, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso 3. La Corte territoriale, per quanto ancora in questa sede rileva, dopo aver disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, ha osservato che la banca era responsabile del danno arrecato alla cliente derivante dall'avvenuto accertamento, coperto da giudicato, della falsificazione della firma di quest'ultima, a opera del dipendente di banca addetto agli investimenti finanziari, sul modulo di modificazione del profilo di investimento. Ciò aveva consentito all'intermediario di acquistare azioni [OSCURATO:PERSONA] per conto . 26689/2020 s. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'ignara cliente per un controvalore di euro 550.450,28 che, al momento della chiusura del dossier titoli, erano state valutate in euro 81.329,57; ne conseguiva che, intervenuta la risoluzione dell'ordine di acquisto per l'inadempimento della banca intermediaria, il danno risarcibile andava quantificato nella differenza tra le due predette somme, pari a euro 461.120.71, cui andava sommata la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore e non di valuta, oltre agli interessi in misura legale. La Corte perugina ha, invece, respinto la doglianza della [OSCURATO:PERSONA] inerente alla richiesta di liquidazione del danno derivante dall'illegittima modificazione del profilo di investimento, in quanto non provata nel suo ammontare, in assenza di dimostrazione delle diverse modalità di investimento alternative e in presenza della notoria contrazione della redditività del mercato azionario nel periodo di riferimento. 4. La controricorrente ha depositato istanza di liquidazione delle spese sostenute nella fase di sospensiva dell'esecutività della sentenza di primo grado. 5. L'odierna udienza è stata fissata in esito al deposito di istanza di sollecita trattazione. 6. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale lamenta: a. Primo motivo: «1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 c.c. e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n° 3 e 4 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza per aver qualificato la domanda della cliente come di ripetizione dell'indebito conseguente alla risoluzione del contratto e la sua nullità, atteso che tale domanda non era mai stata formulata dall'originaria attrice.26689/2020 est. [OSCURATO:PERSONA] b. Secondo motivo: «2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 111 c. 6 Cost. e 156 c.p. in relazione all'art. 360 n° 4 c.p.c.», deducendo la nullità della sentenza per avere reso in relazione alla domanda di risarcimento del danno una motivazione contraddittoria, perplessa e apparente. c. Terzo motivo: «3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2346, 1223, 1453 co. 3, 1227 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n° 3 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza per aver violato la disciplina della determinazione del valore delle azioni, laddove essa dispone che tale valore può essere accertato solo al momento della loro vendita sul mercato, trascurando altresì il concorso del creditore nella causazione del danno, connesso al comportamento della cliente. d. Quarto motivo: «4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., 2702 e segg., 1223 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n° 3 e 4 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n° 5 c.p.c.», deducendo l'omesso esame del report Unicredit recante la determinazione del portafolio trasferito dalla cliente alla nuova banca, ponendo illegittimamente come base di calcolo per il danno il differenziale dichiarato esistente all'esito della chiusura del rapporto contrattuale tra le parti in lite. 2. Il ricorso incidentale lamenta: «Omesso esame di documentazione decisiva, con conseguente omissione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. .», deducendo l'omesso esame della documentazione versata in atti che evidenziava come dall'illegittima variazione del profilo di rischio (dal 30% azionario al r.g 6689/2020 . est. [OSCURATO:PERSONA] 90% azionario), il portafoglio iniziale della cliente, parti a euro 738.891,64 si era ridotto al 1° agosto 2008, a euro 565.000,00, con un danno emergente pari a euro 173.891,64, il cui riconoscimento era stato richiesto invano sia in primo che in secondo grado. 3. Il ricorso principale va respinto. 