CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16938/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANO Pasquale e BUONONATO Adelaide, quest’ultima anchenella qualità di successore a titolo particolare del figlio VetranoBiagio, in forza di atto di vendita immobiliare in favore dellamadre, rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eMariarosaria Annunziatella;- controricorrenti e ricorrenti incidentali -nonchéVETRANO Biagio;- intimato -Numero registro generale 14206/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 16938/2026Data pubblicazione 30/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.1049/2022, pubblicata il 15 marzo 2022, notificata a mezzo PEC il21 marzo 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 26 maggio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse delricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con ricorso nunciatorio per denuncia di nuova opera del15 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] assumeva di essereproprietario di un lotto di terreno in Cardito, alla via CesareBattisti n. 109, sul quale in data 26 settembre 2004 aveva iniziatodei lavori di realizzazione di un fabbricato, in virtù di unaconcessione edilizia, poi impugnata dinanzi al Tar esuccessivamente revocata. Deduceva che il confinante PasqualeVetrano aveva iniziato, a sua volta, dei lavori di costruzione sulfondo limitrofo, ma a distanza inferiore a quella legale.Chiedeva, pertanto, l’immediata sospensione dei lavoriintrapresi dalla controparte.Per l’effetto, con ordinanza n. 252/2006 del 20 ottobre 2006,era ordinata la sospensione dei lavori.Con atto di citazione notificato il 13 luglio 2007, GiovanniGrassia introduceva il giudizio di merito, ribadendo che ilconvenuto aveva iniziato i lavori solo nel giugno 2006, in virtù diun provvedimento concessorio illegittimo, sicché doveva essereNumero registro generale 14206/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 16938/2026Data pubblicazione 30/05/2026disposto l’arretramento del fabbricato del convenuto sino alrispetto della distanza legale.Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei figlidel convenuto, in quanto comproprietari del bene, questi,unitamente al convenuto, a loro volta, chiedevano la sospensionedei lavori intrapresi dal Grassia nel 2008, in quanto volti arealizzare una costruzione posta a meno di ml. 5,00 dal muro diconfine.Anche tale richiesta era accolta con ordinanza del 20 luglio2009.Quindi, il Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Afragola),con sentenza n. 201/2011, depositata il 13 luglio 2011, accoglievala domanda del Grassia e condannava i convenuti ad arretrare illoro fabbricato sino alla distanza legale, revocando la sospensioneordinata all’attore, mentre respingeva la domanda riconvenzionaleproposta dai convenuti.2.– In seguito, decidendo sul gravame interposto da PasqualeVetrano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appellodi Napoli, con sentenza n. 2194/2014, pubblicata il 19 maggio2014, rigettava l’appello, ritenendo che il giudice di prime cureavesse fatto corretta applicazione del principio di prevenzione.3.– Proponevano ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso cui resistevaGiovanni Grassia.Con sentenza di questa Corte n. 21173/2019, depositata l’8agosto 2019, erano accolti il secondo e il terzo motivo, lapronuncia impugnata era cassata, in ordine ai motivi accolti, e laNumero registro generale 14206/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 16938/2026Data pubblicazione 30/05/2026causa era rinviata, con l’affermazione del seguente principio didiritto:«Ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanzelegali stabilite dagli artt. 873 e ss. c.c. e delle norme deiregolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, incombesu colui che chiede l’arretramento del fabbricato altrui, sulpresupposto della preesistenza della propria costruzione, l’oneredi dimostrare di avere costruito per primo. A tal fine, deveritenersi “costruzione” qualsiasi opera non completamenteinterrata avente i caratteri della solidità, stabilità edimmobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio oincorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbricacontestualmente realizzato o preesistente, e ciòindipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’operastessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione, potendosituttavia fare riferimento anche all’attività di scavo e di posa inopera delle fondazioni, che consentano però di rilevare in manieraunivoca quale sia la sagoma dell’edificio in funzione del quale lemedesime sono svolte».4.