CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33646/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7:3.1992, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Lecce del 24.10.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP del Tribunale di Brindisi aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei delitti loro rispettivamente ovvero in concorso ascritti e, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, aveva condannato il primo aLa pena di anni 8 di reclusione ed euro 2.400 di multa ed il secondo alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 2.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere applicando loro le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale; 2. la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta con cui, previa rinuncia ad ogni altra motivo di gravame diverso da quello relativo al trattamento sanzionatorio, le parti avevano concordato sulla sua quantificazione in anni 6 di reclusione ed euro 1.600 di multa quanto al Barnaba ed in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.600 di multa quanto al Santoro, con conseguente sostituzione della pena accessoria permanente con quella temporanea; 3. ricorrono per cassazione sia il Barriaba che il Santoro deducendo: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], 2.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla rideterminazione della pena a titolo di continuazione: rileva che, nel caso di specie, il PG ed il difensore, munito di procura speciale, avevano concordato sulla rinuncia ai motivi principali e l'accoglimento di quelli relativi al trattarrento sanzionatorio, con riguardo al riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla esclusione della recidiva con la finale rideterminazione della pena in anni 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa aumentata di mesi 3 di reclusione ed euro 50 di multa per ciascuno dei capi 3, 4, 5, 6 e 7 ed un ulteriore aumento di mesi 9 di reclusione ed euro 150 di multa per il capo 1, di tal ché la pena detentiva avrebbe dovuto essere quella di anni 8 di reclusione e non quella di anni 9 di reclusione, come erroneamente riportato nella richiesta difensiva, che avrebbe dovuto essere verificata e, se del caso, emendata dalla Corte di appello alla luce della inequivoca e formalizzata volontà delle parti; 2.1.2 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione ed erronea applicazione di norme penali e processuali con riferimento agli artt. 599-bis cod. proc. pen., 62-bis cod. pen., 132, 133, cod. pen., 3 e 27 Cost.: rileva che la Corte di appello ha finito con il ratificare l'intervenuto concordato sancendo in tal modo una evidente disparità di trattamento rispetto al carreo al quale, per il medesimo delitto di rapina aggravata, sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche invece immotivatamente negate al Barnaba nonostante la sua condotta di vita post factum; 2.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 mancanza e contraddittorietà della motivazione oltre che violazione di legge con riguardo agli artt. 125, 192 e 546, lett. e), cod. proc. pen., 69, 99, 133 cod. pen.: richiama i principi che regolano l'istituto del "concordato in appello", con particolare riguardo alla preclusione processuale che si determina con la rinuncia parziale ai motivi e, per altro verso, ai limiti concernenti la cognizione riservata al giudice, anche in sede di legittimità, sulle questioni oggetto dell'accordo processuale tra cui, rileva, è annoverabile l'aspetto relativo all'esito del giudizio di bilanciamento; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi in quanto, a suo avviso, per un verso contestano profili diversi da quelli deducibili in sede di ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., per altro verso denunciano un difetto di corrisponcenza con la volontà delle parti manifestamente insussistente; 4. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso l'atto di rinuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente personalmente. 5. I ricorsi sono inammissibili. 5.1 Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione che, in ogni caso, era stata articolata su una censura manifestamente infondata avendo la difesa errato (dal punto di vista "aritmetico") nell'individuare la pena detentiva "concordata" all'esito degli aumenti per la continuazione che è stata invece esattamente individuata in anni 9 di reclusione. 5.2 Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto articolato su censure non consentite: il ricorso contro sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti ammesso soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richies:a ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione celle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli). 6. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 3.000 per il Santoro e di euro 1.000 per il Barnaba in considerazione, per quest'ultimo, dell'avvenuta rinuncia al ricorso. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché il Barnaba della somma di euro mille ed il Santoro della somma di euro tremi