CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08393/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Procuratore generale, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia qualificato come appello e che sia disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, rimettendosi alla Corte per quanto riguarda la richiesta del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 8 aprile 2025, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art. 186, co. 2, lett. b), Digs. n. 285/1992, e lo ha condannato alla pena di mesi 2, giorni 20 di arresto ed euro 1.333,00 di ammenda, con sostituzione della pena in lavori di pubblica utilità per giorni 86, disponendo altresì la sospensione della patente per anni 2. In breve, il fatto contestato, per una più agevole illustrazione dei motivi di ricorso. Il 12 gennaio 2025, il [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto a controllo dalla polizia giudiziaria mentre era alla guida di un'autovettura intestata a terzi, in orario notturno. Gli operanti rilevavano nell'imputato alito vinoso e occhi arrossati e conseguentemente lo sottoponevano agli accertamenti etilometrici, espletati alle ore 03:41 con risultato di 1,36 g/I e alle ore 03:49 con risultato di 1,29 g/I 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso, articolato in quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge e carenza di motivazione sull'esclusione della particolare tenuità del fatto. Il ricorrente evidenzia che il giudice ha omesso qualsivoglia argomentazione, limitandosi ad affermare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, violando i principi enunciati dalle Sezioni Unite (n. 13681 del 25 febbraio 2016), secondo cui l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità dev'essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un contesto di pericolo significativo, e non con riguardo alla mera integrazione degli elementi della condotta tipica o dell'aggravante contestata. Il ricorrente richiama la sentenza della Sezione IV n. 11655 dell'Il novembre 2020, confermata dalla n. 35825 del 2021, che ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità anche per l'ipotesi più grave dell'art. 186, comma 2, lett. c), aggravata dall'incidente stradale nei confronti di soggetto con precedenti specifici, valorizzando la risalenza del precedente, l'assenza di gravi danni, la prossimità del tasso alcolemico alla soglia inferiore e la non abitualità della condotta. Contesta inoltre l'illogicità della sentenza nel ritenere irrilevante la produzione delle sentenze del medesimo Tribunale, che aveva riconosciuto la particolare tenuità del fatto per un soggetto con due precedenti specifici. Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata risulta che il tasso alcolemico di 1,29 g/I supera di poco la soglia di rilevanza penale, la condotta è occasionale ed episodica, essendo il reo incensurato. Inoltre, lo stesso imputato, a specifica domanda, dichiarava di aver consumato un solo bicchiere di birra; non furono accertate ulteriori violazioni, la condotta non causò danni a persone o cose, né dalla sentenza né dall'annotazione emergono elementi di pericolo significativo. Il ricorrente sostiene che sussistano i presupposti per l'applicazione diretta dell'art.131 bis cod.pen., atteso che la Corte di legittimità può applicare direttamente la causa di non punibilità quando i presupposti siano immediatamente rilevabili dagli atti senza necessità di ulteriori accertamenti, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod.proc.pen. 2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il giudice avrebbe omesso di confrontarsi con gli elementi positivi risultanti dagli atti, travisandone il contenuto. La condotta risultava episodica e occasionale; l'imputato era di giovane età e incensurato; la condotta non cagionava alcun danno o pericolo per l'incolumità altrui, e il ricorrente dimostrava piena collaborazione, arrestando la marcia prima del fermo e ammettendo immediatamente l'assunzione di alcol. 2.3 Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod.pen., lamentando errata dosimetria della pena con motivazione carente. Il giudice ha irrogato una pena base di quattro mesi, prossima al massimo edittale di mesi 6, ancorandola alla sola circostanza dell'orario notturno e del tasso alcolemico di 1,29 gli, senza confrontarsi con gli ulteriori elementi di prova. La pena appare eccessiva anche in considerazione del fatto che il decreto penale opposto, emesso dal medesimo giudice, prevedeva la sanzione di euro 1.200,00 di ammenda e la sospensione del titolo di guida per sei mesi, e che il Pubblico Ministero aveva richiesto dieci giorni di arresto ed euro 1.200,00 di multa. 2.4 Con il quarto motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 186, co. 2, lett. b), cod. strada, lamentando l'applicazione della sospensione della patente in misura superiore al massimo edittale e il raddoppio in ipotesi non prevista dalla legge. L'art. 186, comma 2, lett. b) prevede espressamente la sospensione da sei mesi ad un anno, mentre il giudice ha applicato la suddetta sanzione in misura di anni due, ossia la misura minima prevista per la più grave fattispecie della lett. c). Il raddoppio per l'altrui proprietà del veicolo è previsto esclusivamente per l'ipotesi di cui Mia lett. c), e non per quella contestata compresa nella lett. b), ed inoltre il mezzo era in comproprietà con l'imputato. 