– All’esito il giudizio era riassunto sia da [OSCURATO:PERSONA] eAdelaide Buononato sia da [OSCURATO:PERSONA].Riuniti i giudizi, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza dicui in epigrafe, dichiarata l’improcedibilità della riassunzioneeffettuata da [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza delTribunale, rigettava la domanda proposta dal Grassia e, inaccoglimento della domanda riconvenzionale proposta da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa revoca di ogniprovvedimento di sospensione reso in corso di causa, condannavaNumero registro generale 14206/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 16938/2026Data pubblicazione 30/05/2026Giovanni Grassia ad arretrare le porzioni del suo manufatto cheviolavano le distanze, in base a quanto accertato dalla consulenzatecnica d’ufficio, respingendo le ulteriori pretese avanzate ecompensando interamente tra le parti le spese del giudizio.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che, secondo il principioreso dalla Corte di legittimità, in tema di distanze tra costruzioni,incombe su colui che chiede l’arretramento del fabbricato altrui,sul presupposto della preesistenza della propria costruzione,l’onere della prova di aver costruito per primo; b) che lo statodella realizzazione edilizia, fino al sequestro del cantiere, nonpermetteva di comprendere il possibile e verosimile sviluppo inelevazione del fabbricato Grassia, ancorché tra la restituzione delcantiere al Grassia il 27 ottobre 2004, all’esito della mancataconvalida del G.I.P., e il nuovo provvedimento di sequestropreventivo del P.M., la condizione del fondo dell’appellato fossevariata rispetto a quanto riportato nel verbale stilato il 14 ottobre2004; c) che, nondimeno, alcuna prognosi era possibile – in baseai documenti agli atti e alle indagini eseguite nel corso del giudizionunciatorio dal tecnico incaricato – al fine di dirimere il dubbio chel’elevazione in altezza potesse essere stata pedissequa allefondazioni gettate sin dal novembre 2004 e se queste, perposizione e distribuzione in pianta, potessero realmente integrarequelle “strutture organiche da prendere a riferimento per lamisurazione delle distanze legali”; d) che, infatti, sebbene allaposa in opera delle gabbie in ferro per la costruzione dei pilastri –che alla data del 13 ottobre 2004 erano ancora semplicementecollocate nello scavo – avesse fatto seguito, alla restituzione delNumero registro generale 14206/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 16938/2026Data pubblicazione 30/05/2026cantiere prima del suo nuovo sequestro, la gittata del calcestruzzoarmato, al punto che il 18 novembre 2004 sarebbe stata verificatala realizzazione delle casseformi per le fondamenta e l’armaturametallica dei pilastri, nulla era noto della loro consistenza eubicazione; e) che, in altre parole, non conoscendosi lo sviluppo inpianta delle fondazioni da cui potesse desumersi l’andamento inelevazione dell’erigendo fabbricato, men che mai sul limitare dellaproprietà Vetrano (confinante con il fondo attoreo per un sololato), non era possibile confermare la decisione di ritenerepreveniente il Grassia; f) che deponeva nel sensodell’impossibilità, allo stato, di verificare se il getto dellefondazioni potesse “avere indiziato” l’elevazione di un successivofabbricato sul confine la fotografia dell’anno 2008, da cui risultavache la palazzina dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] era già stata realizzata,quantomeno in tutte le sue strutture emergenti dal terreno e nellerelative tampognature che ne delimitavano il volume, mentrenell’adiacente lotto di proprietà del resistente, fatta eccezione diun muro divisorio posto tra i due lotti confinanti, non siriscontrava alcuna costruzione, né alcun volume che si elevasserispetto al medesimo piano orizzontale dal quale si innalzava lapalazzina degli istanti; g) che, per l’effetto, la circostanza che sulfondo Grassia, alla data del 26 settembre 2004, fosse statoiniziato lo sbancamento e la posa in opera di fondamenta incemento armato, per una superficie di mq. 150,00, nulladimostrava dell’univoca riferibilità di tali attività proprio allacostruzione poi edificata, in maniera che non sorgessero dubbicirca la corrispondenza tra la stessa e la sagoma successivamenteassunta dalla costruzione, sicché la domanda proposta dal GrassiaNumero registro generale 14206/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 16938/2026Data pubblicazione 30/05/2026doveva essere rigettata, con l’accoglimento della domandaproposta dai Vetrano, sebbene dovesse essere respinta lacollegata domanda risarcitoria da essi proposta.5.