CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19288/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni gravi. Considerato che i primi due motivi di ricorso ed il motivo aggiunto proposto a sostegno del primo del ricorso principale, con i quali si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento, nel caso di specie, della scriminante della legittima difesa - anche in forma putativa o di eccesso colposo - è manifestamente infondato in quanto, a fronte di una completa e logica disamina delle modalità di verificazione dell'evento, anche in relazione alla ritenuta sproporzione (consapevole e volontaria) della reazione dello Scullari rispetto all'offesa subita, per come ampiamente compendiate in atti sulla base del certificato medico e delle testimonianze raccolte, di fatto sollecita una rivalutazione di dette fonti di prova, non tenendo però conto della preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (ex multis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Considerato che il terzo motivo di ricorso, il quale contesta il giudizio di comparazione fra le opposte circostanze di cui agli artt. 583 c.p. e 62 bis c.p., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), circostanza questa certamente ravvisabile nel caso di specie, avendo la Corte territoriale considerato non solo l'entità delle lesioni subite dalla vittima ma altresì il grado di deviazione della condotta dalle regole di comportamento riferite alla professione - di pubblica rilevanza - svolta dall'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende