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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01063/2023

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e ORDINANZA sul ricorso 5778/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] M. Clementi, 58 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1857/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dalla cons.

Lina RUBINO. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi, per brevità, USI) ricorre, sulla base di quattro motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1857/18 della Corte di Appello di Roma, pubblicata il 23 marzo 2018, che - accogliendo il gravame esperito dall'[OSCURATO:PERSONA] U.S.L.

Roma E (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] U.S.L.

Roma 1) avverso la sentenza n. 18432/11 del Tribunale di Roma - accoglieva integralmente l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., proposta dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] U.S.L., avverso il provvedimento monitorio che le ingiungeva il pagamento, nei confronti della società USI, dell'importo di euro 1.353.377,00, quale corrispettivo delle prestazioni di risonanza magnetica nucleare espletate in favore dei fruitori del [OSCURATO:PERSONA] per il periodo luglio-settembre 2006, respingendo, altresì, la domanda riconvenzionale della convenuta opposta, finalizzata al pagamento della medesima somma a titolo di ingiustificato arricchimento. 2.In punto di fatto, la ricorrente riferisce che: -opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] U.S.L.

Roma E il suddetto decreto ingiuntivo, in quanto relativo a prestazioni erogate in eccedenza rispetto ai tetti di spesa annuali, essa USI, con comparsa di costituzione, chiedeva il rigetto dell'opposizione, ovvero, in via riconvenzionale principale, l'accertamento che il comportamento tenuto dalla ASL fosse contrario agli artt. 1175, 1375 e 2043 cod. civ., con condanna della stessa al risarcimento dei danni per un importo pari a quello oggetto del L provvedimento monitorio, oppure, in via riconvenzionale subordinata, che tale somma le fosse riconosciuta ex art. 2041 cod. civ.; - il tribunale accoglieva l'opposizione della ASL solo in relazione alla misura degli interessi, che riconduceva alla misura legale con decorrenza dalla notifica del decreto ingiuntivo; - l'[OSCURATO:PERSONA] E esperiva gravame in via principale, e la stessa USI proponeva appello incidentale, per chiedere sia che gli interessi sulla somma suddetta fossero liquidati ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e non al tasso legale, sia che fosse riformata la disposta compensazione delle spese di lite.

3. Il giudice di appello, con la sentenza qui impugnata, accoglie l'appello principale e rigetta l'incidentale, sull'assunto che la società, accreditata presso il [OSCURATO:PERSONA], chiedesse con il decreto ingiuntivo la remunerazione di prestazioni eseguite in favore dei pazienti extra budget.

Ricostruisce il sistema normativo che regola la remunerazione, da parte delle ASL, della prestazioni eseguite in favore dei pazienti dalle strutture accreditate presso il [OSCURATO:PERSONA], come delineato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ricavandone che in materia di prestazioni sanitarie eseguite dalle strutture accreditate la remunerazione sia dovuta nei limiti del tetto di spesa fissato annualmente dalla giunta regionale, che costituisce elemento necessario, indefettibile e insuperabile, con la conseguenza che le prestazioni rese extrabugdet non sono recuperabili e che non possono essere apprezzate neppure sotto il profilo della utilitas resa in favore dell'amministrazione, perché non dovute e contrarie al sistema normativo, con conseguente infondatezza di ogni pretesa anche in termini di equo indennizzo.

La sentenza impugnata richiama altresì il D.R.

Lazio n. 183 del 2013, ove è previsto che, al fine di consentire agli aventi diritto la continuità nella fruizione delle prestazioni sanitarie, l'erogatore è tenuto alla erogazione delle prestazioni per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno, fermo restando che le prestazioni erogate oltre il budget non sono riconosciute come onere a carico del [OSCURATO:PERSONA].

