CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 24552/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 310/2019 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 02/05/2019 R.G.N. 922/2014;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 24/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigettodel ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1490/20261. [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione di anzianità eNurmoegroa dti ara ccolta generale 24552/2026dalla gestione speciale dei coltivatori diretti, maturata cDoalt a pubblicazione 07/08/2026cumulo della contribuzione mista (contributi versati in talegestione speciale e contributi versati presso il Fondolavoratori dipendenti e nella gestione CD/CM - lavoratoriagricoli autonomi) dal 1° luglio 2008, convenne in giudiziol’Inps deducendo di avere presentato prima di allora piùdomande di pensione di anzianità (il 27 dicembre 2001, il 29aprile 2004, il 12 febbraio 2007) che l’INPS aveva rigettatoritenendo insussistente a quelle date il requisito contributivo.1.1. Ad avviso del ricorrente i calcoli dei contributi eseguiti divolta in volta dall’INPS erano errati in quanto sin dalla primaistanza (del 27 dicembre 2001) egli era in possesso dei 2080contributi settimanali, pari a 40 anni di assicurazione,richiesti dalla legge n. 449 del 1997 per il conseguimento adecorrere dal 1° gennaio 2002 della pensione di anzianità, aprescindere da requisiti anagrafici di età.1.2. Erroneamente infatti l’INPS aveva trascurato di prenderein considerazione i contributi agricoli versati prima del 1984ed i contributi versati in altre gestioni separate per unmedesimo lasso temporale con la conseguenza che gli erastata liquidata una pensione in misura inferiore a quellaspettante.1.3. Pertanto, chiese che fosse accertato e dichiarato il suodiritto a percepire la pensione di anzianità sin dal 1° gennaio2002 - considerando a tal fine la rivalutazione dei contributiagricoli anteriori al 1984, i contributi versati negli stessiperiodi presso gestioni diverse e i contributi figurativi – oltreche il diritto al ricalcolo dell’importo della pensionemedesima, con riferimento all’anzianità contributiva e allaretribuzione pensionabile. Per l’effetto domandò la condannadell’Istituto a pagare i ratei della pensione di anzianità adecorrere dal 1° gennaio 2002 maggiorati degli inteNruemsersoi r,e gistro generale 33538/2019Numero sezionale 1490/2026anche anatocistici. Numero di raccolta generale 24552/20262. Il Tribunale di Lecce in accoglimento dell’eccezionDeat a pubblicazione 07/08/2026dell’Inps ritenne che il ricorrente fosse decaduto dall’azionedi riliquidazione della prestazione osservando che si trattavadi ratei maturati da oltre tre anni prima del deposito delricorso e così anche con riguardo alla domanda dirivalutazione dei contributi agricoli anteriori al 1984.2.1. Nel merito, poi, accertò che non era possibile il computodi periodi assicurativi coincidenti e riguardanti più gestioni(come la contribuzione figurativa per malattia e perinfortunio) osservando che era stato raggiunto il massimolivello contributivo consentito, già considerato dall’INPS nellaliquidazione della pensione.3. La Corte di appello di Lecce, investita del gravame delloSchirinzi, ha ritenuto che, pur non essendo maturata alcunadecadenza, tuttavia la domanda di computo dei contributiagricoli versati nella gestione dei lavoratori dipendenti conquelli versati nella gestione coltivatori diretti, ai sensi dell’art.16 della legge n. 233 del 1990, non potesse trovareaccoglimento in quanto il cumulo, in caso di sovrapposizionedi periodi assicurati, incontra il limite del raggiungimentodell’anzianità massima per il conseguimento dellaprestazione.3.1. Ha ricordato che ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 488 del1968 non possono essere utilizzate più di 52 settimane dicontributi in ogni anno.3.2. Ha rammentato, poi, che l’art. 8 dello stesso