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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 32098/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato il provvedimento di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata per il delitto ex art 96 dpr 361/57 riducendo la pena.

Tenuto conto che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata tramite difensore fiduciario, lamentando vizi motivazionali e che la difesa ha depositato atto di rinunzia al ricorso con il quale ha anche chiesto di andare esente dalla condanna al pagamento della sanzione in favore della cassa ammende..

Visto che la parte civile ha depositato telematicamente memoria e nota spese.

Considerato che il ricorso è inammissibile per rinunzia, poiché è pervenuta in Cancelleria tramite pec atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal difensore di fiducia dell'indagato, suo procuratore speciale. come da atto allegato.

Ritenuto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione„ una volta che l'atto sia pervenuto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario.(Sent. N. 5378 del 5/12/2014 dep. 5/02/2015).

Tale atto, non essendo espressione del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivocabile della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo del procuratore speciale. (Sez.

Un.

N.18 del 5/10/1994).

Osservato che per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinunzia ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende e che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile secondo le modalità indicate in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese delloStato, nella misura che sara' liquidata dalla corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio dr Stefr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato il provvedimento di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata per il delitto ex art 96 dpr 361/57 riducendo la pena. Tenuto conto che avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata tramite difensore fiduciario, lamentando vizi motivazionali e che la difesa ha depositato atto di rinunzia al ricorso con il quale ha anche chiesto di andare esente dalla condanna al pagamento della sanzione in favore della cassa ammende.. Visto che la parte civile ha depositato telematicamente memoria e nota spese. Considerato che il ricorso è inammissibile per rinunzia, poiché è pervenuta in Cancelleria tramite pec atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal difensore di fiducia dell'indagato, suo procuratore speciale. come da atto allegato. Ritenuto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione„ una volta che l'atto sia pervenuto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario.(Sent. N. 5378 del 5/12/2014 dep. 5/02/2015). Tale atto, non essendo espressione del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivocabile della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo del procuratore speciale. (Sez. Un. N.18 del 5/10/1994). Osservato che per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinunzia ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende e che l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile secondo le modalità indicate in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese delloStato, nella misura che sara' liquidata dalla corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente dr Eduardo de Gregorio dr Stefr