4. A fronte del ricorso per cassazione proposto dalla USI era fissata per la discussione l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

A tale udienza, la [OSCURATO:SOCIETA] (già Roma E) rimaneva intimata e la notifica del ricorso risultava essere stata effettuata presso lo studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in via Grimaldi n. 28, Cittanova (RC), e dunque in luogo diverso dal domicilio eletto dall'intimata, ovvero presso il predetto difensore, ma in [OSCURATO:PERSONA] n. 18, Roma; era quindi disposta la rinnovazione della notifica e successivamente disposta la rifissazione della trattazione della causa, in adunanza camerale non partecipata, per la data odierna, in relazione alla quale la ASL Roma 1 ha notificato e depositato telematicamente regolare controricorso.

Il Procuratore generale non ha formulato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la decisione della Corte capitolina ricorre per cassazione la società USI, sulla base - come detto - di quattro motivi illustrati da memoria. 1.Con il primo motivo - proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e dell'art. 111, comma 6, Cost..

La USI denuncia che la sentenza sia viziata da motivazione apparente, perché essa si limiterebbe a riportare l'orientamento del Consiglio di Stato in materia di violazione di tetti di spesa, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, in relazione alla quale la società osserva che non risulta indicata nel provvedimento alcuna risultanza processuale dalla quale la corte d'appello possa aver tratto il convincimento che la USI avesse effettivamente superato il tetto ad essa assegnato.

Mancherebbe nella sentenza, in particolare, ogni riferimento alla nota della ASL con la quale asseritamente si comunicava l'avvenuto raggiungimento, già nel primo trimestre 2006, dell'88% del tetto di spesa, nota peraltro che la ricorrente assume non essere presente in atti _e 2.1(Secondo motivo - sempre proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -enuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in quanto la sentenza d'appello avrebbe fondato il proprio convincimento su un documento - la nota della ASL del 7 luglio 2006 nella quale si segnalava il raggiungimento dell'88 % del budget annuale già nel primo trimestre 2006 - in realtà inesistente processualmente, perché mai prodotta in atti.

Fa presente di aver segnalato la mancanza di tale documento nel corso del giudizio di appello, sia in comparsa di risposta che in comparsa conclusionale e ritiene che l'errore sia denunciabile attraverso lo strumento dell'ordinario ricorso per cassazione per violazione di legge, e non sia necessario contestarlo a mezzo della impugnazione per revocazione, perché la questione è stata oggetto di discussione tra le parti. 3.Con il terzo motivo - proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - la USI denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella avvenuta validazione, da parte della ASL, delle prestazioni eseguite dalla società nel secondo e terzo trimestre 2006.

Segnala cioè che, sulla base della documentazione prodotta in atti, per il periodo da giugno a settembre 2006, cui si riferisce il decreto ingiuntivo, la USI ha regolarmente inviato alla ASL l'elenco delle prestazioni eseguite, e che la struttura sanitaria le ha "validate" ovvero le ha inserite nel proprio sistema, riconoscendo l'avvenuta esecuzione e riconoscendo la riconducibilità di esse al tipo di prestazioni che la società era autorizzata a svolgere in regime di convenzione, tant'è che le ha anche sottoposte ai controlli di qualità a campione, rilevando delle modestissime irregolarità solo per un numero contenutissimo di esse, che venivano escluse in sede di validazione.

Segnala che solo da ottobre in poi, come già esposto nel merito, la ASL abbia radicalmente disabilitato l'accesso della società al sistema informatico, non consentendo quindi neppure l'inserimento della scheda delle attività svolte e la successiva validazione.

4. Con il quarto motivo - proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ. e dell'art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'art. 19, comma 1, lett. d), legge regionale del Lazio 3 marzo 2003, n. 4, laddove la corte d'appello ha rigettato la domanda anche sotto il profilo dell'indebito arricchimento.

Sostiene che la prestazione sanitaria della quale chiede il corrispettivo è stata comunque erogata in favore dei pazienti essendo necessaria perché richiesta dal medico di base, e quindi che l'ente pubblico se ne è comunque giovato, conseguendo un indebito arricchimento che deve essere retribuito anche se in ipotesi - contestata - la prestazione eseguita dovesse risultare in esubero rispetto ai tetti di spesa.

Sottolinea la ricorrente che la valida fissazione dei tetti di spesa, necessariamente imposti per assicurare il contenimento della spesa pubblica sanitaria e la sua complessiva sostenibilità non incide in alcun modo sul presupposto per il riconoscimento dell'indennità ex articolo 2041 c.c., costituito dall'arricchimento o vantaggio che l'azienda Asl ha tratto dalle prestazioni rese dalla società privata, né può dirsi che si tratterebbe di prestazioni eseguite all'insaputa della Asl e che quindi si trattasse di un arricchimento imposto, atteso l'avvenuto esperimento della procedura di validazione.

5. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento dei successivi, perché la motivazione deve ritenersi tronca, mancante di una parte essenziale idonea a supportare la decisione fornendo le ragioni del convincimento della corte, sulla base dell'esame delle risultanze istruttorie.

Si tratta, complessivamente, di una omessa motivazione.

6. La corte d'appello si limita infatti ad una veloce ricostruzione astratta e in diritto del complessivo e complesso sistema di programmazione della erogazione delle prestazioni sanitarie con il concorso delle strutture private accreditate, dei compiti di programmazione delle Regioni e della competenza di esse ad emanare atti autoritativi e vincolanti di programmazione onde procedere alla fissazione del tetto sanitario regionale (nell'ambito dei quali vengono legittimamente fissati i tetti di spesa ai quali devono attenersi le società private che operano in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale).

7. La ricostruzione in diritto, pur nella sua estrema sinteticità, è in sé corretta e coerente con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte in materia, secondo i quali in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell'ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Cass. n. 26334 del 2021; Cass. n. 27608 del 2019).

8. E tuttavia, la sentenza è nulla per mancanza di motivazione, perché a questa premessa ricostruttiva puramente astratta non fa seguito alcun accertamento in fatto, volto a verificare se effettivamente, nel caso di specie, i tetti di spesa siano stati sforati dalla società che chiede la remunerazione delle prestazioni che ha comunque eseguito in favore dei pazienti, e in che misura.

Alla affermazione astratta segue infatti direttamente l'accoglimento dell'appello della ASL, omisso medio.

Manca quindi tutto il percorso motivazionale, necessario, afferente alla verifica dell'adempimento, da parte della ASL, dell'onere probatorio a suo carico nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la remunerazione delle prestazioni eseguite dalle strutture sanitarie private.

9. Se grava sulla struttura sanitaria privata che agisce monitoriamente, infatti, la prova dell'esecuzione delle prestazioni (circostanza non oggetto di contestazione in questa sede), grava sulla ASL opponente, per contro, la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma innpeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (come affermato più volte da questa Corte: v.

Cass. n.10182 del 2021).10.

Le affermazioni della ASL, richiamate nel ricorso, secondo le quali essa fin dal primo grado aveva affermato fin dal maggio 2006 aveva comunicato all'USI il suo budget annuale, e che poi nel successivo mese di luglio le aveva inviato una nuova comunicazione, segnalandole che già nel primo trimestre la società aveva consumato 1'88% del suo budget annuale, invitandola a meglio programmare l'erogazione delle prestazioni, in modo da poter garantire la continuità assistenziale per tutto l'anno, non sono state oggetto di verifica in appello non essendo stato neppure verificato che tali documenti siano stati effettivamente prodotti in causa, né valutato quali implicazioni discendano da tale produzione documentale, ove avvenuta, e neppure quale rilevanza possa avere l'avvenuta validazione, da parte della ASL, delle prestazioni eseguite dalla struttura sanitaria nel secondo e terzo trimestre, cui fa riferimento la ricorrente nel terzo motivo.

Infine, manca totalmente un riscontro tra il credito vantato dalla società sulla base delle prestazioni eseguite per il periodo luglio-settembre 2006 e il tetto di spesa relativo al periodo stesso.

La sentenza sentenza impugnatak pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione perché rinnovi la motivazione, decidendo anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 5778/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] M. Clementi, 58 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1857/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dalla cons. Lina RUBINO. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi, per brevità, USI) ricorre, sulla base di quattro motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1857/18 della Corte di Appello di Roma, pubblicata il 23 marzo 2018, che - accogliendo il gravame esperito dall'[OSCURATO:PERSONA] U.S.L. Roma E (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. Roma 1) avverso la sentenza n. 18432/11 del Tribunale di Roma - accoglieva integralmente l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., proposta dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] U.S.L., avverso il provvedimento monitorio che le ingiungeva il pagamento, nei confronti della società USI, dell'importo di euro 1.353.377,00, quale corrispettivo delle prestazioni di risonanza magnetica nucleare espletate in favore dei fruitori del [OSCURATO:PERSONA] per il periodo luglio-settembre 2006, respingendo, altresì, la domanda riconvenzionale della convenuta opposta, finalizzata al pagamento della medesima somma a titolo di ingiustificato arricchimento. 2.In punto di fatto, la ricorrente riferisce che: -opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. Roma E il suddetto decreto ingiuntivo, in quanto relativo a prestazioni erogate in eccedenza rispetto ai tetti di spesa annuali, essa USI, con comparsa di costituzione, chiedeva il rigetto dell'opposizione, ovvero, in via riconvenzionale principale, l'accertamento che il comportamento tenuto dalla ASL fosse contrario agli artt. 1175, 1375 e 2043 cod. civ., con condanna della stessa al risarcimento dei danni per un importo pari a quello oggetto del L provvedimento monitorio, oppure, in via riconvenzionale subordinata, che tale somma le fosse riconosciuta ex art. 2041 cod. civ.; - il tribunale accoglieva l'opposizione della ASL solo in relazione alla misura degli interessi, che riconduceva alla misura legale con decorrenza dalla notifica del decreto ingiuntivo; - l'[OSCURATO:PERSONA] E esperiva gravame in via principale, e la stessa USI proponeva appello incidentale, per chiedere sia che gli interessi sulla somma suddetta fossero liquidati ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e non al tasso legale, sia che fosse riformata la disposta compensazione delle spese di lite. 3. Il giudice di appello, con la sentenza qui impugnata, accoglie l'appello principale e rigetta l'incidentale, sull'assunto che la società, accreditata presso il [OSCURATO:PERSONA], chiedesse con il decreto ingiuntivo la remunerazione di prestazioni eseguite in favore dei pazienti extra budget. Ricostruisce il sistema normativo che regola la remunerazione, da parte delle ASL, della prestazioni eseguite in favore dei pazienti dalle strutture accreditate presso il [OSCURATO:PERSONA], come delineato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ricavandone che in materia di prestazioni sanitarie eseguite dalle strutture accreditate la remunerazione sia dovuta nei limiti del tetto di spesa fissato annualmente dalla giunta regionale, che costituisce elemento necessario, indefettibile e insuperabile, con la conseguenza che le prestazioni rese extrabugdet non sono recuperabili e che non possono essere apprezzate neppure sotto il profilo della utilitas resa in favore dell'amministrazione, perché non dovute e contrarie al sistema normativo, con conseguente infondatezza di ogni pretesa anche in termini di equo indennizzo. La sentenza impugnata richiama altresì il D.R. Lazio n. 183 del 2013, ove è previsto che, al fine di consentire agli aventi diritto la continuità nella fruizione delle prestazioni sanitarie, l'erogatore è tenuto alla erogazione delle prestazioni per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno, fermo restando che le prestazioni erogate oltre il budget non sono riconosciute come onere a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 4. A fronte del ricorso per cassazione proposto dalla USI era fissata per la discussione l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A tale udienza, la [OSCURATO:SOCIETA] (già Roma E) rimaneva intimata e la notifica del ricorso risultava essere stata effettuata presso lo studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in via Grimaldi n. 28, Cittanova (RC), e dunque in luogo diverso dal domicilio eletto dall'intimata, ovvero presso il predetto difensore, ma in [OSCURATO:PERSONA] n. 18, Roma; era quindi disposta la rinnovazione della notifica e successivamente disposta la rifissazione della trattazione della causa, in adunanza camerale non partecipata, per la data odierna, in relazione alla quale la ASL Roma 1 ha notificato e depositato telematicamente regolare controricorso. Il Procuratore generale non ha formulato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la decisione della Corte capitolina ricorre per cassazione la società USI, sulla base - come detto - di quattro motivi illustrati da memoria. 1.Con il primo motivo - proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e dell'art. 111, comma 6, Cost.. La USI denuncia che la sentenza sia viziata da motivazione apparente, perché essa si limiterebbe a riportare l'orientamento del Consiglio di Stato in materia di violazione di tetti di spesa, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, in relazione alla quale la società osserva che non risulta indicata nel provvedimento alcuna risultanza processuale dalla quale la corte d'appello possa aver tratto il convincimento che la USI avesse effettivamente superato il tetto ad essa assegnato. Mancherebbe nella sentenza, in particolare, ogni riferimento alla nota della ASL con la quale asseritamente si comunicava l'avvenuto raggiungimento, già nel primo trimestre 2006, dell'88% del tetto di spesa, nota peraltro che la ricorrente assume non essere presente in atti _e 2.1(Secondo motivo - sempre proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -enuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in quanto la sentenza d'appello avrebbe fondato il proprio convincimento su un documento - la nota della ASL del 7 luglio 2006 nella quale si segnalava il raggiungimento dell'88 % del budget annuale già nel primo trimestre 2006 - in realtà inesistente processualmente, perché mai prodotta in atti. Fa presente di aver segnalato la mancanza di tale documento nel corso del giudizio di appello, sia in comparsa di risposta che in comparsa conclusionale e ritiene che l'errore sia denunciabile attraverso lo strumento dell'ordinario ricorso per cassazione per violazione di legge, e non sia necessario contestarlo a mezzo della impugnazione per revocazione, perché la questione è stata oggetto di discussione tra le parti. 3.Con il terzo motivo - proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - la USI denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella avvenuta validazione, da parte della ASL, delle prestazioni eseguite dalla società nel secondo e terzo trimestre 2006. Segnala cioè che, sulla base della documentazione prodotta in atti, per il periodo da giugno a settembre 2006, cui si riferisce il decreto ingiuntivo, la USI ha regolarmente inviato alla ASL l'elenco delle prestazioni eseguite, e che la struttura sanitaria le ha "validate" ovvero le ha inserite nel proprio sistema, riconoscendo l'avvenuta esecuzione e riconoscendo la riconducibilità di esse al tipo di prestazioni che la società era autorizzata a svolgere in regime di convenzione, tant'è che le ha anche sottoposte ai controlli di qualità a campione, rilevando delle modestissime irregolarità solo per un numero contenutissimo di esse, che venivano escluse in sede di validazione. Segnala che solo da ottobre in poi, come già esposto nel merito, la ASL abbia radicalmente disabilitato l'accesso della società al sistema informatico, non consentendo quindi neppure l'inserimento della scheda delle attività svolte e la successiva validazione. 4. Con il quarto motivo - proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ. e dell'art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'art. 19, comma 1, lett. d), legge regionale del Lazio 3 marzo 2003, n. 4, laddove la corte d'appello ha rigettato la domanda anche sotto il profilo dell'indebito arricchimento. Sostiene che la prestazione sanitaria della quale chiede il corrispettivo è stata comunque erogata in favore dei pazienti essendo necessaria perché richiesta dal medico di base, e quindi che l'ente pubblico se ne è comunque giovato, conseguendo un indebito arricchimento che deve essere retribuito anche se in ipotesi - contestata - la prestazione eseguita dovesse risultare in esubero rispetto ai tetti di spesa. Sottolinea la ricorrente che la valida fissazione dei tetti di spesa, necessariamente imposti per assicurare il contenimento della spesa pubblica sanitaria e la sua complessiva sostenibilità non incide in alcun modo sul presupposto per il riconoscimento dell'indennità ex articolo 2041 c.c., costituito dall'arricchimento o vantaggio che l'azienda Asl ha tratto dalle prestazioni rese dalla società privata, né può dirsi che si tratterebbe di prestazioni eseguite all'insaputa della Asl e che quindi si trattasse di un arricchimento imposto, atteso l'avvenuto esperimento della procedura di validazione. 5. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento dei successivi, perché la motivazione deve ritenersi tronca, mancante di una parte essenziale idonea a supportare la decisione fornendo le ragioni del convincimento della corte, sulla base dell'esame delle risultanze istruttorie. Si tratta, complessivamente, di una omessa motivazione. 6. La corte d'appello si limita infatti ad una veloce ricostruzione astratta e in diritto del complessivo e complesso sistema di programmazione della erogazione delle prestazioni sanitarie con il concorso delle strutture private accreditate, dei compiti di programmazione delle Regioni e della competenza di esse ad emanare atti autoritativi e vincolanti di programmazione onde procedere alla fissazione del tetto sanitario regionale (nell'ambito dei quali vengono legittimamente fissati i tetti di spesa ai quali devono attenersi le società private che operano in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale). 7. La ricostruzione in diritto, pur nella sua estrema sinteticità, è in sé corretta e coerente con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte in materia, secondo i quali in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell'ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento (Cass. n. 26334 del 2021; Cass. n. 27608 del 2019). 8. E tuttavia, la sentenza è nulla per mancanza di motivazione, perché a questa premessa ricostruttiva puramente astratta non fa seguito alcun accertamento in fatto, volto a verificare se effettivamente, nel caso di specie, i tetti di spesa siano stati sforati dalla società che chiede la remunerazione delle prestazioni che ha comunque eseguito in favore dei pazienti, e in che misura. Alla affermazione astratta segue infatti direttamente l'accoglimento dell'appello della ASL, omisso medio. Manca quindi tutto il percorso motivazionale, necessario, afferente alla verifica dell'adempimento, da parte della ASL, dell'onere probatorio a suo carico nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la remunerazione delle prestazioni eseguite dalle strutture sanitarie private. 9. Se grava sulla struttura sanitaria privata che agisce monitoriamente, infatti, la prova dell'esecuzione delle prestazioni (circostanza non oggetto di contestazione in questa sede), grava sulla ASL opponente, per contro, la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma innpeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (come affermato più volte da questa Corte: v. Cass. n.10182 del 2021).10. Le affermazioni della ASL, richiamate nel ricorso, secondo le quali essa fin dal primo grado aveva affermato fin dal maggio 2006 aveva comunicato all'USI il suo budget annuale, e che poi nel successivo mese di luglio le aveva inviato una nuova comunicazione, segnalandole che già nel primo trimestre la società aveva consumato 1'88% del suo budget annuale, invitandola a meglio programmare l'erogazione delle prestazioni, in modo da poter garantire la continuità assistenziale per tutto l'anno, non sono state oggetto di verifica in appello non essendo stato neppure verificato che tali documenti siano stati effettivamente prodotti in causa, né valutato quali implicazioni discendano da tale produzione documentale, ove avvenuta, e neppure quale rilevanza possa avere l'avvenuta validazione, da parte della ASL, delle prestazioni eseguite dalla struttura sanitaria nel secondo e terzo trimestre, cui fa riferimento la ricorrente nel terzo motivo. Infine, manca totalmente un riscontro tra il credito vantato dalla società sulla base delle prestazioni eseguite per il periodo luglio-settembre 2006 e il tetto di spesa relativo al periodo stesso. La sentenza sentenza impugnatak pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione perché rinnovi la motivazione, decidendo anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gl
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