d.P.R. - purconsentendo ai fini del diritto alla pensione il cumulo concontributi versati in altre gestioni anche per il caso dicontribuzione agricola eccedente per ciascun anno il numerodi giornate equivalente a un anno di contribuzione – ponetuttavia il limite delle 52 settimane nell’anno fissate dall’art.7 citato. Al di fuori di tale limite dei contributi versati siN udmeervo ere gistro generale 33538/2019Numero sezionale 1490/2026tenere conto solo ai fini del calcolo della prestazione. Numero di raccolta generale 24552/20263.3. Ha evidenziato quindi che alla data di presentazione delDleat a pubblicazione 07/08/2026diverse domande amministrative (nel 2001, 2004, 2007) ilricorrente non aveva ancora raggiunto l’età di 57 anni cheera necessaria per potersi avvalere ai fini del conseguimentodella pensione del minore requisito contributivo ditrentacinque anni di anzianità (in luogo di quello ordinario diquaranta anni), né tanto meno a quelle date aveva maturatoi quaranta anni di contribuzione necessari.3.4. Ha escluso poi che all’assicurato – il quale aveva dirittoalla pensione di anzianità liquidata nella gestione coltivatoridiretti - trovasse applicazione l’art. 1 comma 26 della leggen. 335 del 1995 con il quale, solo per i lavoratori dipendenti( e non per gli autonomi come i coltivatori diretti), sono statepreviste alcune ipotesi di accesso precoce alla prestazionesulla base di quanto disposto dall’art. 59 comma 7 della leggen. 449 del 1997.3.5. Da ultimo ha ricordato che le disposizioni riferite ai c.d.lavoratori precoci (il d.l. n. 201 del 2011 e la legge n. 232 del2016) non si applicano alle pensioni aventi decorrenzaanteriore la loro entrata in vigore.3.6. Ha infine rigettato anche la domanda relativa alla misuradei ratei avendo accertato che l’Istituto aveva tenuto contodi tutte le contribuzioni, anche quelle figurative, e che i calcolieffettuati dall’Istituto risultavano più favorevoli rispetto aquelli conseguibili attraverso la rivalutazione dei contributiagricoli antecedenti il 1984.3.7. In conclusione, per tali diverse ragioni, ha confermato ilrigetto della domanda proposta.4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso MarioSchirinzi che ha articolato quattro motivi. L’Inps ha resistitocon controricorso. In esito all’adunanza camerale è statadisposta la trattazione della causa in udienza pubblica inN uvmiesrtoa re gistro generale 33538/2019Numero sezionale 1490/2026della quale il procuratore generale ha concluso per ilN rumigeerot dti ora ccolta generale 24552/2026del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorDieat a pubblicazione 07/08/2026illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione efalsa applicazione dell’art. 1 commi 25, 26, 27, 28 e ss. dellalegge n. 335 del 1995 e dell’art. 59 della legge n. 449 del1997.1.1. Ad avviso del ricorrente avrebbe errato la Corteterritoriale nel negare il suo diritto a conseguire la pensionedal 1° gennaio 2002, con conseguente riliquidazione dei rateipensionistici, atteso che, avendo l’assicurato lavoratoconsecutivamente dal 1968 al 1995, egli già nel 1995 avevaacquisito ventotto anni di contribuzione e maturato il dirittoalla pensione con il sistema retributivo ed in particolare sullabase dell’art. 7 comma 9 della legge n. 638 del 1983.1.1. Specificatamente il ricorrente deduce che, in base alladisciplina applicabile a caso concreto (le leggi n. 488 del1968, n.153 del 1969 e n. 638 del 1983) alla data del 1°gennaio 2002 egli aveva maturato il necessario requisito deitrentacinque anni di contribuzione: trentaquattro versatiappunto tra il 1968 ed il 2001 a cui se ne doveva aggiungereuno in relazione al lavoro precoce prestato. Pertanto, anorma dell’art. 7 comma 9 della legge n. 638 del 1983, aprescindere dall’età anagrafica la cui contestuale esistenzanon era richiesta dalla norma citata, alla data della domandadel 27 dicembre 2001 egli aveva maturato i 1820 contributisettimanali necessari per conseguire la pensione a far datada 1° gennaio 2002, o quanto meno dal 1° gennaio 2003anche senza necessità di tenere conto del lavoro c.d. precoce.Erroneamente, perciò, l’Istituto aveva rigettato tutte ledomande di pensione avanzate dal ricorrente, sino al N2um0e0ro7 re gistro generale 33538/2019Numero sezionale 1490/2026compreso, ed altrettanto erroneamente la Corte di Nummeeror idti ora ccolta generale 24552/2026aveva ritenuto infondate le domande avanzate in giudizDioat a pubblicazione 07/08/2026trascurando di applicare al ricorrente, come avrebbe dovuto,la disciplina più favorevole antecedente il 1984 e quella sullavoro precoce effettuato.2. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza peravere erroneamente e falsamente applicato l’art. 1 comma13 della legge n. 335 del 1995 e l’art. 8 comma 8 della leggen. 233 del 1990 che impongono di calcolare la pensione sullabase del sistema interamente retributivo antecedente il1984.2.1. Il ricorrente - nel dedurre che comunque nel calcolo dellamisura della prestazione dovuta non sarebbe stataconsiderata tutta la contribuzione utile (contribuzionefigurativa ed in parte contribuzione per il periodo del serviziomilitare) - sostiene che a norma dell’art. 1 comma 13 dellalegge n. 335 del 1995 avendo maturato alla data del 31dicembre 1995 almeno diciotto anni di anzianità contributiva,la pensione doveva essergli liquidata secondo la normativavigente in base al sistema retributivo ed inoltre, ai sensidell’art. 8 comma 8 della legge n. 233 del 1990 il calcolodoveva essere effettuato sulla base del regime più favorevoleprevigente. Conseguentemente, sostiene che sarebbe erratal’affermazione della Corte territoriale che ha ritenuto,adeguandosi alla consulenza tecnica disposta, che i criteri dicalcolo della pensione applicati dall’Inps conducevano arisultati di maggior favore per l’assicurato rispetto a quelliconseguibili con l’invocata rivalutazione dei contributi agricoliantecedenti il 1984.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360primo comma n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi alfine della corretta determinazione della misura Nudmeerlola re gistro generale 33538/2019Numero sezionale 1490/2026pensione. Numero di raccolta generale 24552/20263.1. Ad avviso del ricorrente, infatti, la Corte di meritDoat a pubblicazione 07/08/2026avrebbe trascurato di considerare le seguenti circostanze:- che per gli anni di servizio militare (1974- 1975) dovevaapplicarsi il coefficiente di rivalutazione 0,333 che secorrettamente applicato avrebbe condotto al riconoscimentodi contributi figurativi per centoquattro settimane e non,come avvenuto, per complessive cinquantasette settimane;- che avrebbe dovuto essere valutata la contribuzionefigurativa, per disoccupazione agricola e per il trattamentospeciale agricolo, maturata nel 1981;- che si sarebbe dovuto tenere conto, infine, di quattrocentoquarantanove giornate di contribuzione figurativa perinfortunio e malattia spettante, ai fini della pensione, ex art.56 lett. a) n. 2 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827.3.2. In sostanza si sostiene che i dati utilizzati dal consulentenon sarebbero stati corrispondenti a quelli effettivi e da ciòsarebbe derivato un calcolo errato del rateo di pensione alquale la Corte di merito si sarebbe appoggiata così incorrendonegli errori denunciati.3.3. Si trattava di contribuzione sempre rivendicata erisultante dagli estratti ufficiali, che se calcolata avrebbedeterminato un esito diverso ai fini della misura dellapensione.4. L’ultimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 commi 5 e 8 della legge n. 233 del1990 e dell’art. 1 comma 13 della legge n. 335 del 1995sempre con riguardo alla misura del rateo di pensione.4.1. Si sostiene che l’Istituto nel procedere alla riliquidazionedella pensione avrebbe applicato coefficienti di rivalutazioneerrati ed insufficienti rispetto a quelli convenzionali riferiti aquel periodo (dal 1970 al 1992) che erano statidettagliatamente specificati nella consulenza di Npumaerrtoe re gistro generale 33538/2019Numero sezionale 1490/2026depositata in giudizio di cui non è dato alcun coNunmteoro dii nra ccolta generale 24552/2026motivazione. Data pubblicazione 07/08/20265. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.5.1. Come detto, il ricorrente - titolare di pensione dianzianità a carico della gestione coltivatori diretti dal 1° luglio2008 - chiede che si accerti il suo diritto a percepire talepensione con decorrenza anticipata al 1° gennaio 2002 e che,conseguentemente, sia ricalcolata la prestazione econdannato l’Istituto al pagamento dei ratei con taledecorrenza maggiorati di interessi. Tanto sul rilievo chel’assicurato a quella data era in possesso dei requisiticontributivi necessari per il riconoscimento della prestazione.5.2. Per addivenire a tale risultato si sostiene che allafattispecie sarebbe applicabile la disciplina vigente primadell’entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 especificatamente l’art. 7 comma 9 della legge n. 638 del 1983in base al quale, a prescindere dall’età anagrafica la cuicontestuale esistenza non era richiesta dalla norma citata,alla data della domanda del 27 dicembre 2001 egli avevamaturato i contributi necessari per conseguire la pensione afar data da 1° gennaio 2002, o quanto meno dal 1° gennaio2003 anche senza necessità di tenere conto del lavoro c.d.precoce prestato. Sostiene poi che - dovendosi applicare allapensione il sistema interamente retributivo in relazioneall’anzianità contributiva maturata al momento del cambio disistema (diciotto anni di contributi alla data del 31 dicembre1995) ai sensi dell’art. 8 comma 8 della legge n. 233 del 1990- il calcolo doveva essere effettuato sulla base del regimepiù favorevole previgente.6. Il primo tema da affrontare e risolvere è perciò quello dellaindividuazione della disciplina applicabile al caso concreto perstabilire se, alla data di presentazione delle diverse domandeNumero registro generale 33538/2019di pensione sin dal 27 dicembre 2001, l’assicurato avesseN umero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 24552/2026maturato o meno il diritto alla pensione. Data pubblicazione 07/08/20266.1. Ciò posto rileva il Collegio che il ricorrente è titolare dal1° luglio 2008 di una pensione di anzianità erogata dallagestione speciale dei coltivatori diretti e maturata con ilcumulo dei contributi versati a questa gestione e di quelliversati al Fondo lavoratori dipendenti ed alla gestioneColtivatori diretti, Coloni e Mezzadri – lavoratori agricoliautonomi.6.2. Rivendica di aver maturato tale diritto già a decorreredal 1° gennaio 2002 in quanto, cumulando i contributi versatinelle varie gestioni oltre che quelli figurativi, aveva maturatoprima del 1984 il requisito contributivo a quel temponecessario (39 anni di contributi settimanali senza alcunlimite di età).6.3. Tanto premesso va ricordato che con la legge 8 agosto1995 n. 335 sono state introdotte nuove regole, più rigorose,per il conseguimento della pensione di anzianità con alcunicorrettivi per il periodo di prima applicazione della nuovadisciplina .6.4. Specificatamente, per i lavoratori autonomi, l’art. 1comma 28 prevede che “oltre che nell'ipotesi di cui al comma25, lettera b)” vale a dire al raggiungimento di un’anzianitàcontributiva non inferiore a 40 anni “il diritto alla pensione dianzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianitàcontributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento delcinquantasettesimo anno di età”. La norma precisa poi cheper il biennio 1996-1997 il requisito di età anagrafica è fissatoal compimento del cinquantaseiesimo anno di età.6.5. Al comma 29 è poi prevista una serie di finestre diaccesso alla pensione connesse alla data di compimento delcinquantasettesimo anno di età e, in fase di primaapplicazione, la decorrenza delle pensioni è fissataN umceoron re gistro generale 33538/2019Numero sezionale 1490/2026riferimento ai requisiti di cui alla tabella E allegatNau mpereo rd i rai ccolta generale 24552/2026lavoratori dipendenti e autonomi e secondo le decorrenze iDvait a pubblicazione 07/08/2026indicate.7. Va poi considerato che con l’art. 59 comma 6 della legge27 dicembre 1997 n. 449 si è previsto che per i lavoratoriautonomi “l’accesso al trattamento si consegue alraggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età” etuttavia per “il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni (….)”.7.1. Come ritenuto da questa Corte la regola dettata dall’ art.59, comma 6, della legge n. 449 del 1997, si applica,indefettibilmente, a tutte le pensioni di anzianità aventidecorrenza dal primo gennaio 1998 in poi, atteso che lanorma non fa alcun riferimento, ai fini della sua operatività,alla data di conseguimento dei requisiti necessari quali l'etàanagrafica, l'anzianità contributiva, la data della domandaamministrativa ma pone, come unico criterio per la suaapplicazione, la data di decorrenza della prestazione (cfr.Cass. 02/07/2008 n. 18120).8. In definitiva è ai sensi dell'art.1, commi 25 e ss., dellalegge n.335 del 1995 che si individuano le regole chedisciplinano la maturazione del diritto alla pensione dianzianità vigenti nella gestione previdenziale che eroga laprestazione (nello specifico la gestione coltivatori diretti) (cfr. Cass. S.U. 21/12/2005 n. 28261).9. Questa essendo la regola che disciplina l’accesso allapensione occorre verificare se per effetto del cumulo, ancheautomatico, dei contributi accreditati in più gestioni, possatrovare applicazione il regime precedente l’entrata in vigoredella legge n. 335 del 1995 sul rilievo che a quella data ilricorrente avesse già maturato il diritto alla prestazione sullaNumero registro generale 33538/2019base della disciplina previgente che ne consentiva l’accessoN umero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 24552/2026alla prestazione al raggiungimento del requisito contributivDoat a pubblicazione 07/08/2026e senza limiti di età.10. Come condivisibilmente evidenziato dall’Istitutocontroricorrente il riferimento all’art. 7 del d.l. 12settembre1983 n. 463 convertito con modificazioni dallalegge 11 novembre n. 638 che al comma 9 disciplina i criteridi calcolo dei contributi ai fini del conseguimento delleprestazioni a carico dell’Istituto con decorrenza successiva al31 dicembre 1983 attiene, come risulta evidente dalla letturadel testo normativo, ai criteri di calcolo dei contributi perlavoratori dipendenti e dunque non trova applicazione afattispecie che, come quella in esame, riguardano prestazionia carico della Gestione dei lavoratori autonomi,specificatamente coltivatori diretti.11. Quanto al cumulo della contribuzione versata nellediverse gestioni ai fini della maturazione dell’anzianitàcontributiva ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbiacorrettamente inteso la disciplina applicabile.11.1. Con la legge 2 agosto 1990 n. 233 è stato riformato iltrattamento pensionistico dei lavoratori autonomi ed inparticolare con l’art. 8 è stata dettata la disciplina dellapensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con riguardoalla sua misura ed alle modalità di calcolo prevedendo deimeccanismi di adeguamento e rivalutazione per le annualitàanteriori al 1990 anche ai fini di una loro riliquidazione.11.2. Con l’art. 16 della citata legge 233 del 1990 è statoammesso il cumulo dei contributi versati “nelle medesimegestioni o nell’assicurazione generale” ai fini dell’importodella pensione che viene liquidata in una delle gestionispeciali dei lavoratori autonomi.11.3. Tuttavia, la regola del cumulo automatico opera comedetto, ai fini del calcolo della prestazione che si compone didue quote: una, la quota a), che è calcolata in base ai pNeurmieorod rie gistro generale 33538/2019Numero sezionale 1490/2026di iscrizione alle rispettive gestioni (specificatamentNeu mpereo rdi rai ccolta generale 24552/2026coltivatori diretti a norma dell’art. 8 della stessa legge gDiàat a pubblicazione 07/08/2026citato); l’altra, la quota b), che è invece calcolata avendoriguardo alle norme dell’assicurazione generale obbligatoriain relazione ai periodi di iscrizione alla medesima qualelavoratore dipendente.11.4. Già l’art. 20 della legge n. 613 del 1966 riconosceva ailavoratori che hanno contribuzione accreditata nellaassicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendentie in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi (e traquesti anche quella dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri) lapossibilità di procedere al cumulo gratuito della contribuzionepresente nell'assicurazione generale con quella versata inquelle gestioni e ciò tanto ai fini del conseguimento del dirittoalla prestazione in quelle gestioni speciali che con riguardoalla misura della stessa. Si tratta di principio che era statointrodotto nel nostro ordinamento già con l’art. 9 comma 1della legge n. 463 del 1959 che muovendo da una concezioneunitaria regime dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,la vecchiaia ed i superstiti che - pur articolata in quattrodiverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatoridiretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti -dà luogo ad un rapporto assicurativo previdenziale unico nonsenza considerare però che nel caso in cui la contribuzionesia coincidente in più gestioni ai fini della maturazione deldiritto alla prestazione i periodi valgono una sola volta.11.5. Come è stato affermato da questa Corte ( a partire daCass. n. 18569 del 2008 e poi n. 27677 del 2011, n. 7556del 2014 e più recentemente Cass. n. 5419 del 2020), infatti,in materia di pensione di anzianità per i lavoratori agricoli,ove il lavoratore sia titolare di una posizione assicurativapresso varie gestioni dei lavoratori autonomi ovvero, comeNumero registro generale 33538/2019nella specie, presso una di queste e presso la gestione per Ni umero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 24552/2026lavoratori dipendenti, il limite massimo di quaranta anni dDait a pubblicazione 07/08/2026contribuzione utilmente valutabile opera nell'ambito diciascuna delle gestioni presso cui sono versati i contributi edanche rispetto al cumulo delle quote calcolate per ognigestione. Si tratta di conclusione che, pur non espressamenteaffermata dalla normativa, risponde ad una interpretazionelogico-sistematica della stessa. L’art. 16 della legge n. 213del 1990, nel prevedere il cumulo dei periodi assicurativiversati nelle diverse gestioni, riconduce il sistemapensionistico ad una concezione unitaria, caratterizzata daregole uniformi che si traducono in un cumulo contributivoeffettivo e non meramente virtuale, con la liquidazione adesempio di una pensione unica e non di pensioni diversecollegate funzionalmente. Ne segue che, ad esempio, nonpuò assumere valore ostativo la circostanza che, per uno deitrattamenti, la liquidazione sia effettuata con il sistemacosiddetto retributivo, la cui introduzione è avvenuta incontemporanea all'adozione, sia per il fondo lavoratoridipendenti che per i fondi speciali dei lavoratori autonomi, dellimite massimo di anni di contribuzione, destinato ad operare,retribuzione degli anni più favorevoli, proprio quale limite aibenefici pensionistici conseguenti all'applicazione del sistemaretributivo (cfr. Cass. cit. nn. 18569 del 2008, 10234 del2009, 27677 del 2011 e 7556 del 2014).11.6. Nella stessa prospettiva non si può configurare, ai finidel conseguimento del diritto alla prestazione, un cumulo traanzianità che risultino tra loro in parte sovrapponibili.Raggiunto il requisito contributivo per ottenere la prestazionegli altri contributi versati per periodi coincidenti possonoessere utili solo ai fini della quantificazione della prestazioneNumero registro generale 33538/2019ma non anche ai fini