3. Le parti, all'esito della discussione orale, hanno concluso come in epigrafe.CONSIDERATO DIRITTO 1.L'istanza di qualificazione del gravame come appello non può essere accolta, atteso che, a mente dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa». 2) Il primo motivo, relativo all'omessa motivazione sull'art. 131 bis cod. pen., è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa del provvedimento (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Ud., dep. 08/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284096). E' stato altresì affermato che la richiesta di applicazione della medesima causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice, qualora la motivazione richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. (cfr.:ex multis, Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097). Nel caso di specie, il Tribunale non si è limitato a considerare gli elementi rappresentativi del fatto tipico, ma ha evidenziato circostanze chiaramente sintomatiche della particolare pericolosità della condotta, ostativa al riconoscimento della invocata causa di non punibilità. E' stato sottolineato infatti, che l'imputato era già stato fermato dai militari prima di mettersi alla guida, e gli stessi, avendo riscontrato l'alito vinoso e gli occhi arrossati, lo avevano invitato a non mettersi alla guida. Incurante della sollecitazione, si poneva alla guida del veicolo in orario notturno e, sottoposto a controllo, veniva sottoposto ad alcoltest, manifestando valori elevati, nella fascia prevista dall'ipotesi di cui alla contestata lettera b). La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).Le S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della 'condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). La censura pertanto deve essere rigettata. 3. Infondata è altresì la censura concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Questa Corte di legittimità ha più volte chiarito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr., Sez. 2, n. 42 del 19/12/2024, dep. 2025„ non mass.; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610 - 01). Inoltre, al fine di ritenere o escludere le suddette circostanze il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione' di esso può risultare 'all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Così pure, la richiesta di concessione delle stesse deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1 , n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057 - 01). Nel caso di specie, oltre alla esplicita affermazione relativa all'assenza di elementi positivamente valutabili, nel corpo della motivazione il Tribunale ha evidenziato una serie di elementi implicitamente ritenuti ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, quali il già richiamato comportamento dell'imputato, le modalità della condotta e, complessivamente, la gravità del reato, con argomenti che, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, appaiono non manifestamente illogici e sufficienti a sostenere il diniego. 4. Infondato è il terzo motivo, concernente la dosimetra della pena. In linea generale, si rammenta che l'irrogaziOne di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n.35100 del 27/06/2019. Rv. 276932; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 25515301). Pertanto, quanto più il giudice intenda discostarsi dal medio edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, non essendo sufficiente, in tale evenienza, il ricorso a mere clausole di stile. Giova, altresì, considerare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; pertanto non sarebbe ammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep 2014„ Rv. 259142). Con riferimento al caso di specie, i giudici di merito si sono attenuti ai suddetti criteri, poiché, avendo individuato la pena base in misura più vicina al medio che al massimo edittale, non si sono affidati a clausole di stile nel quantificare la pena. Al riguardo, è stata adeguatamente considerata la concreta gravità del reato, in considerazione del tempo (orario notturno) e delle modalità della condotta (tasso alcolemico sensibilmente superiore alla soglia prevista dalla ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 186); i suddetti elementi sono stati poi confrontati con la personalità del reo. •In tal modo, attraverso l'esaustiva valutazione e il raffronto di elementi concreti, si è giunti alla determinazione della pena base, alla luce di argomentazioni immuni da vizi di manifesta illogicità. La doglianza deve essere pertanto respinta 5.Fondato è il quarto motivo.Nella fattispecie che ci occupa, la sospensione è stata disposta per un periodo eccedente quello massimo di un anno contemplato per la contestata e ritenuta ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada. Occorre precisare che la previsione del raddoppio sino a due anni, in caso di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, come dimostra anche la sua collocazione, si riferisce esclusivamente alla più grave ipotesi sub art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, integrata dal superamento della soglia di 1,5 g/I ( In tal senso anche, Sez. 4, n.25423 del 27/06/2012, non mass.) 6. In conclusione, la decisione deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione fisica. Il ricorso va rigettato nel resto, con la conseguente pronuncia di irrevocabilità, ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen., delle parti della sentenza impugnata concernenti l'affermazione di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione fisica. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di