CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37518/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversoGrdinanza del 06/05/2021 del Tribunale di Catania; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], attualmente indagato e sottoposto a custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990, chiede di annullare l'ordinanza del Tribunale di Catania del 6 maggio scorso, che ha respinto l'appello da lui formulato ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2020 del Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale, che gli aveva rigettato un'istanza di sostituzione della misura cautelare in atto con gli arresti domiciliari. 2. Sotto il profilo sia della violazione della relativa disciplina processuale che del vizio di motivazione, il ricorso lamenta l'erronea considerazione, da parte del Tribunale, dell'esito positivo della messa alla prova dell'indagato, disposta in altro procedimento e svoltasi in epoca successiva ai fatti per i quali è sottoposto a custodia nel presente giudizio: fatti, questi ultimi, noti al giudice di quel diverso processo, che tuttavia li ha reputati non ostativi al positivo esperimento della prova, avendo rilevato come, successivamente ad essi, Liotta abbia cambiato vita, avviando un'attività lavorativa e formando una famiglia con la nascita di un figlio. 3. Il ricorso è inammissibile. Esso censura esclusivamente valutazioni di merito compiute dal Tribunale, in particolare quelle relative alla concludenza dimostrativa dei dati di fatto valorizzati nel provvedimento, le quali, però, sono sottratte al sindacato del giudice di legittimità. L'ordinanza non presenta, invece, salti logici evidenti, avendo rilevato come la messa alla prova del Liotta nel diverso processo sia stata pressoché coeva alla commissione dei reati per cui è imputato in questo, ed altresì che le circostanze addotte dalla difesa a riprova del mutamento di vita - nascita del figlio ed attività lavorativa - erano state quelle che avevano condotto, almeno in un primo momento, all'esito negativo della messa alla prova, in conseguenza dell'inosservanza delle relative prescrizioni. Su queste basi, dunque, il giudizio d'inesistenza di circostanze idonee a vincere la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, formulato dal Tribunale, si presenta ampiamente plausibile. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il