3.1 n primo motivo è infondato. La Corte territoriale non ha affatto modificato la domanda giudiziale introdotta dall'odierna controricorrente; dalla piana lettura della motivazione resa e sopra riassunta, si evince che la ratio decidendi della sentenza impugnata si identifica nella declaratoria di risoluzione del contratto di deposito titoli amministrato per inadempimento della banca e nella quantificazione del risarcimento del danno derivante dal suddetto inadempimento; tale pronuncia corrisponde alla domanda originariamente formulata, dovendo escludersi la lamentata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. In relazione alla quantificazione del danno, la Corte, in espressa adesione alla pronuncia di primo grado, ha valutato le prove acquisite in atti, pervenendo alla determinazione di liquidarlo nella differenza tra il valore investito e quello residuo al momento del trasferimento del dossier presso altro intermediario finanziario. La Corte ha reso sul punto una motivazione perfettamente intellegibile e riconoscibile come tale, laddove ogni pretesa di interpretazione diversamente le prove acquisite in atti non può essere dedotta in questa sede di sola legittimità. 3.2 II secondo motivo è infondato, atteso che la sentenza impugnata ha reso, come detto anche in relazione al primo motivo di ricorso principale, una motivazione del tutto piana e comprensibile, così escludendo la nullità lamentata, nei sensi precisati dalla r.g 26689/2020 C est. [OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza di questa Corte a far data da Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016. 3.3 II terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che non ha affatto liquidato il danno sulla base del ribasso temporaneo - anziché accertato definitivamente con rivendita - del prezzo delle azioni entrate nel dossier titoli bensì, come già rilevato, ha esaminato le prove in atti, pervenendo all'identificazione di una perdita patrimoniale differenziale tra la consistenza del portafoglio della cliente al momento dell'illecita modificazione della composizione del portafoglio di investimento e quella rilevata alla sua chiusura con il trasferimento ad altra banca. Una valutazione coerente con i criteri di liquidazione del danno stabiliti dall'art. 1223 cod. civ. La questione del concorso colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. è inammissibile in quanto nuova, atteso che la sentenza impugnata non .4,14k.,11) ne paria e la censura avrebbe, per essere autosufficiente, illustrare come, dove e quando la relativa deduzione difensiva sia stata introdotta e coltivata nella fase di merito. 3.4 II quarto motivo è inammissibile, tanto nella parte in cui, sotto l'apparente allegazione di una violazione di norme di diritto, pretende in effetti da questa Corte una non consentita riedizione del giudizio sulle prove, tanto nella parte in cui lamenta come omesso l'esame della "scheda portafoglio Unicredit del 4 ottobre 2011" che, al contrario, la Corte di appello ha espressamente esaminato (pag. 10 della sentenza), dovendo rammentarsi che non è consentito sotto il profilo del vizio motivazionale dolersi dell'esito della valutazione probatoria effettuata dal giudice del merito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021) r. 26689/2020 s. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso incidentale è inammissibile in quanto opera la preclusione di cui all'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. giacché, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente incidentale - il fatto storico dedotto nel motivo (esistenza di documenti a conforto della dimostrazione di un ulteriore danno risarcibile pari a euro 173.891,64) è stato esaminato dai giudici di merito che hanno entrambi valutato l'inidoneità delle prove raccolte a far ritenere accertato il danno nella somma pretesa dall'odierna ricorrente incidentale. La c.d. "doppia conforme" non sussiste, infatti, solo ove l'accertamento tra il primo e secondo grado è diverso, per tale intendendosi basato su diverse ragioni di fatto e di diritto, ovvero nell'ipotesi di travisamento della prova. Tutte condizioni estranee al caso di specie ove, sia in primo che in secondo grado, i giudici hanno ritenuto che le stesse prove in atti non dimostrassero l'esistenza dello stesso danno, ulteriore rispetto a quello accertato, in disparte le singole ragioni giuridiche illustrate, su cui deve comunque rilevarsi che la Corte di appello (pag. 12) espressamente dichiara di condividere la sentenza sul punto resa dal Tribunale in primo grado. Va, in conclusione, ribadito che, in ipotesi di cosiddetta doppia conforme in fatto a cognizione sommaria, ex art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ. è escluso in questa fase di legittimità il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di questa Corte su provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili (Cass.26097/2014), condizioni non sussistenti nel caso di specie. / 7 r. 26689/2020 Co est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Le spese di lite della presente fase possono essere interamente compensate tra le parti, come anche quelle richieste ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ., stante l'esito complessivo del presente giudizio. 6. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase di legittimità e %quelle richieste ai sensi dell'art.373 cod. proc. civ.. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
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