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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03845/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SCIACCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentitc le conclusioni del PG 1"--; , c t.,,L 1-9-e C._ Le 7n3`ey-L, [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'interesse di Giuseppe BOLLARA veniva presentata istanza, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di pene concorrenti emesso il 13 maggio 2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca e, in particolare, del titolo esecutivo relativo alla sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 6 novembre 2018, irrevocabile il 22 marzo 2019 (con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di un anno, sette mesi di reclusione e 500,00 euro di multa), in considerazione del fatto che esso istante non avrebbe avuto alcuna notizia del procedimento; in via subordinata, chiedeva la restituzione in termini per impugnare la citata sentenza

2. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, deliberando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di annullamento del titolo esecutivo (implicitamente, anche quella subordinata di restituzione nel termine).

Premetteva il giudice a quo: - che, con verbale di identificazione in data 4 luglio 2014, il BOLLARA aveva nominato come difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Terni, eleggendo domicilio presso il suo studio; - che, in data 20 aprile 2015 (depositato il 21 aprile 2015), veniva emesso decreto di citazione a giudizio dell'imputato, nell'ambito del procedimento n. 1535/2014 R.G.N.R., con fissazione della prima udienza al 13 luglio 2015; - che detto decreto veniva notificato, per via telematica, il 21 aprile 2015 alle ore 11:13:28 all'imputato e al difensore, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., ed accettato in pari data alle ore 11:13:33; - che, con raccomandata del 25 giugno 2015, pervenuta al Tribunale di Sciacca il 7 luglio 2015, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] comunicava, con riferimento al decreto di citazione a giudizio notificatogli in funzione dell'udienza del 13 luglio successivo, la "reiterazione di rinuncia al mandato ed invito alla modifica di elezione di domicilio"; - che, all'udienza del 13 luglio 2015, il Tribunale prendeva atto della rinuncia al mandato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e nominava l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., procedendo, quindi, alla dichiarazione di assenza dell'imputato.

Tanto premesso, ad avviso del giudice di Sciacca doveva escludersi, nel caso di specie, l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento, atteso che dall'elezione di domicilio effettuata il 4 luglio 2014 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] era derivata una presunzione di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, sul quale sarebbe gravato l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore di fiducia circa lo sviluppo del procedimento medesimo.

Né si era verificata alcuna nullità del titolo esecutivo, posto che all'imputato assente non doveva essere notificata la sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca in data 6 novembre 2018.2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, deducendo, con un unico motivo, nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., che avrebbe "impedito all'imputato di esercitare il proprio diritto di difesa sia nell'ambito del procedimento, sia relativamente alla successiva impugnazione della sentenza divenuta esecutiva".

Nella prospettazione del ricorrente, avendo l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale aveva eletto domicilio, rinunciato al mandato prima della notifica della citazione a giudizio, erroneamente egli era stato dichiarato assente.

Inoltre, in quanto detenuto, il BOLLARA non avrebbe avuto notizia dell'instaurazione del procedimento penale a suo carico e della relativa condanna, con conseguente lesione del diritto di difesa anche sotto questo profilo.

Il Tribunale, ancora, non avrebbe dato rilevanza alla mancata conoscenza da parte del ricorrente dell'atto di citazione a giudizio, valorizzando unicamente altri atti del procedimento, come l'elezione di domicilio presso difensore rinunciante al mandato prima della citazione, privi dei requisiti essenziali per garantire all'imputato la consapevolezza necessaria all'esercizio del diritto alla presenza.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Il ricorso sovrappone, in modo piuttosto confuso, profili attinenti alla validità formale del titolo a quelli riconducibili al tema della conoscenza del procedimento.

Giova, pertanto, chiarire, in premessa, che la differenza tra l'accertamento della mancanza di esecutività della sentenza di condanna ed il provvedimento di restituzione nel termine è resa evidente dal tenore dell'art. 670 cod. proc. pen., secondo il quale il giudice dell'esecuzione deve, in primo luogo, verificare se il provvedimento di condanna sia o meno divenuto esecutivo e, solo qualora accerti la sua esecutività, può spingersi a valutare, sempre che l'interessato ne abbia fatto richiesta, se sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.