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].Hanno resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] eAdelaide Buononato, quest’ultima anche quale successore a titoloparticolare del figlio [OSCURATO:PERSONA], che hanno proposto ricorsoincidentale, articolato in un unico motivo.Ha resistito al ricorso incidentale, con ulteriore controricorso,[OSCURATO:PERSONA].È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 (recte n. 4), c.p.c., laviolazione dell’art. 384 c.p.c., per avere la Corte di merito elusole prescrizioni di cui al principio di diritto enunciato dalla Corte dilegittimità con la sentenza n. 21173/2019, secondo cui avrebbedovuto accertarsi se le attività di scavo e di posa in opera dellefondazioni consentissero di rilevare in maniera univoca qualefosse la sagoma dell’edificio, in funzione del quale le medesimeerano state svolte.Osserva l’istante che sarebbe stata di palese evidenza lanecessità di ulteriori indagini tecniche sui luoghi ai fini diaccertare che le opere di scavo e le fondazioni poste in esserecorrispondessero o meno alla sagoma successivamente assuntaNumero registro generale 14206/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 16938/2026Data pubblicazione 30/05/2026dalla costruzione Grassia, indagine che la Corte partenopeaaveva del tutto omesso di disporre, nonostante l’impianto dellefondazioni fosse tendenzialmente speculare a quello dellestrutture in elevazione, come sarebbe risultato notoriamente deitesti di tecnica delle costruzioni, sicché la verifica sarebbe dovutaavvenire in loco mediante adeguate operazioni tecniche.2.– Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’errata o mancataapplicazione dell’art. 384, primo e secondo comma, c.p.c. ealtresì degli artt. 132, secondo comma, n. 4, 156 e 112 c.p.c.,per avere la Corte territoriale, pur sempre in elusione delprincipio di diritto sancito dalla sentenza citata n. 21173/2019,deciso con motivazione apparente, anche per la sua eccessivagenericità, non avendo la Corte d’appello proceduto ad alcunaindagine di carattere tecnico sulle caratteristiche delle opere difondazione realizzate dal Grassia, al fine di rispondere al quesitoposto dalla Corte di legittimità.2.1.– I due motivi – che possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni diconnessione logica e giuridica – sono infondati.Infatti, con motivazione comprensibile, in applicazione delprincipio di diritto sancito da questa Corte (Sez. 2, n. 21173 del08/08/2019), la sentenza impugnata ha escluso che l’originariodell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilitedagli artt. 873 e ss. c.c. e delle norme dei regolamenti localiintegrativi della disciplina codicistica, non avendo questi fornito ladimostrazione, a fronte della richiesta di arretramento delNumero registro generale 14206/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 16938/2026Data pubblicazione 30/05/2026fabbricato altrui, appunto sul presupposto della preesistenza dellapropria costruzione, di avere costruito per primo (Sez. 2, n. 144del 08/01/2016; Sez. 2 n. 11899 del 07/08/2002; Sez. 2, n.5472 del 16/05/1991; Sez. 2, n. 6058 del 13/11/1982).Segnatamente la Corte di seconde cure ha negato che alcunaprognosi fosse possibile – in base ai documenti agli atti e alleindagini eseguite nel corso del giudizio nunciatorio dal tecnicoincaricato – al fine di dirimere il dubbio che l’elevazione in altezzapotesse essere stata pedissequa alle fondazioni gettate sin dalnovembre 2004 e se queste, per posizione e distribuzione inpianta, potessero realmente integrare quelle “strutture organicheda prendere a riferimento per la misurazione delle distanzelegali”.Pertanto, a fronte dell’insufficienza probatoria dei documentiin atti e delle indagini tecniche svolte nel giudizio nunciatorio,sarebbe stato onere del Grassia fornire gli elementi atti adimostrare la corrispondenza dell’edificio in concreto realizzatorispetto alla sagoma desumibile dall’attività di scavo e di posa inopera delle fondazioni.Carenza probatoria che, dunque, correttamente è stata postaa carico dell’attore che si era qualificato come preveniente alloscopo di pretendere l’arretramento dell’edificio realizzato dalconfinante.Senza che alcuna indagine tecnica integrativa potesse esseredisposta, dovendo verificarsi lo stato dei luoghi all’epoca dei fatticontestati e non all’attualità.3.– Con il terzo motivo il ricorrente principale prospetta, aisensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazioneNumero registro generale 14206/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 16938/2026Data pubblicazione 30/05/2026degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte distrettualeapprestato tutela giuridica ad una situazione antigiuridica,omettendo l’esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussionetra le parti.Obietta l’istante che dalla documentazione prodotta sarebbeemerso che, con ordinanza di restituzione in pristino n. 108/2010dell’8 giugno 2010, a seguito della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n.914/2010, che aveva annullato il permesso di costruire n. 37 del27 luglio 2005 e il permesso di costruire in sanatoria n. 6711 del4 maggio 2007, rilasciati in favore di [OSCURATO:PERSONA], ilComune di Cardito avevo ingiunto allo stesso [OSCURATO:PERSONA] ea [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di committenti e proprietaridell’immobile, di demolire, a proprie spese, tutte le opererealizzate in virtù dei permessi di costruire annullati, riportandolo stato dei luoghi a quello precedente all’attività edilizia,ordinanza di demolizione confermata dalla sentenza del TarCampania n. 3519/2017, passata in giudicato, con laconseguenza che la costruzione dei Vetrano sarebbe stata inrealtà un simulacro antigiuridico che avrebbe dovuto esseredemolito, come da sentenza penale n. 16505/2011 del [OSCURATO:PERSONA] (Sezione distaccata di Afragola), che aveva accertato larealizzazione dello stesso in totale difformità dal permesso dicostruire n. 37/2005, a fronte, viceversa, della regolarità delmanufatto Grassia, munito dei titoli abilitativi.3.1.– Il motivo è infondato.E tanto perché le norme relative alle distanze tra costruzionipreviste dall’art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono esseretenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali eNumero registro generale 14206/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 16938/2026Data pubblicazione 30/05/2026nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso diloro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapportidi vicinato, consentono al privato l’esercizio delle azioni diriduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre leseconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordinegenerale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria (Sez. 2,n. 5143 del 27/02/2025; Sez. 2, n. 5605 del 26/02/2019; Sez. 2,n. 16094 del 29/07/2005; Sez. U, n. 5143 del 22/05/1998).Con l’effetto che la natura abusiva dell’immobile non èpreclusiva della facoltà di esigere il rispetto delle distanze legalitra costruzioni, attesa la diversità dei piani cui le norme violate4.– Passando al ricorso incidentale, con l’unico motivo icontroricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 (recte n. 4), c.p.c., dell’illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c.nonché dell’art. 111 Cost., per avere la Corte del gravamedisposto l’integrale compensazione delle spese di lite, omettendodi motivare sul punto e basando tale scelta su clausole stilistichevuote e contraddittorie sotto il profilo contenutistico, in quantonon attinenti alla controversia trattata, stante la continuacitazione nelle argomentazioni della pronuncia di granitici arrestigiurisprudenziali.4.1.– Il motivo è inammissibile.E tanto perché, al di là della formula utilizzata, a frontedell’accoglimento della domanda di riduzione in pristino perviolazione delle distanze tra costruzioni, come proposta da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata respinta laNumero registro generale 14206/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 16938/2026Data pubblicazione 30/05/2026connessa domanda risarcitoria, come emerge dal testo dellapronuncia impugnata.Sicché ricorreva la condizione – anche in relazione al principiodi causalità – di una pluralità di domande contrapposte, accolte origettate, cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti,tale da legittimare la compensazione per soccombenza reciproca(Sez. 3, n. 25839 del 22/09/2025; Sez. U, n. 32061 del31/10/2022; Sez. 6-3, n. 1268 del 21/01/2020; Sez. 3, n. 20888del 22/08/2018; Sez. 1, n. 10113 del 24/04/2018; Sez. 6-2, n.21684 del 23/09/2013).Il che esclude l’interesse ad impugnare le ulteriori ragionisottese alla disposta compensazione.5.– In definitiva, il ricorso principale e il ricorso incidentaledevono essere respinti.Le spese e compensi del giudizio di legittimità devono essereintegralmente compensati, in ragione della soccombenzareciproca delle parti.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte del ricorrente principale e dei ricorrentiincidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensainteramente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.Numero registro generale 14206/2022Numero sezionale 1416/2026Numero di raccolta generale 16938/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrentiincidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 26 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci