CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10189/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte di appello di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari,, Sezione Distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello del ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di ricettazione e introduzione nel territorio dello Stato di articoli di abbigliamento contraffatti. La sentenza di primo grado, ad avviso della Corte, era stata emessa il 12 settembre 2019 ed era stata depositata il 22 novembre 2019, entro il termine di 90 giorni stabilito dal Tribunale, maturato 111 dicembre 2019 e dal quale doveva farsi decorrere il termine di 45 giorni per proporre l'appello, che era maturato il 25 gennaio 2020 a fronte dell'impugnazione depositata il 3 febbraio 2020. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per avere la Corte erroneamente indicato che la sentenza di primo grado era stata emessa il 12 settembre 2019 anziché il 26 settembre 2019, cosicché, rispetto a tale ultima data, l'atto di appello non era tardivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Dagli atti processuali - che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - risulta che la sentenza di primo grado è stata emessa non il 12 settembre 2019, come risulta per mero errore materiale dalla indicazione contenuta in calce al dispositivo della sentenza depositata, bensì il 26 settembre 2019, come correttamente si ricava dalla intestazione della sentenza del Tribunale ma, soprattutto, dal verbale di quella udienza oltre che dai relativi avvisi. Ne consegue che, avendo il Tribunale fissato il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione (tempestivamente effettuato il 22 novembre 2019), il successivo termine di 45 giorni per proporre appello decorreva dal 25 dicembre 2019, sicché la data ultima per depositare l'impugnazione era quella dell'8 febbraio 2020. L'atto di appello era stato tempestivamente depositato il 3 febbraio 2020. L'accoglimento del motivo comporta che deve essere rilevata la prescrizione dei reati, commessi il 31 luglio 20131 in ass‘enza di cause di sospensione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.12.2023.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] derte [OSCURATO:PERSONA] !frani , i t [OSCURATO:PERSONA]