CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36447/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi; uditi i difensori che hanno così concluso: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di Interlig i; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto qui di interesse, ha riformato parzialmente quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 22 maggio 2018, all'esito del giudizio abbreviato di primo grado celebrato anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tutti i suddetti imputati, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309 del 1990 (capo b), con l'aggravante del numero degli associati di dieci o più persone e per [OSCURATO:PERSONA] ritenuta la qualità di promotore e di organizzatore, nonché l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7, d. Igs. n. 153 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati, altresì, dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo c), ritenute la condotte previste sia dal comma 1 sia dal comma 4 per i primi quattro imputati e dal solo comma 4 del suddetto art. 73 per i restanti. [OSCURATO:PERSONA], invece, è stato ritenuto responsabile del solo reato di cui agli artt. 81, 110 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, come ascrittogli al capo e). I Giudici d'appello, inoltre, hanno dichiarato la nullità della sentenza di primo grado laddove era stata pronunziata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., essendo stato ritenuto un fatto diverso da quello contestato a tali imputati al capo a (è stata pertanto disposta la trasmissione degli atti per tale addebito al competente Pubblico Ministero). La sentenza di secondo grado, a seguito delle statuizioni rese in parziale riforma, ha rideterminato le pene inflitte agli imputati, diversi da [OSCURATO:PERSONA] (alla quale era stato ascritto il solo capo a), continuando a considerare l'aumento di pena per la recidiva già ritenuta in primo grado, rispettivamente contestata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Secondo la ricostruzione accusatoria ritenuta provata dai giudici di merito, l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti descritta al capo b), per la cui partecipazione gli imputati sono stati ritenuti come sopra responsabili, aveva operato dal marzo 2013 in diversi centri del catanese e del siracusano, con un programma avente a oggetto lo smercio di droga sia "leggera" che "pesante". In esecuzione di tale programma erano stati commessi i fatti ascritti al capo c). [OSCURATO:PERSONA], facente parte anche di altro sodalizio mafioso, aveva operato in posizione apicale all'interno dell'organizzazione dedita al narcotraffico. Quale prova di detti fatti sono state valorizzate di volta in volta le risultanze di intercettazioni, le dichiarazioni di collaboratori (principalmente quelle di [OSCURATO:PERSONA], individuato come a suo tempo inserito nel medesimo contesto associativo) e gli esiti di altre attività di indagini della polizia giudiziaria. Alcune di tali risultanze — in particolare relative alle intercettazioni - sono state apprezzate ai fini del riconoscimento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quanto al diverso reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittogli al capo e). La sentenza di appello, con riguardo all'esistenza del sodalizio descritto al capo b), ha pure considerato la pronunzia di condanna già irrevocabile di alcuni originari coimputati giudicati separatamente per il medesimo reato associativo. I Giudici di secondo grado, invece, non hanno esaminato nel merito i rilievi mossi con i motivi di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. loro ascritto al capo a), poiché, come sopra rilevato, hanno dichiarato la nullità della condanna in primo grado sul punto, per essere stato ritenuto un fatto diverso da quello contestato. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania propongono ricorso per cassazione tutti i predetti imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Un primo atto datato 29 maggio 2020 è affidato a quattro motivi. 3.1.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione. Deduce che i Giudici di appello si sono limitati a riassumere il contenuto della sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva recepito acriticamente quello dell'ordinanza cautelare, sicché essi hanno omesso di rispondere ai motivi di appello e di fornire le dovute spiegazioni circa il percorso seguito per giungere all'affermazione della responsabilità in relazione agli addebiti mossi. 3.1.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione. Rileva che la sentenza di secondo grado non ha illustrato le ragioni per cui è stata individuata la sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, della quale, parimenti in assenza di ogni dovuta spiegazione, è stato ritenuto partecipe [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di organizzatore. Infatti, ci si è limitati a citare l'accertamento intervenuto con sentenza della Corte di appello di Catania in data 23 aprile 2018 emessa in un procedimento nei confronti di altri. Sono mancate le dovute verifiche in ordine all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].Sono stati considerati, a conferma della sua chiamata in correità nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro di una partita di cocaina e marijuana a Belpasso o l'esito di perquisizioni o alcuni arresti riguardanti altri soggetti. Detto collaboratore aveva contraddittoriamente affermato che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe rifornito da [OSCURATO:PERSONA], pur avendogli egli segnalato la possibilità di un acquisto di marijuana a un prezzo più conveniente. A titolo di riscontro sono stati citati acriticamente alcuni contatti accertati dopo il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], omettendosi in tal modo di considerare che gli imputati di tale reato nel relativo processo erano stati assolti con sentenza irrevocabile. Sono stati ritenuti significativi gli esiti delle intercettazioni disposte nel presente procedimento, anche se [OSCURATO:PERSONA] non era comparso nelle conversazioni captate, le quali del resto non lo avevano riguardato neppure indirettamente. Anche in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è mancata ogni rappresentazione delle dovute verifiche secondo i criteri di legge. 3.1.3. Il terzo motivo lamenta vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7, dl. n. 151 del 1991, sul rilievo che la sentenza impugnata in proposito si è limitata a riportare il riassunto di conversazioni intercettate e del contenuto della motivazione di primo grado. 3.1.4. Il quarto motivo denuncia vizi motivazionali quanto al diniego delle attenuanti generiche, non essendosi considerati gli elementi al riguardo rilevanti. 3.2. Un secondo atto di impugnazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (datato 26 giugno 2020) censura la statuizione di secondo grado, sul rilievo che il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto dal reato ascritto al capo a) previo esame dei motivi di gravame, mentre irritualmente è stata applicata al giudizio abbreviato di appello la previsione dell'art. 521, comma 2, cod. proc., assumendosi che il fatto fosse diverso da quello contestato (ossia la partecipazione ad un'associazione non descritta nell'imputazione), disponendosi una trasmissione degli atti al pubblico ministero non consentita dall'art. 604 cod. proc. pen. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla dichiarazione di nullità emessa dalla Corte di appello relativamente alla condanna della ricorrente per il solo addebito ascrittole al capo a), nega in primo luogo le ragioni alla base di tale decisione - ossia il difetto di correlazione fra imputazione e sentenza - sul rilievo che l'affermazione della responsabilità era invece intervenuta proprio avuto riguardo alla partecipazione all'associazione descritta nel capo di imputazione. La difesa deduce, inoltre, che trattandosi di giudizio abbreviato non avrebbe potuto applicarsi l'art. 521 cod. proc. pen. giacché non richiamato dall'art. 442 cod. proc. pen. e tanto meno tale applicazione sarebbe potuta intervenire in appello, non consentendo l'art. 604 cod. proc. pen. la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Invero, nel caso del fatto diverso configurato dalla Corte di appello, l'unica strada percorribile era quella dell'assoluzione nel merito, di modo che la ricorrente non potesse essere giudicata di nuovo per lo stesso fatto e che la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero avesse il solo possibile effetto di avviare la verifica in ordine alla sostenibilità di un'altra ipotesi accusatoria. 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione, esponendo le stesse deduzioni contenute nel primo motivo del primo atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Il secondo motivo lamenta vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine ai fatti ascritti ai capi b) e c). Oltre -a riportare censure che ricalcano il contenuto del secondo motivo del primo atto di impugnazione nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], rileva che i Giudici di merito non si sono misurati con quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] e, laddove hanno ritenuto la condotta associativa, non sono stati in grado superare l'obiezione che, secondo le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ,[OSCURATO:PERSONA] era persona "non gradita a nessuno" e pertanto "era "stato buttato fuori dal gruppo". Osserva, inoltre, che sono rimaste prive di adeguata risposta le doglianze mosse in sede di appello che avevano rappresentato i presupposti per riqualificare i fatti di cui al capo c) ex art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990. 5.3. Il terzo motivo lamenta vizi della motivazione, dolendosi del diniego delle attenuanti generiche in assenza dell'esame di ogni pertinente elemento. 6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 6.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge in punto di diniego della riqualificazione del fatto (capo e) ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Rileva che a tal riguardo sono stati considerati in senso contrario elementi in sé non decisivi (reiterazione delle condotte) o inconferenti (organizzazione solo rudimentale), ignorandosi così l'indubbia rilevanza dell'assenza di attrezzature per svolgere l'attività, della modesta entità dell'oggetto delle transazioni, delle condizioni di consumatore abituale del ricorrente e dell'intervenuto riconoscimento della "lieve entità" per uno dei fatti giudicati separatamente. 6.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in punto di riconoscimento della recidiva, per esserne stati ritenuti i presupposti in ragione di una condanna per fatti non preesistenti e senza la dovuta verifica della manifestazione di una maggiore capacità a delinquere tramite i fatti giudicati.pluridirezionale dei contatti di [OSCURATO:PERSONA] con gli altri imputati, sicché gli episodi via via citati non avrebbero potuto riferirsi ad un programma di tipo associativo. 8.5. Il quinto motivo deduce che la sentenza impugnata ha fondato l'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] su tre sole conversazioni intercettate, nominandolo contraddittoriamente ora come Giuseppe, ora come Gianni e attribuendogli fatti commessi da terzi, in assenza di qualsiasi elemento idoneo a supportare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Rileva inoltre che il ricorrente è persona diversa da quella responsabile dei fatti, in ragione della non corrispondenza delle sue generalità a quelle indicate. 9. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo che lamenta violazione di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce che i Giudici di appello non hanno risposto ai rilievi che avevano evidenziato la genericità delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], tutte de relato salvo che con riferimento a una fornitura di stupefacente però ininfluente poiché sarebbe avvenuta nel 2012, ossia ben un anno prima del marzo del 2013 in cui era stata collocata la costituzione del sodalizio criminoso descritto nel capo b). Gli altri elementi indicati a riscontro non avevano alcuna attitudine ad assumere il carattere "individualizzante". Le intercettazioni, sulle quali sono state formulate solamente congetture, erano relative a due soli episodi distanti fra loro di circa un mese, sicché non potevano rappresentare la condotta di partecipazione all'associazione. Né è stato spiegato da quali elementi si è desunta la riconducibilità al ricorrente degli sms menzionati nella sentenza. 10. Il ricorso, congiunto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 10.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione riportando le stesse deduzioni esposte nel primo motivo del primo atto di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 10.2. Il secondo motivo lamenta vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine ai fatti ascritti ai capi b) e c). In aggiunta a censure che ricalcano il contenuto del secondo motivo dell'atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rileva che [OSCURATO:PERSONA] compare una sola volta nelle conversazioni intercettate e che [OSCURATO:PERSONA] ha genericamente parlato dei "gemelli" [OSCURATO:PERSONA], di talché neppure risulta a chi egli abbia riferito i fatti ritenuti provati; né in ogni caso sono stati indicati validi elementi quale riscontro esterno a conferma delle chiamate in correità di detto collaboratore. 10.3. Il terzo motivo rileva vizi della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di mancata esclusione della recidiva e riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che le specifiche deduzioni svolte al riguardo in appello sono rimaste prive di risposta. 11. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 11.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione riportando le stesse deduzioni esposte nel primo motivo del primo atto di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 11.2. Il secondo motivo lamenta vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità in ordine al reato ascritto al capo c). In aggiunta a rilievi che ricalcano il contenuto del secondo motivo del primo atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce che [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come il proprietario di un garage nel quale egli custodiva la droga, ma nessun riscontro era stato acquisito in ordine alla consapevolezza del ricorrente circa tale uso. Né i Giudici di merito si sono confrontati con la diversa lettura del contenuto delle conversazioni intercettate offerta da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, nessuna spiegazione è intervenuta circa la contraddittorietà delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], laddove lo stesso aveva prima riferito che il locale di cui sopra era stato preso in affitto dal "gruppo" e poi aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dell'occultamento dello stupefacente all'interno del suo garage. 11.3. Il terzo motivo lamenta vizi della motivazione in punto di riconoscimento della responsabilità in ordine ai capi b) e c), nonché di mancata concessione delle attenuanti generiche e della riqualificazione dei fatti di spaccio contestati al capo c) ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. Rileva che non è stato spiegato come conversazioni intercettate riguardanti [OSCURATO:PERSONA] sarebbero indicative dei fatti di spaccio e della partecipazione associativa. Aggiunge che è mancato un motivato esame in risposta alle richieste in sede di appello relative alle attenuanti generiche e a detta riqualificazione del fatto. 12. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione, con riferimento al rigetto, quanto al capo c), della richiesta della declaratoria di improcedibilità per ne bis in idem. Rileva che il ricorrente nel presente procedimento è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere coadiuvato [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di intermediario (secondo la sentenza di primo grado) e di fornitore (secondo la sentenza di secondo grado), in relazione a fatti aventi a oggetto stupefacente del tipo marijuana. L'assunto accusatorio si è fondato sull'esito di attività di intercettazione svolte sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] per un mese esatto dal giorno 1 giugno 2013, nell'ambito del procedimento cosiddetto Odessa 2012, in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato già giudicato per lo stesso fatto. La corretta lettura dell'attività captativa intervenuta in tale ultimo procedimento forniva la dimostrazione di ciò. Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata al fine di negare la violazione del ne bis in idem, non vi erano altre risultanze delle intercettazioni rimaste non considerate precedentemente. Invero, come già esposto nei motivi di appello e risultava chiaramente dai contenuti degli sms trascritti, [OSCURATO:PERSONA] tentava di raggiungere un accordo per vendere della sostanza stupefacente del tipo marijuana a [OSCURATO:PERSONA] (coinvolto nei fatti già giudicati) e non invece, come ritenuto nella sentenza impugnata, di acquistarla per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, i 20 chilogrammi di marijuana menzionati dai Giudici di appello, facendo riferimento a quanto emerso dalle intercettazioni in data 12 giugno 2013, erano gli stessi già considerati nell'altro procedimento sulla base delle medesime risultanze. Essi, in seguito, divenuti dieci chilogrammi, erano stati trovati in possesso di [OSCURATO:PERSONA]. Tale ricostruzione risultava confermata anche dalle conversazioni intercettate il 5 giugno 2013. Inoltre, erroneamente i giudici di appello hanno rilevato che i dialoghi del 17 giugno 2013, pure considerati, non risultavano acquisiti nel precedente procedimento e riferibili alle stesse relazioni ai fini illeciti con detto Ragusa. Da ciò è derivata una non corretta analisi delle informazioni che ha portato a escludere il divieto del secondo giudizio per il medesimo fatto. 13. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con un unico motivo, vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità. Deduce che è stata ritenuta la partecipazione del ricorrente all'associazione descritta nel capo b), nonostante questa fosse stata esclusa dalle dichiarazioni rese sul ricorrente dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in realtà acquistava semplicemente lo stupefacente per uso personale da chiunque ne avesse la disponibilità. Del resto, da nessuna delle conversazioni intercettate era risultata la chiara intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di rivendere lo stupefacente. Tantomeno potevano rinvenirsi gli estremi per l'integrazione del reato associativo solo sulla base di una serie di operazioni di compravendita di • stupefacenti. E per la condotta relativa al solo caso in cui era stata rinvenuta tale sostanza, l'imputato era stato già condannato con sentenza irrevocabile. Sicché, la motivazione non ha potuto configurare l'esistenza delle condotte contestate ai capi b) e c). 14. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi con i quali denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione. 14.1. Il primo motivo rileva che la decisione di conferma della responsabilità per i reati di cui ai capi b) e c) si è limitata a ribadire la motivazione di primo grado, ignorando così tutti i rilievi mossi in sede di appello. Sono state citate dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che avevano indicato [OSCURATO:PERSONA] solo come persona di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che spacciava a [OSCURATO:PERSONA]. A titolo di riscontro sono stati citati meri rapporti personali desunti da due controlli in auto risalenti al 2003 e al 2008 e da alcune intercettazioni del 2013, in relazione alle quali sono state svolte asserzioni prive di ogni rappresentazione dell'analisi degli elementi di prova ai fini dell'accertamento dei fatti contestati. La decisione impugnata, fondata sulle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], risulta dunque inficiata dalla valutazione di informazioni in realtà non esistenti. 14.2. Il secondo motivo, contestando ancora il giudizio di colpevolezza, osserva che sono stati menzionati elementi tutti di incerto valore probatorio, riguardanti fatti isolati e alcuni remoti, privi di un nesso fra loro e in grado di rivelare semplicemente appuntamenti e contatti personali, fatti cioè del tutto estranei alle ricostruzioni immotivatamente asserite dai Giudici di appello. 14.3. Il terzo motivo, sempre censurando l'affermazione della responsabilità in relazione ad entrambi gli addebiti, deduce che non è stato individuato nemmeno un episodio dal quale potere desumere la prova dei reati contestati. Infatti, sono state valorizzate conversazioni dal contenuto ambiguo e indecifrabile in assenza di altri elementi, senza spiegare come i singoli rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potessero provare persino la comune condotta associativa. Ancora una volta si sono considerati fatti risalenti e solo ipotetici contatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta fondato solo il secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al riconoscimento della recidiva, mentre si rivelano inammissibili il restante motivo di tale ricorso e tutti i motivi degli altri ricorsi. 2. Vanno anzitutto illustrate le ragioni della manifesta infondatezza e pertanto dell'inammissibilità delle doglianze mosse nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle statuizioni di secondo grado in ordine al capo a). Nella sentenza di appello (pagg. 6 e 7) si è rilevato che in altra sede la Corte di appello di Catania, con riguardo all'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA]Avola, a fronte della stessa imputazione e di una sovrapponibile piattaforma probatoria quanto a tratti dell'associazione mafiosa cui riferire la condotta partecipativa, aveva ritenuto, con pronunzia irrevocabile, la condanna in primo grado affetta da nullità poiché il fatto era diverso da quello contestato, disponendo al contempo la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per procedere per tale fatto diverso. La sentenza qui impugnata ha illustrato in proposito che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, in quella sede non si era affermata l'insussistenza dell'associazione mafiosa, ma essa era stata ritenuta diversa da quella delineata nel capo a), riferendosi tale capo a un sodalizio operante nei territori di Vizzini, Francofonte e di alcuni centri limitrofi, mentre l'affermazione della responsabilità in primo grado aveva riguardato la partecipazione a un'altra organizzazione di tipo mafioso denominata "clan Nardo", diversamente connotata dall'operare principalmente nel territorio di Lentini e nel siracusano per compiere altro genere di reati fine, dall'avere quale "responsabile" invece [OSCURATO:PERSONA] e dal costituire un gruppo mafioso in realtà strettamente collegato alla nota "famiglia Santapaola" di Catania e tramite questa all'articolata struttura di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della sentenza di secondo grado ha poi osservato che le medesime conclusioni andavano rassegnate con riguardo alla condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché entrambi, secondo quanto risultava dagli atti e dagli apprezzamenti, erano stati allo stesso modo individuati come appartenenti al sopradescritto - diverso - clan Nardo nell'ambito dell'articolazione guidata da [OSCURATO:PERSONA]Avola, del quale [OSCURATO:PERSONA] era la convivente. Ciò posto, i Giudici di appello hanno correttamente richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il difetto di correlazione fra accusa e sentenza di primo grado di cui all'art. 521 cod. proc. pen., va riconosciuto, anche di ufficio, nel giudizio di appello, con la conseguente dichiarazione della nullità prevista dall'art. 522 cod. proc. pen. e da ciò derivando la trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen. (fra le altre, Sez. 2, n. 27826 del 30/04/2019, Rv. 276984; Sez. 6, n. 18135 del 9/2/2010, Rv. 247533; Sez. 5, n. 9431 del 17/5/1996, Rv. 205922). Come pure osservato dalla Corte di appello, tale statuizione, secondo l'altrettanto consolidato insegnamento della Corte di cassazione, va emessa anche nel caso di giudizio abbreviato, così come già nel corso dell'udienza preliminare, in quanto le disposizioni di cui sopra sono espressione di un principio generale dell'ordinamento, la cui applicazione di conseguenza non può essere preclusa dalla scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti in ordine all'imputazione così come formulata dall'accusa (Sez. U., n. 5307 del 20/12/2007, p.m. in proc. Battistella, Rv. 238239; Sez. 2, n. 18566 del 21/02/2019, Pulcini, Rv. 276099 Sez. 1, n. 12291 del 1/3/2018, Micaletto; Sez. 2, n. 859 del 18/12/2012, dep. 2013, Chiapolino, Rv. 254186; Sz. 5, n. 595 del 21/10/2008, dep. 2009, Anzalone, Rv. 242543; Sez. 4, 21548 del 23/03/2007, Manca, Rv. 236728; Sez. p, n. 36310 del 7/07/2005, Notari, Rv. 232407). Da ciò sono correttamente derivate le pronunzie in appello qui censurate. I rilievi mossi dai difensori negli atti di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in termini assolutamente generici asseriscono che i Giudici di appello non avrebbero esattamente e autonomamente considerato la questione della reale diversità del fatto, a fronte però di chiare e precise illustrazioni che smentiscono tale assunto.Ipotizzano, per altro verso, letture ostative dell'art. 604 cod. proc. pen. quanto alla possibilità di procedere in ordine alla restituzione degli atti, che neppure considerano quanto ripetutamente affermato dalla stessa giurisprudenza sopra citata circa la generale applicabilità dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. al giudizio di appello, già in ragione della regola dell'estensione delle disposizioni dettate per il giudizio di primo grado prevista dall'art. 598 cod. proc. pen. Richiamano principi affermati da Sez. U, n. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, Alan, Rv. 277706, in materia di nuove contestazione nel giudizio abbreviato, che però, come chiarito in tale stessa sentenza, attengono esclusivamente alla lettura del dettato dell'art. 441 cod. proc. pen. e dunque ai soli limiti posti al pubblico ministero alla modifica dell'imputazione in tale giudizio, non intaccando così l'autonomo potere-dovere del giudice di verificare la corrispondenza del fatto accertato rispetto all'imputazione e di emettere le conseguenti statuizioni di cui sopra nel caso di assenza di tale corrispondenza. Affermano, sempre in palese contrasto con la giurisprudenza in materia, che la Corte di appello, a prescindere dalla trasmissione degli atti in ordine al fatto diverso, avrebbe dovuto ugualmente pronunciarsi nel merito, quando invece ogni questione devoluta al giudice di appello non poteva riguardare più l'originaria imputazione, afferendo solo alla pronuncia di primo grado resa su un altro fatto e pertanto in sé affetta dalla nullità che è stata correttamente dichiarata di ufficio. Altrimenti la pronunzia di merito in appello, necessariamente riguardante tale ultimo fatto, avrebbe dato luogo a un provvedimento abnorme, avendosi al contempo una regressione del procedimento, dovuta alla prevista trasmissione degli atti al Pubblico ministero, incompatibile con il principio del ne bis in idem. 3. I restanti motivi del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3.1. I primi due motivi del primo atto di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che attengono al giudizio in ordine alla responsabilità, chiamano in causa violazioni di .principi in tema di valutazione della prova, mancate risposte ai motivi di appello ed erronee rappresentazioni degli estremi per la configurazione dei reati, sulla base di generiche asserzioni ovvero citando solo non esaustive risultanze in termini puramente rivalutativi e senza neppure misurarsi con le chiare illustrazioni in senso contrario ampiamente svolte dai Giudici di appello. Invero, la sentenza di secondo grado, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, ha correttamente spiegato (pag. 7) le ragioni per cui è stata ritenuta sussistente l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti descritta al capo b), non limitandosi a richiamare la valenza dell'accertamento definitivo al riguardo nel parallelo procedimento nei confronti di alcuni degli originari imputati dello stesso reato, ma anche dando conto delle valutazioni nello stesso senso delle eterogenee e però convergenti fonti acquisite nel giudizio abbreviato, come anche in tante altre parti della stessa sentenza rimaste criticamente apprezzate. Lo stesso puntuale percorso è stato seguito dalla motivazione di secondo grado (pagg. 8-18), laddove essa dà analiticamente conto, in risposta ai motivi di appello, della solidità delle prove specificatamente acquisite in ordine sia alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio quale organizzatore, sia alla commissione dei reati fine contestati al capo c) per cui è ugualmente intervenuta condanna. Senza realmente considerare il chiaro ed esaustivo significato di tali ragionamenti, la difesa nei due motivi in questione fa riferimento a obblighi di verifiche in ordine al contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori, e più specificatamente di [OSCURATO:PERSONA], che appaiono chiaramente assolti dai giudici di merito, sotto il profilo sia intrinseco che estrinseco, ossia dei riscontri -anche di carattere "individualizzante" in relazione all'intero perimetro delle imputazioni — per come essi risultano rintracciati nelle convergenti dichiarazioni accusatorie dei medesimi altri collaboratori citati e nelle altre risultanze, fra cui i contenuti delle conversazioni captate, le quali, quando assumono rilevanza in ordine alle accuse in questa sede mosse, non risultano significativamente riferibili ai contatti di [OSCURATO:PERSONA] dopo il tentato omicidio Naventieri, ma collocano in modo concludente [OSCURATO:PERSONA] proprio nel contesto e nel ruolo associativo descritto da [OSCURATO:PERSONA], in ragione di affidabili contenuti delle interlocuzione riferibili agli altri associati. Le altre critiche difensive, nell'ambito di un percorso puramente discorsivo, intendono attribuire decisività a certi esiti assolutori in altri procedimento assegnando a essi significati e ricadute che però non si colgono minimamente dall'esame dell'intero contenuto della motivazione di merito. Si soffermano in realtà a reinterpretare singoli passi dichiarativi o di resoconti di certi atti di polizia giudiziaria. Li isolano dal resto e sfuggono, dunque, al confronto con l'effettivo l'apprezzamento dei contenuti probatori sui temi devoluti. Si riducono a chiamare in causa ipotetici dati che, alla stregua di meri approcci alternativi, avrebbero dovuto in aggiunta acquisirsi in ordine ai fatti di cui alle imputazioni. Sicché, non è minimamente possibile cogliere la violazione dei principi in tema di valutazione della prova e della verifica degli estremi dei reati che vengono citati Si tratta, dunque, di censure tutte inarn' missibili, in quanto aspecifiche e, per altro verso, puramente rivalutative e comunque manifestamente infondate. 3.2. Le stesse deficienze connotano i rilievi mossi nel terzo motivo quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, laddove assertivamente si sostiene la mancanza di risposte sul punto in sede di appello, senza minimamente considerare che tali risposte invece sono ampiamente intervenute nella sentenza impugnata (pagg. 16-18), tramite ragionamenti ancorati a precise quanto convergenti risultanze che mostrano come la condotta di [OSCURATO:PERSONA] fosse rivolta ad agevolare il clan mafioso Nardo di cui faceva parte. Anche il terzo motivo, pertanto, risulta con evidenza inammissibile. 3.4. Il quarto motivo censura il diniego delle attenuanti generiche tramite richiami di principi e astratti rilievi che omettono ogni confronto con le risposte motivazionali intervenute nella sentenza (pag. 18). Esse risultano in realtà anche sul punto assolutamente pertinenti ed esaustive, facendosi fra l'altro appropriato riferimento alla valutazione negativa della personalità in ragione di un gran numero di precedenti anche specifici e per fatti gravi, così come al disvalore delle condotte desunto dall'ampiezza e dalle modalità dei traffici di droga, nonché dai collegamenti con gli scopi dell'associazione mafiosa di riferimento nel territorio. Si tratta, dunque, di censure del tutto generiche e come tali inammissibili. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Buona parte delle doglianze svolte nei primi due motivi di tale ricorso risultano sovrapponibili a quelle rappresentate nei primi due motivi del primo atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di cui si è già rilevata l'inammissibilità. Tanto a fronte delle ampie risposte intervenute nella sentenza impugnata sui temi trattati dalle censure e, specificatamente, anche con riguardo alla colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine sia alla condotta associativa di cui al capo A, sia alla ritenuta consumazione dei reati fine ascritti al capo C (pagg. 19 - 21). Ciò posto, debbono preliminarmente richiamarsi in questa sede le considerazioni già svolte in ordine alle stesse censure a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutte nel senso dell'assenza dei requisiti minimi per l'ammissibilità. Il ricorso in aggiunta (pag. 5) richiama la frase estrapolata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] "è stato buttato fuori dal gruppo", senza che si colga alcuna contestualizzazione di tale risvolto in grado in di porre in crisi la motivazione di appello, la quale puntualmente illustra le condotte partecipative di [OSCURATO:PERSONA] sulla base non solo degli stabili e ampi apporti operativi descritti da [OSCURATO:PERSONA], ma anche delle altre convergenti emergenze che fotografano i fatti delittuosi come manifestatisi nel periodo degli addebiti. Per il resto, il secondo dei motivi in questione, oltre a continuare a seguire percorsi meramente assertivi e rivalutativi, censura la mancata risposta in appello in ordine alle doglianze difensive in tema di riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 3090 del 1990 dei fatti contestati al capo c). Sennonché, si tratta di una questione Che neppure risulta dedotta in sede di appello, fermo restando comunque che in sé le spiegazioni di merito in ordine al diniego delle attenuanti generiche, invece in quella sede richieste dalla difesa, evidenziano e apprezzano inequivocabili elementi sotto più profili concretamente incompatibili con la possibilità di riconoscere l'ipotesi della "lieve entità" dei fatti. Dunque, le censure sul punto, al pari di tutte le altre svolte nello stesso secondo motivo e ancor prima nel primo motivo, si rivelano inammissibili. 