Difatti, l'istituto della restituzione nel termine presuppone che si sia formato il titolo esecutivo a seguito della rituale notifica del provvedimento avverso il quale si intende proporre impugnazione, mentre va proposta l'impugnazione tardiva qualora si adduca l'esistenza di una invalidità che ha impedito la formazione del titolo anzidetto (Sez. 6, n. 18198 del 21/3/2018, K., Rv. 272907).

Nell'attuale quadro normativo, il rapporto intercorrente tra il rimedio previsto dall'art.670 cod. proc. pen. e la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. (che si applica ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente: Sez.

U, n. 36848 del 17/7/2014, Burba, Rv. 259992) è stato di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, ha affermato il principio per cui «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse».

3. Venendo al caso di specie, ritiene, in primo luogo, il Collegio che, nel procedimento di cognizione davanti al Tribunale di Sciacca, non si siano verificate nullità, assolute o meno.

3.1. Quanto alla dedotta erroneità della dichiarazione di assenza, che il ricorrente vorrebbe far derivare dalla rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, nonché domiciliatario, originariamente nominato - rinuncia che la documentazione in atti, come rilevato dal giudice dell'esecuzione, dimostra essere avvenuta dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio - l'eccezione è da ritenersi infondata perché, con la rinuncia al mandato, non viene mai meno la pregressa elezione di domicilio, che conserva valore sino a quando non è espressamente revocata nelle forme prescritte (Sez. 2, n. 31969 del 2/7/2015, Vignozzi, Rv. 264234; Sez. 1, n. 8116 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bouhlga, Rv. 246387; Sez. 1, n. 22760 del 29/3/2007, Bardhi, Rv. 236789).

Legittimamente, dunque, si è proceduto in assenza nei confronti del BOLLARA, anche in ossequio al principio affermato da questa Corte, correttamente richiamato dal giudice a quo, secondo il quale "in tema di processo di primo grado "in absentia", l'elezione di domicilio da parte dell'imputato solo se effettuata prima dell'accertamento della regolare costituzione delle parti consente di presumere la conoscenza del processo e di conseguenza di addebitare all'imputato l'onere di tenersi informato sul prosieguo" (Sez. 5, n. 11313 del 17/1/2020, Kabena, Rv. 278924): ed invero, nel caso di specie, il ricorrente - a fronte di una prima udienza fissata per il 17 luglio 2015 - aveva provveduto alla nomina del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 4 luglio 2014 eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso, dunque ben prima dell'accertamento della regolare costituzione delle parti.

In ogni caso, deve rammentarsi che la mancata applicazione dell'art. 420 -quater cod. proc. pen. determina una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che - diversamente da quanto accaduto nel caso in esame - deve essere eccepita immediatamente dal difensore ed è sanata se non viene dedotta entro la deliberazione della sentenza di primo grado (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10162 del 10/11/2020, dep. 2021, Letizia, Rv. 280770).

3.2. Quanto, poi, alla condizione di detenuto in cui si sarebbe trovato l'imputato alla data della prima udienza dibattimentale, trattasi di una deduzione genericamente formulata e del tutto priva di autosufficienza.

Comunque, non risulta in alcun modo, dal tenore del ricorso, che all'epoca il BOLLARA, anche tramite il difensore, abbia assolto all'onere di informare l'autorità giudiziaria circa il proprio stato di detenzione per altra causa, sicché non può certo dolersi ora, in sede di incidente di esecuzione, di una eventuale mancata traduzione in quanto interessato a comparire in udienza (anche su quest'ultima decisiva circostanza, il ricorso tace).

4. Venendo, quindi, al tema della mancata conoscenza del procedimento, che sembrerebbe, ad onta delle prospettazioni formali (e del carattere subordinato della richiesta di restituzione nel termine), il problema centrale posto dal ricorrente, va affermato, alla luce di quanto già esposto, che lo strumento attivabile, nel caso in esame, era quello della rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. e non quello, erroneamente attivato, dell'incidente di esecuzione.

Sull'istanza di rescissione, tuttavia, non avrebbe potuto decidere il Tribunale di Sciacca, bensì la competente Corte di appello; né il giudice di esecuzione avrebbe potuto riqualificare l'incidente di esecuzione come istanza di rescissione, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (vedi, anche su questo punto, Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931).