della retrodatazione della stessa (cfrN. umero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 24552/2026Cass. ult. cit.). Data pubblicazione 07/08/202612. A conferma della impossibilità di valorizzare i contributiche superino la misura annua delle 52 settimane va poiricordato che l’art. 7 del d.P.R. 488 del 1968 prevede che ilnumero di settimane di contribuzione effettiva in costanza dilavoro e figurativa utili ai fini del calcolo della pensione nonpuò superare quello delle settimane intercorrenti tra la datadella prima iscrizione nell’A.G.O. e quella di decorrenza dellapensione.13. Orbene, poiché la Corte territoriale si è attenuta a taliprincipi la sentenza sul punto deve essere confermata.14. Venendo all’esame del terzo e del quarto motivo di ricorsoessi sono in parte inammissibili e comunque infondati.14.1. Le censure, infatti, pur diffusamente articolate, sirisolvono nella pretesa di una diversa lettura dei fatti tuttivalutati e adeguatamente ricostruiti dalla consulenzacontabile disposta nel giudizio di merito risultanze alle qualila Corte di merito si è motivatamente riportata avendoneverificato l’aderenza al quadro normativo applicabile allafattispecie e più sopra ricostruito.14.2. In particolare, è inammissibile la censura contenuta nelterzo motivo - con la quale si denuncia l’omesso esame didati emergenti dagli estratti contributivi relativi al calcoloapplicato alla contribuzione figurativa per il servizio militare,la disoccupazione agricola, l’infortunio e la malattia – postoche la Corte territoriale ha dato espressamente atto di avernetenuto conto (cfr. pag. 5 terzo capoverso) e di aver accertatoanche con l’ausilio della consulenza disposta in appello che ditutti i contributi si era già tenuto conto ai fini del calcolo dellaprestazione in adesione al quadro normativo che si è anchepiù sopra delineato.14.3. La censura allora si risolve nella pretesa, inammisNsuibmeilroe r,e gistro generale 33538/2019Numero sezionale 1490/2026di una diversa valutazione che non è qui consentita. Numero di raccolta generale 24552/202614.4. L’ultimo motivo di ricorso, che investe la misura dDealt a pubblicazione 07/08/2026rateo di pensione asseritamente calcolato in misura inferiorerispetto a quella dovuta, pretende ancora una differentevalutazione di dati tecnici che la Corte di merito ha verificatoessere stati correttamente ricostruiti sulla base delladisciplina in concreto applicabile alla fattispecie tenendoconto anche dei rilievi critici formulati alla relazione peritale.Peraltro quando il giudice di merito aderisce alle conclusionidel consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto,replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esauriscel'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suoconvincimento, e non deve necessariamente soffermarsianche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici diparte, che, sebbene non espressamente confutate, restanoimplicitamente disattese perché incompatibili, senza chepossa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critichedi parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio giàvalutati dal consulente tecnico, si risolvono in mereargomentazioni difensive (cfr. Cass. n. 33742 del 2022).15. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deveessere complessivamente rigettato. Quanto alle spese, lacomplessità delle questioni trattate ne giustifica lacompensazione tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a normadell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 11N5um edroe rle gistro generale 33538/2019Numero sezionale 1490/20262002 dà atto della sussistenza dei presupposti procNeumsesruo dai lrai ccolta generale 24552/2026per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriorDeat a pubblicazione 07/08/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citatod.P.R., se dovuto.Così deciso in Roma il 24 marzo 2026Il Consigliere estensoreIl PresidenteLucia Esposito