4.2. Il terzo motivo risulta anch'esso inammissibile, poiché, non considerando la precisa illustrazione nella sentenza delle ragioni del diniego delle circostanze generiche (pag. 21), enuncia semplicemente principi in materia. 6. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 6.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge in punto di diniego della riqualificazione del fatto (capo e) ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Le doglianze al riguardo svolte, isolando alcuni contenuti delle conversazioni intercettate e svolgendo in ordine agli stessi mere operazioni rivalutative riferite solo ad alcuni tratti dei fatti, intendono giungere a conclusioni che dovrebbero sovrapporsi a quelle rassegnate in sede di merito, che risultano però fondate su motivati apprezzamenti che illustrano appropriatamente le ragioni del diniego di detta riqualificazione, ponendo in evidenza il protrarsi per alcuni mesi di molteplici forniture concernenti diversi tipi di droga sia "leggera" che "pesante". Ne deriva l'inammissibilità del motivo, trattandosi di rilievi rivalutativi del tutto estranei a quelli che possono essere dedotti con il ricorso per cassazione. 6.2. Risulta invece fondato il secondo motivo che denuncia violazione di legge in punto di riconoscimento della recidiva, per esserne stati ritenuti i presupposti in ragione di una condanna per fatti in realtà non preesistenti. Ed invero, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata e dagli atti allegati al ricorso e al fascicolo processuale trasmesso, il precedente penale cui ci si è riferiti ai fini della recidiva è solo quello, citato nella stessa motivazione, relativo alle condotte di spaccio del 12 agosto 2013, per le quali è intervenuta sentenza di applicazione della pena irrevocabile in data 11 febbraio 2014, mentre i fatti in questa sede contestati a [OSCURATO:PERSONA] (capo e) ricadono nel periodo fra il marzo e l'agosto del 2013. Sicché, al momento della loro commissione in effetti non sussisteva la precedente condanna definitiva che può giustificare il riconoscimento della recidiva secondo quanto previsto dall'art. 99 cod. pen. Si impone, dunque, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla recidiva, disponendosene esclusione e procedendo di conseguenza alla rideterminazione della pena inflitta all'imputato, come consentita in questa sede attraverso la mera eliminazione dell'aumento apportato per la suddetta aggravante secondo quanto illustrato nella sentenza di appello (pag. 56), così da giungersi alla nuova fissazione della pena di anni quattro e giorni venti di reclusione e di euro 20.666,00 di multa.Va solo aggiunto che non è maturato il termine di prescrizione del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile (imputazione di cui al capo E recante la data del commesso reato dal marzo 2013 all'agosto 2013), così come quanto agli altri dello stesso titolo ascritti al capo c), dovendo operare indistintamente le sospensioni ex art.159 cod. pen. dovute alle sospensioni dei termini di custodia cautelare disposte in appello ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. con ordinanza del 6 maggio 2019 e ai sensi del comma 1, lett. c) stesso articolo, con la sentenza di secondo grado (Sez. 1, n. 28073 del 08/07/2020, Cagnazzo, Rv. 279665). 7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 7.1. Buona parte delle doglianze svolte nei primi due motivi di tale ricorso risultano sovrapponibili a quelle rappresentate nei primi due motivi del primo atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di cui si è già rilevata l'inammissibilità. Tanto a fronte delle ampie risposte intervenute nella sentenza impugnata sui temi trattati dalle censure e, specificatamente, anche con riguardo alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine sia alla condotta associativa di cui a capo A, sia alla ritenuta consumazione dei reati fine ascritti al capo C (pagg. 41- 42). Ciò posto, debbono preliminarmente richiamarsi in questa sede le considerazioni già svolte in ordine alle stesse censure a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutte nel senso dell'assenza dei requisiti minimi per l'ammissibilità. Il ricorso in aggiunta (da pag. 5) svolge rilievi che, laddove assumono una qualche specificità, in primo luogo si riducono a continuare a negare che le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] siano assistite da idonei riscontri esterni. Sennonché, le asserzioni esposte al riguardo in termini solo rivalutativi, da un lato, mostrano impropriamente di pretendere dal riscontro il carattere della prova autonoma del fatto quanto alla condotta partecipativa, dall'altro ignorano le precise risposte motivazionali in ordine al significato delle conversazioni intercettate, a specifica smentita delle discolpe riproposte in questa sede secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe intrattenuto contatti con gli interlocutori coinvolti nei traffici di droga per procurarsi tale sostanza al fine di farne uso personale. Per altro verso, le doglianze, richiamando le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], fanno semplicemente riferimento, ancora una volta in termini ampiamente assertivi, alla circostanza, in sé irrilevante, che il collaboratore, nel descrivere la condotta di [OSCURATO:PERSONA] da cui è stata desunta la sua partecipazione associativa, non lo abbia espressamente qualificato come un soggetto intraneo. Per il resto, il secondo dei motivi in questione persiste nel seguire percorsi meramente rivalutativi fondati su generiche elencazioni di principi e mancanze. Ne deriva l'inammissibilità di entrambi i motivi in questione.7.2. Il terzo motivo risulta anch'esso inammissibile, poiché, citando l'assenza di precedenti penali che in sé é irrilevante ai fini della concessione dell'attenuanti generiche, nonché comportamenti definiti corretti (ma in realtà solo privi di altre censure), mostra di opporsi al motivato esercizio del potere discrezionale in materia adeguatamente rappresentato nella sentenza (pag. 42). 8. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 8.1. Le doglianze collocate in cinque motivi seguono tutte un percorso critico che si duole della mancanza di risposte motivazionali. Tali risposte però risultano chiaramente intervenute nella sentenza impugnata (pagg. 45 e 46), attraverso ragionamenti rapportati ai motivi di appello che riesaminano, prima di soffermarsi su alcune conversazioni intercettate, le dichiarazioni accusatorie del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], chiaramente rappresentative del ruolo acquisito da [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio descritto nel capo b) per volere del vertice impersonato da [OSCURATO:PERSONA], che gli attribuiva il compito di custodire grosse partite di hashish. Le conversazioni intercettate vengono lette in rapporto a tale descrizione del collaboratore, sia come riscontro dell'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nella rete associativa, sia quale dimostrazione dell'intervento da lui svolto in episodi di smercio, come appunto quelli desunti dai (citati) dialoghi del 27 aprile 2013 e del 6 luglio 2013, che vedevano comparire anche altri associati, e segnatamente [OSCURATO:PERSONA] (altro esponente.di vertice del sodalizio) e [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di ciò, tutte le censure mosse nel ricorso, mancando persino di menzionare le accuse di Centoncique, soffermandosi sull'esatta individuazione in [OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore in altra (citata) conversazione del 9 giugno 2013 e svolgendo generici quanto assertivi rilievi rivalutativi in ordine al significato delle risultanze, non possono avere alcuna attitudine a porre in crisi l'intero apparato motivazionale e comunque a dimostrare le violazioni delle regole che enunciano in tema di valutazione della prova ai fini dell'affermazione della responsabilità e dell'integrazione degli elementi strutturali delle fattispecie delittuose contestate. Esponendosi altri argomenti critici meramente assertivi, si introducono infine nuovi rilievi di merito non consentiti in questa sede, che invocano, in termini peraltro assolutamente aspecifici, rivalutazioni di "atti del giudizio" quanto all'assunto dell'erronea individuazione del ricorrente (ma in realtà del suo luogo di nascita e di residenza) come il [OSCURATO:PERSONA] autore delle condotte contestate. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, i motivi del ricorso risultano inammissibili in quanto aspecifici, meramente rivalutativi e comunque manifestamente infondati poiché del tutto inidonei a dimostrare i vizi denunciati. 9. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ricorso, con unico motivo, denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo a). Le doglianze, quando lamentano la mancanza di risposte in ordine alla verifica dell'attendibilità delle accuse di [OSCURATO:PERSONA], non considerano minimamente che, come rappresentato dai contenuti dichiarativi richiamati in sentenza (pag. 27), il collaboratore attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] (da lui individuato in fotografia e conosciuto come "Tony" l'albanese o il rumeno), tramite puntuali e coerenti indicazioni, il ruolo di stabile fornitore di partite di sostanza stupefacente in favore dell'associazione della quale egli stesso ha fatto organicamente parte. Sicché, risultano inappropriate le doglianze che lamentano l'assenza di verifiche qualificando le accuse di [OSCURATO:PERSONA] come generiche e de relato, salvo che con riferimento a una fornitura di stupefacente avvenuta nell'anno 2012. Le altre acquisizioni su tale episodio, così come su quelli successivi ricadenti nel periodo delle contestazioni, secondo quanto puntualmente rappresentato nel prosieguo della motivazione (fino a pag. 30), illustrano chiare e inequivocabili conferme in ordine al ruolo nel sodalizio attribuito a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], secondo una continuità nell'espletamento di esso del pari ignorata dalla difesa. Del resto, l'articolata e ampia descrizione di quanto desunto dalle operazioni di intercettazioni, alla stregua di ragionati collegamenti delle relative indicazioni, dà piena contezza proprio dell'operatività ancora dopo il marzo 2013 del compito di fornitore della droga assunto da [OSCURATO:PERSONA] secondo.i fabbisogni del sodalizio. I rilievi, quando denunciano scollamenti temporali fra gli elementi tratti dalle diverse fonti, neppure tengono conto della complessiva lettura appena citata. Seguendo lo stesso approccio, la difesa muove ulteriori obiezioni che focalizzano e alla fine isolano singoli episodi, invocando al riguardo rivalutazioni prive del confronto con l'intero iter motivazionale, il quale rappresenta l'appropriato e articolato supporto dell'affermazione della responsabilità in ordine sia alla condotta associativa, sia ai singoli traffici come delineati dalle captazioni. In tale contesto si susseguono asserzioni difensive che si riducono a prospettare discorsivamente perplessità o intendono fornire letture alternative di merito, quanto ai rapporti fra gli interlocutori, alla riferibilità delle utenze indicate, ai percorsi che hanno portato a individuare l'oggetto delle transazioni. Allo stesso modo la difesa, estrapolando dal resto e valutando solo certe risultanze e così sempre ignorando il significato dell'intera motivazione, continua a sostenere che non potrebbe cogliersi la prova della condotta partecipativa. Alla stregua di tutte le precedenti considerazioni, le doglianze mosse nel ricorso risultano inammissibili, poiché aspecifiche, rivalutative o manifestamente infondate, non avendo alcuna attitudine a dimostrare i vizi che menzionano.10. I ricorsi, congiunti, nell'interesse di Gesualdo e [OSCURATO:PERSONA] parte delle doglianze svolte nei primi due motivi di tale ricorso risultano sovrapponibili a quelle rappresentate nei primi due motivi del primo atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di cui si è già rilevata l'inammissibilità. Tanto a fronte delle ampie risposte intervenute nella sentenza impugnata sui temi trattati dalle censure e, specificatamente, anche con riguardo alla responsabilità di detti [OSCURATO:PERSONA] in ordine sia alla condotta associativa di cui a capo A, sia alla consumazione dei reati fine ascritti al capo C (pagg. 22- 26). Ciò posto, debbono preliminarmente richiamarsi in questa sede le considerazioni già svolte in ordine alle stesse censure a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutte nel senso dell'assenza dei requisiti minimi per l'ammissibilità. In aggiunta, il secondo motivo dell'atto di ricorso (pagg. 7 e 8) pare volere introdurre rivalutazioni che dovrebbero porre in dubbio la stabilità dei rapporti illeciti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] e la riferibilità a entrambi i ricorrenti delle dichiarazioni accusatorie provenienti dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Seguendo tale approccio, si perviene a conclusioni meramente assertive, che omettono sempre di considerare il resoconto in sentenza dei contenuti delle conversazioni intercettate, i quali chiamano in causa, con riguardo ai traffici di stupefacenti via via motivatamente ricostruiti, entrambi i fratelli Massimiliano e [OSCURATO:PERSONA] ("i gemellini"), dando conto di un solido circuito relazionale che vede comparire gli stessi secondo ben collaudate modalità delle condotte. In secondo luogo, l'argomentare difensivo mostra di ignorare che l'intera esposizione in sentenza del contenuto delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] fa anch'esso chiaro riferimento a entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA], in ragione di indicazioni che ne delineano la stabile operatività nel consesso associativo, quale anello finale del programmato spaccio degli stupefacenti. Accuse, queste, che, come pure ragionevolmente rappresentato dai Giudici di merito, trovano preciso e concreto riscontro e per certi versi arricchimento nelle risultanze delle intercettazioni, del pari puntualmente esaminate criticamente anche fini dell'accertamento probatorio dei fatti di cui al capo c). Le ulteriori censure neppure si misurano con tali esaustive illustrazioni. Sicché, entrambi i motivi si rivelano privi dei requisiti di ammissibilità. 10. Il terzo motivo risulta anch'esso inammissibile, poiché, rivolgendosi al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva e riqualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, asserisce l'omissione di dovute risposte al riguardo, senza neppure indicare le specifiche deduzioni in sede di appello rimaste non considerate e trascurando del tutto l'appropriato contenuto della sentenza (pag. 26-27) che illustra precisamente le ragioni per cui le richieste difensive su tutti e tre i punti sono state disattese. 11. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 11.1. Buona parte delle doglianze svolte nei primi due motivi di tale ricorso risultano sovrapponibili a quelle rappresentate nei primi due motivi del primo atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di cui si è già rilévata l'inammissibilità. Tanto a fronte delle ampie risposte intervenute nella sentenza impugnata sui temi trattati dalle censure e, specificatamente, anche con riguardo alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine sia alla condotta associativa di cui al capo A, sia alla ritenuta consumazione dei reati fine ascritti al capo C (pagg. 43- 45). Ciò posto, debbono preliminarmente richiamarsi in questa sede le considerazioni già svolte in ordine alle stesse censure a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutte nel senso dell'assenza dei requisiti minimi per l'ammissibilità. In aggiunta nel secondo motivo si svolgono rilievi che invocano rivalutazioni di alcuni tratti delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto il magazzino in cui [OSCURATO:PERSONA] custodiva la droga appartenente al sodalizio, sulla base di considerazioni critiche che neppure appaiono specificamente dedotte nella pertinente sede di appello e che comunque ipotizzano inconsistenti contraddittorietà, a fronte di indicazioni che non negano l'affitto del locale di cui sopra sì a nome di [OSCURATO:PERSONA] ma per conto del gruppo che se ne serviva operativamente mantenendone per il resto il ricorrente la disponibilità materiale. Quanto poi al tema dei riscontri, si manca di considerare che essi, secondo la portata indicativa afferente a sola conferma esterna sul piano logico delle incolpazioni, sono stati rappresentati e apprezzati nella sentenza avuto riguardo alle precise risultanze delle intercettazioni e correttamente in rapporto al thema probandum che è costituito dal contenuto delle imputazioni e non già da ogni aspetto delle ricostruzioni fattuali descritte dalle accuse del collaboratore. Risultanze delle intercettazioni, secondo le motivate spiegazioni di merito che le hanno valutate unitamente agli esiti delle altre attività di indagini nel frattempo compiute, tutte convergenti e nel complesso dimostrative del diretto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] negli indicati traffici di stupefacenti operati dal sodalizio. Tale corretto ed esaustivo percorso motivazionale viene del tutto ignorato anche dalle restanti argomentazioni e valutazioni svolte nei motivi in questione. Le doglianze di cui sopra, di conseguenza, risultano tutte inammissibili. 