5. In base alle esposte considerazioni, il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SCIACCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentitc le conclusioni del PG 1"--; , c t.,,L 1-9-e C._ Le 7n3`ey-L, [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di Giuseppe BOLLARA veniva presentata istanza, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di pene concorrenti emesso il 13 maggio 2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca e, in particolare, del titolo esecutivo relativo alla sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 6 novembre 2018, irrevocabile il 22 marzo 2019 (con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di un anno, sette mesi di reclusione e 500,00 euro di multa), in considerazione del fatto che esso istante non avrebbe avuto alcuna notizia del procedimento; in via subordinata, chiedeva la restituzione in termini per impugnare la citata sentenza 2. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, deliberando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di annullamento del titolo esecutivo (implicitamente, anche quella subordinata di restituzione nel termine). Premetteva il giudice a quo: - che, con verbale di identificazione in data 4 luglio 2014, il BOLLARA aveva nominato come difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Terni, eleggendo domicilio presso il suo studio; - che, in data 20 aprile 2015 (depositato il 21 aprile 2015), veniva emesso decreto di citazione a giudizio dell'imputato, nell'ambito del procedimento n. 1535/2014 R.G.N.R., con fissazione della prima udienza al 13 luglio 2015; - che detto decreto veniva notificato, per via telematica, il 21 aprile 2015 alle ore 11:13:28 all'imputato e al difensore, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., ed accettato in pari data alle ore 11:13:33; - che, con raccomandata del 25 giugno 2015, pervenuta al Tribunale di Sciacca il 7 luglio 2015, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] comunicava, con riferimento al decreto di citazione a giudizio notificatogli in funzione dell'udienza del 13 luglio successivo, la "reiterazione di rinuncia al mandato ed invito alla modifica di elezione di domicilio"; - che, all'udienza del 13 luglio 2015, il Tribunale prendeva atto della rinuncia al mandato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e nominava l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., procedendo, quindi, alla dichiarazione di assenza dell'imputato. Tanto premesso, ad avviso del giudice di Sciacca doveva escludersi, nel caso di specie, l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento, atteso che dall'elezione di domicilio effettuata il 4 luglio 2014 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] era derivata una presunzione di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, sul quale sarebbe gravato l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore di fiducia circa lo sviluppo del procedimento medesimo. Né si era verificata alcuna nullità del titolo esecutivo, posto che all'imputato assente non doveva essere notificata la sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca in data 6 novembre 2018.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, deducendo, con un unico motivo, nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., che avrebbe "impedito all'imputato di esercitare il proprio diritto di difesa sia nell'ambito del procedimento, sia relativamente alla successiva impugnazione della sentenza divenuta esecutiva". Nella prospettazione del ricorrente, avendo l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale aveva eletto domicilio, rinunciato al mandato prima della notifica della citazione a giudizio, erroneamente egli era stato dichiarato assente. Inoltre, in quanto detenuto, il BOLLARA non avrebbe avuto notizia dell'instaurazione del procedimento penale a suo carico e della relativa condanna, con conseguente lesione del diritto di difesa anche sotto questo profilo. Il Tribunale, ancora, non avrebbe dato rilevanza alla mancata conoscenza da parte del ricorrente dell'atto di citazione a giudizio, valorizzando unicamente altri atti del procedimento, come l'elezione di domicilio presso difensore rinunciante al mandato prima della citazione, privi dei requisiti essenziali per garantire all'imputato la consapevolezza necessaria all'esercizio del diritto alla presenza. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Il ricorso sovrappone, in modo piuttosto confuso, profili attinenti alla validità formale del titolo a quelli riconducibili al tema della conoscenza del procedimento. Giova, pertanto, chiarire, in premessa, che la differenza tra l'accertamento della mancanza di esecutività della sentenza di condanna ed il provvedimento di restituzione nel termine è resa evidente dal tenore dell'art. 670 cod. proc. pen., secondo il quale il giudice dell'esecuzione deve, in primo luogo, verificare se il provvedimento di condanna sia o meno divenuto esecutivo e, solo qualora accerti la sua esecutività, può spingersi a valutare, sempre che l'interessato ne abbia fatto richiesta, se sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. Difatti, l'istituto della restituzione nel termine presuppone che si sia formato il titolo esecutivo a seguito della rituale notifica del provvedimento avverso il quale si intende proporre impugnazione, mentre va proposta l'impugnazione tardiva qualora si adduca l'esistenza di una invalidità che ha impedito la formazione del titolo anzidetto (Sez. 6, n. 18198 del 21/3/2018, K., Rv. 272907). Nell'attuale quadro normativo, il rapporto intercorrente tra il rimedio previsto dall'art.670 cod. proc. pen. e la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. (che si applica ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente: Sez. U, n. 36848 del 17/7/2014, Burba, Rv. 259992) è stato di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, ha affermato il principio per cui «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse». 3. Venendo al caso di specie, ritiene, in primo luogo, il Collegio che, nel procedimento di cognizione davanti al Tribunale di Sciacca, non si siano verificate nullità, assolute o meno. 3.1. Quanto alla dedotta erroneità della dichiarazione di assenza, che il ricorrente vorrebbe far derivare dalla rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, nonché domiciliatario, originariamente nominato - rinuncia che la documentazione in atti, come rilevato dal giudice dell'esecuzione, dimostra essere avvenuta dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio - l'eccezione è da ritenersi infondata perché, con la rinuncia al mandato, non viene mai meno la pregressa elezione di domicilio, che conserva valore sino a quando non è espressamente revocata nelle forme prescritte (Sez. 2, n. 31969 del 2/7/2015, Vignozzi, Rv. 264234; Sez. 1, n. 8116 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bouhlga, Rv. 246387; Sez. 1, n. 22760 del 29/3/2007, Bardhi, Rv. 236789). Legittimamente, dunque, si è proceduto in assenza nei confronti del BOLLARA, anche in ossequio al principio affermato da questa Corte, correttamente richiamato dal giudice a quo, secondo il quale "in tema di processo di primo grado "in absentia", l'elezione di domicilio da parte dell'imputato solo se effettuata prima dell'accertamento della regolare costituzione delle parti consente di presumere la conoscenza del processo e di conseguenza di addebitare all'imputato l'onere di tenersi informato sul prosieguo" (Sez. 5, n. 11313 del 17/1/2020, Kabena, Rv. 278924): ed invero, nel caso di specie, il ricorrente - a fronte di una prima udienza fissata per il 17 luglio 2015 - aveva provveduto alla nomina del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 4 luglio 2014 eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso, dunque ben prima dell'accertamento della regolare costituzione delle parti. In ogni caso, deve rammentarsi che la mancata applicazione dell'art. 420 -quater cod. proc. pen. determina una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che - diversamente da quanto accaduto nel caso in esame - deve essere eccepita immediatamente dal difensore ed è sanata se non viene dedotta entro la deliberazione della sentenza di primo grado (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10162 del 10/11/2020, dep. 2021, Letizia, Rv. 280770). 3.2. Quanto, poi, alla condizione di detenuto in cui si sarebbe trovato l'imputato alla data della prima udienza dibattimentale, trattasi di una deduzione genericamente formulata e del tutto priva di autosufficienza. Comunque, non risulta in alcun modo, dal tenore del ricorso, che all'epoca il BOLLARA, anche tramite il difensore, abbia assolto all'onere di informare l'autorità giudiziaria circa il proprio stato di detenzione per altra causa, sicché non può certo dolersi ora, in sede di incidente di esecuzione, di una eventuale mancata traduzione in quanto interessato a comparire in udienza (anche su quest'ultima decisiva circostanza, il ricorso tace). 4. Venendo, quindi, al tema della mancata conoscenza del procedimento, che sembrerebbe, ad onta delle prospettazioni formali (e del carattere subordinato della richiesta di restituzione nel termine), il problema centrale posto dal ricorrente, va affermato, alla luce di quanto già esposto, che lo strumento attivabile, nel caso in esame, era quello della rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. e non quello, erroneamente attivato, dell'incidente di esecuzione. Sull'istanza di rescissione, tuttavia, non avrebbe potuto decidere il Tribunale di Sciacca, bensì la competente Corte di appello; né il giudice di esecuzione avrebbe potuto riqualificare l'incidente di esecuzione come istanza di rescissione, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (vedi, anche su questo punto, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). 5. In base alle esposte considerazioni, il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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