11.2. Il terzo motivo si rivela anch'esso inammissibile, poiché, oltre a riproporre lo stesso tipo di assertivi quanto aspecifici rilievi mossi nei precedenti motivi in relazione alle ricostruzioni in fatto che hanno condotto ad affermare la responsabilità, indirizza le critiche al diniego delle attenuanti generiche e della riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 3090 del 1990, omettendo del tutto di considerare gli apprezzamenti di merito adeguatamente rappresentati in sentenza con riguardo a entrambi i temi in questione (pag. 45). 12. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione relativamente al rigetto, quanto al capo C (l'unico per il quale è stata mantenuta ferma la condanna del ricorrente), della richiesta di dichiarare l'improcedibilità per violazione del ne bis in idem. I Giudici di appello in proposito danno anzitutto atto che la precedente sentenza condanna per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 citata dalla difesa a sostegno di detta richiesta, riguardava due capi di imputazioni: uno (capo E) vedeva [OSCURATO:PERSONA] attivarsi al fine di cedere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo di kg. 10 di marijuana Che egli stesso avrebbe dovuto acquistare da [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Catania il 7 maggio 2013; l'altro (capo G), secondo cui [OSCURATO:PERSONA], agendo in concorso con [OSCURATO:PERSONA], effettuava una cessione di kg 10,548 di marijuana in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in Catania il 29 giugno 2013. In quello stesso processo [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dall'imputazione del reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo F) che gli aveva addebitato la partecipazione ad un'associazione composta anche da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operante in Catania dall'aprile al giugno 2013. Secondo quanto ancora illustrato nella sentenza di appello a proposito degli addebiti mossi invece nel presente procedimento (pag. 31), le persone ritenute coinvolte nel reato associativo (imputazione di cui al capo B in ordine alla quale è stata comunque emessa pronuncia di assoluzione), erano tutte diverse, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e si trattava di un sodalizio operante non già a Catania, ma a Vizzini, Francofonte e Grammichele. Per altro verso, i traffici di stupefacenti contestati al capo C (oggetto invece della condanna di [OSCURATO:PERSONA]) vedevano come cessionari finali persone sempre diverse da quelle che risultavano interessate dai traffici già giudicati, trattandosi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ossia di soggetti ritenuti appartenenti a detta associazione. Nel prosieguo della motivazione, la Corte, soffermandosi a descrivere le risultanze da cui erano stati desunti i fatti e le loro stesse modalità, focalizzava diversi episodi ciascuno relativo a transazioni in cui comparivano [OSCURATO:PERSONA] (diretto prenditore degli stupefacenti da [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cessionari finali), ricadenti in date comprese fra il giorno 5 giugno 2013 e il giorno 1 luglio 2013. A tal riguardo venivano prese in considerazione una serie di conversazioni nonché scambi di messaggi, aventi come interlocutori non solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche separatamente [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fra loro, da cui si desumevano diverse autonome forniture di stupefacenti. A tale rappresentazione dei fatti e delle relative risultanze, si riferiscono le conclusioni esposte dai Giudici di secondo grado a supporto del rigetto della richiesta di dichiarare l'improcedibilità per divieto del bis in idem qui riproposta. Rilevatosi in termini in sé decisivi che sulla base di quanto sobra i fatti erano diversi, si è aggiunto che gli elementi acquisiti nei due procedimenti nemmeno apparivano sovrapponibili, giacché in quello in trattazione, seppur ci si è avvalsi di alcune delle stesse risultanze delle intercettazioni, se ne sono apprezzate altre ancora, nell'ambito della diversa lettura congiunta relativa agli altri fatti. A fronte di tali illustrazioni dei giudici di merito che danno piena contezza della Correttezza delle ragiOni dell'assenza dei presupposti di cui all'art. 649 cod. proc. pen., il ricorso, riproponendo le prospettazioni svolte in sede di appello, continua a seguire altri indimostrati percorsi sulla base di apprezzamenti che non si misurano con l'intera rappresentazione desumibile dalla sentenza o invocano in modo puramente assertivo altre ricostruzioni dei fatti giudicati in questa sede. In ragione di tale inappropriato approccio, le critiche difensive risultano tutte manifestamente infondate. Infatti, non considerano o intendono rileggere le rappresentazioni di merito che pongono in evidenza i tratti distintivi dei fatti, sotto il profilo temporale, dell'oggetto trattato, dei protagonisti e dei luoghi delle condotte. Estrapolano alcuni contenuti riportati semplicemente in un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare resa nell'altro procedimento, richiamando per il resto solo genericamente quanto riportato in altri atti allegati al ricorso. Si riducono a considerare alcune intercettazioni intervenute in certe date che solo in parte coincidono con quelle che la motivazione della sentenza impugnata ha via via indicato a proposito dei diversi episodi ivi ritenuti. Non tengono conto che tale motivazione ha mostrato di apprezzare anche i contenuti dei messaggi telefonici e, nel ricostruire i fatti, ha letto conversazioni intervenute anche fra soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti del pari coinvolti nei fatti contestati. Non considerano in ogni caso che l'esclusione del bis in idem non si è basata solo sulla rappresentazione della non sovrapponibilità delle acquisizioni, ma è altresì derivata, in termini in sé decisivi, dall'esame della diversità dei fatti come contestati e ritenuti. Reinterpretano il significato di un accenno all'acquisto di venti chilogrammi di marijuana che è stato operato dai giudici di appello per illustrare un dato ponderale del tutto incompatibile con la lieve entità dei fatti. Ne deriva la chiara inammissibilità di tutte le doglianze mosse con il ricorso. 13. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con un unico motivo, vizi della motivazione in punto di affermazione della responsabilità.Le doglianze, quando fahno riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non inquadrano per intero i contenuti delle stesse che vengono richiamati e apprezzati nella prima parte della motivazione della sentenza impugnata che si occupa della posizione di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 33 e 34), in quanto integranti la solida base dell'iter che ha portato a ritenere provata la responsabilità del ricorrente. Così tutto l'argomentare difensivo, senza specificatamente contestare l'attendibilità del collaboratore, sfugge al reale confronto con le accuse che descrivono [OSCURATO:PERSONA] come un soggetto che costituiva di fatto uno dei terminali degli altri sodali (fra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ai fini dello smercio della sostanza stupefacente e pertanto della concreta attuazione del programma associativo da tutti condiviso. Ma è di più: i rilievi non si misurano minimamente con le altre ricostruzioni del collaboratore, sempre richiamate in detta parte della motivazione, relativa al rifornimento a Catania di un rilevante quantitativo di droga per conto del sodalizio al quale aveva partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], nella cui abitazione la medesima sostanza, dopo la consegna, era stata temporaneamente custodita. Diversamente la difesa, a supporto delle sue ricostruzioni, concentra anche in questa sede l'attenzione su altro passo dichiarativo in cui [OSCURATO:PERSONA] indica [OSCURATO:PERSONA] come un "ragazzo" che spaccia e lo qualifica poi come non affiliato. Però, i rilievi che si agganciano a tali dichiarazioni cadono, in primo luogo, in evidente contraddizione con quei passi dello stesso ricorso che, opponendosi alle letture delle conversazioni intercettate richiamate e apprezzate in seguito nella motivazione della sentenza, vorrebbero collocare [OSCURATO:PERSONA] unicamente nella categoria dei soggetti acquirenti di stupefacenti per farne uso personale. In secondo luogo, l'enfatizzazione delle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla di lui qualificazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al sodalizio non tiene minimamente conto della ragionevole risposta sul punto della Corte di appello, che spiega che i personali convincimenti in proposito del collaboratore e la stessa assenza di investiture formali non possono in sé smentire l'accertamento della condotta associativa posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] secondo il robusto quadro probatorio acquisito. Tale accertamento, infatti, si fonda sull'apprezzamento dei comportamenti invece concludenti nel senso dell'inserimento nel sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], posto che il contributo e dunque la piena e stabile disponibilità ai fini associativi dello stesso andava oltre l'assicurazione dello spaccio di stupefacenti veicolati dal sodalizio, riguardando anche la custodia di tali sostanze (secondo le altre descrizioni del collaboratore già richiamate), nonché le modalità della stessa vendita di esse, emergendo dall'analisi delle risultanze delle intercettazioni (prima esposte e analizzate) che 7. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 7.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione sulla base delle stesse deduzioni esposte nel primo motivo del primo atto di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che la sentenza di secondo grado non ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto l'esistenza dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostante stupefacenti, la partecipazione a questa di [OSCURATO:PERSONA] e il suo coinvolgimento nelle singole cessioni di dette sostanze contestato al capo c). Ci si è basati sulle sole dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è rimasta priva delle dovute verifiche. I Giudici di merito hanno omesso di considerare il dato di fondamentale rilevanza relativo all'assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di sostanze stupefacenti che invero già giustificava i suoi contatti con [OSCURATO:PERSONA], tramite i pochi contatti telefonici sottoposti a intercettazione che al più avrebbero potuto far ritenere la ricerca di incontri finalizzati all'acquisto di droga per uso personale. Né la motivazione ha considerato i criteri discretivi fra la consumazione di più delitti in continuazione tra loro e l'adesione al programma associativo. 7.3. Il terzo motivo rileva mancanza di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, a fronte di un comportamento processuale del ricorrente assolutamente corretto e dell'assenza di precedenti penali specifici. 8. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in quattro motivi che denunciano violazioni di legge e vizi della motivazione. 8.1. Il primo motivo lamenta assoluta carenza di risposte in ordine alla ricostruzione della condotta associativa di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile, essendosi fatto solamente richiamo delle argomentazioni esposte dal pubblico ministero nella richiesta di applicazione della misura cautelare, senza così spiegare come si sarebbe estrinsecata la partecipazione al sodalizio. 8.2. Il secondo motivo deduce che è stata ritenuta la prova di tale partecipazione sulla base della prospettazione di mere ipotesi circa il concorso in singoli scambi di sostanze stupefacenti che non potevano rappresentare un contributo stabile e funzionale di [OSCURATO:PERSONA] all'interno di una struttura associativa. 8.3. Il terzo motivo rileva ancora mancanza di motivazione avuto riguardo alla lettura delle risultanze delle conversazioni sottoposte a intercettazione. 8.4. Il quarto motivo denuncia l'assenza di verifica in ordine al ruolo assegnato al ricorrente nelle condotte criminose contestate, a fronte di risultanze che non avevano consentito di acquisire adeguate informazioni sulle sostanze stupefacenti menzionate nelle imputazioni e in ordine all'effettivo carattere [OSCURATO:PERSONA] si rendeva protagonista della cessione - di quanto via via gli era fatto pervenire - in favore di soggetti all'uopo indirizzati verso di lui dagli altri sodali. Tanto posto, restano prive di ogni idoneità a rappresentare i vizi denunciati le ulteriori doglianze secondo cui non sarebbero stati osservati i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità (richiamati nella stessa sentenza) in tema di individuazione della condotta associativa, sul piano oggettivo e soggettivo. Per il resto, il ricorso muove generici quanto assertivi rilievi a fini puramente rivalutativi della valenza assegnata alle conversazioni intercettate, per opporsi ai chiari e puntuali ragionamenti di merito analiticamente passati in rassegna nella motivazione della sentenza impugnata (pagg. 34 e 37), in modo da rappresentare altrettanto nitidamente il diretto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] negli altri reati fine (contestati al capo c), diversi - come pure ben chiarito - da quello per cui è intervenuta in precedenza condanna a seguito di arresto in flagranza. Da tutte le considerazioni che precedono, discende l'inammissibilità delle doglianze mosse in quanto aspecifiche, rivalutative o manifestamente infondate. 14. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] doglianze esposte nei tre motivi di tale ricorso possono essere esaminate congiuntamente, poiché, censurando il percorso che ha portato a ritenere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ora in ordine alla condotta partecipativa contestata al capo b), ora in relazione ai fatti ascritti al capo c), risultano allo stesso modo fondate su un'impostazione che le porta a sfuggire all'appropriato confronto con quanto rappresentato a riguardo nella motivazione della sentenza (pagg. 38-40). La difesa muove rilievi in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che non considerano che tale collaboratore ha riferito in ordine alle condotte di [OSCURATO:PERSONA] procedendo ad individuazione fotografica e descrivendone il ruolo nel contesto delittuoso da lui stesso di persona sperimentato, così da potere specificare che si trattava di persona di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] (al vertice del sodalizio) che se ne serviva per lo spaccio sulla piazza di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'attendibilità di tali accuse, i rilievi, oltre a non misurarsi con gli apprezzamenti di merito sotto il profilo intrinseco esposti anche in altre parti della sentenza, contestano l'esistenza di idonei riscontri estrinseci, omettendo però di dare conto in primo luogo che nel 2003 e nel 2008 non si svolsero semplici controlli in auto di [OSCURATO:PERSONA] in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], ma i due, secondo le descrizioni in sentenza, in entrambi i casi tentarono di disfarsi di stupefacenti. Inoltre, quanto al controllo con analogo esito del 2013 non si menziona che in tal caso i predetti si trovavano con [OSCURATO:PERSONA], anch'egli affiliato. Né la difesa considera le ulteriori spiegazioni in ordine al significato delle molteplici risultanze delle intercettazioni che vengono analizzate nel prosieguo.Esse, invero, illustrano diffusamente le ragioni che delineano affidabilmente i collegamenti e i significati dei dialoghi e dei messaggi captati, quale rappresentazione della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] allo smercio dell'hashish, giovandosi degli approvvigionamenti procurati da [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, sempre in collegamento con lui. Alto stesso modo nella sentenza si dà altresì conto del coinvolgimento in tale traffico di [OSCURATO:PERSONA] seguendo collaudate modalità, che lo vedevano rapportarsi di persona e con piena confidenza operativa, già nella fase dell'approvvigionamento - secondo le disposizioni impartite da [OSCURATO:PERSONA] e il suo coordinamento degli interventi dei diversi affiliati - anche al fornitore [OSCURATO:PERSONA] (con tale ruolo inserito nel sodalizio) da lui raggiunto a Napoli. Di modo che i compiti di "fiducia" di [OSCURATO:PERSONA] a fianco di [OSCURATO:PERSONA], così come tracciati da [OSCURATO:PERSONA] in un solido contesto di smercio riscontrato già dalle indicazioni tratte dalle meno recenti risultanze, venivano ancora a manifestarsi in favore dell'intera organizzazione tramite chiari comportamenti concludenti in termini di intraneità sotto ogni profilo, risultando infatti che [OSCURATO:PERSONA] consapevolmente e stabilmente si rapportava e contribuiva ai fini del sodalizio diretto da [OSCURATO:PERSONA]. Tutti i rilievi mossi nei tre motivi del ricorso si basano su deduzioni che, per un verso, non focalizzano esattamente il suddetto percorso, per altro verso ne leggono isolatamente i singoli passaggi,, così proponendo mere operazioni rivalutative di certi elementi estranee al confronto con l'intera motivazione. Ne deriva con evidenza l'inammissibilità di tutte le doglianze come dedotte. 15. Dalla dichiarazione